Common use of IL XXXX.xx Clause in Contracts

IL XXXX.xx. Ora, l’utilizzo del tempo indicativo nella citata disposizione normativa implica un obbligo del tribunale: quest’ultimo, per- tanto, volta che ravvisi il compimento di un atto in frode ai creditori, o anche solo la presenza di una iniziativa in tal senso, è tenuto a revocare il decreto e a rigettare la domanda di omologazione dell’accordo, indipendentemente dal raggiungi- mento della maggioranza o dalla convenienza dell’accordo propo- sto. Occorre pertanto verificare se prima della proposizione del ri- corso ai sensi della legge n° 3 del 2012 Xxxxxx Xxxxxxxx abbia compiuto atti in frode ai creditori. Alla domanda deve essere data risposta positiva. Ci si riferisce infatti alla scrittura privata autenticata del 31 marzo 2014 con la quale Xxxxxx Xxxxxxxx ha costituito il trust “Xxxx”, espressamente regolato dalla Trust Jersey law del 1984. Si legge in particolare, in detta scrittura, che Xxxxxx Xxxxxx- ni, celibe e senza prole (presumibilmente in data anteriore e prossima al 31 marzo dello scorso anno) ha «maturato l’esigenza di preservare l’integrità del proprio patrimonio personale av- vertendo l’obbligo, morale e giuridico, di provvedere ai suoi eredi in modo tale che essi non risentano di alcuna vicenda per- sonale o economica che possa in futuro riguardare l’esponente». Per tutelare questa esigenza egli ha designato trustee il pro- prio fratello Xxxxxxx e guardiano l’avvocato Xxxxxx Xxxxx. Ha inoltre indicato come beneficiari i propri figli viventi al termine del trust o, in mancanza, i propri discendenti. In ulte- riore subordine, la propria madre, il proprio fratello, gli ere- di testamentari, gli eredi legittimi. Ha quindi previsto che il potere del trustee o del guardiano siano esercitati nell’esclusivo interesse dei beneficiari. Nell’esercizio dei poteri di gestione dei beni in trust è previ- sto che il trustee debba uniformarsi alle indicazioni del dispo- nente e, in mancanza, del guardiano. È previsto inoltre che il reddito derivante dai beni in trust sia impiegato, sentito il parere del guardiano, a vantaggio del disponente per assicurargli un tenore di vita analogo a quello attualmente goduto. È inoltre previsto che i compensi del trustee e del guardiano siano determinati dal disponente. Con successivo atto di dotazione del trust ricevuto dal notaio Pulvirenti di Parma in pari data all’atto istitutivo, Xxxxxx X- xxxxxxx ha conferito nel trust Xxxx (a) la quota di comproprietà pari ad ¼ sull’immobile sito in Xxxxxxxx (Xx), xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx n° 87, costituito da due appartamenti (al primo e al se- condo piano) e da due autorimesse, allibrato al catasto urbano del predetto comune al foglio 24, mappale 271, subalterni da 1 a 6, e (b) la piena proprietà di un motociclo Vespa Piaggio, il tutto per un valore complessivo di euro 51.200,00. Ora, com’è noto, le finalità perseguite attraverso il trust pos- sono essere di vario genere. Finalità legittime: filantropiche, caritatevoli, successorie, liquidatorie, ecc…; ma anche finalità illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio, ecc… Nella presente fattispecie il trust Xxxx appare caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell’articolo 2740 del codice civile.

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IL XXXX.xx. OraA fronte di tale difformità di decisioni, l’utilizzo le Sezioni Unite hanno dato continuità all’ultimo degli orientamenti espressi rilevando che quella prevista dalla normativa di settore, ossia dalla normativa in tema di contratti di intermediazione finanziaria integra una nullità cd. di protezione, in quanto posta nell’interesse dell’investitore e che da questi può essere fatta valere. se questa è la ratio della nullità per assenza di forma scritta, appare difficile ritenere che tale sanzione possa essere comminata allorché il documento inviato dall’istituto bancario al correntista risulti sottoscritto solo da quest’ultimo. Ed infatti, come evidenziato dalle Sezioni Unite il requisito della forma di cui all’art. 1325 n. 4 c.c. va inteso nella specie non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa, ne consegue che il contratto quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall’investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del tempo indicativo contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo di comportamenti concludenti. Tale principio ben si attaglia al caso di specie, ove entrambe le parti del giudizio hanno prodotto il documento con cui l’attore ha sottoscritto la lettera di apertura del conto corrente di corrispondenza, che così dispone “Ho ricevuto la Vostra lettera del 1.08.1990 con la quale mi avete comunicato di aver aperto un conto corrente di corrispondenza a mio nome che sarà regolato, fino a nuovo avviso da parte Vostra, alle seguenti condizioni”. Tale documento, recante la sottoscrizione del correntista, è sufficiente a ritenere che il contratto stipulato tra le parti abbia rispettato il requisito della forma scritta e sia stato, perciò stesso, validamente formato. Del resto, come già evidenziato da questo giudicante in altra decisione precedente, l'art. 117 T.U.B. non richiede che la sottoscrizione sia contestualmente apposta sul medesimo supporto documentale, richiede invece che la manifestazione di volontà che concorre a formare il contratto sia formulata per iscritto a conferma della importanza dell'atto posto in essere. Peraltro, nella citata disposizione normativa implica un obbligo fattispecie in esame, il consenso espresso dal correntista è stato apposto su modulo predisposto dalla stessa banca convenuta, sicché affermare che la mancata apposizione contestuale sul medesimo foglio della sottoscrizione di entrambe le parti (in particolare di quella della banca) di una firma che è invece il frutto del tribunale: quest’ultimoformarsi della volontà, per- tantogià documentalmente evidente, volta che ravvisi il compimento porterebbe alla nullità di un atto rapporto di durata, appare connaturarsi anche per una violazione della buona fede contrattuale posta in frode ai creditoriessere dal correntista che lamenta, o anche solo la presenza di nel 2009 una iniziativa in tal sensonullità che non sussiste (cfr. Trib. Catania 7.04.2017, è tenuto a revocare il decreto e a rigettare n. 1026; Trib. Ferrara, 8.06.2017, n. 608). Alla luce, dunque, dei principi affermati, la domanda di omologazione dell’accordo, indipendentemente dal raggiungi- mento della maggioranza o dalla convenienza dell’accordo propo- sto. Occorre pertanto verificare se prima della proposizione nullità del ri- corso ai sensi della legge n° 3 del 2012 Xxxxxx Xxxxxxxx abbia compiuto atti in frode ai creditori. Alla domanda contratto di conto corrente deve essere data risposta positivarigettata, con osservazioni analoghe che si estendono al contratto di apertura di credito correlato a quello di conto corrente. Ci L’attore ha allegato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca, concludendo per l’accertamento della nullità della relativa clausola. Punto di partenza non può che essere l’art. 1283 c.c., secondo il quale “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si riferisce infatti alla scrittura privata autenticata del 31 marzo 2014 con la quale Xxxxxx Xxxxxxxx ha costituito tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi”. Dal dettato codicistico, dunque, si desume un generale divieto posto dal nostro ordinamento per le operazioni anatocistiche ad eccezione di tre casi (ed a condizione che gli interessi scaduti siano dovuti per almeno 6 mesi): il trust cd. Xxxxanatocismo usuario”, espressamente regolato dalla Trust Jersey law quando usi aventi valore normativo con rango di fonte del 1984diritto ex artt. Si legge in particolare, in detta scrittura, che Xxxxxx Xxxxxx- ni, celibe 1 e senza prole (presumibilmente in data anteriore e prossima al 31 marzo dello scorso anno) ha «maturato l’esigenza di preservare l’integrità 8 disp. prel. c. c. preesistano all’entrata del proprio patrimonio personale av- vertendo l’obbligo, morale e giuridico, di provvedere ai suoi eredi in modo tale che essi non risentano di alcuna vicenda per- sonale o economica che possa in futuro riguardare l’esponente». Per tutelare questa esigenza egli ha designato trustee il pro- prio fratello Xxxxxxx e guardiano l’avvocato Xxxxxx Xxxxx. Ha inoltre indicato come beneficiari i propri figli viventi al termine del trust o, in mancanza, i propri discendenti. In ulte- riore subordine, la propria madre, il proprio fratello, gli ere- di testamentari, gli eredi legittimi. Ha quindi previsto che il potere del trustee o del guardiano siano esercitati nell’esclusivo interesse dei beneficiari. Nell’esercizio dei poteri di gestione dei beni in trust è previ- sto che il trustee debba uniformarsi alle indicazioni del dispo- nente e, in mancanza, del guardiano. È previsto inoltre che il reddito derivante dai beni in trust sia impiegato, sentito il parere del guardiano, a vantaggio del disponente per assicurargli un tenore di vita analogo a quello attualmente goduto. È inoltre previsto che i compensi del trustee e del guardiano siano determinati dal disponente. Con successivo atto di dotazione del trust ricevuto dal notaio Pulvirenti di Parma in pari data all’atto istitutivo, Xxxxxx X- xxxxxxx ha conferito nel trust Xxxx (a) la quota di comproprietà pari ad ¼ sull’immobile sito in Xxxxxxxx (Xx), xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx n° 87, costituito da due appartamenti (al primo e al se- condo piano) e da due autorimesse, allibrato al catasto urbano del predetto comune al foglio 24, mappale 271, subalterni da 1 a 6, e (b) la piena proprietà di un motociclo Vespa Piaggio, il tutto per un valore complessivo di euro 51.200,00. Ora, com’è noto, le finalità perseguite attraverso il trust pos- sono essere di vario genere. Finalità legittime: filantropiche, caritatevoli, successorie, liquidatorie, ecc…; ma anche finalità illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio, ecc… Nella presente fattispecie il trust Xxxx appare caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell’articolo 2740 vigore del codice civilecivile del 1942; un “anatocismo convenzionale”, allorché le parti del rapporto obbligatorio espressamente pattuiscano l’adozione degli interessi; il cd. “anatocismo giudiziale o legale”, nel caso in cui la pretesa degli interessi capitalizzati si fondi su un’apposita domanda giudiziale proposta successivamente alla scadenza degli interessi già previsti sul capitale.

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IL XXXX.xx. OraPertanto, l’utilizzo la decisione del tempo indicativo curatore di non avvalersi della facoltà di sciogliersi dai contratti preesistenti alla dichiarazione di fallimento e di proseguire il rapporto, proprio perché rappresenta una scelta sostanzialmente necessitata e perché è ulteriormente condizionata dall’inderogabile funzione propria della gestione concorsuale di assicurare quella finalità conservativa dei valori di funzionamento dell’azienda in grado di consentire una migliore liquidazione nell’interesse dei creditori concorrenti pregressi, non può produrre nella citata disposizione normativa implica massa fallimentare effetti, per la massa stessa e per l’affittuario, differenziati nel caso in cui il curatore sia subentrato nel contratto rispetto a quando l’abbia concluso ex novo. Si consideri, del resto, che la ragione che giustifica, in caso di retrocessione dell’azienda, l’applicazione del regime previsto dall'art. 2112 cod. civ. risiede nel fatto che l'organizzazione dei beni, costituente l'oggetto dell'attività imprenditoriale, rimanga immutata e che venga svolta la medesima attività, ipotesi che non si realizza primariamente quando al curatore venga retrocessa un’azienda ormai diversa nella sua struttura ed unicità organica e, talvolta, addirittura privata di ogni potenzialità a causa dell’inefficace gestione da parte dell’affittuario. In ogni caso, anche nell’ipotesi di restituzione dell’azienda nella quale siano rimasti immutati l’organizzazione dei beni aziendali e lo svolgimento dell’originaria attività, va considerato che l’art. 2560 cod. civ., nello stabilire che, in caso di trasferimento di un’azienda commerciale, anche l’acquirente dell’azienda risponde dei debiti, sempre-chè essi risultano dai libri contabili obbligatori, pone una disciplina che vale con riferimento alle ipotesi di definitiva cessione dell’azienda, cioè di fuoriuscita dell’azienda dal patrimonio del titolare. Ebbene, nel caso di retrocessione dell’azienda affittata, la regola della responsabilità tra cedente (l’originario affittuario) e cessionario (il concedente iniziale) circa i crediti dei lavoratori non sarebbe comunque applicabile, anche in assenza della specifica deroga di cui all’art. 104 bis, 6° comma, L.F., in quanto, in caso di cessazione di affitto (o di usufrutto), il soggetto a cui viene restituita l’azienda non è tecnicamente acquirente, poiché non vi è alcun riacquisto della proprietà dell’azienda, che è sempre rimasta in capo alla procedura, mentre l’originario affittuario ne ha avuto soltanto il godimento. Infatti, l’affitto costituisce una condizione transitoria che determina una sostituzione soggettiva nella titolarità del complesso aziendale, tanto che, a seguito della retrocessione dell’azienda, potrebbe anche realizzarsi la conclusione di una successiva vicenda circolatoria, temporanea o definitiva, attraverso la quale la gestione venga affidata ad un obbligo altro soggetto, senza che l’eventuale spazio temporale possa implicare alcuna variazione organizzativa nell’utilizzo del tribunale: quest’ultimocomplesso dei beni organizzati, per- tantoin funzione dell’esercizio dell’attività cui essi erano, volta originariamente, destinati. Si deve, dunque, ritenere che ravvisi il compimento richiamo previsto dall’art. 104 citato alle disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II della legge fallimentare, e cioè gli artt. 72 e seguenti, comporti l’applicazione della disciplina degli effetti della retrocessione (per quanto riguarda il rapporto di lavoro relativamente ai rapporti economici) sia con riferimento ai rapporti contrattuali preesistenti all’affitto, nei quali l’affittuario sia subentrato, sia con riferimento a quelli stipulati ex novo, perché tutti questi negozi sono connotati dall’impronta loro attribuita, indipendentemente dall’epoca della loro costituzione, dalla peculiare gestione dell’impresa operata dall’affittuario, che li ha accomunati non solo sotto il profilo organizzativo, ma anche nell’aspetto del loro trattamento in quanto facenti parte di un atto in frode ai creditori, o anche solo unico insieme di rapporti riconducibili alla nuova identità aziendale. La particolarità della questione trattata giustifica la presenza compensazione delle spese di una iniziativa in tal senso, è tenuto a revocare il decreto e a rigettare la domanda di omologazione dell’accordo, indipendentemente dal raggiungi- mento della maggioranza o dalla convenienza dell’accordo propo- stolite. Occorre pertanto verificare se prima della proposizione del ri- corso ai sensi della legge n° 3 del 2012 Xxxxxx Xxxxxxxx abbia compiuto atti in frode ai creditori. Alla domanda deve essere data risposta positiva. Ci si riferisce infatti alla scrittura privata autenticata del 31 marzo 2014 con la quale Xxxxxx Xxxxxxxx ha costituito il trust “Xxxx”, espressamente regolato dalla Trust Jersey law del 1984. Si legge in particolare, in detta scrittura, che Xxxxxx Xxxxxx- ni, celibe e senza prole (presumibilmente in data anteriore e prossima al 31 marzo dello scorso anno) ha «maturato l’esigenza di preservare l’integrità del proprio patrimonio personale av- vertendo l’obbligo, morale e giuridico, di provvedere ai suoi eredi in modo tale che essi non risentano di alcuna vicenda per- sonale o economica che possa in futuro riguardare l’esponente». Per tutelare questa esigenza egli ha designato trustee il pro- prio fratello Xxxxxxx e guardiano l’avvocato Xxxxxx Xxxxx. Ha inoltre indicato come beneficiari i propri figli viventi al termine del trust o, in mancanza, i propri discendenti. In ulte- riore subordine, la propria madre, il proprio fratello, gli ere- di testamentari, gli eredi legittimi. Ha quindi previsto che il potere del trustee o del guardiano siano esercitati nell’esclusivo interesse dei beneficiari. Nell’esercizio dei poteri di gestione dei beni in trust è previ- sto che il trustee debba uniformarsi alle indicazioni del dispo- nente e, in mancanza, del guardiano. È previsto inoltre che il reddito derivante dai beni in trust sia impiegato, sentito il parere del guardiano, a vantaggio del disponente per assicurargli un tenore di vita analogo a quello attualmente goduto. È inoltre previsto che i compensi del trustee e del guardiano siano determinati dal disponente. Con successivo atto di dotazione del trust ricevuto dal notaio Pulvirenti di Parma in pari data all’atto istitutivo, Xxxxxx X- xxxxxxx ha conferito nel trust Xxxx (a) la quota di comproprietà pari ad ¼ sull’immobile sito in Xxxxxxxx (Xx), xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx n° 87, costituito da due appartamenti (al primo e al se- condo piano) e da due autorimesse, allibrato al catasto urbano del predetto comune al foglio 24, mappale 271, subalterni da 1 a 6, e (b) la piena proprietà di un motociclo Vespa Piaggio, il tutto per un valore complessivo di euro 51.200,00. Ora, com’è noto, le finalità perseguite attraverso il trust pos- sono essere di vario genere. Finalità legittime: filantropiche, caritatevoli, successorie, liquidatorie, ecc…; ma anche finalità illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio, ecc… Nella presente fattispecie il trust Xxxx appare caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell’articolo 2740 del codice civile.IL XXXX.xx 1* rigetta l’opposizione;

