Il Subappalto. L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere oggetto di contratti specifici, purché rappresentino solo parte dell’intera opera è ammesso in conformità all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione a condizione che l’Aggiudicatario provveda: - nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta se intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle lavorazioni; - nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta le parti di lavoro che intende subappaltare; - a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta; - ad indicare all’atto dell’offerta per ciascun contratto specifico le parti di lavoro che intende subappaltare; - a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Amministrazione che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, (termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi trascorso il quale senza che l’ente appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa), a stipulare il contratto di subappalto dopo l’autorizzazione ; - a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art.2359 del c.c., con l’impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto; - ad individuare, quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e nei confronti delle quali non sussiste alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente ; - a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (per il subappalto di lavorazioni afferenti alla categoria prevalente); - a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%; - ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l’ulteriore subappalto o affidamento in cottimo; - a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori; - a trasmettere all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori da parte dell’Aggiudicatario e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori; - a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall’Aggiudicatario stesso; - a garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. Il subappalto potrà essere vietato dall’Amministrazione qualora sia indicato nella richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto di subappalto previsto da vigenti disposizioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’Aggiudicatario dell’appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate.
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Edile E Idrico Sanitaria
Il Subappalto. 1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti è ammesso, nel limite del 50% (cinquanta per cento) in termini economici, dell’importo totale dei lavori. Fermo restando tale limite complessivo:
a) i lavori individuati all’articolo 4, comma 3, lettera a), possono essere subappaltati nella misura massima del 50% (cinquanta per cento), in termini economici, dell’importo; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente ed è vietato il frazionamento in più subcontratti per i lavori;
b) i lavori individuati all’articolo 4, comma 3, lettera b), devono essere obbligatoriamente subappaltati se l’appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione, oppure devono essere subappaltati per la parte eccedente la qualificazione dell’appaltatore;
c) gli importi di tutti i lavori oggetto di subappalto di cui alle lettere precedenti, concorrono al raggiungimento del limite complessivo del 50% (cinquanta per cento) dell’importo totale dei lavori, di cui all’alinea del presente comma;
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere oggetto di contratti specificiè consentito, purché rappresentino solo parte dell’intera opera è ammesso in conformità all’art. 118 previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del D.Lgs. 163/2006. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione a condizione DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’Aggiudicatario provveda: - nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta se i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo parte cottimo; l’omissione delle lavorazioni; - nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta le parti di lavoro indicazioni sta a significare che intende subappaltare; - a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta; - ad indicare all’atto dell’offerta per ciascun contratto specifico le parti di lavoro che intende subappaltare; - a richiedere la prescritta autorizzazione il ricorso al subappalto all’Amministrazione o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che provvede l’appaltatore provveda al rilascio entro 30 giorni dalla richiestadeposito, (termine prorogabile una sola volta in presenza presso la Stazione appaltante:
A) di giustificati motivi trascorso il quale senza che l’ente appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa), a stipulare il copia autentica del contratto di subappalto dopo l’autorizzazione ; - a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazionilavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, allegando alla copia autentica pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi previsti dal PSC; - l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale; - l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL o al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettera a);
B) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art.2359 a norma dell’articolo 2359 del c.c.codice civile, con l’impresa affidataria alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del subappaltocontratto di subappalto presso la Stazione appaltante, nonché ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
A) la certificazione documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti previsti dal successivo punto; - ad individuareprescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per categorie in relazione alla categoria e classifiche di importi corrispondenti ai all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
B) una o più dichiarazioni del subappaltatore, ovvero che siano in rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione ordine generale e assenza delle impresecause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;
d) che non sussista, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e nei confronti delle quali non sussiste del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; - a trasmetteretale scopo:
A) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, entro 20 giorni dalla data la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatoricui all’articolo 91, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatoricomma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con l’indicazione delle ritenute le modalità di garanzia effettuate (per cui al successivo articolo 67, comma 2;
B) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di lavorazioni afferenti 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla categoria prevalente); - lettera a) sono ridotti a praticare gli stessi 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi di aggiudicazione con un ribasso risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%% (venti per cento);
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; - ad inserire la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei contratti con cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l’ulteriore subappalto o affidamento in cottimo; - a garantire che da parte nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei subappaltatori lavori subappaltati e cottimisti venga rispettato dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali contratti collettivi nazionale e territoriali territoriale in vigore per il settore e per la zona in cui nella quale si svolgono i lavori; - a lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all’Amministrazione alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori da parte dell’Aggiudicatario e dei subappaltatori, in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed infortunistici, nonché antinfortunistici;
2) copia del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori; - a curare il coordinamento proprio POS in coerenza con i piani di tutte cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese operanti nel cantiereriunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, al fine almeno 20 giorni prima della data di rendere gli specifici piani effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall’Aggiudicatario stesso; - a garantire che nei cartelli esposti all’esterno avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del cantiere siano indicati anche distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di tutte distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le imprese subappaltatricimotivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Il subappalto potrà Alla comunicazione deve essere vietato dall’Amministrazione qualora sia indicato nella richiesta allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di offerta la sussistenza cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di ipotesi verifica non sussistono i requisiti di divieto di subappalto previsto da vigenti disposizioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’Aggiudicatario dell’appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltatecui sopra.