IL XXXX.xx. In applicazione del medesimo principio della soccombenza, le spese della CTU compiuta nel giudizio R.G. n. 1084/2009 liquidate con separato decreto in € 2.796,50 (duemilasettecentonovantasei/50) sono poste definitivamente a carico del Banco di Napoli s.p.a. Il Tribunale di Xxxxx, in persona del G.M. Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, definitivamente pronunciando nelle causa civili riunite R.G. n. 1084/2009 e R.G. n. 1136/2010 aventi ad oggetto CONTRATTI BANCARI, pendenti tra Lo – attore – e Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. – convenuto – ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1.Accerta e dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuiti nel contratto di conto corrente n. 27/2318; 2.Accerta e dichiara la nullità della clausola di commissione di xxxxxxx scoperto in relazione al contratto di conto corrente n. 27/2318; 3.Accerta e dichiara la nullità della clausola di pattuizione degli interessi ultralegali del contratto di conto corrente n. 27/2318 e che alla data del 31.03.2009 il saldo del conto corrente era a credito del correntista per l'importo di Euro 1.454,13, in luogo di quello debitore risultante dagli estratti conto; 4.Dichiara l’inammissibilità della domanda di ripetizione dell’indebito; 5.Dichiara l’illegittimità della revoca dell’affidamento di € 100.000,00 e Per l’effetto: Ordina al Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., di ripristinare l’apertura di credito per € 100.000,00; Dichiara illegittima la segnalazione del nominativo del sig. Lo alla centrale rischi presso la Banca d’Italia e Per l’effetto: Condanna il Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in favore di Lo della somma di € 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e sino al soddisfo; Condanna il Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che nella già ridotta aliquota del 50% e dell’aumento del 20%, si liquidano in complessivi € 3.617,00 (tremilaseicentodiciassette/00) così suddivisi: € 716,00 (settecentosedici/00) per spese ed € 2.901,00 (duemilanovecentouno/00) per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx ex art. 93 c.p.c. Pone definitivamente a carico del Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. delle spese della compiuta CTU già liquidate con separate decreto in € 2.796,50 (duemilasettecentonovantasei/50). Così deciso in Paola il 10.02.2018. Il Giudice Xxxxx Xxxxxx
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IL XXXX.xx. In applicazione Afferma la società che non risulta nell’interesse dei creditori addivenire alla conclusione del medesimo principio contratto definitivo di compravendita, posto che lo scioglimento consentirà alla procedura di concordato di procedere liberamente alla vendita degli immobili già promessi in vendita, con la conseguente possibilità di realizzare l’intero valore di stima di euro 120.000 quanto all’appartamento e di euro 15.000 quanto all’autorimessa, e così per complessivi euro 135.000,00. Al contrario l’esecuzione del contratto preliminare, considerati gli acconti per complessivi euro 140.000,00 versati dal promittente acquirente, darebbe invece alla procedura di concordato la sola possibilità di incassare il prezzo residuo di complessivi euro 15.000 (pari a 130.000 per appartamento + 25.000 per autorimessa – 140.000 per acconti). Costituendosi il C. deduce: 1) che non è vero che le parti hanno concluso un contratto preliminare, emergendo chiara la volontà di stipulare un contratto definitivo di compravendita, tanto che l’immobile è stato consegnato ed è nella disponibilità dell’acquirente da anni; 2) che è pendente tra le parti un giudizio di cognizione in cui il C. ha chiesto di accertare la natura di contratto definitivo della soccombenzastipula del 19.3.2009 e subordinatamente l’esecuzione in forma specifica ex art.2932 c.c., per cui la decisione di questa causa si pone come pregiudiziale; 3) che l’indennizzo previsto non è congruo dovendo questo essere parametrato non già agli importi versati ma al pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale che patirà il C. se dovrà rilasciare l’immobile. Il commissario giudiziale con nota del 9.1.2017 ha espresso parere favorevole allo scioglimento. Va innanzi tutto osservato che sussiste il presupposto principe di cui all’art.169 bis l.f. , controvertendo le parti relativamente ad un contratto ancora non eseguito da entrambe. Il dettato testuale della scrittura privata, sottoscritta in data 19/03/2009 ed integrata con postilla in calce del 06/04/2011, presenta natura di contratto preliminare di compravendita immobiliare, come tale produttivo di meri effetti obbligatori. Le stesse parti qualificano la scrittura come “Contratto preliminare di compravendita” e le clausole utilizzate, quali: - “C. IMMOBILIARE S.r.l…… denominata “promittente venditrice”…..”;- “G. C. …… denominato “promittente l’acquisto”….”; - “la promittente venditrice…. promette di vendere al promittente l’acquisto C. G. che si impegna ad acquistare….”; - “le unità immobiliari verranno cedute a corpo…”; - “la promittente venditrice garantisce la piena proprietà del complesso immobiliare di cui sono parte le porzioni promesse in vendita…”; - “le spese della CTU compiuta nel giudizio R.G. n. 1084/2009 liquidate con separato decreto in € 2.796,50 (duemilasettecentonovantasei/50) e le tasse per gli atti notarili di trasferimento….”; non lasciano dubbi circa la volontà delle parti non concludere un contratto definitivo ma di obbligarsi alla stipula di un successivo atto di trasferimento immobiliare. Afferma il C. che l’avvenuto pagamento del prezzo e la consegna anticipata dell’immobile sono poste definitivamente a carico elementi idonei e sufficienti ad affermare la natura immediatamente traslativa del Banco di Napoli s.p.a. Il Tribunale di Xxxxxcontratto, in persona del G.M. Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, definitivamente pronunciando nelle causa civili riunite R.G. n. 1084/2009 e R.G. n. 1136/2010 aventi ad oggetto CONTRATTI BANCARI, pendenti tra Lo – attore – e Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. – convenuto – ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1.Accerta e dichiara ma la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuiti nel contratto di conto corrente n. 27/2318; 2.Accerta e dichiara la nullità della clausola di commissione di xxxxxxx scoperto in relazione al contratto di conto corrente n. 27/2318; 3.Accerta e dichiara la nullità della clausola di pattuizione degli interessi ultralegali del contratto di conto corrente n. 27/2318 e che alla data del 31.03.2009 il saldo del conto corrente era a credito del correntista per l'importo di Euro 1.454,13, in luogo di quello debitore risultante dagli estratti conto; 4.Dichiara l’inammissibilità della domanda di ripetizione dell’indebito; 5.Dichiara l’illegittimità della revoca dell’affidamento di € 100.000,00 e Per l’effetto: Ordina al Banco di Napoli s.p.atesi non pare condivisibile., in persona del legale rappresentante p.t., di ripristinare l’apertura di credito per € 100.000,00; Dichiara illegittima la segnalazione del nominativo del sig. Lo alla centrale rischi presso la Banca d’Italia e Per l’effetto: Condanna il Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in favore di Lo della somma di € 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e sino al soddisfo; Condanna il Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che nella già ridotta aliquota del 50% e dell’aumento del 20%, si liquidano in complessivi € 3.617,00 (tremilaseicentodiciassette/00) così suddivisi: € 716,00 (settecentosedici/00) per spese ed € 2.901,00 (duemilanovecentouno/00) per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx ex art. 93 c.p.c. Pone definitivamente a carico del Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. delle spese della compiuta CTU già liquidate con separate decreto in € 2.796,50 (duemilasettecentonovantasei/50). Così deciso in Paola il 10.02.2018. Il Giudice Xxxxx Xxxxxx