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IL XXXX.xx. OraSe la veridicità dei dati da valutare al fine della manifestazione del consenso deve essere garantita soprattutto dal commissario giudiziale, l’utilizzo come si ricava dalle disposizioni che lo riguardano, l’assolvimento del tempo indicativo nella citata disposizione normativa implica un obbligo suo compito richiede - com’anche la necessità che la proposta di concordato sia seria e non abbia finalità meramente dilatorie - che la documentazione, prodotta dal debitore, che costituisce la base di partenza delle sue indagini e valutazioni, sia completa e soprattutto che possa essere inquadrata effettivamente nel tipo richiesto dal legislatore (cfr. Cass. 25.10.2010, n. 21860). Tale fondamentale esigenza richiede di verificare che la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa sia aggiornata e che contenga effettivamente una dettagliata esposizione dello situazione sia patrimoniale, sia economica, sia finanziaria dell’impresa; che lo stato analitico ed estimativo delle attività possa considerarsi tale e che la relazione del tribunale: quest’ultimoprofessionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, per- tantosia adeguatamente motivata indicando le verifiche effettuate, volta nonchè la metodologia ed i criteri seguiti per pervenire alla attestazione di veridicità dei dati aziendali ed alla conclusione di fattibilità del piano. Solo in tal modo il commissario xxxxxxxxxx può essere messo in condizione di valutare criticamente detta documentazione e conseguentemente elaborare una relazione idonea a rendere possibile, da parte dei creditori chiamati a votare la proposta, la percezione quanto più esatta possibile della realtà imprenditoriale, della natura e delle dimensioni della crisi e di come la si intenda affrontare (così Cass. 25.10.2010, n. 21860, in motiv.). IL XXXX.xx Tutto ciò premesso, ritiene il tribunale che ravvisi la relazione a firma del xxxx. Xxxxxx Xxxxxx depositata con il compimento di un atto in frode ai creditoriricorso del 10.07.2012 non sia inquadrabile nel tipo richiesto dal legislatore, o anche solo la presenza con il conseguente difetto di una iniziativa delle condizioni di ammissibilità del concordato preventivo proposto dalla “Farmacia Xxxxx Xxxxxx di Xxxxxxx Xxxxxxx s.a.s.”. Come, infatti, rilevato dai commissari con la nota depositata il 24.10.2012 quella relazione ha una assai limitata attendibilità, in tal sensoquanto da essa non si evince che l’asseveratore abbia preso visione delle scritture contabili (in particolare il libro giornale ed il libro IVA) della Farmacia Xxxxxx s.a.s. al fine di verificare i dati riferiti al 29.02.2012. Ma come già esposto in precedenza, è tenuto a revocare il decreto e a rigettare professionista che redige la relazione che accompagna la domanda di omologazione dell’accordoconcordato preventivo ed al quale viene demandata l’attestazione della veridicità dei dati aziendali è tenuto ad una verifica puntuale ed analitica di tali dati e delle scritture contabili (sulla scia della già citata Cass. 25.10.2010, indipendentemente dal raggiungi- mento della maggioranza o dalla convenienza dell’accordo propo- sto. Occorre pertanto verificare se prima della proposizione del ri- corso ai sensi della legge n° 3 del 2012 Xxxxxx Xxxxxxxx abbia compiuto atti in frode ai creditori. Alla domanda deve essere data risposta positiva. Ci si riferisce infatti alla scrittura privata autenticata del 31 marzo 2014 con la quale Xxxxxx Xxxxxxxx ha costituito il trust “Xxxx”, espressamente regolato dalla Trust Jersey law del 1984. Si legge in particolaren. 21860, in detta scritturamotiv., v. anche Trib. Novara 29.06.2012, in Fallimento, 2012, 1257). Risulta, invece, che il dott. Xxxxxx Xxxxxx- nisi sia principalmente attenuto a quanto riscontrato dalla circolarizzazione dei debiti e crediti rifacendosi unicamente a dati assunti dal debitore e dai suoi professionisti senza averne apparentemente riscontrato la reale concreta esattezza. L’unica verifica analitica che l’asseveratore ha dichiarato di aver compiuto è quella legata alla analisi dei registri dei beni ammortizzabili. Inoltre, celibe i commissari non hanno potuto procedere al riscontro - nella relazione asseverata - della veridicità dei dati aziendali come maturati nel corso del tempo, essendo stata omessa la consegna delle scritture contabili e senza prole (presumibilmente in data anteriore e prossima fiscali nella loro interezza con riferimento agli anni anteriori al 31 marzo dello scorso anno) ha «maturato l’esigenza 2010. IL XXXX.xx Ed è appena il caso di preservare l’integrità del proprio patrimonio personale av- vertendo l’obbligo, morale e giuridico, di provvedere ai suoi eredi in modo tale precisare che essi non risentano di alcuna vicenda per- sonale o economica che possa in futuro riguardare l’esponente». Per tutelare questa esigenza egli ha designato trustee il pro- prio fratello Xxxxxxx e guardiano l’avvocato Xxxxxx Xxxxx. Ha inoltre indicato come beneficiari i propri figli viventi al termine del trust otali documenti sono essenziali per eseguire un reale controllo dei dati aziendali, in mancanzaquanto la contabilità è il sistema di rilevazione degli eventi economici, i propri discendentipatrimoniali e finanziari, quale riporto dei saldi nel tempo in continua evoluzione (per tutti questi rilievi, cfr. In ulte- riore subordine, la propria madre, nota depositata dai commissari il proprio fratello, gli ere- di testamentari, gli eredi legittimi. Ha quindi previsto che il potere del trustee o del guardiano siano esercitati nell’esclusivo interesse dei beneficiari. Nell’esercizio dei poteri di gestione dei beni in trust è previ- sto che il trustee debba uniformarsi alle indicazioni del dispo- nente e, in mancanza, del guardiano. È previsto inoltre che il reddito derivante dai beni in trust sia impiegato, sentito il parere del guardiano, a vantaggio del disponente per assicurargli un tenore di vita analogo a quello attualmente goduto. È inoltre previsto che i compensi del trustee e del guardiano siano determinati dal disponente. Con successivo atto di dotazione del trust ricevuto dal notaio Pulvirenti di Parma in pari data all’atto istitutivo, Xxxxxx X- xxxxxxx ha conferito nel trust Xxxx (a) la quota di comproprietà pari ad ¼ sull’immobile sito in Xxxxxxxx (Xx24.10.2012), xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx n° 87, costituito da due appartamenti (al primo e al se- condo piano) e da due autorimesse, allibrato al catasto urbano del predetto comune al foglio 24, mappale 271, subalterni da 1 a 6, e (b) la piena proprietà di un motociclo Vespa Piaggio, il tutto per un valore complessivo di euro 51.200,00. Ora, com’è noto, le finalità perseguite attraverso il trust pos- sono essere di vario genere. Finalità legittime: filantropiche, caritatevoli, successorie, liquidatorie, ecc…; ma anche finalità illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio, ecc… Nella presente fattispecie il trust Xxxx appare caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell’articolo 2740 del codice civile.

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IL XXXX.xx. OraIn proposito, l’utilizzo giova subito evidenziare che la recente Cass. 08.02.2011, n. 3059 ha specificamente statuito che “la sospensione necessaria del tempo indicativo processo può essere disposta, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., quando il processo pregiudicante abbia ad oggetto una situazione sostanziale che rappresenti il fatto costitutivo od un elemento fondante della situazione esaminata nel processo pregiudicato. Una pregiudizialità siffatta non si verifica nei rapporti fra concordato preventivo e fallimento, non essendo sovrapponibili le situazioni rispettivamente esaminate ed essendo la decisione sulla domanda di concordato insuscettibile di sfociare, di regola, in una decisione irrevocabile e, come tale, impugnabile dovendo, infatti, le questioni attinenti al decreto di inammissibilità essere dedotte con la stessa impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto il predetto rapporto si atteggia come un fenomeno di conseguenzialità (eventuale del fallimento all’esito negativo della prima procedura) e di assorbimento (dei vizi del predetto diniego in motivi di impugnazione della seconda), che determina una mera esigenza di coordinamento tra i due procedimenti. Pertanto, allorché il L’esame delle riportata pronuncia (anche nella citata disposizione normativa implica un obbligo del tribunale: quest’ultimosua motivazione) fa emergere, per- tantoquindi, volta che ravvisi il compimento la insussistenza di un atto qualsivoglia rapporto di pregiudizialità necessaria tra processo di fallimento e procedure alternative (che, come tale, imporrebbe la sospensione del primo nell’attesa della definizione delle seconde), ancorché temperata dall’affermazione circa l’esigenza di un coordinamento tra le due procedure (maggiore e minore). IL XXXX.xx Nello stesso senso si è più recentemente espressa Cass. 24.10.2012, n. 18190, secondo cui “il giudice fallimentare….è tenuto a bilanciare le opposte iniziative, coordinando quella del debitore con gli interessi sottostanti la procedura fallimentare”. Un coordinamento che - pur indubbiamente ispirato da esigenze di efficienza della macchina giudiziaria (e, dunque, di ragionevole durata del processo) - non sarebbe, tuttavia, assistito da alcuna previsione di legge, restando, a quanto pare di capire, affidato alla discrezionale sensibilità del Tribunale (cfr. l’affermazione, contenuta nella motivazione di Cass. 3059/2011, secondo cui si tratterebbe di “…una mera esigenza di coordinamento tra i due procedimenti, un coordinamento solo parzialmente realizzato dalle norme [e sostanzialmente affidato alle tecniche organizzative del singolo ufficio]….”), non scrutinabile, come tale, in frode ai sede di gravame. Muovendosi, in altri termini, dal rilievo che è vero che gli esiti dell’un giudizio possono sicuramente influenzare quelli dell’altro, non potendosi far luogo a dichiarazione di fallimento in caso di intervenuto accordo, sotto l’egida del Tribunale, tra debitore e creditori, o anche solo la presenza di una iniziativa in tal sensoe rendendo, è tenuto a revocare il decreto e a rigettare la domanda di omologazione dell’accordo, indipendentemente dal raggiungi- mento della maggioranza o dalla convenienza dell’accordo propo- sto. Occorre pertanto verificare se prima della proposizione del ri- corso ai sensi della legge n° 3 del 2012 Xxxxxx Xxxxxxxx abbia compiuto atti in frode ai creditori. Alla domanda deve essere data risposta positiva. Ci si riferisce infatti alla scrittura privata autenticata del 31 marzo 2014 con la quale Xxxxxx Xxxxxxxx ha costituito il trust “Xxxx”, espressamente regolato dalla Trust Jersey law del 1984. Si legge in particolare, in detta scrittura, che Xxxxxx Xxxxxx- ni, celibe e senza prole (presumibilmente in data anteriore e prossima al 31 marzo dello scorso anno) ha «maturato l’esigenza di preservare l’integrità del proprio patrimonio personale av- vertendo l’obbligo, morale e giuridico, di provvedere ai suoi eredi in modo tale che essi non risentano di alcuna vicenda per- sonale o economica che possa in futuro riguardare l’esponente». Per tutelare questa esigenza egli ha designato trustee il pro- prio fratello Xxxxxxx e guardiano l’avvocato Xxxxxx Xxxxx. Ha inoltre indicato come beneficiari i propri figli viventi al termine del trust o, in mancanza, i propri discendenti. In ulte- riore subordineper contro, la propria madredichiarazione di fallimento frustraneo ogni patto di pagamento tra fallito e creditori della massa al di fuori delle regole del concorso collettivo, il proprio fratelloovvero del concordato fallimentare, gli ere- di testamentari, gli eredi legittimi. Ha quindi previsto che il potere del trustee o del guardiano siano esercitati nell’esclusivo interesse dei beneficiari. Nell’esercizio dei poteri di gestione dei beni in trust è previ- sto che il trustee debba uniformarsi alle indicazioni del dispo- nente e, in mancanza, del guardiano. È previsto inoltre che il reddito derivante dai beni in trust sia impiegato, sentito il parere del guardiano, a vantaggio del disponente per assicurargli un tenore di vita analogo a quello attualmente goduto. È inoltre previsto che i compensi del trustee e del guardiano siano determinati dal disponente. Con successivo atto di dotazione del trust ricevuto dal notaio Pulvirenti di Parma in pari data all’atto istitutivo, Xxxxxx X- xxxxxxx ha conferito nel trust Xxxx (a) la quota di comproprietà pari ad ¼ sull’immobile sito in Xxxxxxxx (Xx), xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx n° 87, costituito da due appartamenti (al primo e al se- condo piano) e da due autorimesse, allibrato al catasto urbano del predetto comune al foglio 24, mappale 271, subalterni da 1 a 6, e (b) Suprema Corte afferma la piena proprietà necessità di un motociclo Vespa Piaggiocoordinamento interno all’ufficio giudiziario: statuizione che, il tutto per nel mentre assume un valore complessivo chiaro significato organizzatorio, non sembra rivestire valenza tecnico processuale, nel senso che l’eventuale mancato (o non corretto) esercizio del potere di euro 51.200,00. Oracoordinamento non pare, com’è notocome si è già detto, le finalità perseguite attraverso il trust pos- sono essere censurabile in sede di vario genere. Finalità legittime: filantropiche, caritatevoli, successorie, liquidatorie, ecc…; ma anche finalità illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio, ecc… Nella presente fattispecie il trust Xxxx appare caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell’articolo 2740 del codice civilegravame.

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IL XXXX.xx. OraSi ricorda, l’utilizzo preliminarmente, quanto al giudizio cui il Tribunale è chiamato ad operare in sede di omologazione, che la nota Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521, ha affermato che “il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del tempo indicativo nella citata disposizione normativa implica un obbligo professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del tribunale: quest’ultimodetto giudizio, per- tanto, volta che ravvisi ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il compimento controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un atto unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest’ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”. In primo luogo il carattere abusivo del comportamento tenuto dalla debitrice attinge gli stessi profili di legittimità della proposta. Così come nel caso di frode ai creditori, infatti, il S.C. ha chiarito che il voto non potrebbe validare il comportamento decettivo o anche solo la presenza abusivo tenuto dal debitore (cfr. Cass. 26 giugno 2014, n. 14552, secondo cui “La rilevanza, ai fini e per gli effetti di una iniziativa cui all’articolo 173 LF, della natura fraudolenta degli atti posti in tal sensoessere dal debitore e potenzialmente decettivi nei riguardi dei creditori, è tenuto a revocare ravvisabile anche nell’ipotesi in cui l’inganno effettivamente realizzato sia stato reso noto ai creditori prima del voto. Se, infatti, così non fosse, se cioè l’accertamento degli atti fraudolenti ad opera del commissario potesse essere superato dal voto dei creditori che, informati della frode, siano ugualmente disposti ad approvare la proposta concordataria, non si capirebbe perché il decreto e a rigettare la domanda di omologazione dell’accordolegislatore ricollega, indipendentemente dal raggiungi- mento della maggioranza o dalla convenienza dell’accordo propo- sto. Occorre pertanto verificare se prima della proposizione del ri- corso ai sensi della legge n° 3 del 2012 Xxxxxx Xxxxxxxx abbia compiuto invece, immediatamente alla scoperta degli atti in frode ai creditori. Alla domanda deve essere data risposta positiva. Ci si riferisce infatti alla scrittura privata autenticata il potere-dovere del 31 marzo 2014 con giudice di revocare l’ammissione al concordato e ciò senza la quale Xxxxxx Xxxxxxxx ha costituito il trust “Xxxx”, espressamente regolato dalla Trust Jersey law del 1984. Si legge in particolare, in detta scrittura, che Xxxxxx Xxxxxx- ni, celibe e senza prole (presumibilmente in data anteriore e prossima al 31 marzo dello scorso anno) ha «maturato l’esigenza di preservare l’integrità del proprio patrimonio personale av- vertendo l’obbligo, morale e giuridico, di provvedere ai suoi eredi in modo tale che essi non risentano necessità di alcuna vicenda per- sonale o economica che possa in futuro riguardare l’esponente». Per tutelare questa esigenza egli ha designato trustee il pro- prio fratello Xxxxxxx e guardiano l’avvocato Xxxxxx Xxxxx. Ha inoltre indicato come beneficiari i propri figli viventi al termine del trust o, in mancanza, i propri discendentipresa di posizione sul punto da parte dei creditori”). In ulte- riore subordinesecondo luogo, non può in questa sede non escludersi la fattibilità della stessa proposta concordataria. Correttamente, pertanto, la propria madrerecente decisione resa da Trib. Bergamo, il proprio fratello9 ottobre 2014 ha affermato che: “in linea di principio, gli ere- di testamentari, gli eredi legittimi. Ha quindi previsto non v’è dubbio che il potere del trustee o del guardiano siano esercitati nell’esclusivo interesse dei beneficiari. Nell’esercizio dei poteri di gestione tema dell’effettivo valore dei beni in trust è previ- sto che il trustee debba uniformarsi alle indicazioni del dispo- nente e, in mancanza, del guardiano. È previsto inoltre che il reddito derivante dai beni in trust sia impiegato, sentito il parere del guardiano, a vantaggio del disponente per assicurargli un tenore di vita analogo a quello attualmente goduto. È inoltre previsto che i compensi del trustee e del guardiano siano determinati dal disponente. Con successivo atto di dotazione del trust ricevuto dal notaio Pulvirenti di Parma in pari data all’atto istitutivo, Xxxxxx X- xxxxxxx ha conferito nel trust Xxxx (a) la quota di comproprietà pari ad ¼ sull’immobile sito in Xxxxxxxx (Xx), xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx n° 87, costituito da due appartamenti (al primo e al se- condo piano) e da due autorimesse, allibrato al catasto urbano del predetto comune al foglio 24, mappale 271, subalterni da 1 a 6, e (b) la piena proprietà di un motociclo Vespa Piaggio, il tutto per un valore complessivo di euro 51.200,00. Ora, com’è noto, le finalità perseguite attraverso il trust pos- sono essere di vario genere. Finalità legittime: filantropiche, caritatevoli, successorie, liquidatorie, ecc…; ma anche finalità illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio, ecc… Nella presente fattispecie il trust Xxxx appare caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell’articolo 2740 del codice civile.ceduti alla