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Il Subappalto. L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere oggetto di contratti specifici, purché rappresentino solo parte dell’intera opera è ammesso in conformità all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione a condizione che l’Aggiudicatario provveda: - nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta se intende subappaltare o concedere in a cottimo parte delle lavorazioni; - nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta le parti di lavoro che intende subappaltare; - a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta; - ad indicare all’atto dell’offerta per ciascun contratto specifico le parti di lavoro che intende subappaltare; subappaltare;- - a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Amministrazione che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, (termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi trascorso il quale senza che l’ente appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa), a stipulare il contratto di subappalto dopo l’autorizzazione ; - a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art.2359 del c.c., con l’impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto; - ad individuare, individuare quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e nei confronti delle quali non sussiste alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente ; - a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (per il subappalto di lavorazioni afferenti alla categoria prevalente); - a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%; - ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l’ulteriore subappalto o affidamento in cottimo; - a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavorilavori ; - a trasmettere all’Amministrazione all’amministrazione prima dell’inizio dei lavori da parte dell’Aggiudicatario e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori; - a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall’Aggiudicatario stessodall’Aggiudicatario; - a garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. Il subappalto sub_appalto potrà essere vietato dall’Amministrazione qualora sia indicato nella richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto di subappalto previsto da vigenti disposizioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’Aggiudicatario dell’aggiudicatario dell’appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Stradale E Infrastrutturale
Il Subappalto. L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere oggetto di contratti specifici, purché rappresentino solo parte dell’intera opera è ammesso in conformità all’art. 118 105 del D.Lgs. 163/200650/2016. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione a condizione che l’Aggiudicatario provveda: - nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta se intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle lavorazioni; - nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta le parti di lavoro che intende subappaltare; - a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offertadel servizio; - ad indicare all’atto dell’offerta per ciascun contratto specifico le parti di lavoro del servizio che intende subappaltare; - a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Amministrazione che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, (termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi trascorso il quale senza che l’ente appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa), a stipulare il contratto di subappalto dopo l’autorizzazione l’autorizzazione; - a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioniattività, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art.2359 dell’art. 2359 del c.c., con l’impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto; - ad individuare, quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori servizi da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e nei confronti delle quali non sussiste alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente vigente; - a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (per il subappalto di lavorazioni afferenti alla categoria prevalente)effettuate; - a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%; - ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l’ulteriore subappalto o affidamento in cottimo; - a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavoriservizi; - a trasmettere all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori servizi da parte dell’Aggiudicatario e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori; - a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall’Aggiudicatario stesso; - a garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. Il subappalto potrà essere vietato dall’Amministrazione qualora sia indicato nella richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto di subappalto previsto da vigenti disposizioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’Aggiudicatario dell’appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Disinfestazione E Derattizzazione
Il Subappalto. L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere oggetto di contratti specifici, purché rappresentino solo parte dell’intera opera è ammesso in conformità all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione a condizione che l’Aggiudicatario provveda: - nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta se intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle lavorazioni; - nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta le parti di lavoro che intende subappaltare; - a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta; - ad indicare all’atto dell’offerta per ciascun contratto specifico le parti di lavoro che intende subappaltare; - a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Amministrazione che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, (termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi trascorso il quale senza che l’ente appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa), a stipulare il contratto di subappalto dopo l’autorizzazione ; - a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art.2359 del c.c., con l’impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto; - ad individuare, quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e nei confronti delle quali non sussiste alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente ; - a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (per il subappalto sub_appalto di lavorazioni afferenti alla categoria prevalente); - a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%; - ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l’ulteriore subappalto o affidamento in cottimo; - a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori; - a trasmettere all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori da parte dell’Aggiudicatario e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori; - a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall’Aggiudicatario stesso; - a garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. Il subappalto sub_appalto potrà essere vietato dall’Amministrazione qualora sia indicato nella richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto di subappalto previsto da vigenti disposizioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’Aggiudicatario dell’appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate.
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Il Subappalto. L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere oggetto di contratti specifici, purché rappresentino solo parte dell’intera opera è ammesso in conformità all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione a condizione che l’Aggiudicatario provveda: - ⮚ nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta se intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle lavorazioni; - ⮚ nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta le parti di lavoro che intende subappaltare; - ⮚ a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta; - ⮚ ad indicare all’atto dell’offerta per ciascun contratto specifico le parti di lavoro che intende subappaltare; - ⮚ a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Amministrazione che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, (termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi trascorso il quale senza che l’ente appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa), a stipulare il contratto di subappalto dopo l’autorizzazione l’autorizzazione; - ⮚ a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art.2359 del c.c., con l’impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto; - ⮚ ad individuare, quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e nei confronti delle quali non sussiste alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente ; - ⮚ a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (per il subappalto di lavorazioni afferenti alla categoria prevalente)effettuate; - ⮚ a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%; - ⮚ ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l’ulteriore subappalto o affidamento in cottimo; - ⮚ a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori; - ⮚ a trasmettere all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori da parte dell’Aggiudicatario e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori; - ⮚ a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall’Aggiudicatario stesso; - ⮚ a garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. Il subappalto potrà essere vietato dall’Amministrazione qualora sia indicato nella richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto di subappalto previsto da vigenti disposizioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’Aggiudicatario dell’appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate.
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