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IL XXXX.xx. In applicazione del medesimo principio della soccombenza, le spese della CTU compiuta nel giudizio R.G. n. 1084/2009 liquidate con separato decreto in € 2.796,50 (duemilasettecentonovantasei/50) sono poste definitivamente a carico del Banco di Napoli s.p.a. Il Tribunale di Xxxxx, in persona del G.M. Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, definitivamente pronunciando nelle causa civili riunite R.G. n. 1084/2009 e R.G. n. 1136/2010 aventi ad oggetto CONTRATTI BANCARI, pendenti tra Lo – attore – e Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. – convenuto – ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1.Accerta Per tutti questi motivi si accerta e dichiara la nullità legittimità del recesso intimato con lettera del 5 giugno 2014 (doc. 6 parte ricorrente). A norma dell’art. 56 della clausola legge n. 392 del 1978 viene fissato quale termine per il rilascio la data del 30 aprile 2016, e ciò tenuto conto delle condizioni del conduttore, ossia lo svolgimento nei locali di capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuiti attività giudiziaria presso il T.A.R. per il Piemonte e quindi l’esigenza di evitare l’interruzione della medesima, comparate a quelle del locatore, nonché delle ragioni per le quali è stato disposto il rilascio, ossia l’accertamento della legittimità del recesso a far data dal 1 luglio 2014. Firmato Da: XXXXX XXXXX Xxxxxx Da: Postecom CA2 Serial#: f0510 Il conduttore sarà tenuto alla corresponsione a favore del locatore della somma prevista nel contratto di conto corrente locazione, con la riduzione del 15% di cui all’art. 3, comma quarto, del d.l. n. 27/2318; 2.Accerta 95/2012, a partire dal 1° luglio 2014 e dichiara la nullità della clausola di commissione di xxxxxxx scoperto in relazione al contratto di conto corrente n. 27/2318; 3.Accerta e dichiara la nullità della clausola di pattuizione degli interessi ultralegali del contratto di conto corrente n. 27/2318 e che sino alla data del 31.03.2009 il saldo del conto corrente era a credito del correntista per l'importo di Euro 1.454,13dell’effettivo rilascio, in luogo di quello debitore risultante dagli estratti conto; 4.Dichiara l’inammissibilità della domanda di ripetizione dell’indebito; 5.Dichiara l’illegittimità della revoca dell’affidamento di € 100.000,00 e Per l’effetto: Ordina al Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., di ripristinare l’apertura di credito per € 100.000,00; Dichiara illegittima la segnalazione del nominativo del sig. Lo alla centrale rischi presso la Banca d’Italia e Per l’effetto: Condanna il Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in favore di Lo della somma di € 5.000,00 oltre interessi legali dalla data dalle singole scadenze al saldo. Questo giudice ritiene infatti che la somma così calcolata corrisponda al congruo corrispettivo spettante al proprietario, non potendo lo stesso pretendere il pagamento del deposito della presente sentenza canone di locazione inizialmente convenuto per contrarietà a legge e sino al soddisfo; Condanna il Banco non avendo lo stesso provato di Napoli s.p.aaver subito un maggior danno a causa del mancato rilascio dei locali (Cass. in persona del legale rappresentante p.tciv., al pagamento Sez. III, 11 luglio 2014, n. 15899). Attesa la decisione di cui sopra, non si esamina la domanda di nullità del contratto per violazione dell’art. 1419 primo comma x.x. xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx; il mutamento dell’ordine delle domande effettuato dalla difesa di parte ricorrente in sede di discussione viene ritenuto legittimo sia per l’accettazione del contraddittorio da parte del convenuto sia perché non sono state svolte nuove domande. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite che nella già ridotta aliquota attesa l’assoluta novità della questione trattata, ossia la modalità dell’esercizio del 50% e dell’aumento del 20%, si liquidano in complessivi € 3.617,00 (tremilaseicentodiciassette/00) così suddivisi: € 716,00 (settecentosedici/00) per spese ed € 2.901,00 (duemilanovecentouno/00) per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx recesso ex art. 93 c.p.c3, comma quarto, del d.l. Pone definitivamente a carico n. 95 del Banco di Napoli s.p.a. in persona 2012, convertito con la legge n. 132 del legale rappresentante p.t. delle spese della compiuta CTU già liquidate con separate decreto in € 2.796,50 (duemilasettecentonovantasei/50). Così deciso in Paola il 10.02.2018. Il Giudice Xxxxx Xxxxxx2012.
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IL XXXX.xx. In applicazione del medesimo principio della soccombenza, le spese della CTU compiuta nel giudizio R.G. n. 1084/2009 liquidate con separato decreto Escludere che si sia in € 2.796,50 presenza di una nullità (duemilasettecentonovantasei/50anche solo parziale) sono poste definitivamente a carico del Banco di Napoli s.p.a. Il Tribunale di Xxxxx, in persona del G.M. Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, definitivamente pronunciando nelle causa civili riunite R.G. n. 1084/2009 e R.G. n. 1136/2010 aventi ad oggetto CONTRATTI BANCARI, pendenti tra Lo – attore – e Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. – convenuto – ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1.Accerta e dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuiti nel contratto di conto corrente n. 27/2318; 2.Accerta e dichiara la nullità della clausola di commissione di xxxxxxx scoperto in relazione al contratto di conto corrente n. 27/2318; 3.Accerta e dichiara la nullità della clausola di pattuizione degli interessi ultralegali del contratto di conto corrente n. 27/2318 locazione e che alla data del 31.03.2009 il saldo del conto corrente era a credito del correntista per l'importo comunque respingere la pretesa di Euro 1.454,13parte ricorrente di equiparare – già solo negli effetti – la propria dichiarazione di recesso unilaterale dal contratto di locazione ad una disdetta dello stesso, in luogo grado di quello debitore risultante dagli estratti conto; 4.Dichiara l’inammissibilità impedirne la rinnovazione tacita alla prima scadenza. Firmato Da: XXXXX XXXXX Xxxxxx Da: Xxxxxxxx XX0 Serial#: f0510 In ogni caso, in via subordinata, escludere la possibilità che il locatore possa esercitare, nel caso di specie, un recesso ad nutum senza adeguato periodo di preavviso e comunque tale da interrompere il rapporto di conduzione immobiliare prima della domanda scadenza del termine originariamente pattuito dalle parti. In ogni caso, nella denegata ipotesi di ripetizione dell’indebito; 5.Dichiara l’illegittimità accoglimento anche solo parziale delle domande della revoca dell’affidamento ricorrente, subordinare il rilascio dell’immobile all’effettivo reperimento di idonea ed almeno analoga soluzione allocativa degli Uffici del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, stante il prevalente interesse pubblicistico alla continuità ed effettività delle funzioni da essa svolte, a fronte della non dimostrata sussistenza di un vulnus patrimoniale in capo al locatore nel caso di prosecuzione nell’uso dei locali da parte dell’attuale conduttore. Con vittoria di spese di lite”. I fatti di causa possono essere riassunti come segue. Le parti stipulavano in data 11 marzo 2003 un contratto di locazione ad uso uffici ed archivi di parte dell’immobile sito in Torino al Corso Stati Uniti n. 45, per la superficie complessiva coperta di mq 2490 circa, unitamente ai mobili e agli arredi, per la durata di anni sei, con decorrenza dal decreto di approvazione del contratto ai sensi dell’art. 29 del r.d. n. 2440 del 1923, per l’importo di € 100.000,00 e Per l’effetto: Ordina al Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., di ripristinare l’apertura di credito per € 100.000,00; Dichiara illegittima la segnalazione del nominativo del sig212.031,21 quale canone annuo (doc. Lo alla centrale rischi presso la Banca d’Italia e Per l’effetto: Condanna il Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in favore di Lo della somma di € 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e sino al soddisfo; Condanna il Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che nella già ridotta aliquota del 50% e dell’aumento del 20%, si liquidano in complessivi € 3.617,00 (tremilaseicentodiciassette/00) così suddivisi: € 716,00 (settecentosedici/00) per spese ed € 2.901,00 (duemilanovecentouno/00) per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx ex art. 93 c.p.c. Pone definitivamente a carico del Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. delle spese della compiuta CTU già liquidate con separate decreto in € 2.796,50 (duemilasettecentonovantasei/502 parte ricorrente). Così deciso in Paola il 10.02.2018In data 27 maggio 2009 le parti davano atto della decorrenza del contratto dal 1 giugno 2003 e manifestavano la volontà di procedere al rinnovo del medesimo per un ulteriore periodo di sei anni, ossia con scadenza al 31 maggio 2015, alle medesime condizioni (doc. Il Giudice Xxxxx Xxxxxx3 parte ricorrente).