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IL XXXX.xx. OraSoltanto in data odierna è pervenuta una PEC da parte della debitrice che, l’utilizzo oltre ad essere tardiva e contenente allegati irrilevanti (non essendo certo questa la sede per discutere di tentativi di pagamento del tempo indicativo nella citata disposizione normativa implica credito vantato dal soggetto istante che già in udienza il legale di altro creditore ha definito come potenzialmente contrari alla par condicio creditorum, né influendo sulle valutazioni una mera lettera di contestazione inviata al MISE) contengono l’ammissione – neppure evidenziata dal sig. F. in udienza – dell’avvenuto prelievo della somma in assegni circolari di Euro 1.750.000 nonostante l’assenza di autorizzazione ex art. 167 lf, determinando un obbligo ulteriore evento abusivo e comportante la revoca dell’ammissione alla procedura (e comunque in questa sede per semplicità il rigetto dell’omologazione). Il che rafforza le considerazioni tutte già precedentemente svolte. Peraltro, sotto una diversa ottica, che si rappresenta in via sussidiaria rispetto alle considerazioni tutte che precedono, può anche convenirsi con quanto affermato da Tribunale di Treviso, 8 giugno 2015 che (sia pure con riferimento alla rinuncia ad un concordato “in bianco” in pendenza di istanza di fallimento) ha ritenuto in motivazione che “…è pur vero che il debitore in preconcordato è libero di rinunciare alla domanda, tuttavia, non è altrettanto libero di sottrarsi alle conseguenze che dalla rinuncia derivano, trattandosi pur sempre di un'anomala interruzione del tribunale: quest’ultimoprocedimento equiparabile al suo esito negativo per mancata osservanza del termine, per- tanto, volta che ravvisi il compimento di un atto in frode ai creditoricui comunque risulta l'illegittima, o anche solo la presenza di una iniziativa in tal sensoaddirittura abusiva, è tenuto a revocare il decreto fruizione del blocco delle azioni esecutive e a rigettare la domanda di omologazione dell’accordo, indipendentemente dal raggiungi- mento della maggioranza o dalla convenienza dell’accordo propo- sto. Occorre pertanto verificare se prima della proposizione del ri- corso ai sensi della legge n° 3 del 2012 Xxxxxx Xxxxxxxx abbia compiuto atti in frode ai creditori. Alla domanda deve essere data risposta positiva. Ci si riferisce infatti alla scrittura privata autenticata del 31 marzo 2014 cautelari per un certo tempo” con la quale Xxxxxx Xxxxxxxx ha costituito il trust “Xxxx”, espressamente regolato dalla Trust Jersey law del 1984. Si legge in particolare, in detta scrittura, conseguenza che Xxxxxx Xxxxxx- ni, celibe la rinuncia comporta l’inesigibilità di ulteriori termini a difesa e senza prole (presumibilmente in data anteriore e prossima al 31 marzo dello scorso anno) ha «maturato l’esigenza di preservare l’integrità del proprio patrimonio personale av- vertendo l’obbligo, morale e giuridico, di provvedere ai suoi eredi in modo tale che essi non risentano di alcuna vicenda per- sonale o economica che possa in futuro riguardare l’esponente». Per tutelare questa esigenza egli ha designato trustee il pro- prio fratello Xxxxxxx e guardiano l’avvocato Xxxxxx Xxxxx. Ha inoltre indicato come beneficiari i propri figli viventi al termine del trust o, in mancanza, i propri discendenti. In ulte- riore subordine, la propria madre, il proprio fratello, gli ere- di testamentari, gli eredi legittimi. Ha quindi previsto che il potere del trustee o del guardiano siano esercitati nell’esclusivo interesse dei beneficiari. Nell’esercizio dei poteri di gestione dei beni in trust è previ- sto che il trustee debba uniformarsi alle indicazioni del dispo- nente e, in mancanza, del guardiano. È previsto inoltre che il reddito derivante dai beni in trust sia impiegato, sentito il parere del guardianonecessaria, a vantaggio del disponente per assicurargli un tenore quel punto, declaratoria di vita analogo a quello attualmente goduto. È inoltre previsto che i compensi del trustee e del guardiano siano determinati dal disponente. Con successivo atto di dotazione del trust ricevuto dal notaio Pulvirenti di Parma in pari data all’atto istitutivo, Xxxxxx X- xxxxxxx ha conferito nel trust Xxxx (a) la quota di comproprietà pari ad ¼ sull’immobile sito in Xxxxxxxx (Xx), xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx n° 87, costituito da due appartamenti (al primo e al se- condo piano) e da due autorimesse, allibrato al catasto urbano del predetto comune al foglio 24, mappale 271, subalterni da 1 a 6, e (b) la piena proprietà di un motociclo Vespa Piaggio, il tutto per un valore complessivo di euro 51.200,00. Ora, com’è noto, le finalità perseguite attraverso il trust pos- sono essere di vario genere. Finalità legittime: filantropiche, caritatevoli, successorie, liquidatorie, ecc…; ma anche finalità illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio, ecc… Nella presente fattispecie il trust Xxxx appare caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell’articolo 2740 del codice civilefallimento.

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IL XXXX.xx. OraAi sensi della disciplina così individuata (art. 2, l’utilizzo comma 3 del tempo indicativo nella citata disposizione normativa implica citato d.m.) rientrano nel calcolo del TAEG “d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore”. Sono invece esclude da tale calcolo “le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente.” La risposta è certamente negativa per la polizza indennitaria volta a fornire garanzie nell'esclusivo interesse del cliente (condizioni generali di polizza mod. 8252); si tratta della polizza che ha comportato, a carico del ricorrente, un obbligo costo di euro 392. La polizza in discorso, essendo connessa a rischi sanitari, è certamente indipendente dal contratto di finanziamento. Basti osservare che la durata della copertura assicurativa è pari a sessanta mesi, ed è quindi diversa rispetto alla durata del tribunalerapporto di finanziamento (settantadue mesi). Diversa valutazione, invece, deve darsi all’altra polizza menzionata nel ricorso, quella denominata “vita ed infortuni” e comportante un costo di euro 575,05. Con riguardo a tale polizza, il Collegio osserva quanto segue: quest’ultimo- si tratta, per- tantoa ben vedere, volta di due polizze collettive inscindibili (n. 5352-02 e 5033-01) stipulate dall’intermediario resistente con la compagnia di assicurazioni; - la durata della copertura assicurativa coincide con la durata del finanziamento (art. 3 delle condizioni generali di polizza); - il premio viene pagato in via anticipata dall’intermediario per conto del cliente (mutuatario), il quale poi lo rimborsa secondo il piano previsto nel contratto di finanziamento (punto 5 della nota informativa relativa alla polizza n. 5352-02; punto 4 della nota informativa relativa alla polizza n. 5033-01; - il beneficiario della prestazione resa dalla compagnia di assicurazione è l’intermediario medesimo, almeno fino a concorrenza delle somme dovute ai sensi del rapporto di finanziamento (art. 7 delle condizioni generali). Orbene, ad avviso del Collegio il complesso degli elementi sopra menzionati induce a ritenere che ravvisi la polizza in discorso rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 3, lett. d), del citato d.m. 8 luglio 1992, trattandosi di assicurazione “impost[a] dal creditore, intes[a] ad assicurargli il compimento rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore.” (per un atto precedente cfr. Coll. Roma, n. 3417/14). C&D Solutions s.r.l. X.xx Xxxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxxxx C.F/P.I. 07293060963 Mail : xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx Tel 02/00000000 A tale proposito, il Collegio ritiene irrilevante che il modulo prestampato dall’intermediario qualifichi tale polizza come “facoltativa”. Anche a prescindere dalla rilevanza degli argomenti sopra elencati, non è dato sapere se le condizioni del finanziamento sarebbero state diverse in frode ai creditoriassenza di adesione alla suddetta polizza, o anche solo la presenza di una iniziativa né se al ricorrente sia stata realmente prospettata tale possibilità; il modulo predisposto unilateralmente dalla resistente non offre alcuno spunto in tal senso. L’intermediario provvederà quindi a rideterminare gli importi dovuti dal ricorrente, è tenuto eventualmente restituendo l’eccedenza finora percepita rispetto a revocare il decreto e a rigettare la domanda di omologazione dell’accordo, indipendentemente quanto dovuto dal raggiungi- mento della maggioranza o dalla convenienza dell’accordo propo- sto. Occorre pertanto verificare se prima della proposizione del ri- corso ricorrente medesimo ai sensi della legge n° 3 del 2012 Xxxxxx Xxxxxxxx abbia compiuto atti in frode ai creditori. Alla domanda deve essere data risposta positiva. Ci si riferisce infatti alla scrittura privata autenticata del 31 marzo 2014 con la quale Xxxxxx Xxxxxxxx ha costituito il trust “Xxxx”, espressamente regolato dalla Trust Jersey law del 1984. Si legge in particolare, in detta scrittura, che Xxxxxx Xxxxxx- ni, celibe e senza prole (presumibilmente in data anteriore e prossima al 31 marzo dello scorso anno) ha «maturato l’esigenza di preservare l’integrità del proprio patrimonio personale av- vertendo l’obbligo, morale e giuridico, di provvedere ai suoi eredi in modo tale che essi non risentano di alcuna vicenda per- sonale o economica che possa in futuro riguardare l’esponente». Per tutelare questa esigenza egli ha designato trustee il pro- prio fratello Xxxxxxx e guardiano l’avvocato Xxxxxx Xxxxx. Ha inoltre indicato come beneficiari i propri figli viventi al termine del trust o, in mancanza, i propri discendenti. In ulte- riore subordine, la propria madre, il proprio fratello, gli ere- di testamentari, gli eredi legittimi. Ha quindi previsto che il potere del trustee o del guardiano siano esercitati nell’esclusivo interesse dei beneficiari. Nell’esercizio dei poteri di gestione dei beni in trust è previ- sto che il trustee debba uniformarsi alle indicazioni del dispo- nente e, in mancanza, del guardiano. È previsto inoltre che il reddito derivante dai beni in trust sia impiegato, sentito il parere del guardiano, a vantaggio del disponente per assicurargli un tenore di vita analogo a quello attualmente goduto. È inoltre previsto che i compensi del trustee e del guardiano siano determinati dal disponente. Con successivo atto di dotazione del trust ricevuto dal notaio Pulvirenti di Parma in pari data all’atto istitutivo, Xxxxxx X- xxxxxxx ha conferito nel trust Xxxx (a) la quota di comproprietà pari ad ¼ sull’immobile sito in Xxxxxxxx (Xx), xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx n° 87, costituito da due appartamenti (al primo e al se- condo piano) e da due autorimesse, allibrato al catasto urbano del predetto comune al foglio 24, mappale 271, subalterni da 1 a 6, e (b) la piena proprietà di un motociclo Vespa Piaggio, il tutto per un valore complessivo di euro 51.200,00. Ora, com’è noto, le finalità perseguite attraverso il trust pos- sono essere di vario genere. Finalità legittime: filantropiche, caritatevoli, successorie, liquidatorie, ecc…; ma anche finalità illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio, ecc… Nella presente fattispecie il trust Xxxx appare caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell’articolo 2740 del codice civileTAEG così rideterminato.

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IL XXXX.xx. OraAlla luce di tale necessaria premessa, l’utilizzo si coglie il problema interpretativo venutosi a creare con riferimento all’anatocismo bancario, ossia alla prassi bancaria di capitalizzare con criteri diversi gli interessi maturati sul conto corrente, e cioè con cadenza trimestrale gli interessi a debito, e con cadenza semestrale o annuale quelli a credito. La legittimità della esposta prassi – in contrasto con l’art. 1283 c.c. – era inizialmente giustificata da una particolare impostazione interpretativa – avallata da una giurisprudenza sostanzialmente uniforme - secondo la quale la previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi inserita dagli istituti di credito nei contratti di conto corrente era compatibile con il citato disposto normativo, attesa l’operatività della clausola di salvezza ivi contenuta e relativa agli usi contrari. Invero, secondo la ricordata lettura ermeneutica, la sistematica riproduzione nei rapporti con la clientela della clausola anatocistica trimestrale degli interessi a debito costituiva una consuetudine avente valore normativo - e pertanto derogatoria del divieto di cui all’art. 1283 c.c. - in quanto, per un verso, prassi significativamente reiterata anteriormente all’entrata in vigore del codice civile, e, dunque, recante il carattere della diuturnitas; nonché, per altro verso, contraddistinta dai crismi dell’ opinio iuris ac necessitatis. Tuttavia, la giurisprudenza con diverse pronunce intervenute alla fine degli anni ’90 (cfr. ex multiis, Cass. 30 marzo 1999, n.3096), ha progressivamente mutato orientamento sul punto, affermando che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi da parte della banca non costituisce uso normativo bensì negoziale: la relativa clausola è, dunque, illegittima perché in contrasto col divieto di cui all’art. 1283 c.c.. La Corte ha osservato, in primo luogo, che tale diversa periodicità della capitalizzazione è stata adottata per la prima volta in via generale, e su iniziativa dell’A.B.I., solo a partire dagli anni ’50 (e dunque ben dopo l’entrata in vigore del codice civile); nonché, in secondo luogo, che l’apposizione di tale clausola non era di certo connotata dal requisito dell’opinio iuris ac necessitatis, in quanto percepita dai clienti come vera e propria "coercizione" da parte del contraente “forte”. A fronte della dichiarata nullità delle clausole anatocistiche, il legislatore è intervenuto con il d.lgs. 342/1999, introducendo una disciplina pro futuro (con la modifica dell’art. 120 T.U.B.), sancendo che nelle operazioni di conto corrente dovesse essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio sia degli interessi debitori, sia di quelli creditori; nonché una disciplina per il passato (dettata dall’art. 25,co. 3, del citato d.lgs.), la quale prevedeva che tutte le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi pattuite fino alla data di entrata in vigore della delibera del C.I.C.R. si dovessero considerare valide ed efficaci, sancendo l’inefficacia delle pattuizione successive al provvedimento amministrativo e divergenti dalla relativa disciplina. Tuttavia, subito dopo, è intervenuta la pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte Cost. 17 ottobre 2000, n. 425) dell’art. 25, co. 3, d.lgs. 342/1999 per contrasto con l’art. 76 Cost., in quanto la relativa delega legislativa non conteneva una disciplina di sanatoria per il passato e di validazione anticipata (per il periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto delegato e quella della prevista delibera del C.I.C.R.) di clausole anatocistiche bancarie. In seguito al decisum della Corte Costituzionale e del relativo vuoto normativo venutosi a creare, la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è pronunciata a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 21095/2004) sancendo che “l’uso di annotare con cadenza trimestrale gli interessi a debito del correntista è un uso meramente negoziale e non normativo e, come tale, risulta inidoneo a derogare al disposto dell'art. 1283 c.c., anche con riferimento al periodo anteriore alle decisioni con cui la Corte di cassazione ha accertato, in difformità rispetto all'orientamento sino ad allora seguito, l’inesistenza di tale uso normativo, difettandone anche in relazione a tale epoca i presupposti”. Se ne desume, pertanto, che nell’ambito dei rapporti bancari regolati in conto corrente, relativamente al periodo antecedente all’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio del 2000, sono nulle – in quanto contrastanti con il disposto dell’art. 1283 x.x. – xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dal correntista. Ad oggi, l’illegittimità della capitalizzazione degli interessi bancari per contrarietà alla norma imperativa è ormai un principio acquisito, tanto da poter essere ormai considerato vero e proprio "diritto vivente". Sotto tale profilo non può sottacersi che sull'argomento è intervenuta Cass., 20 agosto 2003, n. 12222, la quale ha confermato detto indirizzo (inaugurato da Cass, 16 marzo 1999, n. 2374), che ha ormai acquisito valore nomofilattico (in virtù della citata Xxxx., Sez. Un., n. 21095/2004), ribadendo in modo granitico una serie di altre pronunce conformi (Cass., 30.3.1999, n. 3096; Cass., 11.11.1999, n.12507; Cass., 13.6.2002, n. 8442; Cass., 28.3.2002, n. 4490; Cass., 6.12.2002, n. IL XXXX.xx 17338; Cass. 20.2.2003, n. 2953). Tale indirizzo, dunque, non può che essere condiviso e trovare ulteriore applicazione in questa sede. Quanto, poi, alla questione relativa agli effetti della illegittimità della capitalizzazione degli interessi, consistente nello stabilire se, al di là della sicura impossibilità di capitalizzare gli interessi con frequenza trimestrale, debba essere esclusa qualsiasi capitalizzazione ovvero possa individuarsi una diversa frequenza di capitalizzazione degli interessi (a favore di entrambe le parti del rapporto), va evidenziato, che, alla luce della pronuncia n. 24418/2010 delle Sezioni Unite della S.C., il problema possa ritenersi definitivamente risolto. In proposito, invero, le Sezioni Unite hanno affermato che “detta giurisprudenza, come è noto, ha escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all'anatocismo dall'art. 1283 c.c.: ma non perché abbia messo in dubbio il reiterarsi nel tempo indicativo nella citata disposizione normativa implica un obbligo della consuetudine consistente nel prevedere nei contratti di conto corrente bancari la capitalizzazione trimestrale degli indicati interessi, bensì per difetto del tribunale: quest’ultimorequisito della "normatività" di tale pratica. Sarebbe, per- tantodi conseguenza, volta che ravvisi il compimento assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l'esistenza di un atto in frode ai creditoriusi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o anche solo esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di normatività, usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una iniziativa diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio uris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori. Ne segue che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”. Non vi è, dunque, possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in tal sensoquanto l’anatocismo è consentito dal sistema – con norma eccezionale e derogatoria - soltanto in presenza di determinate condizioni (quelle di cui all’art. 1283 c.c.), in mancanza delle quali esso rimane giuridicamente non pattuito tra le stesse. Inoltre, quanto ai contratti già esistenti prima del 22.4.2000 – data di entrata in vigore della menzionata delibera del C.I.C.R. -, si è ancora dibattuto se gli stessi possano essere adeguati con atto unilaterale della banca, ovvero se sia necessario l'accordo espresso del correntista. Infatti, l’articolo 7 della delibera disciplina i presupposti per l’adeguamento: pubblicazione in G.U. e comunicazione per iscritto al correntista entro il 31.12.2000 (co. 2), ovvero – nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate – l’approvazione del cliente (co.3). Al riguardo, si ritiene di aderire all’indirizzo interpretativo – sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria – che ritiene necessaria una specifica pattuizione scritta tra le parti. Le ragioni di tale necessità sono state giustificate in modo diverse dalle corti territoriali, ma l’esito delle relative argomentazioni conduce in ogni caso – ed anzi rafforza – la convinzione che le parti debbano addivenire ad un nuovo e specifico accordo sul punto. Infatti, secondo un primo orientamento “la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, secondo quanto stabilito dal CICR con delibera del 9 febbraio 2000, può trovare applicazione a condizione che essa sia reciproca (tanto su interessi debitori che su interessi creditori) e prevista in contratto. Con riferimento ai contratti stipulati nel periodo antecedente all’entrata in vigore della delibera CICR, è tenuto a revocare il decreto e a rigettare richiesta, ai fini della legittimità di tale capitalizzazione, la domanda specifica pattuzione delle nuove modalità di omologazione dell’accordocapitalizzazione, indipendentemente dal raggiungi- mento della maggioranza o dalla convenienza dell’accordo propo- stonon essendo sufficiente la mera comunicazione da parte dell’intermediario” (Trib. Occorre pertanto verificare se prima della proposizione del ri- corso ai sensi della legge n° Piacenza, 27.10.2014): si sostiene cioè che, essendo venuto meno l’art. 25 co. 3 del 2012 Xxxxxx Xxxxxxxx abbia compiuto atti in frode ai creditori. Alla domanda deve essere data risposta positiva. Ci si riferisce infatti alla scrittura privata autenticata del 31 marzo 2014 con la quale Xxxxxx Xxxxxxxx ha costituito il trust “Xxxx”, espressamente regolato dalla Trust Jersey law del 1984. Si legge in particolare, in detta scrittura, che Xxxxxx Xxxxxx- ni, celibe e senza prole (presumibilmente in data anteriore e prossima al 31 marzo dello scorso anno) ha «maturato l’esigenza di preservare l’integrità del proprio patrimonio personale av- vertendo l’obbligo, morale e giuridico, di provvedere ai suoi eredi in modo tale che essi non risentano di alcuna vicenda per- sonale o economica che possa in futuro riguardare l’esponente». Per tutelare questa esigenza egli ha designato trustee il pro- prio fratello Xxxxxxx e guardiano l’avvocato Xxxxxx Xxxxx. Ha inoltre indicato come beneficiari i propri figli viventi al termine del trust o, in mancanza, i propri discendenti. In ulte- riore subordine, la propria madre, il proprio fratello, gli ere- di testamentari, gli eredi legittimi. Ha quindi previsto che il potere del trustee o del guardiano siano esercitati nell’esclusivo interesse dei beneficiari. Nell’esercizio dei poteri di gestione dei beni in trust è previ- sto che il trustee debba uniformarsi alle indicazioni del dispo- nente e, in mancanza, del guardiano. È previsto inoltre che il reddito derivante dai beni in trust sia impiegato, sentito il parere del guardiano, a vantaggio del disponente per assicurargli un tenore di vita analogo a quello attualmente goduto. È inoltre previsto che i compensi del trustee e del guardiano siano determinati dal disponente. Con successivo atto di dotazione del trust ricevuto dal notaio Pulvirenti di Parma in pari data all’atto istitutivo, Xxxxxx X- xxxxxxx ha conferito nel trust Xxxx (a) la quota di comproprietà pari ad ¼ sull’immobile sito in Xxxxxxxx (Xx), xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx n° 87, costituito da due appartamenti (al primo e al se- condo piano) e da due autorimesse, allibrato al catasto urbano del predetto comune al foglio 24, mappale 271, subalterni da 1 a 6, e (b) la piena proprietà di un motociclo Vespa Piaggio, il tutto per un valore complessivo di euro 51.200,00. Ora, com’è noto, le finalità perseguite attraverso il trust pos- sono essere di vario genere. Finalità legittime: filantropiche, caritatevoli, successorie, liquidatorie, ecc…; ma anche finalità illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio, ecc… Nella presente fattispecie il trust Xxxx appare caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell’articolo 2740 del codice civile.IL XXXX.xx

