IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Clausole campione

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE c. 1. - Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione designando, per tale compito, previa consultazione del RSPP, più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola (Addetti e Responsabile).
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. 1.1 Nell’unità scolastica il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti secondo le dimensioni della scuola.
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. Il Responsabile del S.P.P. e tutte le figure sensibili del Servizio stesso sono nominate ad inizio anno, previa informazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE è quello di riferimento proprio di ciascun Datore di Lavoro, come individuato dal presente accordo.
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è una struttura composta da tecnici qualificati nel campo della sicurezza, con il compito di individuare e valutare i fattori di rischio, elaborare le misure preventive e protettive per la sicurezza e l’igiene del lavoro indicandone i sistemi di controllo, proporre i programmi di formazione e informazione dei lavoratori, partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e alla riunione periodica annuale. L’art. 31 del D. Lgs. 81 richiede al datore di lavoro di organizzare il “Servizio di Prevenzione e Protezione”, designando allo scopo 1 o più addetti, tra cui il Responsabile. Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede a: • individuare e valutare i fattori di rischio, individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; • elaborare misure preventive e protettive e i sistemi di controllo delle stesse; • elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; • proporre programmi di formazione e informazione dei lavoratori; • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza; • fornire ai lavoratori le informazioni in materia di sicurezza sul lavoro; • collaborare con il Medico Competente per la valutazione dei rischi. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, è definito come la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. Tra le attribuzioni del rappresentante, elencate nell’art. 50 sono incluse le seguenti: • accesso ai luoghi di lavoro ed alle informazioni e documentazioni concernenti la valutazione dei rischi; • consultazione sulla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione e protezione; • proposizione di misure in merito all’attività di prevenzione; • partecipazione alla riunione periodica di cui all’art. 35.
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. Il D.S. organizza il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito una o più persone secondo le dimensioni della scuola. I lavoratori designati devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta nell’espletamento del loro incarico.
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, organizza il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito un numero di dipendenti adeguato alle dimensioni della scuola. I lavoratori designati, docenti o A. T. A, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).