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IL XXXX.xx. Con la memoria depositata il 21.11.2012 il difensore della debitrice fa mostra di ritenere superata la causa di revoca del concordato avendo il dott. Regine dato conto, nell’integrazione dell’asseverazione del 19.11.2012, della formazione della posta “prelievi titolare” nel periodo 2005-2009, essendo ivi specificato che “le risultanze sono state estrapolate dalla contabilità (bilanci e schede contabili) dal 2005 (anno di costituzione della s.a.s.) al 2012” (v. pag. 20) In applicazione questo modo, la difesa del medesimo principio debitore in concordato omette del tutto di prendere in considerazione i motivi (ampiamente illustrati nel § 6) che hanno indotto il tribunale a ritenere l’integrazione dell’asseverazione inutiliter data ai fini del procedimento di revoca ex art. 173 l.fall. Ma pur a voler in astratto dare ingresso all’integrazione dell’asseverazione nel subprocedimento di revoca ex art. 173 l.fall. la prospettiva non cambia. Non può, infatti, condividersi la tesi, implicitamente propugnata dalla ricorrente, secondo la quale i creditori (alla luce dell’integrazione dell’asseverazione) sarebbero ormai pienamente a conoscenza di tutte le circostanze e gli elementi utili ai fini dell’espressione di un voto consapevole in sede di adunanza. L’adesione ad una tale tesi, infatti, si risolverebbe in una interpretatio abrogans del primo comma dell’art. 173 l.fall.: opinando nel senso che gli eventuali motivi di revoca del concordato preventivo possano essere superati a valle, dal contraddittorio tra l’organo commissariale, il tribunale ed il debitore, dovrebbero essere considerati non revocabili i concordati nei quali, anche se la domanda introduttiva non abbia fornito la corretta, completa e chiara rappresentazione ai creditori della soccombenzasituazione patrimoniale della società, vi sia comunque stata, a seguito dei rilievi dei commissari, una presa di posizione del debitore proponente tale da fugare ex post “le spese accuse” di scarsa chiarezza e di incompletezza della CTU compiuta nel giudizio R.G. n. 1084/2009 liquidate con separato decreto originaria rappresentazione, contenuta in € 2.796,50 (duemilasettecentonovantasei/50) sono poste definitivamente a carico domanda, fornita ai creditori. IL XXXX.xx Senonché nella lettera dell’art. 173 l.fall. non vi è traccia di questa sorta di “sanatoria della inammissibilità della domanda per raggiungimento dello scopo”, essendo piuttosto la revoca del Banco di Napoli s.p.a. Il Tribunale di Xxxxxconcordato la reazione che l’ordinamento predispone alla incompletezza, in persona del G.M. Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, definitivamente pronunciando nelle causa civili riunite R.G. n. 1084/2009 alla scarsa chiarezza e R.G. n. 1136/2010 aventi ad oggetto CONTRATTI BANCARI, pendenti tra Lo – attore – e Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. – convenuto – ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1.Accerta e dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuiti nel contratto di conto corrente n. 27/2318; 2.Accerta e dichiara la nullità della clausola di commissione di xxxxxxx scoperto in relazione al contratto di conto corrente n. 27/2318; 3.Accerta e dichiara la nullità della clausola di pattuizione degli interessi ultralegali del contratto di conto corrente n. 27/2318 e che alla data del 31.03.2009 il saldo del conto corrente era a credito del correntista per l'importo di Euro 1.454,13, in luogo di quello debitore risultante dagli estratti conto; 4.Dichiara l’inammissibilità reticenza della domanda di ripetizione dell’indebito; 5.Dichiara l’illegittimità concordato. Peraltro il decreto di apertura della revoca dell’affidamento procedura di concordato preventivo dev’essere revocato anche a voler utilizzare i rilievi contenuti nell’integrazione dell’asseveratore, il quale a pag. 19 espressamente deduce che “essa posta origina nel bilancio di apertura all’1.06.2005 ossia nel bilancio con il quale viene perfezionata la gestione ereditaria attraverso la costituzione della società in accomandita semplice denominata “Farmacia Xxxxx Xxxxxx S.a.s.d di Xxxxxxx Xxxxxxx & C.”. Come, infatti, i commissari hanno evidenziato nella relazione depositata il 27.11.2012 “solo l’eventuale documentazione contabile comprovante gli elementi attivi e passivi della ditta materna conferita avrebbe dato certezza dei prelevamenti effettuati nel corso della gestione materna” (pag. 8). Quindi, anche sulla scorta della integrazione documentale del 21.11.2012 il tribunale, i commissari ed i creditori non sono stati posti in grado di sapere quando, come e perché sono stati effettuati prelievi per complessivi € 100.000,00 e Per l’effetto: Ordina al Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., di ripristinare l’apertura di credito 2.218.178,18 (recte per € 100.000,00; Dichiara illegittima la segnalazione del nominativo del sig. Lo 2.048.965,40 imputati dalla debitrice alla centrale rischi presso la Banca d’Italia e Per l’effetto: Condanna il Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in favore di Lo della somma di € 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e sino al soddisfo; Condanna il Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che nella già ridotta aliquota del 50% e dell’aumento del 20%, si liquidano in complessivi € 3.617,00 (tremilaseicentodiciassette/00) così suddivisi: € 716,00 (settecentosedici/00) per spese ed € 2.901,00 (duemilanovecentouno/00) per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx ex art. 93 c.p.c. Pone definitivamente a carico del Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. delle spese della compiuta CTU già liquidate con separate decreto in € 2.796,50 (duemilasettecentonovantasei/50gestione materna). Così deciso Né si comprende qual è il foliario allegato a cui si riferiscono i difensori della debitrice con le note depositate all’udienza del 28.11.2012. I due fascicoli depositati il 21.11.2012 non risultano, infatti, avere foliario. Ed in Paola il 10.02.2018ogni caso non risulta depositata la documentazione contabile comprovante gli elementi attivi e passivi della ditta materna. Il Giudice Xxxxx XxxxxxIL XXXX.xx
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IL XXXX.xx. In applicazione del medesimo principio della soccombenzaIl socio accomandatario, le spese della CTU compiuta nel giudizio R.G. n. 1084/2009 liquidate con separato decreto in € 2.796,50 (duemilasettecentonovantasei/50) sono poste definitivamente a carico del Banco di Napoli s.p.axxxx. Il Tribunale di Xxxxx, in persona del G.M. Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, definitivamente pronunciando nelle causa civili riunite R.G. n. 1084/2009 e R.G. n. 1136/2010 aventi ad oggetto CONTRATTI BANCARI, pendenti tra Lo – attore – e Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. – convenuto – ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1.Accerta e dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuiti nel contratto di conto corrente n. 27/2318; 2.Accerta e dichiara la nullità della clausola di commissione di xxxxxxx scoperto in relazione al contratto di conto corrente n. 27/2318; 3.Accerta e dichiara la nullità della clausola di pattuizione degli interessi ultralegali del contratto di conto corrente n. 27/2318 e che alla data del 31.03.2009 il saldo del conto corrente era a credito del correntista per l'importo di Euro 1.454,13, in luogo di quello debitore risultante dagli estratti conto; 4.Dichiara l’inammissibilità della domanda di ripetizione dell’indebito; 5.Dichiara l’illegittimità della revoca dell’affidamento di € 100.000,00 e Per l’effetto: Ordina al Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., di ripristinare l’apertura di credito per € 100.000,00; Dichiara illegittima la segnalazione del nominativo del sig. Lo alla centrale rischi presso la Banca d’Italia e Per l’effetto: Condanna il Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in favore di Lo della somma di € 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e sino al soddisfo; Condanna il Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che nella già ridotta aliquota del 50% e dell’aumento del 20%, si liquidano in complessivi € 3.617,00 (tremilaseicentodiciassette/00) così suddivisi: € 716,00 (settecentosedici/00) per spese ed € 2.901,00 (duemilanovecentouno/00) per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali oltre IVA e C.P.A. se dovute come per leggeXxxxxxx Xxxxxxx, con distrazione in favore dell’Avvle note consegnate ai commissari giudiziali l’11.10.2012 (v. all. Xxxxxxx Xxxxxxx 17, della relazione ex art. 93 c.p.c. Pone definitivamente a carico del Banco 172 l.fall.) ha precisato che tale appostamento rappresenterebbe una “mera posta di Napoli s.p.a. compensazione per fare emergere ed evidenziare il disavanzo patrimoniale dell’azienda; infatti dal punto di vista strettamente legato ai prelievi di denaro effettivamente eseguiti dall’amministratore durante la gestione ‘post ereditaria’deve essere presa in persona del legale rappresentante p.t. delle spese della compiuta CTU già liquidate considerazione unicamente la differenza tra la voce ‘prelievi personali’ e costi indicati al 29/2/2012 e la stessa voce riscontrabile al 2006 con separate decreto in € 2.796,50 (duemilasettecentonovantasei/50). Così deciso in Paola il 10.02.2018le seguenti considerazioni sulla giustificazione di tali prelievi”. Il Giudice xxxx. Xxxxxxx ha anche precisato che, secondo la relazione asseverata, il disavanzo patrimoniale in capo alla farmacia Xxxxx XxxxxxXxxxxx di Xxxxxxx Xxxxxxx s.a.s. risalirebbe alla gestione della ditta individuale materna poi conferita nella società ricorrente con il richiamato atto per notaio Altiero del 09.06.2005. Sempre nelle note dell’11.10.2012 è anche precisato che la gestione della società ricorrente (“Farmacia Xxxxx Xxxxxx di Xxxxxxx Xxxxxxx s.a.s.”) sarebbe iniziata il 27.07.2005 a seguito di rilascio delle autorizzazioni e “dal libro inventari il primo bilancio al 31/12/2006 viene riportato nell’attivo dello stato patrimoniale un credito per prelievo in c/utili pari ad € 2.093.335,84”. Le note depositate dalla società ricorrente l’11.10.2012 proseguono sostenendo che la posta in questione rappresenterebbe, “assieme alla voce immobilizzazioni immateriali, il reale disavanzo patrimoniale di cui innanzi, che potrebbe, tra l’altro, essere parzialmente giustificato dalla liquidazione della quota del terzo coerede”. Le note indicano la consistenza della posta in esame per gli anni dal 2007 al 2009 e precisamente: “2007 € 2.131.261,22; IL XXXX.xx
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IL XXXX.xx. In applicazione del medesimo principio della soccombenza, le spese della CTU compiuta nel giudizio R.G. n. 1084/2009 liquidate con separato decreto in € 2.796,50 (duemilasettecentonovantasei/50) sono poste definitivamente a carico del Banco di Napoli s.p.aQuanto al comma 1 dell’art. Il Tribunale di Xxxxx, in persona del G.M. Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, definitivamente pronunciando nelle causa civili riunite R.G. n. 1084/2009 e R.G. n. 1136/2010 aventi ad oggetto CONTRATTI BANCARI, pendenti tra Lo – attore – e Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. – convenuto – ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1.Accerta e dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuiti nel contratto di conto corrente n. 27/2318; 2.Accerta e dichiara la nullità della clausola di commissione di xxxxxxx scoperto in relazione al contratto di conto corrente n. 27/2318; 3.Accerta e dichiara la nullità della clausola di pattuizione degli interessi ultralegali del contratto di conto corrente n. 27/2318 e che alla data del 31.03.2009 il saldo del conto corrente era a credito del correntista per l'importo di Euro 1.454,13, in luogo di quello debitore risultante dagli estratti conto; 4.Dichiara l’inammissibilità della domanda di ripetizione dell’indebito; 5.Dichiara l’illegittimità della revoca dell’affidamento di € 100.000,00 e Per l’effetto: Ordina al Banco di Napoli s.p.a173 l.fall., in persona del legale rappresentante p.t., di ripristinare l’apertura di credito il tribunale ha osservato che commissari hanno rilevato: (i) che “per € 100.000,00; Dichiara illegittima quanto concerne la segnalazione del nominativo del sig. Lo alla centrale rischi presso la Banca d’Italia e Per l’effetto: Condanna il Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., posta prelievi titolare evidenziati nel bilancio al pagamento a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in favore di Lo della somma di € 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e sino al soddisfo; Condanna il Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che nella già ridotta aliquota del 50% e dell’aumento del 20%, si liquidano in 29/02/2012 per complessivi € 3.617,00 (tremilaseicentodiciassette/00) 2.218.178,18….. tali circostanze possono portare all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 173 primo comma L.F. così suddivisi: € 716,00 (settecentosedici/00) per spese ed € 2.901,00 (duemilanovecentouno/00) per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx già segnalato nella relazione ex art. 93 c.p.c172 L.F. alla pag. Pone definitivamente a carico 00, xxxxx xxxxxxxxx” (x. relazione del Banco 25.10.2012); (ii) che l’esistenza di Napoli s.p.abeni non dichiarati nella titolarità di Xxxxxxx Xxxxxxx (un’autovettura e un motociclo nonché la partecipazione nella società Integrated Health of Italy s.r.l. in persona scioglimento) “può rilevare ai sensi dell’art. 173 primo comma L.F. (come esposto a pagina 53 della relazione del legale rappresentante p.t. delle spese della compiuta CTU già liquidate con separate decreto in € 2.796,50 20/10/12)” (duemilasettecentonovantasei/50v. relazione del 25.10.2012). Così deciso in Paola Il tribunale ha rilevato, infine, che i commissari non hanno potuto verificare l’attendibilità della stima dell’azienda farmacia “poiché non sono state consegnate ai Commissari le dichiarazioni dei redditi della società relative agli anni 2008, 2009 e 2010 e le scritture contabili relative agli anni precedenti, seppur richieste come da verbale redatto il 10.02.201811/10/2012” (v. relazione del 25.10.2012). Il Giudice Xxxxx XxxxxxIn data 21.11.2012, il debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo ha depositato delle “note autorizzate nonché istanza di integrazione ex art. 161 e 175 l.fall.”. Con la cd. istanza di integrazione il debitore, al dichiarato fine di superare i profili di inammissibilità (posizione Credifarma), ha ritenuto opportuno uniformarsi e, quindi, aderire alla soluzione prospettata dai commissari con la relazione ex art. 172 l.fall. depositata il 20.10.2012 modificando la proposta di concordato nel senso di inserire Credifarma a tutti gli effetti tra i creditori chirografari con prevista soddisfazione del 50,77%.