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IL XXXX.xx. OraSi costituivano in giudizio i convenuti contestando le domande degli attori. Espletata C.T.U, l’utilizzo grafica sulla scheda testamentaria, con sentenza 12.3.2003, il Tribunale pronunciava l'annullamento del tempo indicativo nella citata disposizione normativa implica testamento olografo a firma F.E. ; per accertata falsità della data apposta sullo stesso; dichiarava simulato e privo di effetti tra le parti l'atto di compravendita 28.9.1989 ed, avendo accertato che il negozio dissimulato consisteva in una donazione priva dei requisiti formali di cui all'art. 782 c.c., ne dichiarava la nullità. Avverso tale sentenza i coniugi B. - Bu. proponevano appello assumendo che il contratto dissimulato era un obbligo contratto di mantenimento e non una donazione e che la falsità della data apposta sul testamento olografo era frutto di conclusioni contraddittorie del tribunale: quest’ultimoC.T.U. Si costituivano in giudizio gli appellati F. chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Con sentenza depositata il 28.12.2005 la Corte d'appello di Torino, per- tanto, volta che ravvisi il compimento di un atto in frode ai creditori, o anche solo la presenza di una iniziativa in tal senso, è tenuto a revocare il decreto e a rigettare parziale accoglimento dell'appello,rigettava la domanda di omologazione dell’accordosimulazione dell'atto di compravendita 28.9.1989, indipendentemente ritenuta la validità del trasferimento immobiliare in quanto le parti avrebbero concluso un contratto di mantenimento; confermava le conclusioni del C.T.U. sul carattere apocrifo della data apposta sul testamento impugnato; dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Osservava la Corte territoriale che l'atto di compravendita era simulato,per avere gli stessi appellanti dichiarato che il prezzo della vendita non era stato pagato, essendosi impegnati a prestare assistenza in favore della F. a seguito del suo coinvolgimento in un incidente stradale; il trasferimento dell'alloggio era da ritenersi, quindi, il corrispettivo dell'attività di assistenza e del contratto di mantenimento di cui sussisteva l'aleatorietà, contrariamente a quanto affermato dal raggiungi- mento primo giudice,posto che la durata e l'entità delle prestazioni a carico dei B. , non erano prevedibili al momento della maggioranza o conclusione del contratto in quanto dipendenti dalla convenienza dell’accordo propo- sto. Occorre pertanto verificare se prima durata della proposizione del ri- corso ai sensi vita della legge n° 3 del 2012 Xxxxxx Xxxxxxxx abbia compiuto atti in frode ai creditori. Alla domanda deve essere data risposta positiva. Ci si riferisce infatti alla scrittura privata autenticata del 31 marzo 2014 con F. e dalla sua capacità di recuperare la quale Xxxxxx Xxxxxxxx ha costituito il trust “Xxxx”funzionalità corporea; peraltro, espressamente regolato dalla Trust Jersey law del 1984. Si legge in particolare, in detta scrittura, non vi era prova che Xxxxxx Xxxxxx- ni, celibe e senza prole (presumibilmente in data anteriore e prossima al 31 marzo dello scorso anno) ha «maturato l’esigenza di preservare l’integrità del proprio patrimonio personale av- vertendo l’obbligo, morale e giuridico, di provvedere ai suoi eredi in modo tale che essi contratto non risentano di alcuna vicenda per- sonale o economica che possa in futuro riguardare l’esponente»fosse stato adempiuto. Per tutelare questa esigenza egli ha designato trustee il pro- prio fratello Xxxxxxx la cassazione di tale sentenza, limitatamente alla statuizione con cui era stata & esclusa la simulazione dell'atto di vendita 28.9.89, propongono ricorso F.R. e guardiano l’avvocato Xxxxxx XxxxxF.S. sulla base di tre motivi e dei relativi quesiti di diritto. Ha inoltre indicato come beneficiari i propri figli viventi al termine del trust o, in mancanza, i propri discendentiResistono con controricorso B.E. e Xx.Xx. In ulte- riore subordine, la propria madre, il proprio fratello, gli ere- di testamentari, gli eredi legittimi. Ha quindi previsto che il potere del trustee o del guardiano siano esercitati nell’esclusivo interesse dei beneficiari. Nell’esercizio dei poteri di gestione dei beni in trust è previ- sto che il trustee debba uniformarsi alle indicazioni del dispo- nente e, in mancanza, del guardiano. È previsto inoltre che il reddito derivante dai beni in trust sia impiegato, sentito il parere del guardiano, a vantaggio del disponente per assicurargli un tenore di vita analogo a quello attualmente goduto. È inoltre previsto che i compensi del trustee e del guardiano siano determinati dal disponente. Con successivo atto di dotazione del trust ricevuto dal notaio Pulvirenti di Parma in pari data all’atto istitutivo, Xxxxxx X- xxxxxxx ha conferito nel trust Xxxx (a) la quota di comproprietà pari ad ¼ sull’immobile sito in Xxxxxxxx (Xx), xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx n° 87, costituito da due appartamenti (al primo e al se- condo piano) e da due autorimesse, allibrato al catasto urbano del predetto comune al foglio 24, mappale 271, subalterni da 1 a 6, e (b) la piena proprietà di un motociclo Vespa Piaggio, il tutto per un valore complessivo di euro 51.200,00. Ora, com’è noto, le finalità perseguite attraverso il trust pos- sono essere di vario genere. Finalità legittime: filantropiche, caritatevoli, successorie, liquidatorie, ecc…; ma anche finalità illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio, ecc… Nella presente fattispecie il trust Xxxx appare caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell’articolo 2740 del codice civileLe parti hanno depositato memorie.

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Samples: Contratto Di Mantenimento – Requisito Della Aleatorietà – Vita Della Persona Che Beneficia Dell’assistenza Sussiste

IL XXXX.xx. OraPer meglio valutare tale questione si riporta integralmente il contenuto della missiva: “riscontriamo Vostra 3 giugno 2014 per ribadire, l’utilizzo come già comunicatoVi, che intendiamo avvalerci del tempo indicativo nella citata disposizione diritto di recesso stabilito dall’art. 3, comma quarto, d.l. n. 95 del 6 luglio 2012 e pertanto Vi intimiamo a liberare l’immobile da persone e cose entro e non oltre il 30 giugno 2014” (doc. 5). Firmato Da: XXXXX XXXXX Xxxxxx Da: Postecom CA2 Serial#: f0510 Non corrisponde assolutamente al vero che “la controparte abbia atteso ben due anni prima di recedere dal contratto” perché fin dall’entrata in vigore della normativa implica un obbligo la proprietà aveva manifestato la sua contrarietà all’accettazione della decurtazione del tribunale: quest’ultimocanone, per- tantotanto che in data 5 settembre 2012 aveva espressamente dichiarato che “non intende accettare quanto sopra indicato (ossia la riduzione del canone) e che qualora il conduttore non accetti questa condizione, volta si avvarrà della facoltà di recedere dal contratto di locazione entro i termini previsti dallo stesso” (doc. 3). Il tenore delle missiva è chiaro nel senso di non voler continuare a locare il bene al prezzo “imposto” dalla legge e la circostanza che ravvisi il compimento locatore non abbia ribadito la sua intenzione prima di un atto in frode ai creditoriricevere la comunicazione del conduttore (giugno 2014) non può essere interpretata quale rinuncia alla facoltà di recesso anche perché la data del 1 gennaio 2015, o anche solo la presenza di una iniziativa in tal sensoinizialmente fissata dal legislatore, è tenuto a revocare stata anticipata al 1 luglio 2014 soltanto con il decreto d.l. n. 66 del 2014, entrato in vigore il 24 aprile 2014 e a rigettare convertito il successivo 23 giugno 2014. Del resto, dopo la domanda prima comunicazione effettuata in prossimità della novella legislativa (doc. 3), non risulta esserci stata (o comunque non è stata prodotta) corrispondenza tra le parti di omologazione dell’accordo, indipendentemente dal raggiungi- mento della maggioranza o dalla convenienza dell’accordo propo- sto. Occorre pertanto verificare se contenuto difforme rispetto alla prima della proposizione del ri- corso ai sensi della legge n° 3 del 2012 Xxxxxx Xxxxxxxx abbia compiuto atti in frode ai creditori. Alla domanda deve essere data risposta positiva. Ci si riferisce infatti alla scrittura privata autenticata del 31 marzo 2014 con e tale da poter ingenerare nel conduttore la quale Xxxxxx Xxxxxxxx ha costituito il trust “Xxxx”, espressamente regolato dalla Trust Jersey law del 1984. Si legge in particolare, in detta scrittura, che Xxxxxx Xxxxxx- ni, celibe e senza prole (presumibilmente in data anteriore e prossima al 31 marzo dello scorso anno) ha «maturato l’esigenza di preservare l’integrità del proprio patrimonio personale av- vertendo l’obbligo, morale e giuridico, di provvedere ai suoi eredi in modo tale che essi non risentano di alcuna vicenda per- sonale o economica che possa in futuro riguardare l’esponente». Per tutelare questa esigenza egli ha designato trustee il pro- prio fratello Xxxxxxx e guardiano l’avvocato Xxxxxx Xxxxx. Ha inoltre indicato come beneficiari i propri figli viventi al termine del trust o, in mancanza, i propri discendenti. In ulte- riore subordine, la propria madre, il proprio fratello, gli ere- di testamentari, gli eredi legittimi. Ha quindi previsto convinzione che il potere del trustee o del guardiano siano esercitati nell’esclusivo interesse dei beneficiarilocatore avesse mutato idea. Nell’esercizio dei poteri di gestione dei beni in trust è previ- sto che il trustee debba uniformarsi alle indicazioni del dispo- nente e, in mancanza, del guardiano. È previsto inoltre che il reddito derivante dai beni in trust sia impiegato, sentito il parere del guardiano, a vantaggio del disponente per assicurargli un tenore di vita analogo a quello attualmente goduto. È inoltre previsto che i compensi del trustee e del guardiano siano determinati dal disponente. Con successivo atto di dotazione del trust ricevuto dal notaio Pulvirenti di Parma in pari data all’atto istitutivo, Xxxxxx X- xxxxxxx ha conferito nel trust Xxxx (a) la quota di comproprietà pari ad ¼ sull’immobile sito in Xxxxxxxx (Xx), xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx n° 87, costituito da due appartamenti (al primo e al se- condo piano) e da due autorimesse, allibrato al catasto urbano del predetto comune al foglio 24, mappale 271, subalterni da 1 a 6, e (b) la piena proprietà di un motociclo Vespa Piaggio, il tutto per un valore complessivo di euro 51.200,00. Ora, com’è noto, le finalità perseguite attraverso il trust pos- sono essere di vario genere. Finalità legittime: filantropiche, caritatevoli, successorie, liquidatorie, ecc…; ma anche finalità illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio, ecc… Nella presente fattispecie il trust Xxxx appare caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell’articolo 2740 del codice civileNon solo.

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Samples: Verbale Di Udienza Di Decisione a Seguito Di Trattazione Orale

IL XXXX.xx. OraIl legislatore ha sostanzialmente introdotto ai contratti di locazione stipulati dalle parti in regime di diritto privato, l’utilizzo e quindi all’esito di una libera contrattazione di mercato, una riduzione imperativa del canone, con espresso richiamato alla tecnica del c.d. inserimento automatico del nuovo importo ex art. 1339 c.c., norma che – come noto - attiene invece ai prezzi imposti dalla legge. Firmato Da: XXXXX XXXXX Xxxxxx Da: Postecom CA2 Serial#: f0510 La giustificazione della decurtazione del canone è incentrata sulla “eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica". La Corte Costituzionale ha affrontato diverse volte il problema della legittimità costituzionale di leggi dichiaratamente “emergenziali” con effetti a tempo indicativo nella citata indeterminato: nelle sentenze 24 ottobre 2007, n. 348 e n. 349 viene per esempio dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 bis del d.l. 333 del 11 luglio 1992, che prevedeva “fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità” la “automatica” riduzione del valore venale dell’esproprio. Nella motivazione di tali decisioni i giudici richiamano i concetti di «ragionevole legame» con il valore venale, prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, e di «serio ristoro», richiesto dalla giurisprudenza consolidata della Consulta, evidenziano che la ridotta somma spettante ai proprietari viene ulteriormente falcidiata dall'imposizione fiscale (la quale affermano si attesta su valori di circa il 20 per cento), e spiegano che “il legittimo sacrificio che può essere imposto in nome dell'interesse pubblico non può giungere sino alla pratica vanificazione dell'oggetto del diritto di proprietà”. Firmato Da: XXXXX XXXXX Xxxxxx Da: Xxxxxxxx XX0 Serial#: f0510 IL XXXX.xx Ebbene, se la disposizione normativa implica un obbligo di cui all’art. 3, comma quarto, del tribunale: quest’ultimo, per- tanto, volta che ravvisi d.l. n. 95 del 2012 venisse interpretata nel senso di obbligare il compimento privato proprietario di un atto immobile concesso in frode locazione alla Pubblica Amministrazione a percepire soltanto l’85% dell’importo liberamente concordato in sede di stipulazione del contratto di locazione, addirittura senza rivalutazione Istat dal 2012 al 2014, fino alla data di scadenza del contratto, ossia per un arco temporale che in astratto potrebbe durare sino ai creditorisei anni (durata minima del contratto a norma dell’art. 27, o anche solo comma primo, della legge n. 392 del 1978), allora vi sarebbe il fondato sospetto della sua illegittimità costituzionale per violazione degli articoli 3 e 42 della Costituzione. La concessione della facoltà per il locatore di recedere dal contratto di locazione costituisce invece il dovuto bilanciamento rispetto alla riduzione automatica, e senza possibilità di differente pattuizione tra le parti, della misura del canone di locazione nella misura del 15%. Pur considerando l’intento del legislatore di ottenere un risparmio della spesa pubblica (nel breve periodo in termini di minor costo per le locazioni “passive” e nel medio/lungo periodo con una migliore allocazione delle risorse di proprietà dello Stato), la presenza tesi del differimento dell’efficacia del recesso alla scadenza naturale del contratto comporterebbe un’ingiusta compressione del diritto di una iniziativa proprietà del locatore, il quale sarebbe costretto a percepire un canone di locazione decurtato in tal sensomisura assolutamente consistente (15%) per un periodo di tempo potenzialmente molto lungo, e questo – si ripete - addirittura dopo aver già subito l’abolizione della rivalutazione Istat per gli anni 2012- 2013 e 2014 (art. 3, comma primo, del d.l. n. 95 del 2012, senza possibilità di recesso per il locatore). Non vi è tenuto a revocare dubbio che se così fosse il decreto sacrificio che dovrebbero tollerare i proprietari degli immobili locati alle pubbliche amministrazioni per agevolare il risanamento della finanza pubblica sarebbe eccessivo e a rigettare determinerebbe il fondato sospetto di illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma quarto, del d.l. IL XXXX.xx n. 95 del 2012 per violazione degli articoli 3 e 42 della Costituzione. Al contrario, ad avviso di chi scrive, l’espressa previsione da parte del legislatore della facoltà per il locatore di recedere dal contratto, senza dover attendere la domanda di omologazione scadenza naturale dell’accordo, indipendentemente dal raggiungi- mento realizza un equilibrio tra l'interesse individuale dei proprietari e la funzione sociale della maggioranza o dalla convenienza dell’accordo propo- stoproprietà perché il sacrificio imposto al locatore non è più assoluto e comunque quest’ultimo è arbitro di decidere se continuare a percepire un canone di locazione nella misura ridotta del 15% ovvero mantenere inalterato il valore del suo diritto di proprietà collocando l’immobile sul libero mercato. Occorre pertanto verificare se prima Firmato Da: XXXXX XXXXX Xxxxxx Da: Postecom CA2 Serial#: f0510 Ad avvalorare questo ragionamento vi è poi il tenore letterale della proposizione disposizione, ossia l’assenza di tale previsione, a differenza di quanto previsto, per esempio, nell’art. 3, comma quinto, del ri- corso ai sensi della legge n° 3 d.l. n. 95 del 2012 Xxxxxx Xxxxxxxx abbia compiuto atti in frode ai creditori. Alla domanda deve essere data risposta positiva. Ci si riferisce infatti alla scrittura privata autenticata del 31 marzo 2014 con la quale Xxxxxx Xxxxxxxx ha costituito il trust “Xxxx”, espressamente regolato dalla Trust Jersey law del 1984. Si legge in particolare2012, in detta scritturatema di mancato rinnovo del contratto di locazione. Ciò detto, ovviamente la circostanza che Xxxxxx Xxxxxx- ni, celibe e senza prole nelle more del processo si sia verificata la scadenza naturale del contratto (presumibilmente 31 maggio 2015) è irrilevante ai fini della valutazione della questione della legittimità del recesso intimato in data anteriore e prossima al 31 marzo dello scorso anno) ha «maturato l’esigenza di preservare l’integrità 6 giugno 2014 poiché occorre stabilire se a quella data la comunicazione del proprio patrimonio personale av- vertendo l’obbligo, morale e giuridico, di provvedere ai suoi eredi in modo tale che essi non risentano di alcuna vicenda per- sonale o economica che possa in futuro riguardare l’esponente». Per tutelare questa esigenza egli ha designato trustee il pro- prio fratello Xxxxxxx e guardiano l’avvocato Xxxxxx Xxxxx. Ha inoltre indicato come beneficiari i propri figli viventi al termine del trust o, in mancanza, i propri discendenti. In ulte- riore subordine, la propria madre, il proprio fratello, gli ere- di testamentari, gli eredi legittimi. Ha quindi previsto che il potere del trustee o del guardiano siano esercitati nell’esclusivo interesse dei beneficiari. Nell’esercizio dei poteri di gestione dei beni in trust è previ- sto che il trustee debba uniformarsi alle indicazioni del dispo- nente e, in mancanza, del guardiano. È previsto inoltre che il reddito derivante dai beni in trust sia impiegato, sentito il parere del guardiano, a vantaggio del disponente per assicurargli un tenore di vita analogo a quello attualmente goduto. È inoltre previsto che i compensi del trustee e del guardiano siano determinati dal disponente. Con successivo atto di dotazione del trust ricevuto dal notaio Pulvirenti di Parma in pari data all’atto istitutivo, Xxxxxx X- xxxxxxx ha conferito nel trust Xxxx (a) la quota di comproprietà pari ad ¼ sull’immobile sito in Xxxxxxxx (Xx), xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx n° 87, costituito da due appartamenti (al primo e al se- condo piano) e da due autorimesse, allibrato al catasto urbano del predetto comune al foglio 24, mappale 271, subalterni da 1 a 6, e (b) la piena proprietà di un motociclo Vespa Piaggio, il tutto per un valore complessivo di euro 51.200,00. Ora, com’è noto, le finalità perseguite attraverso il trust pos- sono essere di vario genere. Finalità legittime: filantropiche, caritatevoli, successorie, liquidatorie, ecc…; ma anche finalità illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio, ecc… Nella presente fattispecie il trust Xxxx appare caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell’articolo 2740 del codice civilerecesso fosse legittima oppure no.

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IL XXXX.xx. Ora, l’utilizzo del tempo indicativo nella citata disposizione normativa implica un obbligo del tribunale: quest’ultimo, per- tanto, volta Dalla complessa attività che ravvisi il compimento di un atto in frode ai creditori, o anche solo la presenza di una iniziativa in tal senso, commissario giudiziale è tenuto a revocare svolgere e dai poteri che la legge gli attribuisce si ricava che questo, nelle intenzioni del legislatore, è l’organo cui è affidato il decreto compito di garantire che i dati sottoposti alla valutazione dei creditori siano completi, attendibili e veritieri, mettendo gli stessi in condizione di decidere con cognizione di causa sulla base di elementi che corrispondono alla realtà; tanto ciò è vero che se riscontra la non veridicità dei dati aziendali esaminati, ne informa immediatamente il tribunale, che d’ufficio procede alla revoca del concordato (così Cass. 25.10.2010, n. 21860, in motiv.). Come già esposto nel precedente § 6, infatti, il tribunale chiamato a rigettare valutare l’ammissibilità di una proposta di concordato preventivo “può e deve sindacare l’idoneità dell’apparato documentale presentato dal proponente, in esso compresa la domanda relazione attestativa della veridicità dei dati aziendali (…), a fornire informazioni attendibili e complete sulla situazione patrimoniale, economico e finanziaria di omologazione dell’accordoquest’ultimo…” (v. Corte di Appello di Napoli 8.10.2012, indipendentemente in xxx.xxxxxx.xx), sulla nota scia di Cass. 23.06.2011, n. 13817, secondo cui “quanto all’attestazione del professionista circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, il giudice si deve limitare al riscontro di quegli elementi necessari a far sì che detta relazione - inquadrabile nel tipo effettivo richiesto dal raggiungi- mento della maggioranza o dalla convenienza dell’accordo propo- sto. Occorre pertanto verificare se prima della proposizione del ri- corso ai sensi della legge n° 3 del 2012 Xxxxxx Xxxxxxxx abbia compiuto atti in frode ai creditori. Alla domanda deve essere data risposta positiva. Ci si riferisce infatti alla scrittura privata autenticata del 31 marzo 2014 legislatore, dunque aggiornata e con la quale Xxxxxx Xxxxxxxx ha costituito il trust “Xxxx”motivazione delle verifiche effettuate, espressamente regolato dalla Trust Jersey law del 1984. Si legge in particolare, in detta scritturadella metodologia e dei criteri seguiti - possa corrispondere alla funzione, che Xxxxxx Xxxxxx- ni, celibe e senza prole (presumibilmente in data anteriore e prossima al 31 marzo dello scorso anno) ha «maturato l’esigenza di preservare l’integrità del proprio patrimonio personale av- vertendo l’obbligo, morale e giuridicole è propria, di provvedere ai suoi eredi in modo tale che essi non risentano fornire elementi di alcuna vicenda per- sonale o economica che possa in futuro riguardare l’esponente»valutazione per i creditori” (nello stesso senso, cfr. Per tutelare questa esigenza egli ha designato trustee il pro- prio fratello Xxxxxxx e guardiano l’avvocato Xxxxxx XxxxxCass. Ha inoltre indicato come beneficiari i propri figli viventi al termine del trust o14.02.2011, in mancanza, i propri discendenti. In ulte- riore subordine, la propria madre, il proprio fratello, gli ere- di testamentari, gli eredi legittimi. Ha quindi previsto che il potere del trustee o del guardiano siano esercitati nell’esclusivo interesse dei beneficiari. Nell’esercizio dei poteri di gestione dei beni in trust è previ- sto che il trustee debba uniformarsi alle indicazioni del dispo- nente e, in mancanza, del guardiano. È previsto inoltre che il reddito derivante dai beni in trust sia impiegato, sentito il parere del guardiano, a vantaggio del disponente per assicurargli un tenore di vita analogo a quello attualmente goduto. È inoltre previsto che i compensi del trustee e del guardiano siano determinati dal disponente. Con successivo atto di dotazione del trust ricevuto dal notaio Pulvirenti di Parma in pari data all’atto istitutivo, Xxxxxx X- xxxxxxx ha conferito nel trust Xxxx (a) la quota di comproprietà pari ad ¼ sull’immobile sito in Xxxxxxxx (Xxn. 3586), xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx n° 87, costituito da due appartamenti (al primo e al se- condo piano) e da due autorimesse, allibrato al catasto urbano del predetto comune al foglio 24, mappale 271, subalterni da 1 a 6, e (b) la piena proprietà di un motociclo Vespa Piaggio, il tutto per un valore complessivo di euro 51.200,00. Ora, com’è noto, le finalità perseguite attraverso il trust pos- sono essere di vario genere. Finalità legittime: filantropiche, caritatevoli, successorie, liquidatorie, ecc…; ma anche finalità illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio, ecc… Nella presente fattispecie il trust Xxxx appare caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell’articolo 2740 del codice civile.

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IL XXXX.xx. OraA parere di questo giudice occorre però soffermarsi su un profilo di fondamentale importanza per valutare il comportamento del locatore, l’utilizzo ovvero quello di essersi limitato a richiamare la data prevista dalla legge per l’entrata in vigore della nuova normativa, ossia il 1° luglio 2014. Firmato Da: XXXXX XXXXX Xxxxxx Da: Postecom CA2 Serial#: f0510 Come noto, la Corte di Cassazione ha affermato che “i princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del tempo indicativo bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti. Sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto” (Cass. civ., Sez. III, 18 settembre 2009, n. 20106, nella citata disposizione normativa implica un obbligo quale si è chiarito che “si ha abuso del tribunale: quest’ultimo, per- tanto, volta che ravvisi diritto quando il compimento titolare di un atto diritto soggettivo, pur in frode ai creditoriassenza di divieti formali, o anche solo la presenza lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di una iniziativa in tal sensocorrettezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al In tale decisione si è tenuto a revocare il decreto chiarito che “gli elementi costitutivi dell'abuso del diritto - ricostruiti attraverso l'apporto dottrinario e a rigettare la domanda di omologazione dell’accordo, indipendentemente dal raggiungi- mento della maggioranza o dalla convenienza dell’accordo propo- sto. Occorre pertanto verificare se prima della proposizione del ri- corso ai sensi della legge n° 3 del 2012 Xxxxxx Xxxxxxxx abbia compiuto atti in frode ai creditori. Alla domanda deve essere data risposta positiva. Ci si riferisce infatti alla scrittura privata autenticata del 31 marzo 2014 con la quale Xxxxxx Xxxxxxxx ha costituito il trust “Xxxx”, espressamente regolato dalla Trust Jersey law del 1984. Si legge in particolare, in detta scrittura, che Xxxxxx Xxxxxx- ni, celibe e senza prole (presumibilmente in data anteriore e prossima al 31 marzo dello scorso anno) ha «maturato l’esigenza di preservare l’integrità del proprio patrimonio personale av- vertendo l’obbligo, morale e giuridico, di provvedere ai suoi eredi in modo tale che essi non risentano di alcuna vicenda per- sonale o economica che possa in futuro riguardare l’esponente». Per tutelare questa esigenza egli ha designato trustee il pro- prio fratello Xxxxxxx e guardiano l’avvocato Xxxxxx Xxxxx. Ha inoltre indicato come beneficiari giurisprudenziale - sono i propri figli viventi al termine del trust o, in mancanza, i propri discendenti. In ulte- riore subordine, la propria madre, il proprio fratello, gli ere- di testamentari, gli eredi legittimi. Ha quindi previsto che il potere del trustee o del guardiano siano esercitati nell’esclusivo interesse dei beneficiari. Nell’esercizio dei poteri di gestione dei beni in trust è previ- sto che il trustee debba uniformarsi alle indicazioni del dispo- nente e, in mancanza, del guardiano. È previsto inoltre che il reddito derivante dai beni in trust sia impiegato, sentito il parere del guardiano, a vantaggio del disponente per assicurargli un tenore di vita analogo a quello attualmente goduto. È inoltre previsto che i compensi del trustee e del guardiano siano determinati dal disponente. Con successivo atto di dotazione del trust ricevuto dal notaio Pulvirenti di Parma in pari data all’atto istitutivo, Xxxxxx X- xxxxxxx ha conferito nel trust Xxxx (a) la quota di comproprietà pari ad ¼ sull’immobile sito in Xxxxxxxx (Xx), xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx n° 87, costituito da due appartamenti (al primo e al se- condo piano) e da due autorimesse, allibrato al catasto urbano del predetto comune al foglio 24, mappale 271, subalterni da 1 a 6, e (b) la piena proprietà di un motociclo Vespa Piaggio, il tutto per un valore complessivo di euro 51.200,00. Ora, com’è noto, le finalità perseguite attraverso il trust pos- sono essere di vario genere. Finalità legittime: filantropiche, caritatevoli, successorie, liquidatorie, ecc…; ma anche finalità illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio, ecc… Nella presente fattispecie il trust Xxxx appare caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell’articolo 2740 del codice civile.seguenti:

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Samples: Verbale Di Udienza Di Decisione a Seguito Di Trattazione Orale

IL XXXX.xx. OraÈ qui soltanto il caso di osservare che - nel pur differente quadro normativo in cui si inseriva il concordato preventivo in epoca antecedente alle riforme della legge concorsuale - l’art. 160, l’utilizzo primo comma, l.fall. prevedeva che l’imprenditore in stato d’insolvenza (non anche, come oggi, in stato di crisi) potesse proporre ai creditori un concordato preventivo “fino a che il suo fallimento non è dichiarato”, con ciò implicitamente prevedendo una condizione d’improcedibilità (magari temporanea) del processo di fallimento. Merita, peraltro, di essere evidenziato che l’art. 168, comma 1, l.fall., stabilisce che, dalla data della presentazione del ricorso per concordato preventivo e fino al momento in cui il decreto di omologazione dello stesso diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. La norma (alla quale fa eco quella dell’art. 182 bis, comma 3, l.fall., secondo la quale, dalla data della pubblicazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti nel registro delle imprese, i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, ancorché soltanto per il lasso di tempo indicativo nella di sessanta giorni, ritenuto congruo dal legislatore ai fini dell’esaurimento della procedura) si riferisce alle esecuzioni individuali e non contiene il divieto di introdurre o proseguire la domanda per dichiarazione di fallimento ex artt. 6 e 15 l.fall. IL XXXX.xx Perciò, il Tribunale adito ex art. 15 l.fall., pur non potendo - in assenza, nell’attuale testo novellato della legge fallimentare, di una disposizione simile a quella contenuta, prima delle riforme, nell’art. 160, comma 1, l.fall. - ritenere (anche temporaneamente) l’improcedibilità del giudizio di fallimento, potrà egualmente apprezzare la ricorrenza delle ragioni di opportunità per il differimento dell’udienza prefallimentare, valutando (anche sulla base della relazione dell’esperto) il contenuto della domanda di ammissione al concordato preventivo. È da opinarsi, inoltre, che, in siffatte ipotesi, in occasione dell’udienza ex art. 15 l.fall., non possa considerarsi praeter legem (e che, anzi, possa concorrere ad attuare il coordinamento auspicato dalla citata disposizione normativa implica un obbligo del tribunalestatuizione n. 3059/2011 della Suprema Corte) la prassi di riservare la decisione sulla domanda di fallimento, purché si abbia cura di sciogliere la riserva immediatamente dopo il decreto di ammissione (o di non ammissione) della domanda di concordato preventivo ex art. 163 l. fall: quest’ultimoe ciò, per- tantoevidentemente, nel senso o di dichiarare, nel caso di ammissione alla procedura di concordato, la sostanzialmente temporanea improcedibilità della domanda di fallimento; ovvero, in ipotesi di non ammissione, di fissare una nuova udienza prefallimentare, per le eventuali ulteriori difese delle parti. La situazione muta, peraltro, una volta che ravvisi (come nella vicenda che ci occupa) sia intervenuto il compimento decreto di un atto in frode ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 163 l.fall. Secondo quanto dispone l’art. 173 l.fall., dopo l’ammissione al concordato preventivo, il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al Tribunale, il quale apre d’ufficio il procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato, dandone comunicazione al Pubblico Ministero ed ai creditori, o e potendo, all’esito, ma soltanto su richiesta di questi ultimi, anche solo la presenza di una iniziativa in tal senso, è tenuto a revocare dichiarare il decreto e a rigettare la domanda di omologazione dell’accordo, indipendentemente dal raggiungi- mento della maggioranza o dalla convenienza dell’accordo propo- sto. Occorre pertanto verificare se prima della proposizione del ri- corso ai sensi della legge n° 3 del 2012 Xxxxxx Xxxxxxxx abbia compiuto atti in frode ai creditori. Alla domanda deve essere data risposta positiva. Ci si riferisce infatti alla scrittura privata autenticata del 31 marzo 2014 con la quale Xxxxxx Xxxxxxxx ha costituito il trust “Xxxx”, espressamente regolato dalla Trust Jersey law del 1984. Si legge in particolare, in detta scrittura, che Xxxxxx Xxxxxx- ni, celibe e senza prole (presumibilmente in data anteriore e prossima al 31 marzo dello scorso anno) ha «maturato l’esigenza di preservare l’integrità del proprio patrimonio personale av- vertendo l’obbligo, morale e giuridico, di provvedere ai suoi eredi in modo tale che essi non risentano di alcuna vicenda per- sonale o economica che possa in futuro riguardare l’esponente». Per tutelare questa esigenza egli ha designato trustee il pro- prio fratello Xxxxxxx e guardiano l’avvocato Xxxxxx Xxxxx. Ha inoltre indicato come beneficiari i propri figli viventi al termine del trust o, in mancanza, i propri discendenti. In ulte- riore subordine, la propria madre, il proprio fratello, gli ere- di testamentari, gli eredi legittimi. Ha quindi previsto che il potere del trustee o del guardiano siano esercitati nell’esclusivo interesse dei beneficiari. Nell’esercizio dei poteri di gestione dei beni in trust è previ- sto che il trustee debba uniformarsi alle indicazioni del dispo- nente e, in mancanza, del guardiano. È previsto inoltre che il reddito derivante dai beni in trust sia impiegato, sentito il parere del guardiano, a vantaggio del disponente per assicurargli un tenore di vita analogo a quello attualmente goduto. È inoltre previsto che i compensi del trustee e del guardiano siano determinati dal disponente. Con successivo atto di dotazione del trust ricevuto dal notaio Pulvirenti di Parma in pari data all’atto istitutivo, Xxxxxx X- xxxxxxx ha conferito nel trust Xxxx (a) la quota di comproprietà pari ad ¼ sull’immobile sito in Xxxxxxxx (Xx), xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx n° 87, costituito da due appartamenti (al primo e al se- condo piano) e da due autorimesse, allibrato al catasto urbano del predetto comune al foglio 24, mappale 271, subalterni da 1 a 6, e (b) la piena proprietà di un motociclo Vespa Piaggio, il tutto per un valore complessivo di euro 51.200,00. Ora, com’è noto, le finalità perseguite attraverso il trust pos- sono essere di vario genere. Finalità legittime: filantropiche, caritatevoli, successorie, liquidatorie, ecc…; ma anche finalità illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio, ecc… Nella presente fattispecie il trust Xxxx appare caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell’articolo 2740 del codice civilefallimento.