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IL XXXX.xx. In applicazione data 21.11.2012 la “Farmacia Xxxxx Xxxxxx di Xxxxxxx Xxxxxxx s.a.s.” ha depositato un’integrazione dell’asseverazione a firma del medesimo principio della soccombenza, le spese della CTU compiuta nel giudizio R.G. n. 1084/2009 liquidate con separato decreto in € 2.796,50 (duemilasettecentonovantasei/50) sono poste definitivamente a carico del Banco di Napoli s.p.axxxx. Il Tribunale di Xxxxx, in persona del G.M. Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, definitivamente pronunciando nelle causa civili riunite R.G. n. 1084/2009 il quale “conferma di aver preso visione delle intere scritture contabili, che deposita unitamente alla presente relazione e R.G. n. 1136/2010 aventi le stesse confermano i dati della precedente relazione asseverata salvo le integrazioni di cui alla presente” (v. pag. 2 dell’integrazione datata 19.11.2012). Tale integrazione ritiene il tribunale sia inammissibile per tutti i motivi già esposti nel precedente § 5. In particolare perché l’integrazione è stata depositata dopo l’apertura del procedimento di revoca ex art. 173 c.p.c. pur essendo stata l’inattendibilità dell’attestazione della veridicità dei dati aziendali già evidenziata con la nota dei commissari depositata il 24.10.2012. Detto altrimenti il debitore ben avrebbe potuto e dovuto depositare l’integrazione della relazione tra il 24.10.2012 ed il 30.10.2012, data in cui il tribunale ha aperto il procedimento ex art. 173 l.fall. Se, dunque, la “Farmacia Xxxxx Xxxxxx di Xxxxxxx Xxxxxxx s.a.s.” non ha integrato in tempo utile la relazione dell’asseveratore imputet sibi. E ciò a prescindere dall’opinione dottrinale e giurisprudenziale (a dire il vero minoritaria) secondo cui nel novero dei “nuovi documenti” di cui all’art. 161, comma 1, l.fall. non potrebbero rientrare le modifiche ed integrazioni alla relazione asseverativa in ordine alla veridicità dei dati aziendali. In aggiunta ai rilievi esposti nel precedente § 5, rileva infine il tribunale che ad oggetto CONTRATTI BANCARIopinare diversamente (e, pendenti tra Lo dunque, a ritenere superabili i motivi di inammissibilità del concordato preventivo successivamente al procedimento di revoca ex art. 173 l.fall.) si giungerebbe di fatto ad un’interpretatio abrogans del comma 3 dell’art. 173 l.fall. IL XXXX.xx Sennonché nella lettera dell’art. 173 l.fall. non vi è traccia di questa sorta di “sanatoria della inammissibilità della domanda”, essendo piuttosto la revoca del concordato la reazione che l’ordinamento predispone alla incompletezza (sotto il profilo – attore – e Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. – convenuto – ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1.Accerta e dichiara nella fattispecie sub iudice - della inidoneità della relazione attestante la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuiti nel contratto di conto corrente n. 27/2318; 2.Accerta e dichiara la nullità della clausola di commissione di xxxxxxx scoperto in relazione al contratto di conto corrente n. 27/2318; 3.Accerta e dichiara la nullità della clausola di pattuizione degli interessi ultralegali del contratto di conto corrente n. 27/2318 e che alla data del 31.03.2009 il saldo del conto corrente era a credito del correntista per l'importo di Euro 1.454,13, in luogo di quello debitore risultante dagli estratti conto; 4.Dichiara l’inammissibilità veridicità dei dati aziendali) della domanda di ripetizione dell’indebito; 5.Dichiara l’illegittimità della revoca dell’affidamento concordato. Ed è appena il caso di € 100.000,00 e Per l’effetto: Ordina al Banco precisare che ciò non significa privare il debitore di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., di ripristinare l’apertura di credito per € 100.000,00; Dichiara illegittima la segnalazione del nominativo del sig. Lo alla centrale rischi presso la Banca d’Italia e Per l’effetto: Condanna il Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in favore di Lo della somma di € 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e sino al soddisfo; Condanna il Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che nella già ridotta aliquota del 50% e dell’aumento del 20%, si liquidano in complessivi € 3.617,00 (tremilaseicentodiciassette/00) così suddivisi: € 716,00 (settecentosedici/00) per spese ed € 2.901,00 (duemilanovecentouno/00) per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx difesa nel subprocedimento ex art. 93 c.p.c173 l.fall., tanto è vero che questo ben può concludersi con un provvedimento di non luogo a provvedere alla revoca dell’ammissione del concordato preventivo ove il tribunale accerti la insussistenza o ritenga l’irrilevanza dei fatti o dei comportamenti in base ai quali il subprocedimento è stato aperto, ad esempio perché (per rimanere fedeli al caso in esame) la relazione asseverativa della veridicità dei dati aziendali, ritenuta in un primo momento inidonea allo scopo, melius re perpensa (anche alla luce dei chiarimenti del debitore) viene giudicata inquadrabile nel tipo richiesto dal legislatore. Pone definitivamente a carico del Banco Ma quest’ultima ipotesi non si è verificata nel caso di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. delle spese della compiuta CTU già liquidate con separate decreto in € 2.796,50 (duemilasettecentonovantasei/50). Così deciso in Paola il 10.02.2018. Il Giudice Xxxxx Xxxxxxspecie per le ragioni espresse nel successivo paragrafo.
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IL XXXX.xx. In applicazione del medesimo principio della soccombenza, le spese della CTU compiuta nel Nel riunito giudizio R.G. n. 1084/2009 liquidate 11136/2010, instaurato tra le medesime parti, l’attore Lo premesso che a seguito dell’instaurato giudizio di accertamento della nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto capitalizzazione trimestrale, commissione massimo scoperto, interessi ultralegali, il Banco di Napoli ha ridotto l’affidamento bancario, ha chiesto al Tribunale di Xxxxx con separato decreto ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso avverso il Banco di Napoli, il ripristino dell’apertura di credito sul conto corrente n. 27/2318, con aggiunta alla segnalazione rischi effettuata dal Banco di Napoli alla banca d’Italia della dicitura “che il credito è in contestazione giudiziaria” e l’inibitoria della segnalazione presso la Centrale rischi della Banca d’Italia di qualsiasi importo inferiore ad € 2.796,50 (duemilasettecentonovantasei/50) sono poste definitivamente 123.950,00 ovvero di ordinare di non segnalare tali somme quali crediti a carico del sofferenza al Banco di Napoli s.p.a. Il Tribunale (giudizio ex art. 700 c.p.c. conclusosi con ordinanza di Xxxxx, in persona parziale accoglimento del G.M. Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, definitivamente pronunciando nelle causa civili riunite R.G. n. 1084/2009 e R.G. n. 1136/2010 aventi ad oggetto CONTRATTI BANCARI, pendenti tra Lo – attore – e Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. – convenuto – ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1.Accerta e dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuiti nel contratto di conto corrente n. 27/2318; 2.Accerta e dichiara la nullità della clausola di commissione di xxxxxxx scoperto in relazione al contratto di conto corrente n. 27/2318; 3.Accerta e dichiara la nullità della clausola di pattuizione degli interessi ultralegali del contratto di conto corrente n. 27/2318 e che alla data del 31.03.2009 il saldo del conto corrente era a credito del correntista per l'importo di Euro 1.454,13, in luogo di quello debitore risultante dagli estratti conto; 4.Dichiara l’inammissibilità della domanda di ripetizione dell’indebito; 5.Dichiara l’illegittimità della revoca dell’affidamento di € 100.000,00 e Per l’effetto: Ordina ricorso ordinando soltanto al Banco di Napoli s.p.a.di aggiungere alla segnalazione a sofferenza dell’importo effettuata alla Centrale Rischi la