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IL XXXX.xx. OraNell’azione di ripetizione d’indebito la situazione processuale è inversa, l’utilizzo dovendo il cliente provare che, sin dalla prima movimentazione del tempo indicativo nella citata disposizione normativa implica conto, l’istituto di credito ha fatto applicazione di clausole contrattuali nulle mediante addebito di somme non dovute. Ove ciò non avvenga, nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 2697 c.c., occorrerà fare riferimento al primo estratto conto disponibile pure se recante un obbligo del tribunale: quest’ultimosaldo sfavorevole al correntista, per- tantonon potendo ritenersi assolto l’onere sul medesimo gravante di provare, volta che ravvisi anche per il compimento periodo anteriore, l’assenza di un atto in frode ai creditori, o anche solo la presenza valido titolo giustificativo delle somme fino a quel momento dovute alla banca (così Tribunale di Mantova 2 febbraio 2009). Poiché il primo di una iniziativa in tal sensoserie continua di estratti conto disponibili è quello relativo al terzo trimestre dell’1996, il ricalcolo delle operazioni dovrà partire dal saldo iniziale ivi indicato (pari a “meno 48.448.345 Lire”). Tutte le considerazioni che precedono portano a ritenere sussistente un credito della parte attrice pari alla somma di € 12.490,00, debito di valuta su cui vanno calcolati i soli interessi, al saggio legale, dalla data di estinzione del conto (4 agosto 2004) fino all’effettivo soddisfo. Tenuto conto della data a partire dalla quale si è tenuto a revocare il decreto e a rigettare proceduto al ricalcolo, resta assorbita l’eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente da Banca della Campania, la domanda quale chiedeva di omologazione dell’accordolimitare la verifica degli addebiti illegittimi al solo periodo posteriore al 23 maggio 1995, indipendentemente dal raggiungi- mento della maggioranza o dalla convenienza dell’accordo propo- sto. Occorre pertanto verificare se invocando l’irripetibilità delle somme riscosse dall’istituto oltre un decennio prima della proposizione notifica della citazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della parte convenuta, tenuto conto, quanto al valore della controversia, delle somme effettivamente riconosciute in favore del ri- corso ai sensi correntista nonché, quanto agli ulteriori indici, della legge n° 3 del 2012 Xxxxxx Xxxxxxxx abbia compiuto atti rilevante importanza delle questioni trattate e delle complesse attività processuali svolte. I costi della c.t.u., liquidati con separato decreto in frode ai creditoridata odierna, sono posti a carico di Banca della Campania. Alla domanda deve essere data risposta positiva. Ci si riferisce infatti alla scrittura privata autenticata del 31 marzo 2014 con la quale Xxxxxx Xxxxxxxx ha costituito il trust “Xxxx”, espressamente regolato dalla Trust Jersey law del 1984. Si legge in particolareIl Tribunale di Avellino, in detta scritturacomposizione monocratica e in persona del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, che Xxxxxx Xxxxxx- nidefinitivamente pronunciando, celibe ogni diversa domanda disattesa e senza prole (presumibilmente in data anteriore e prossima al 31 marzo dello scorso anno) ha «maturato l’esigenza di preservare l’integrità del proprio patrimonio personale av- vertendo l’obbligo, morale e giuridico, di provvedere ai suoi eredi in modo tale che essi non risentano di alcuna vicenda per- sonale o economica che possa in futuro riguardare l’esponente». Per tutelare questa esigenza egli ha designato trustee il pro- prio fratello Xxxxxxx e guardiano l’avvocato Xxxxxx Xxxxx. Ha inoltre indicato come beneficiari i propri figli viventi al termine del trust o, in mancanza, i propri discendenti. In ulte- riore subordine, la propria madre, il proprio fratello, gli ere- di testamentari, gli eredi legittimi. Ha quindi previsto che il potere del trustee o del guardiano siano esercitati nell’esclusivo interesse dei beneficiari. Nell’esercizio dei poteri di gestione dei beni in trust è previ- sto che il trustee debba uniformarsi alle indicazioni del dispo- nente e, in mancanza, del guardiano. È previsto inoltre che il reddito derivante dai beni in trust sia impiegato, sentito il parere del guardiano, a vantaggio del disponente per assicurargli un tenore di vita analogo a quello attualmente goduto. È inoltre previsto che i compensi del trustee e del guardiano siano determinati dal disponente. Con successivo atto di dotazione del trust ricevuto dal notaio Pulvirenti di Parma in pari data all’atto istitutivo, Xxxxxx X- xxxxxxx ha conferito nel trust Xxxx (a) la quota di comproprietà pari ad ¼ sull’immobile sito in Xxxxxxxx (Xx), xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx n° 87, costituito da due appartamenti (al primo e al se- condo piano) e da due autorimesse, allibrato al catasto urbano del predetto comune al foglio 24, mappale 271, subalterni da 1 a 6, e (b) la piena proprietà di un motociclo Vespa Piaggio, il tutto per un valore complessivo di euro 51.200,00. Ora, com’è noto, le finalità perseguite attraverso il trust pos- sono essere di vario genere. Finalità legittime: filantropiche, caritatevoli, successorie, liquidatorie, ecc…; ma anche finalità illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio, ecc… Nella presente fattispecie il trust Xxxx appare caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell’articolo 2740 del codice civile.respinta:

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IL XXXX.xx. OraLe affermazioni della Suprema Corte vanno, l’utilizzo del tempo indicativo perciò, verificate sia con riguardo alle fattispecie concrete (anche avuto riguardo all’esigenza di evitare che vengano strumentalmente introdotte - abusando dello strumento processuale - domande di risoluzione pattizia della crisi al solo fine di ritardare la dichiarazione di fallimento), sia in correlazione ad indici normativi il più possibile predefiniti. Tra le varie ipotesi che pure si sono già affacciate nella citata disposizione normativa implica un obbligo del tribunale: quest’ultimocasistica giurisprudenziale, per- tantosembrerebbe qui venire in considerazione quella in cui il debitore (nella specie la “Farmacia Xxxxx Xxxxxx di Xxxxxxx Xxxxxxx s.a.s.”), volta che ravvisi il compimento costituitosi nel già pendente giudizio prefallimentare (come avvenuto per la società da ultimo indicata), deduca e dimostri di un atto in frode ai creditori, o anche solo la presenza di una iniziativa in tal senso, è tenuto a revocare il decreto e a rigettare aver depositato la domanda di omologazione dell’accordoammissione al concordato preventivo: in questo caso, indipendentemente dal raggiungi- mento della maggioranza o dalla convenienza dell’accordo propo- sto. Occorre pertanto verificare se prima della proposizione l’esigenza del ri- corso ai sensi della legge n° 3 del 2012 Xxxxxx Xxxxxxxx abbia compiuto atti in frode ai creditori. Alla domanda deve coordinamento tra i processi è più forte e dovrebbe, tendenzialmente, essere data risposta positiva. Ci si riferisce infatti alla scrittura privata autenticata del 31 marzo 2014 con la quale Xxxxxx Xxxxxxxx ha costituito il trust “Xxxx”ancorata a precisi indici normativi, espressamente regolato dalla Trust Jersey law del 1984. Si legge in particolarerinvenibili nelle due distinte fasi, in detta scrittura, che Xxxxxx Xxxxxx- ni, celibe precedente e senza prole (presumibilmente in data anteriore e prossima successiva al 31 marzo dello scorso anno) ha «maturato l’esigenza decreto di preservare l’integrità del proprio patrimonio personale av- vertendo l’obbligo, morale e giuridico, di provvedere ai suoi eredi in modo tale che essi non risentano di alcuna vicenda per- sonale o economica che possa in futuro riguardare l’esponente». Per tutelare questa esigenza egli ha designato trustee il pro- prio fratello Xxxxxxx e guardiano l’avvocato Xxxxxx Xxxxx. Ha inoltre indicato come beneficiari i propri figli viventi ammissione al termine del trust o, in mancanza, i propri discendenticoncordato preventivo. In ulte- riore subordinelinea di principio, ritiene questo Collegio che già il provvedimento di ammissione al concordato preventivo, dando la propria madre, il proprio fratello, gli ere- di testamentari, gli eredi legittimi. Ha quindi previsto che il potere stura alla relazione del trustee o del guardiano siano esercitati nell’esclusivo interesse dei beneficiari. Nell’esercizio dei poteri di gestione dei beni in trust è previ- sto che il trustee debba uniformarsi alle indicazioni del dispo- nente commissario xxxxxxxxxx e, quindi, alle valutazioni di opportunità e di convenienza della proposta concordataria da parte dei creditori (espresse in mancanza, del guardiano. È previsto inoltre che il reddito derivante dai beni in trust sia impiegato, sentito il parere del guardiano, a vantaggio del disponente per assicurargli un tenore sede di vita analogo a quello attualmente goduto. È inoltre previsto che i compensi del trustee e del guardiano siano determinati dal disponente. Con successivo atto di dotazione del trust ricevuto dal notaio Pulvirenti di Parma in pari data all’atto istitutivo, Xxxxxx X- xxxxxxx ha conferito nel trust Xxxx (a) la quota di comproprietà pari ad ¼ sull’immobile sito in Xxxxxxxx (Xxvoto), xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx n° 87postuli che - dal punto di vista logico, costituito da due appartamenti (al primo e al se- condo piano) e da due autorimesseancor prima che normativo - si debba dare precedenza alla strada pattizia, allibrato al catasto urbano del predetto comune al foglio 24, mappale 271, subalterni da 1 a 6, e (b) la piena proprietà riconoscendo ai creditori il diritto di un motociclo Vespa Piaggio, il tutto per un valore complessivo di euro 51.200,00. Ora, com’è noto, le finalità perseguite attraverso il trust pos- sono essere di vario genere. Finalità legittime: filantropiche, caritatevoli, successorie, liquidatorie, ecc…; ma anche finalità illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio, ecc… Nella presente fattispecie il trust Xxxx appare caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell’articolo 2740 del codice civileesprimersi in ordine alla detta proposta.

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IL XXXX.xx. OraIl problema che è stato affrontato e risolto dalla Corte di Cassazione è stato quello di dare un contenuto sufficientemente determinato a quegli atti non tipizzati normativamente, l’utilizzo e genericamente definiti come “fraudolenti” dal comma 1 dell’art. 173 l.fall. In particolare, il corno dell’alternativa era il seguente: far rientrare nel concetto di atti di frode qualunque comportamento volontario idoneo a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del tempo indicativo nella citata disposizione normativa implica un obbligo ceto creditorio; oppure restringere il concetto di atti di frode alle sole condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori stessi e quindi tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una diversa valutazione della proposta. Nel primo senso, infatti, si era già espressa parte della giurisprudenza di merito che, nello specificare che non tutte le condotte fraudolente antecedenti alla presentazione della domanda di concordato preventivo sono di per sè stesse ostative alla prosecuzione della procedura e che la individuazione delle condotte a tal fine rilevanti deriva dalla armonizzazione della soppressione del tribunale: quest’ultimorequisito della meritevolezza, per- tantononché di tutte le condizioni di ammissibilità del concordato che il testo previgente dell’art. 160 l.fall. ancorava a requisiti IL XXXX.xx di natura etica, volta che ravvisi con la previsione dell’attuale art. 173 l.fall., ove il compimento legislatore ha comunque mantenuto la rilevanza ostativa di un atto in frode ai creditorifatti quali l’occultamento di parte dell’attivo e l’esposizione di passività inesistenti, o la commissione di “altri atti di frode”, ha ritenuto che “l’armonizzazione dei principi sopra indicati porta, quindi, necessariamente a circoscrivere la sfera di applicabilità del primo comma del citato art. 173 a quei soli comportamenti che per gravità ed importanza siano tali da rendere illegittimo il ricorso da parte dell’imprenditore ad un istituto che gli assicura, a differenza del fallimento, il beneficio dell’esdebitazione, oltre che il dimezzamento delle pene previste per i reati previsti dagli articoli 216 ss l.fall.. In tale prospettiva, il criterio per selezionare la rilevanza degli “altri atti di frode” non può che dipendere dall’impatto che la condotta abbia avuto nella causazione della crisi e, soprattutto, sull’entità della stessa. Appare difficile, infatti, poter sostenere che la condotta risoltasi nella sottrazione fraudolenta di risorse destinate al soddisfacimento dei creditori non osti alla prosecuzione della procedura (e prima ancora, per ragioni di economia, all’apertura) quando risulti che essa abbia causato o concausato la crisi, o dilatato in maniera significativa il passivo, con corrispondente diminuzione delle prospettive di soddisfacimento dei creditori. In una logica di questo tipo assumeranno, quindi, rilievo diversi elementi, quali soprattutto l’entità della diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, da considerarsi in rapporto alle dimensioni del dissesto, ed anche solo la presenza maggiore o minore prossimità della sottrazione al momento di una iniziativa manifestazione della crisi e il maggiore o minor disvalore sociale della condotta fraudolenta” (così Trib. Milano 28.04.2011, in tal JurisData; nello stesso senso, è tenuto a revocare il decreto e a rigettare la domanda Trib. Milano 24.11.2011, in Fallimento, 2012, 236). Ed ancora “nella nozione di omologazione dell’accordo, indipendentemente dal raggiungi- mento della maggioranza o dalla convenienza dell’accordo propo- sto. Occorre pertanto verificare se prima della proposizione del ri- corso ai sensi della legge n° 3 del 2012 Xxxxxx Xxxxxxxx abbia compiuto atti in frode ai creditori. Alla domanda deve essere data risposta positiva. Ci si riferisce infatti alla scrittura privata autenticata del 31 marzo 2014 con idonei a determinare la quale Xxxxxx Xxxxxxxx ha costituito revoca dell’ammissione al concordato preventivo rientra qualsiasi atto illecito commesso dal debitore che partecipi della natura degli atti tipizzati nel primo comma di tale norma; fra di essi sono ricompresi gli atti diretti ad aggravare il trust “Xxxx”, espressamente regolato dalla Trust Jersey law del 1984. Si legge in particolare, in detta scrittura, che Xxxxxx Xxxxxx- ni, celibe e senza prole (presumibilmente in data anteriore e prossima al 31 marzo dello scorso anno) ha «maturato l’esigenza di preservare l’integrità del proprio patrimonio personale av- vertendo l’obbligo, morale e giuridico, di provvedere ai suoi eredi dissesto in modo tale consistente che essi non risentano comportino accrescimento del passivo o diminuzione dell’attivo, idonei ad arrecare pregiudizio diretto ai creditori diminuendo la garanzia di alcuna vicenda per- sonale o economica che possa in futuro riguardare l’esponente»cui all’art. Per tutelare questa esigenza egli ha designato trustee il pro- prio fratello Xxxxxxx e guardiano l’avvocato Xxxxxx Xxxxx2740 c.c.” (Trib. Ha inoltre indicato come beneficiari i propri figli viventi al termine del trust oMonza 25.11.2011, in mancanzan Fallimento, i propri discendenti. In ulte- riore subordine2012, la propria madre, il proprio fratello, gli ere- di testamentari, gli eredi legittimi. Ha quindi previsto che il potere del trustee o del guardiano siano esercitati nell’esclusivo interesse dei beneficiari. Nell’esercizio dei poteri di gestione dei beni in trust è previ- sto che il trustee debba uniformarsi alle indicazioni del dispo- nente e, in mancanza, del guardiano. È previsto inoltre che il reddito derivante dai beni in trust sia impiegato, sentito il parere del guardiano, a vantaggio del disponente per assicurargli un tenore di vita analogo a quello attualmente goduto. È inoltre previsto che i compensi del trustee e del guardiano siano determinati dal disponente. Con successivo atto di dotazione del trust ricevuto dal notaio Pulvirenti di Parma in pari data all’atto istitutivo, Xxxxxx X- xxxxxxx ha conferito nel trust Xxxx (a) la quota di comproprietà pari ad ¼ sull’immobile sito in Xxxxxxxx (Xx236), xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx n° 87, costituito da due appartamenti (al primo e al se- condo piano) e da due autorimesse, allibrato al catasto urbano del predetto comune al foglio 24, mappale 271, subalterni da 1 a 6, e (b) la piena proprietà di un motociclo Vespa Piaggio, il tutto per un valore complessivo di euro 51.200,00. Ora, com’è noto, le finalità perseguite attraverso il trust pos- sono essere di vario genere. Finalità legittime: filantropiche, caritatevoli, successorie, liquidatorie, ecc…; ma anche finalità illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio, ecc… Nella presente fattispecie il trust Xxxx appare caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell’articolo 2740 del codice civile.

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IL XXXX.xx. OraÈ noto, l’utilizzo del tempo indicativo nella citata disposizione normativa implica un obbligo del tribunale: quest’ultimoaltresì, per- tantoil generale principio normativo per cui "il contratto nullo non può essere convalidato se la legge non dispone diversamente" (art. 1423 c.c.), volta che ravvisi il compimento di un atto in frode ai creditori, o anche solo la presenza onde giammai una variazione unilaterale di una iniziativa originaria clausola nulla (quella in tal sensoipotesi priva di forma scritta ovvero di rinvio all'uso piazza per la determinazione degli interessi ultralegali passivi) avrebbe potuto sanare quella invalidità originaria, così come è tenuto parimenti noto che l'esecuzione spontanea del contratto da parte dei contraenti non ne sana la nullità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8993 del 05/06/2003; Cass. N. 11156 del 1994). Inoltre è opportuno ricordare come in tutti i suesposti casi di nullità del tasso di interesse, la conoscenza successiva del saggio applicato (nella specie, attraverso l'invio degli estratti conto) non varrebbe a revocare sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 cod. civ. esige "a priori", al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando il decreto saggio non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra, attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci dì assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14684 del 02/10/2003; Cass. 1 febbraio 2002 n. 1287). Da ciò deriva che, in assenza di prove circa una rinegoziazione delle condizioni contrattuali avvenute per iscritto, all'intero rapporto di conto corrente andranno applicati gli interessi al tasso legale ovvero a rigettare la domanda di omologazione dell’accordoquello previsto ex art 117 TUB a seconda dell'epoca delle annotazioni e, indipendentemente dal raggiungi- mento della maggioranza o dalla convenienza dell’accordo propo- sto. Occorre pertanto verificare se prima della proposizione del ri- corso ai sensi della legge n° 3 del 2012 Xxxxxx Xxxxxxxx abbia compiuto atti in frode ai creditori. Alla domanda deve essere data risposta positiva. Ci si riferisce infatti alla scrittura privata autenticata del 31 marzo 2014 con la quale Xxxxxx Xxxxxxxx ha costituito il trust “Xxxx”, espressamente regolato dalla Trust Jersey law del 1984. Si legge in particolare, con il tasso di interesse legale di cui all' art. 1284 c.c. fino all'entrata in detta scritturavigore della L. n. 154/92 e, a far data dal 9 luglio 1992, con il tasso sostitutivo di cui all'art 117 TUB. Nel procedere al detto calcolo si prende a riferimento la conclusione alla quale è giunto il CTU nella relazione iniziale (pag. 22) ove la somma vantata dall’attore è calcolata in € 53.911,59. Solo per mera completezza espositiva, questo Tribunale evidenzia che Xxxxxx Xxxxxx- ninon sono presi in considerazione i calcoli effettuati dal CTU con riferimento agli interessi usurari, celibe pure richiesti dal precedente G.I. in assenza di ogni domanda da parte dell’attore, né le somme di cui il correntista pretende la restituzione a titolo di spese e senza prole (presumibilmente in data anteriore costi non pattuiti. Trattasi infatti, rispetto a tali spese di domanda generica, non specificando l’attore quali sarebbero le spese e prossima al 31 marzo dello scorso anno) ha «maturato l’esigenza di preservare l’integrità del proprio patrimonio personale av- vertendo l’obbligo, morale e giuridico, di provvedere ai suoi eredi in modo tale che essi i costi non risentano di alcuna vicenda per- sonale o economica che possa in futuro riguardare l’esponente». Per tutelare questa esigenza egli ha designato trustee il pro- prio fratello Xxxxxxx e guardiano l’avvocato Xxxxxx Xxxxx. Ha inoltre indicato come beneficiari i propri figli viventi al termine del trust o, in mancanza, i propri discendentipattuiti. In ulte- riore subordineconclusione, la propria madrealla luce della ricostruzione compiuta dal CTU, depurato il proprio fratellorapporto delle somme addebitate dalla banca illegittimamente a titolo di commissioni di xxxxxxx xxxxxxx, gli ere- interessi anatocistici e ultralegali, alla data del 31.03.2009 il conto corrente in essere deve presentare un saldo a debito a credito a favore del correntista di testamentari, gli eredi legittimi. Ha quindi previsto che il potere del trustee o del guardiano siano esercitati nell’esclusivo interesse dei beneficiari. Nell’esercizio dei poteri di gestione dei beni in trust è previ- sto che il trustee debba uniformarsi alle indicazioni del dispo- nente e, in mancanza, del guardiano. È previsto inoltre che il reddito derivante dai beni in trust sia impiegato, sentito il parere del guardiano, a vantaggio del disponente per assicurargli un tenore di vita analogo a quello attualmente goduto. È inoltre previsto che i compensi del trustee e del guardiano siano determinati dal disponente. Con successivo atto di dotazione del trust ricevuto dal notaio Pulvirenti di Parma in pari data all’atto istitutivo, Xxxxxx X- xxxxxxx ha conferito nel trust Xxxx (a) la quota di comproprietà pari ad ¼ sull’immobile sito in Xxxxxxxx (Xx), xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx n° 87, costituito da due appartamenti (al primo e al se- condo piano) e da due autorimesse, allibrato al catasto urbano del predetto comune al foglio 24, mappale 271, subalterni da 1 a 6, e (b) la piena proprietà di un motociclo Vespa Piaggio, il tutto per un valore complessivo di euro 51.200,00. Ora, com’è noto, le finalità perseguite attraverso il trust pos- sono essere di vario genere. Finalità legittime: filantropiche, caritatevoli, successorie, liquidatorie, ecc…; ma anche finalità illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio, ecc… Nella presente fattispecie il trust Xxxx appare caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell’articolo 2740 del codice civile€ 1.454,13.

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IL XXXX.xx. OraIn primo luogo perché il trust è stato istituito in data 31 mar- zo 2014, l’utilizzo quando la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dall’odierno proponente ed il suo patrimo- nio prontamente liquidabile era già palese. In secondo luogo, perché le finalità del tempo indicativo trust apparivano, al momento della costituzione, ed appaiono ancora oggi, totalmente fantasiose ed irrealizzabili: infatti, salvo per la parte con- cernente il mantenimento del disponente in modo da fargli con- servare lo stesso attuale tenore di vita, i beni in trust do- vrebbero essere amministrati e gestiti nell’interesse della (i- nesistente) prole dell’Avanzini, che al presente non è nemmeno coniugato e, almeno da quello che consta dagli atti, non è nep- pure stabilmente convivente con qualcuno. In terzo luogo, perché è stato designato trustee il fratello del disponente, legato al disponente da vincoli di parentela e sprovvisto (almeno stando a quello che risulta dagli atti) di profili professionali coerenti con la complessità dell’attività gestoria. In quarto luogo, ha assunto il ruolo di guardiano l’avvocato Xxxxx, presumibilmente legato da mandato professionale nei con- fronti dello stesso disponente o del trustee. In quinto luogo, l’atto istitutivo del trust, pur essendo stato redatto nella citata disposizione normativa implica un obbligo stessa data del tribunale: quest’ultimo, per- tanto, volta che ravvisi il compimento rogito di un atto in frode ai creditori, o anche solo dotazione ha preso la presenza di una iniziativa in tal senso, è tenuto a revocare il decreto e a rigettare la domanda di omologazione dell’accordo, indipendentemente dal raggiungi- mento forma della maggioranza o dalla convenienza dell’accordo propo- sto. Occorre pertanto verificare se prima della proposizione del ri- corso ai sensi della legge n° 3 del 2012 Xxxxxx Xxxxxxxx abbia compiuto atti in frode ai creditori. Alla domanda deve essere data risposta positiva. Ci si riferisce infatti alla scrittura privata autenticata del 31 marzo 2014 con la quale Xxxxxx Xxxxxxxx ha costituito il trust “Xxxx”, espressamente regolato dalla Trust Jersey law del 1984dal notaio Pulvirenti: precauzione notoriamente utilizzata dai notai in presenza di at- ti giuridici di dubbia validità o efficacia. Si legge in particolare, in detta scrittura, che Xxxxxx Xxxxxx- ni, celibe e senza prole (presumibilmente in data anteriore e prossima al 31 marzo dello scorso anno) ha «maturato l’esigenza di preservare l’integrità del proprio patrimonio personale av- vertendo l’obbligo, morale e giuridico, di provvedere ai suoi eredi in modo tale che essi non risentano di alcuna vicenda per- sonale o economica che possa in futuro riguardare l’esponente». Per tutelare questa esigenza egli ha designato trustee il pro- prio fratello Xxxxxxx e guardiano l’avvocato Xxxxxx Xxxxx. Ha inoltre indicato come beneficiari i propri figli viventi al termine del trust o, in mancanzaInfine, i propri discendenti. In ulte- riore subordine, la propria madre, il proprio fratello, gli ere- di testamentari, gli eredi legittimi. Ha quindi previsto che il potere del trustee o del guardiano siano esercitati nell’esclusivo interesse dei beneficiari. Nell’esercizio dei poteri di gestione dei beni in trust sono conformati in maniera tale da consentire al disponente un ampio controllo sulle scelte del trustee. Come è previ- sto che il trustee debba uniformarsi alle indicazioni del dispo- nente edato desumere da tali elementi, in mancanza, del guardiano. È previsto inoltre che il reddito derivante dai beni in trust sia impiegato, sentito il parere del guardiano, a vantaggio del disponente per assicurargli un tenore di vita analogo a quello attualmente goduto. È inoltre previsto che i compensi del trustee e del guardiano siano determinati dal disponente. Con successivo atto di dotazione del trust ricevuto dal notaio Pulvirenti di Parma in pari data all’atto istitutivo, Xxxxxx X- xxxxxxx ha conferito nel trust Xxxx (a) la quota di comproprietà pari ad ¼ sull’immobile sito in Xxxxxxxx (Xx), xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx n° 87, costituito da due appartamenti (al primo e al se- condo piano) e da due autorimesse, allibrato al catasto urbano del predetto comune al foglio 24, mappale 271, subalterni da 1 a 6, e (b) la piena proprietà di un motociclo Vespa Piaggio, il tutto per un valore complessivo di euro 51.200,00. Ora, com’è noto, le finalità perseguite attraverso il trust pos- sono essere di vario genere. Finalità legittime: filantropiche, caritatevoli, successorie, liquidatorie, ecc…; ma anche finalità illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio, ecc… Nella presente fattispecie il trust Xxxx appare caratterizzato di- retto ad ottenere la segregazione dei cespiti descritti nel ro- gito di conferimento, in modo da intenti elusivi mantenere la stessa destinazio- ne che essi avevano prima dell’istituzione del disposto trust. In conclusione, o si è in presenza di un c.d. trust sham (che ricorre quando il trust istituto è meramente apparente), ovvero di un trust diretto a sottrarre alla garanzia generica dei cre- ditori i beni oggetto dell’atto di conferimento. Ricorrendo tale secondo caso, è tuttavia evidente che l’articolo 15, primo comma, lettera e) della legge n° 364/1989 e l’inderogabilità dell’articolo 2740 codice civile impediscano il riconoscimento del codice civiletrust costituito dall’Avanzini (sul punto oc- corre solo aggiungere che non appare possibile realizzare gli obiettivi del trust con altri mezzi giuridici). Pertanto, sussistendo un atto di frode compiuto dall’Avanzini in data antecedente alla presentazione del ricorso per sovraindebi- tamento, l’accordo proposto ai creditori non può essere omologa- to. A nulla rileva che l’accordo sia più conveniente rispetto ad una esecuzione ordinaria contro il debitore, né che i creditori ab- biano dato consenso alla proposta stessa. Al rigetto della domanda segue la liquidazione del compenso in favore del professionista Gestore della crisi, tenendo conto dei criteri e dei parametri previsti dagli articoli 15 e 16 del de- creto ministeriale n° 202 del 2014 e della interruzione della procedura per effetto del rigetto della domanda (si segnala che il compenso massimo, comprese le spese generali, può essere pari al massimo al 10% del passivo, pari ad euro 1.627.942).

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IL XXXX.xx. OraPertanto, l’utilizzo del tempo indicativo nella citata disposizione normativa implica un obbligo del tribunalein mancanza di una regolamentazione pattizia circa la sorte dei contratti al momento della costituzione dell’affitto, quelli già facenti parte dell’azienda ed ancora ineseguiti da entrambe le parti al momento della retrocessione si trasferiscono al concedente, al pari di quelli nuovi costituiti dall'affittuario per l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda, dal momento che trova applicazione la regola generale contenuta nell’art. 2558 cod. civ.. Un importante limite, tuttavia, è costituito dall’art. 104 bis, 6° comma, L.F., che regola il contratto di affitto stipulato dal curatore: quest’ultimo, per- tanto, volta che ravvisi il compimento “La retrocessione al fallimento di un atto in frode ai creditoriaziende, o anche solo rami di aziende, non comporta la presenza di una iniziativa in tal senso, è tenuto a revocare il decreto e a rigettare la domanda di omologazione dell’accordo, indipendentemente dal raggiungi- mento responsabilità della maggioranza o dalla convenienza dell’accordo propo- sto. Occorre pertanto verificare se prima della proposizione del ri- corso ai sensi della legge n° 3 del 2012 Xxxxxx Xxxxxxxx abbia compiuto atti in frode ai creditori. Alla domanda deve essere data risposta positiva. Ci si riferisce infatti procedura per i debiti maturati sino alla scrittura privata autenticata del 31 marzo 2014 con la quale Xxxxxx Xxxxxxxx ha costituito il trust “Xxxx”, espressamente regolato dalla Trust Jersey law del 1984. Si legge in particolareretrocessione, in detta scritturaderoga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II”. La norma regola il caso della retrocessione dell'azienda al curatore, cioè alla procedura fallimentare, e stabilisce un’eccezione alla regola generale della circolazione delle aziende, prevedendo che Xxxxxx Xxxxxx- nii debiti sorti durante il tempo in cui l'azienda è stata locata non la seguono, celibe ma rimangono in capo all'affittuario. Ciò in esplicita deroga agli artt. 2112 e senza prole (presumibilmente 2560 cod. civ.. Il primo dei due articoli, infatti, regola il mantenimento dei diritti dei lavoratori in data anteriore caso di trasferimento dell'azienda. Il fatto che la norma richiami solo i debiti induce a ritenere che i debiti per stipendi e prossima trattamento di fine rapporto maturati durante l'affitto d'azienda rimangono in capo all'affittuario, mentre il lavoratore continua il proprio rapporto di lavoro con l'azienda anche in caso di retrocessione al 31 marzo dello scorso anno) ha «maturato l’esigenza curatore: la regola circa la sorte dei contratti di preservare l’integrità del proprio patrimonio personale av- vertendo l’obbligo, morale e giuridico, di provvedere ai suoi eredi in modo tale lavoro è che essi non risentano si sciolgono perché il fallimento non costituisce giusta causa per il licenziamento, a norma dell’art. 2119 cod. civ., cosicchè l’art. 72 L.F. opera solo con riferimento agli effetti economici. Secondo il costante orientamento dei giudici di legittimità, in tutte le ipotesi in cui si realizza il fenomeno della c.d. circolazione regressiva dell’azienda, cioè nel caso di scioglimento del contratto di affitto d’azienda per scadenza del termine, risoluzione del medesimo, recesso dell’affittuario o comunque mancata acquisizione dell’azienda da parte di quest’ultimo, i rapporti di lavoro ancora in corso si ritrasferiscono, per effetto della retrocessione, al concedente-fallimento in quanto inerenti all’azienda (cfr., per tutte, Cass. 21 maggio 2002, n. 7458) Una volta avvenuta la retrocessione dell'azienda, tuttavia, la sorte dei rapporti pendenti è quella specifica dei contratti in essere alla data del fallimento di cui alla sezione IV del Capo III del Titolo II: in forza di tale disciplina si instaura un regime di sospensione dei rapporti xxxxxx il curatore non eserciti la facoltà di sciogliersi dagli stessi. Si tratta di una regola generale che deve ritenersi applicabile anche ai rapporti contrattuali preesistenti all’affitto, nei quali l’affittuario sia subentrato, e non solo a quelli stipulati ex novo, non operando la normativa alcuna vicenda per- sonale distinzione e, soprattutto, per il fatto che l’azienda deve essere necessariamente restituita nella sua efficiente organizzazione. In tale ottica, occorre considerare che, mentre la disciplina della sorte dei contratti di lavoro è dettata puntualmente dall’art. 2112 cod. civ., la disciplina generale dell’affitto d’azienda è dettata dall’art. 2562 cod. civ. (che richiama l’art. 2561 cod. civ. sull’usu-frutto); quest’ultima norma rimanda alla disciplina sull’azienda in generale. Principio fondamentale rinvenibile in tali norme è che l’affittuario (o economica che possa l’usufruttuario) deve gestire l’azienda senza modificarne la destinazione ed in futuro riguardare l’esponente»modo da conservarne l’effi-cienza dell’organizzazione e degli impianti. Per tutelare questa esigenza egli ha designato trustee IL XXXX.xx Infatti, la disciplina della fase di “regresso” dell’azienda affittata in capo alla procedura fallimentare tradisce la preoccupazione del legislatore di non esporre la procedura stessa, o meglio i creditori anteriori a tutela dei quali l’affitto è finalizzato, al rischio derivante dall’intrinseca potenzialità pregiudizievole di una gestione inefficiente dell’azienda da parte dell’affittuario. Coerentemente, pertanto, con tale ratio, la disciplina della retrocessione dell’azienda consente di sterilizzare gli effetti potenzialmente dannosi derivanti dai debiti contratti dall’affittuario rimasti inadempiuti e di rimettere alla ponderata discrezionalità del curatore ogni decisione relativa ai rapporti giuridici pendenti retroceduti con l’azienda, con riferimento ai quali conserva la facoltà di sciogliersi da essi secondo le regole generali di cui agli artt. 72 e seguenti L.F.. D’altra parte, tale soluzione appare l’unica ragionevolmente percorribile anche in relazione ai contratti preesistenti alla dichiarazione di fallimento per i quali gli organi della procedura abbiano manifestato la decisione di continuare il pro- prio fratello Xxxxxxx e guardiano l’avvocato Xxxxxx Xxxxxrapporto ex art. Ha inoltre indicato come beneficiari i propri figli viventi al termine del trust 72 L.F. o, in mancanzaforse sarebbe meglio dire, i propri discendentidi non interromperlo. In ulte- riore subordine, la propria madre, il proprio fratello, gli ere- di testamentari, gli eredi legittimi. Ha quindi previsto che il potere del trustee o del guardiano siano esercitati nell’esclusivo interesse dei beneficiari. Nell’esercizio dei poteri di gestione dei beni in trust è previ- sto che il trustee debba uniformarsi alle indicazioni del dispo- nente eSi consideri, in mancanzaproposito, che non risulterebbe coerente operare una distinzione di disciplina, al momento della retrocessione, tra il rapporto proseguito alla data del guardiano. È previsto inoltre che fallimento e quello concluso ex novo perché il reddito derivante dai beni rapporto pendente non si consolida nella massa fallimentare con effetti irreversibili quando il mantenimento del contratto è funzionale all’affitto dell’azienda e rappresenta per il curatore una scelta di fatto vincolata dalla necessità di gestire in trust sia impiegato, sentito il parere del guardiano, a vantaggio del disponente per assicurargli un tenore maniera utile la fase di vita analogo a quello attualmente goduto. È inoltre previsto che i compensi del trustee e del guardiano siano determinati dal disponente. Con successivo atto di dotazione del trust ricevuto dal notaio Pulvirenti di Parma in pari data all’atto istitutivo, Xxxxxx X- xxxxxxx ha conferito nel trust Xxxx (a) la quota di comproprietà pari ad ¼ sull’immobile sito in Xxxxxxxx (Xx), xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx n° 87, costituito da due appartamenti (al primo e al se- condo piano) e da due autorimesse, allibrato al catasto urbano del predetto comune al foglio 24, mappale 271, subalterni da 1 a 6, e (b) la piena proprietà di un motociclo Vespa Piaggio, il tutto per un valore complessivo di euro 51.200,00. Ora, com’è noto, le finalità perseguite attraverso il trust pos- sono essere di vario genere. Finalità legittime: filantropiche, caritatevoli, successorie, liquidatorie, ecc…; ma anche finalità illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio, ecc… Nella presente fattispecie il trust Xxxx appare caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell’articolo 2740 del codice civilepassaggio alla gestione esternalizzata dell’impresa.