dicitura “credito in contestazione”, ha convenuto in persona del legale rappresentante p.t., di ripristinare l’apertura di credito per € 100.000,00; Dichiara illegittima la segnalazione del nominativo del sig. Lo alla centrale rischi presso la Banca d’Italia e Per l’effetto: Condanna giudizio il Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento fine di accertare l’illegittima segnalazione a titolo sofferenza e per l’effetto condannare il Banco di Napoli al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subitiderivanti dalla illegittima revoca dell’affidamento nonché dall’illegittimità della segnalazione a sofferenza, entrambe effettuate in favore violazione dei principi di Lo correttezza e buona fede. Come già evidenziato nell’ordinanza conclusiva del giudizio ex art. 700 c.p.c. la revoca dell’affidamento da parte della somma Banca non può essere qualificata come arbitraria e improvvisa. Xx xxxxxx, l’istituto di credito ha proceduto alla riduzione (peraltro modesta dell’apertura di credito concessa) da € 5.000,00 oltre interessi legali dalla data 123.950,00 ad € 100.000,00 il 22.10.2209. Con successiva missiva del deposito della presente sentenza e sino al soddisfo; Condanna 23.11.2009 il Banco di Napoli s.p.aha invitato il Sig. Lo a rientrare nei limiti del fido accordato, precisando che tale riduzione si è resa necessaria a causa dell’utilizzo irregolare della linea di credito, perdurante da moltissimo tempo, con frequenti sconfinamenti e ritardi nel pagamento delle rate del finanziamento in persona essere. Nessun legame ha detta riduzione con la vertenza per anatocismo intervenuta. Soltanto con missiva del 18.06.2010 la Banca ha proceduto alla revoca dell’affidamento di € 100.000,00. Orbene, l’apertura di credito concessa al sig. Lo sul conto corrente n. 27/2318 è contratto a tempo indeterminato al quale dunque trova applicazione l’art. 1845 c. 3 c.c. a norma del quale se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi, o in mancanza in quello di quindici giorni. Nel caso di specie, all’art. 4 del contratto di apertura di credito è previsto che il banco ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall’apertura di credito ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla: per il pagamento di quanto dovuto verrà dato al cliente con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore ad un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell’operazione mediante il pagamento di quanto dovuto. L’art. 1845 c.c. è, quindi, norma dispositiva derogabile convenzionalmente dalle parti che possono fissare un termine di preavviso inferiore rispetto a quello legale rappresentante p.to, addirittura, di escluderlo, con conseguente immediatezza degli effetti del recesso. Unico limite al potere di recesso ad nutum, è rappresentato dall'esercizio con modalità contrastanti i principi di correttezza e buona fede (Cfr. Trib. Roma 1.03.2017, n. 4104, Cass. 22.11.2000, n. 15066; Cass. 14.07.2000, n. 9321). Alla luce dell'art. 1186 c.c., inoltre, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date [ artt. 2743, 2813] o non ha dato le garanzie che aveva promesse. Neppure può essere accolta la tesi sostenuta dal correntista di invalidità della detta clausola per nullità del contratto in quanto carente della sottoscrizione della Banca, in considerazione di quanto detto in precedenza e cioè della validità del contratto monofirma a seguito dell’intervento risolutore delle Sezioni Unite n. 898/2018. Nel caso di specie, per quanto in astratto non sembra che la Banca abbia esercitato la facoltà di recesso in maniera arbitraria o illegittima, posto che la stessa è avvenuta solo a seguito degli inviti rivolti al correntista quanto al ripristino dei versamenti e a seguito di rilevati ritardi e irregolarità nel pagamento delle spese rate di lite che nella già ridotta aliquota mutuo concesso, va rilevato come la stessa si sia rivelata illegittima alla luce della rideterminazione del 50% e dell’aumento saldo nel rapporto dare/avere tra le parti pari non ad € 103.449,67 ma ad un saldo a favore del 20%correntista di € 1.454,13. Certamente, si liquidano in complessivi dunque, deve essere disposto il ripristino del affidamento bancario nei limiti di € 3.617,00 (tremilaseicentodiciassette/00) così suddivisi: € 716,00 (settecentosedici/00) per spese ed € 2.901,00 (duemilanovecentouno/00) per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx ex art. 93 c.p.c. Pone definitivamente a carico del Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. delle spese della compiuta CTU già liquidate con separate decreto in € 2.796,50 (duemilasettecentonovantasei/50). Così deciso in Paola il 10.02.2018. Il Giudice Xxxxx Xxxxxx100.000,00.
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IL XXXX.xx. In applicazione data 3 giugno 2014 il Segretario generale del medesimo principio della soccombenza, le spese della CTU compiuta nel giudizio R.G. n. 1084/2009 liquidate con separato decreto in € 2.796,50 (duemilasettecentonovantasei/50) sono poste definitivamente T.A.R. per il Piemonte comunicava via pec alla proprietà l’intenzione di procedere al pagamento del canone nella misura ridotta del 15% a carico del Banco di Napoli s.p.a. Il Tribunale di Xxxxxfar data dal 1 luglio 2014, in persona applicazione dell’art. 3, comma quarto, del G.M. Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxd.l. n. 95 del 2012 (doc. 5 parte ricorrente). In data 5 giugno 2014 la società Palazzo srl comunicava via pec l’intenzione di avvalersi del diritto di recesso di cui all’art. 3, definitivamente pronunciando nelle causa civili riunite R.G. comma quarto, sopra citato (doc. 6 parte ricorrente), con invito a liberare l’immobile da persone e cose entro e non oltre il 30 giugno 2014. Firmato Da: XXXXX XXXXX Xxxxxx Da: Postecom CA2 Serial#: f0510 Seguiva la nota del T.A.R. per il Piemonte nella quale si contestava la validità del recesso per assenza del preavviso di mesi dodici (art. 42 della legge n. 1084/2009 392 del 1978) e R.G. si proponeva di stabilire quale termine per il rilascio la scadenza naturale del contratto al 31 maggio 2015, proposta non accettata dalla proprietà (doc. 7 e 8 parte ricorrente). servizi ai cittadini, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 1136/2010 135, ai fini del contenimento della spesa pubblica, ha previsto che “con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto CONTRATTI BANCARIimmobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, pendenti tra Lo – attore – come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e Banco la borsa (Consob), i canoni di Napoli s.p.alocazione sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2015 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in persona del legale rappresentante p.t. – convenuto – ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1.Accerta e dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuiti nel contratto di conto corrente n. 27/2318; 2.Accerta e dichiara la nullità della clausola di commissione di xxxxxxx scoperto in relazione al contratto di conto corrente n. 27/2318; 3.Accerta e dichiara la nullità della clausola di pattuizione degli interessi ultralegali del contratto di conto corrente n. 27/2318 e che alla data del 31.03.2009 il saldo del conto corrente era a credito del correntista per l'importo di Euro 1.454,13, in luogo di quello debitore risultante dagli estratti conto; 4.Dichiara l’inammissibilità della domanda di ripetizione dell’indebito; 5.Dichiara l’illegittimità della revoca dell’affidamento di € 100.000,00 e Per l’effetto: Ordina al Banco di Napoli s.p.acorso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in persona deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del legale rappresentante p.tlocatore…”., di ripristinare l’apertura di credito per € 100.000,00; Dichiara illegittima la segnalazione del nominativo del sig. Lo alla centrale rischi presso la Banca d’Italia e Per l’effetto: Condanna il Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in favore di Lo della somma di € 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e sino al soddisfo; Condanna il Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che nella già ridotta aliquota del 50% e dell’aumento del 20%, si liquidano in complessivi € 3.617,00 (tremilaseicentodiciassette/00) così suddivisi: € 716,00 (settecentosedici/00) per spese ed € 2.901,00 (duemilanovecentouno/00) per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx ex art. 93 c.p.c. Pone definitivamente a carico del Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. delle spese della compiuta CTU già liquidate con separate decreto in € 2.796,50 (duemilasettecentonovantasei/50). Così deciso in Paola il 10.02.2018. Il Giudice Xxxxx Xxxxxx