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IL XXXX.xx. OraI motivi vanno esaminati contestualmente in quanto tra loro connessi, l’utilizzo avuto riguardo alle ragioni della decisione impugnata e, soprattutto, alla questione devoluta in secondo grado dagli appellanti, riguardante l'aleatorietà del tempo indicativo nella citata disposizione normativa implica contratto di mantenimento e non anche quella dell'obbligo assunto dai convenuti, in base alla donazione, di prestare assistenza alla de cuius. Va precisato sul punto che il giudice di prime cure aveva escluso che la vendita dissimulasse un obbligo contratto di mantenimento caratterizzato dall'elemento dell'alcatorietà, per difetto di causa, difettando, nei cessionari del tribunale: quest’ultimobene, per- tantol'intenzione di adempiere la prestazione a loro carico e ravvisava, volta quindi, in una donazione il negozio dissimulato, inficiato da nullità perché privo dei requisiti formali di cui all'art. 782 c.c.. Orbene, la Corte territoriale, riformando tale statuizione, ha dato conto della sussistenza del requisito dell'aleatorietà, quale elemento essenziale del contratto di mantenimento, evidenziando che ravvisi "mentre la necessità di assistenza in capo alla de cuius era già presente al momento della stipulazione del contratto di compravendita, la durata delle prestazioni a carico dei B. era sconosciuta (essendo legata alla durata della vita della F. )", né rilevava che, dopo due anni dall'evento lesivo del 1989, la F. avesse riacquistato le proprie funzionalità, in quanto tale recupero non era prevedibile al momento della stipulazione del contratto di mantenimento. Tale giudizio e l'indagine in ordine alla sussistenza dell'alea, rapportata alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali, costituiscono, secondo la giurisprudenza di questa Corte, apprezzamenti di fatto che, in quanto immuni da vizi logici, sono sottratti al sindacato di legittimità (Cfr. Cass. S.U. n. 6532/1994; n. 9998/1992; n. 15848/2011). Va aggiunto che la seconda censura è, comunque, infondata poiché il compimento giudice di un atto in frode ai creditoriappello, o anche solo la presenza affermando che l'atto di una iniziativa in tal sensocompravendita era indubitabilmente simulato, è tenuto a revocare il decreto e a rigettare ha accolto la domanda di omologazione dell’accordosimulazione, indipendentemente dal raggiungi- mento della maggioranza o dalla convenienza dell’accordo propo- sto. Occorre pertanto verificare se prima della proposizione ma non ha disposto la restituzione del ri- corso ai sensi della legge n° 3 bene,ritenuta la validità del 2012 Xxxxxx Xxxxxxxx abbia compiuto atti in frode ai creditori. Alla domanda deve essere data risposta positiva. Ci si riferisce infatti alla scrittura privata autenticata trasferimento immobiliare, per avere le parti concluso un contratto di mantenimento del 31 marzo 2014 con la quale Xxxxxx Xxxxxxxx ha costituito il trust “Xxxx”i cui mancato adempimento non vi era prova, espressamente regolato dalla Trust Jersey law del 1984. Si legge in particolare, in detta scritturaatteso, che Xxxxxx Xxxxxx- ni, celibe e senza prole (presumibilmente in data anteriore e prossima al 31 marzo dello scorso anno) ha «maturato l’esigenza di preservare l’integrità del proprio patrimonio personale av- vertendo l’obbligo, morale e giuridico, di provvedere ai suoi eredi in modo tale che essi non risentano di alcuna vicenda per- sonale o economica che possa in futuro riguardare l’esponente». Per tutelare questa esigenza egli ha designato trustee il pro- prio fratello Xxxxxxx e guardiano l’avvocato Xxxxxx Xxxxx. Ha inoltre indicato come beneficiari i propri figli viventi al termine del trust o, in mancanza, i propri discendenti. In ulte- riore subordinevita, la propria madreF. non aveva mai chiesto la risoluzione per inadempimento. Il ricorso, il proprio fratelloper quanto osservatola rigettato. Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, gli ere- di testamentari, gli eredi legittimi. Ha quindi previsto che il potere del trustee o del guardiano siano esercitati nell’esclusivo interesse dei beneficiari. Nell’esercizio dei poteri di gestione dei beni in trust è previ- sto che il trustee debba uniformarsi alle indicazioni del dispo- nente e, in mancanza, del guardiano. È previsto inoltre che il reddito derivante dai beni in trust sia impiegato, sentito il parere del guardiano, a vantaggio del disponente per assicurargli un tenore di vita analogo a quello attualmente goduto. È inoltre previsto che i compensi del trustee e del guardiano siano determinati dal disponente. Con successivo atto di dotazione del trust ricevuto dal notaio Pulvirenti di Parma in pari data all’atto istitutivo, Xxxxxx X- xxxxxxx ha conferito nel trust Xxxx (a) la quota di comproprietà pari ad ¼ sull’immobile sito in Xxxxxxxx (Xx), xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx n° 87, costituito liquidate come da due appartamenti (al primo e al se- condo piano) e da due autorimesse, allibrato al catasto urbano del predetto comune al foglio 24, mappale 271, subalterni da 1 a 6, e (b) la piena proprietà di un motociclo Vespa Piaggio, il tutto per un valore complessivo di euro 51.200,00. Ora, com’è noto, le finalità perseguite attraverso il trust pos- sono essere di vario genere. Finalità legittime: filantropiche, caritatevoli, successorie, liquidatorie, ecc…; ma anche finalità illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio, ecc… Nella presente fattispecie il trust Xxxx appare caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell’articolo 2740 del codice civiledispositivo.

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Samples: Contratto Di Mantenimento – Requisito Della Aleatorietà – Vita Della Persona Che Beneficia Dell’assistenza Sussiste

IL XXXX.xx. OraSe, l’utilizzo infatti, il xxxx. Xxxxxxx avesse consegnato la documentazione contabile ante 2010 al dott. Regine in occasione del tempo indicativo nella citata disposizione normativa implica un obbligo conferimento dell’incarico relativo all’asseverazione della veridicità dei dati aziendali, lo stesso xxxx. Xxxxxxx (che risulta “compos sui”) non avrebbe poco dopo potuto dichiarare di non essere in grado di recuperare in tempi brevi la documentazione richiesta dai commissari. Né risulta che il dott. Xxxxxx abbia avuto precedenti rapporti professionali con il Xxxxxxx che giustificassero la consegna della scritture contabili anteriormente al conferimento dell’incarico relativo all’asseverazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del tribunale: quest’ultimo, per- tanto, volta piano. Tutto quanto innanzi esposto fa si che ravvisi a giudizio del tribunale anche l’integrazione della relazione attestativa della veridicità dei dati aziendali (che attraverso il compimento di un atto in frode ai creditori, o anche solo la presenza dichiarato esame della contabilità ante 2010 ha confermato le risultanze di una iniziativa in tal sensorelazione che ha attestato - senza quell’esame - la veridicità dei dati aziendali) non sia idonea a fornire informazioni attendibili sulla situazione patrimoniale, economico e finanziaria del debitore che ha chiesto il concordato. Ed è tenuto appena il caso di ricordare che il tribunale “può e deve dichiarare inammissibile la proposta di concordato preventivo a revocare il decreto corredo della quale sia stata presentata una relazione che, pur contenendo la formale attestazione della veridicità dei dati aziendali (…), debba considerarsi sostanzialmente incompleta e a rigettare la domanda per questo inattendibile” (v. Corte di omologazione dell’accordo, indipendentemente dal raggiungi- mento della maggioranza o dalla convenienza dell’accordo propo- sto. Occorre pertanto verificare se prima della proposizione del ri- corso ai sensi della legge n° 3 del 2012 Xxxxxx Xxxxxxxx abbia compiuto atti in frode ai creditori. Alla domanda deve essere data risposta positiva. Ci si riferisce infatti alla scrittura privata autenticata del 31 marzo 2014 con la quale Xxxxxx Xxxxxxxx ha costituito il trust “Xxxx”, espressamente regolato dalla Trust Jersey law del 1984. Si legge in particolareAppello di Napoli 8.10.2012, in detta scrittura, che Xxxxxx Xxxxxx- ni, celibe e senza prole (presumibilmente in data anteriore e prossima al 31 marzo dello scorso anno) ha «maturato l’esigenza di preservare l’integrità del proprio patrimonio personale av- vertendo l’obbligo, morale e giuridico, di provvedere ai suoi eredi in modo tale che essi non risentano di alcuna vicenda per- sonale o economica che possa in futuro riguardare l’esponente». Per tutelare questa esigenza egli ha designato trustee il pro- prio fratello Xxxxxxx e guardiano l’avvocato Xxxxxx Xxxxx. Ha inoltre indicato come beneficiari i propri figli viventi al termine del trust o, in mancanza, i propri discendenti. In ulte- riore subordine, la propria madre, il proprio fratello, gli ere- di testamentari, gli eredi legittimi. Ha quindi previsto che il potere del trustee o del guardiano siano esercitati nell’esclusivo interesse dei beneficiari. Nell’esercizio dei poteri di gestione dei beni in trust è previ- sto che il trustee debba uniformarsi alle indicazioni del dispo- nente e, in mancanza, del guardiano. È previsto inoltre che il reddito derivante dai beni in trust sia impiegato, sentito il parere del guardiano, a vantaggio del disponente per assicurargli un tenore di vita analogo a quello attualmente goduto. È inoltre previsto che i compensi del trustee e del guardiano siano determinati dal disponente. Con successivo atto di dotazione del trust ricevuto dal notaio Pulvirenti di Parma in pari data all’atto istitutivo, Xxxxxx X- xxxxxxx ha conferito nel trust Xxxx (a) la quota di comproprietà pari ad ¼ sull’immobile sito in Xxxxxxxx (Xxxxx.xxxxxx.xx), xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx n° 87, costituito da due appartamenti (al primo e al se- condo piano) e da due autorimesse, allibrato al catasto urbano del predetto comune al foglio 24, mappale 271, subalterni da 1 a 6, e (b) la piena proprietà di un motociclo Vespa Piaggio, il tutto per un valore complessivo di euro 51.200,00. Ora, com’è noto, le finalità perseguite attraverso il trust pos- sono essere di vario genere. Finalità legittime: filantropiche, caritatevoli, successorie, liquidatorie, ecc…; ma anche finalità illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio, ecc… Nella presente fattispecie il trust Xxxx appare caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell’articolo 2740 del codice civile.

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IL XXXX.xx. OraL’accertamento, l’utilizzo del tempo indicativo nella citata disposizione normativa implica un obbligo del tribunale: quest’ultimo, per- tanto, volta che ravvisi il compimento di un atto in frode ai creditori, o anche solo la presenza di una iniziativa in tal senso, è tenuto a revocare il decreto e a rigettare la domanda di omologazione dell’accordo, indipendentemente dal raggiungi- mento della maggioranza o dalla convenienza dell’accordo propo- sto. Occorre pertanto verificare se prima della proposizione del ri- corso ai sensi della legge n° 3 del 2012 Xxxxxx Xxxxxxxx abbia compiuto atti in frode ai creditori. Alla domanda deve essere data risposta positiva. Ci si riferisce infatti alla scrittura privata autenticata del 31 marzo 2014 con la quale Xxxxxx Xxxxxxxx ha costituito il trust “Xxxx”, espressamente regolato dalla Trust Jersey law del 1984. Si legge in particolare, in detta scrittura, che Xxxxxx Xxxxxx- ni, celibe e senza prole (presumibilmente in data anteriore e prossima al 31 marzo dello scorso anno) ha «maturato l’esigenza di preservare l’integrità del proprio patrimonio personale av- vertendo l’obbligo, morale e giuridiconel prosieguo, di provvedere ai suoi eredi crediti pretermessi o di cause di prelazione neglette, alterando la prognosi di soddisfazione delle obbligazioni (pur se non enucleata in modo tale che essi non risentano di alcuna vicenda per- sonale o economica che possa in futuro riguardare l’esponente». Per tutelare questa esigenza egli ha designato trustee il pro- prio fratello Xxxxxxx e guardiano l’avvocato Xxxxxx Xxxxx. Ha inoltre indicato come beneficiari i propri figli viventi al termine del trust ouna percentuale numerica), in mancanzapuò quindi fondare, i propri discendenti. In ulte- riore subordinese attribuibile a dolo, la propria madre, il proprio fratello, gli ere- di testamentari, gli eredi legittimi. Ha quindi previsto che il potere revoca del trustee o del guardiano siano esercitati nell’esclusivo interesse dei beneficiari. Nell’esercizio dei poteri di gestione dei beni concordato; ed in trust è previ- sto che il trustee debba uniformarsi alle indicazioni del dispo- nente ogni altro caso impone l’emendamento della proposta iniziale (e, in mancanzaipotesi, l’aggiornamento del relativo piano) - previa, occorrendo, una riconvocazione da parte del giudice delegato - in termini di trasparenza: ineludibile premessa del consenso informato dei creditori, non viziato da errore-motivo (suscettibile di assurgere perfino a causa di annullamento del concordato omologato: L.fall., art. 186, u.c., e art. 138, comma 1). La veridicità dei dati contabili, con l’esatta rappresentazione delle attività e passività, e l’attendibilità del valore attribuito ai beni costituiscono, infatti, il presupposto per l’accettazione dei creditori; e tale requisito diventa tanto più rigoroso nell’ottica della connotazione contrattualistica che parte della dottrina attribuisce al nuovo concordato preventivo (art. 1326 cod. civ.). In ogni caso, il rilievo di fondo è che la cessione di beni e le altre operazioni, anche di ingegneria imprenditoriale e societaria, contemplate dalla L.fall., art. 160, costituiscono il mezzo e non il fine: onde, non possono essere disancorate dalla promessa di un risultato utile conseguibile, precisato o implicito in una percentuale di soddisfacimento, senza il quale la proposta del debitore diverrebbe aleatoria in senso giuridico, pur a fronte dell’effetto esdebitativo certo della falcidia concordataria. Per il resto, non v’è ragione di derogare ai principi generali in tema di rilevabilita d’ufficio delle nullità (art. 1421 c.c.): patologie certo più gravi delle irregolarità formali di svolgimento della procedura, espressamente menzionate quale oggetto di doverosa verifica del Tribunale (art. 180, comma 4). Sotto questo profilo, la dizione originaria dell’art. 180, prima del decreto correttivo - che, senza fare uso della definizione di opposizione, poneva a carico delle parti dissenzienti, in sede di costituzione nel giudizio omologativo, l’onere di dedurre tempestivamente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio - lasciava intendere, a contrario, per l’evidente affinità con la disciplina processuale ordinaria (art. 167 cod. proc. civ.), la rilevabilità officiosa di una gamma di eccezioni di merito: quale, appunto, quella di nullità. Quest’ultima evenienza è di particolare delicatezza, non dovendo essere confusa con la normale alea inscindibilmente connessa con la valutazione di fattibilità di qualsiasi iniziativa economica. Sotto questo profilo, se la realizzabilità è intesa come mera prognosi di adempimento di obbligazioni immuni da vizi genetici, assunte sulla base di una situazione patrimoniale veritiera, non v’è dubbio che il suo apprezzamento spetti esclusivamente ai Per contro, va ribadito che, dopo la riforma, non appartiene più al controllo officioso del tribunale il giudizio di convenienza economica, ormai espunto dal novero dei requisiti da valutare in sede omologativa (art. 181, testo previgente). Correlato, in sede casistica, soprattutto con le azioni revocatorie esperibili, esso era in linea - così come l’ulteriore presupposto, del guardianopari abolito, della meritevolezza dell’imprenditore - con una concezione non più attuale dell’istituto concordatario come beneficio premiale; e con l’eterotutela dei creditori, espressione di un dirigismo economico ormai residuato, nell’ordinamento, solo in rarissime fattispecie (cfr. È previsto inoltre L. 18 Xxxxxx 1998, n. 192, art. 6). Entro i confini fin qui tracciati, non v’è ragione, in ultima analisi, di ridurre la cognizione della proposta e del piano concordatari ad una mera funzione notarile di regolarità formale, svolta da un giudice costretto nel ruolo ancillare di convitato di pietra: in tal modo, inibendo la tutela anche dell’interesse pubblico a che il reddito derivante dai beni governo della crisi d’impresa - tutt’altro che privo di costi per la collettività - non sia piegato ad utilizzazioni improprie, con abuso del diritto (Cass., sez. 1^, 23 Giugno 2011, n. 13817)….”. € 959.289,24 mediante il conferimento del mandato in trust sia impiegato, sentito il parere rem propriam dell’1.09.2005” (v. pag. 9 del guardiano, a vantaggio decreto del disponente per assicurargli un tenore di vita analogo a quello attualmente goduto. È inoltre previsto che i compensi del trustee e del guardiano siano determinati dal disponente. Con successivo atto di dotazione del trust ricevuto dal notaio Pulvirenti di Parma in pari data all’atto istitutivo, Xxxxxx X- xxxxxxx ha conferito nel trust Xxxx (a) la quota di comproprietà pari ad ¼ sull’immobile sito in Xxxxxxxx (Xx28.09.2012), xxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx n° 87, costituito da due appartamenti (al primo e al se- condo piano) e da due autorimesse, allibrato al catasto urbano del predetto comune al foglio 24, mappale 271, subalterni da 1 a 6, e (b) la piena proprietà di un motociclo Vespa Piaggio, il tutto per un valore complessivo di euro 51.200,00. Ora, com’è noto, le finalità perseguite attraverso il trust pos- sono essere di vario genere. Finalità legittime: filantropiche, caritatevoli, successorie, liquidatorie, ecc…; ma anche finalità illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio, ecc… Nella presente fattispecie il trust Xxxx appare caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell’articolo 2740 del codice civile.

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