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Samples: Verbale Di Udienza Di Decisione a Seguito Di Trattazione Orale
IL XXXX.xx. In applicazione Il disposto contrattuale e le modalità in cui il rapporto si è in concreto realizzato inducono a ritenere che nella specie le parti abbiano inteso concludere un contratto preliminare ad effetti anticipati, definito dalla giurisprudenza anche preliminare improprio: le parti si sono assunte l’obbligo di addivenire ad un successivo contratto definitivo ma nel contempo hanno concordato l'esecuzione anticipata di alcune delle obbligazioni contrattuali, quali la consegna immediata del medesimo principio della soccombenzabene al promissario acquirente, a fronte del pagamento quasi integrale del corrispettivo (così Cass. 12634/2011, ma già Xxxx. 8796/2000, 10469/2001, 13368/2005, 24290/2006, S.U. 7930/2008, 1296/2010). La disponibilità del bene si è dunque realizzata con la piena consapevolezza dei contraenti che l'effetto traslativo non si era ed è ancora verificato, come si evince dagli artt.2, 5 e dal capo dell’art.6 che prevede il pagamento del residuo prezzo al rogito. Quanto al rapporto tra la richiesta di scioglimento dal contratto ex art.169 bis l.f. e l’azione promossa in sede civile dal promittente acquirente di accertamento dell’intervenuto trasferimento del bene e in via subordinata di esecuzione in forma specifica del preliminare, deve rilevarsi che anche per concordati preventivi, come per le procedure fallimentari, opera il disposto dell’art.45 l.f., in virtù del richiamo di cui all’art.169 l.f. Nella specie l’atto di citazione è stato notificato il 21.9.2016 mentre la domanda prenotativa di concordato è stata depositata ancora il 27.6.2016 e tempestivamente pubblicata nel Registro Imprese. Va ricordato che, per quanto attiene alla procedura fallimentare, le spese Sezioni Unite della CTU compiuta nel giudizio R.G. n. 1084/2009 liquidate Corte di Cassazione con separato decreto la pronuncia n.18131 del 16.9.2015 hanno statuito che solo se la domanda promossa dal promissario acquirente diretta ad ottenere l'esecuzione in € 2.796,50 (duemilasettecentonovantasei/50) sono poste definitivamente a carico forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto è stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, la sentenza che l'accoglie, anche se trascritta successivamente, è apponibile alla massa dei creditori. In virtù del Banco di Napoli s.p.a. Il Tribunale di Xxxxx, in persona del G.M. Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, definitivamente pronunciando nelle causa civili riunite R.G. n. 1084/2009 e R.G. n. 1136/2010 aventi ad oggetto CONTRATTI BANCARI, pendenti tra Lo – attore – e Banco di Napoli s.p.arichiamo all’art.45 l.f. in persona del legale rappresentante p.t. – convenuto – ogni contraria istanza disattesaambito concordatario, così provvede: 1.Accerta e dichiara deve ritenersi operante il medesimo principio, per cui la nullità della clausola domanda giudiziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuiti nel accertamento dell’intervenuta stipula di un contratto di conto corrente n. 27/2318; 2.Accerta compravendita immobiliare ovvero la domanda ex art.2932 c.c. avrebbe potuto essere opponibile ai creditori solo se proposta antecedentemente alla domanda di concordato preventivo. In particolare l’anteriorità o meno va verificata tra la trascrizione delle domanda giudiziale (art.2652 c.c.) e dichiara la nullità della clausola data di commissione di xxxxxxx scoperto in relazione al contratto di conto corrente n. 27/2318; 3.Accerta e dichiara la nullità della clausola di pattuizione degli interessi ultralegali del contratto di conto corrente n. 27/2318 e che alla data del 31.03.2009 il saldo del conto corrente era a credito del correntista per l'importo di Euro 1.454,13, in luogo di quello debitore risultante dagli estratti conto; 4.Dichiara l’inammissibilità deposito della domanda di ripetizione dell’indebito; 5.Dichiara l’illegittimità concordato, e questo per espressa previsione dell’art.169 l.f.. Quand’anche non risulti nel presente procedimento la data di trascrizione della revoca dell’affidamento domanda giudiziale, essendo l’atto di € 100.000,00 e Per l’effetto: Ordina al Banco di Napoli s.p.a.citazione datato 21.9.2016, in persona del legale rappresentante p.t., di ripristinare l’apertura di credito per € 100.000,00; Dichiara illegittima la segnalazione del nominativo del sig. Lo alla centrale rischi presso la Banca d’Italia e Per l’effetto: Condanna il Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali è evidente e non patrimoniali subiticontestato che essa sia successiva alla proposizione della domanda di concordato del 27.6.2016. In mancanza di anteriorità dell’azione giudiziale, in favore la domanda di Lo della somma di € 5.000,00 oltre interessi legali dalla data scioglimento ex art.169 bis f.l. è ammissibile, attesa l’ininfluenza nel presente procedimento del deposito della presente sentenza e sino al soddisfo; Condanna il Banco di Napoli s.p.a. in persona giudizio civile introdotto, non risultando comunque l’esito del legale rappresentante p.tmedesimo opponibile ai creditori concordatari., al pagamento delle spese di lite che nella già ridotta aliquota del 50% e dell’aumento del 20%, si liquidano in complessivi € 3.617,00 (tremilaseicentodiciassette/00) così suddivisi: € 716,00 (settecentosedici/00) per spese ed € 2.901,00 (duemilanovecentouno/00) per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx ex art. 93 c.p.c. Pone definitivamente a carico del Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. delle spese della compiuta CTU già liquidate con separate decreto in € 2.796,50 (duemilasettecentonovantasei/50). Così deciso in Paola il 10.02.2018. Il Giudice Xxxxx Xxxxxx
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IL XXXX.xx. In applicazione Con il contratto dell’1.09.2005 intercorso tra la Farmacia e Credifarma v’è stato il conferimento di un mandato all’incasso in rem propriam dalla prima alla seconda per i crediti oggetto della Convenzione (art. 10.1) ed è stato, altresì, conferito alla Credifarma il potere di compensare gli importi incassati dall’Ente Erogatore con i debiti della farmacia medesima ancorché le reciproche ragioni creditorie non siano scadute (art. 10.3). Al medesimo articolo 10.3 è stabilito che “Gli importi dei crediti vantati dal Farmacista nei confronti del medesimo principio della soccombenza, le spese della CTU compiuta nel giudizio R.G. n. 1084/2009 liquidate con separato decreto S.S.N. che la Società incasserà in € 2.796,50 (duemilasettecentonovantasei/50) sono poste definitivamente a carico dipendenza del Banco di Napoli s.p.a. Il Tribunale di Xxxxx, in persona del G.M. Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, definitivamente pronunciando nelle causa civili riunite R.G. n. 1084/2009 e R.G. n. 1136/2010 aventi ad oggetto CONTRATTI BANCARI, pendenti tra Lo – attore – e Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. – convenuto – ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1.Accerta e dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuiti nel contratto di conto corrente n. 27/2318; 2.Accerta e dichiara la nullità della clausola di commissione di xxxxxxx scoperto in relazione al contratto di conto corrente n. 27/2318; 3.Accerta e dichiara la nullità della clausola di pattuizione degli interessi ultralegali del contratto di conto corrente n. 27/2318 e che alla data del 31.03.2009 il saldo del conto corrente era a credito del correntista per l'importo di Euro 1.454,13, in luogo di quello debitore risultante dagli estratti conto; 4.Dichiara l’inammissibilità della domanda di ripetizione dell’indebito; 5.Dichiara l’illegittimità della revoca dell’affidamento di € 100.000,00 e Per l’effetto: Ordina al Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., di ripristinare l’apertura di credito per € 100.000,00; Dichiara illegittima la segnalazione del nominativo del sig. Lo alla centrale rischi presso la Banca d’Italia e Per l’effetto: Condanna il Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in favore di Lo della somma di € 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e sino al soddisfo; Condanna il Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che nella già ridotta aliquota del 50% e dell’aumento del 20%, si liquidano in complessivi € 3.617,00 (tremilaseicentodiciassette/00) così suddivisi: € 716,00 (settecentosedici/00) per spese ed € 2.901,00 (duemilanovecentouno/00) per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali oltre IVA e C.P.A. se dovute come per leggesuddetto mandato vengono, con distrazione la sottoscrizione della Convenzione, costituiti in pegno a favore dell’Avvdella Società stessa a garanzia di ogni debito per capitale ed accessori comunque dipendente dalle anticipazioni sopra indicate”. Xxxxxxx Xxxxxxx Con il decreto del 30.10.2012 di apertura del procedimento ex art. 93 c.p.c173 l.fall. Pone definitivamente il tribunale ha osservato che “l’integrale soddisfacimento del credito per anticipazioni di Credifarma S.p.A. (indicata come titolare anche di altre ragioni creditorie) oltre a carico violare l’art. 56 L.F. si traduce in un trattamento differenziato non giustificato e quindi lesivo della par condicio creditorum ostativo all’omologa”. Come, infatti, precisato dalla Suprema Corte “In caso di ammissione del Banco IL XXXX.xx Né in senso contrario può la “Farmacia Xxxxx Xxxxxx di Napoli s.p.aXxxxxxx Xxxxxxx s.a.s.” dedurre che i crediti di Carifarma godono di diritto di prelazione in virtù del pegno così come menzionato nel contratto all’art. 10.3 del contratto dell’1.09.2005. Come, infatti, correttamente osservato dai commissari giudiziali “l’oggetto del pegno – nella ricerca della volontà delle parti- sembra essere indicato nelle somme che la Credifarma incasserà in persona futuro dall’A.S.L. e non su titoli di credito. Tale previsione sembra escludere che possa ritenersi perfezionato al momento della sottoscrizione della convenzione un pegno, sia esso IL XXXX.xx Ne consegue che, siccome la Credifarma non ha incassato le somme di che trattasi dall’A.S.L., non è ipotizzabile la sussistenza di una garanzia reale pignoratizia come recentissimamente confermato da Xxxx. SU 02.10.2012, n. 16725, secondo cui “il pegno di credito all’acquisto e alla consegna di titoli non ancora emessi ha natura di pegno di credito futuro, che fino a quando non si verifica la consegna ha effetti obbligatori e non attribuisce prelazione, che sorge solo dopo la specificazione della consegna”. In senso contrario la debitrice, a sostegno della possibilità della compensazione, ha inteso richiamare Cass. 01.09.2011, n. 17999. Ma con l’indicata sentenza, la Suprema Corte ha stabilito che la compensazione opera quando alla Banca è conferito il diritto di “incamerare” le somme e di porle a compensazione dei propri crediti (mandatum in rem propriam con pactum de compensando), ma fa riferimento ad ipotesi in cui le somme già erano state riscosse. IL XXXX.xx Come, infatti, rilevato dai commissari “nel caso preso in esame dalla Cassazione con la sentenza n. 8752/2011, si trattava di un’azione revocatoria fallimentare ex art. 67 secondo comma L.F.. La curatela di un fallimento agiva per sentir dichiarare l’inefficacia, tra l’altro, di somme incassate da una Banca quali rimborsi di un credito IVA già versato dall’Amministrazione Finanziaria sul conto corrente del legale rappresentante p.tcliente in epoca antecedente al fallimento di questi. delle spese La Banca eccepì di aver utilizzato la rimessa pervenuta per compensare parzialmente l’anticipazione concessa al cliente per il medesimo credito IVA. In tale ipotesi la Corte si è limitata a sostenere che, ai fini dell’applicazione dell’istituto della compiuta CTU compensazione, occorre valutare l’effettiva esistenza di un patto che consentisse alla Banca di incamerare le somme, ma non ha affrontato il diverso problema della coesistenza e della reciprocità dei crediti ed anzi nel caso in esame la riscossione da parte della Banca era già liquidate con separate decreto in € 2.796,50 avvenuta” (duemilasettecentonovantasei/50v. pag. 48 della relazione depositata il 20.10.2012). Così deciso In definitiva, la compensazione tra crediti della Credifarma nei confronti della farmacia ed eventuali controcrediti appare preclusa dal fatto che il credito della Farmacia nei confronti della Credifarma, titolare del mandato all’incasso in Paola rem propriam con pactum de compensando, sorgerà – secondo quanto ritenuto dalla Cassazione - soltanto al momento dell’effettiva riscossione e l’art. 56 l.fall. non consente di ritenere operante la predetta causa estintiva. Mancando, quindi, una delle condizioni di ammissibilità della proposta concordataria dev’essere revocato, ai sensi dell’art. 173, comma 3, l.fall. il 10.02.2018. Il Giudice decreto di ammissione al concordato richiesto dalla “Farmacia Xxxxx XxxxxxXxxxxx di Xxxxxxx Xxxxxxx s.a.s.”
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IL XXXX.xx. In applicazione Il costo in esame può essere variamente concepito dalla banca, andando a costituire, a seconda dei casi, remunerazione di un affidamento in quanto tale, eventualmente al netto dell’utilizzo (c.d. commissione di mancato utilizzo), ovvero remunerazione aggiuntiva sulla parte del medesimo principio fido utilizzata per un certo arco temporale o anche per un solo giorno (c.d. commissione di massimo scoperto intrafido), nonché essere praticata per i soli scoperti in senso tecnico, vale a dire gli utilizzi superiori all’affidamento o gli sconfinamenti su conti non affidati (cfr. sul punto Cass. 18 gennaio 2006, n. 870 e Cass. 6 agosto 2002 n. 11722); Si esige dunque la specifica pattuizione delle modalità applicative della soccombenzacommissione in questione, le spese essendo ciò indispensabile, a fronte della CTU compiuta nel giudizio R.G. n. 1084/2009 liquidate con separato decreto pluralità di fattispecie rientranti in € 2.796,50 questa definizione nella prassi bancaria, ai fini della determinatezza dell’oggetto e del rispetto delle regole di trasparenza sancite dall’art. 117 TUB (duemilasettecentonovantasei/50) sono poste definitivamente a carico del Banco di Napoli s.p.a. Il Tribunale di XxxxxMonza, 12 dicembre 2006; Tribunale di Milano, 4 luglio 2002). Nel caso in persona del G.M. Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, definitivamente pronunciando nelle causa civili riunite R.G. n. 1084/2009 e R.G. n. 1136/2010 aventi ad oggetto CONTRATTI BANCARI, pendenti tra Lo – attore – e Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. – convenuto – ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1.Accerta e dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuiti nel contratto di conto corrente n. 27/2318; 2.Accerta e dichiara la nullità della clausola di commissione di xxxxxxx scoperto in relazione al contratto di conto corrente n. 27/2318; 3.Accerta e dichiara la nullità della clausola di pattuizione degli interessi ultralegali esame le condizioni economiche del contratto di conto corrente n. 27/2318 e che alla data del 31.03.2009 prevedevano genericamente la dicitura “ commissione di massimo scoperto 0,250 %”, senza specificare né il saldo del di periodo su cui la percentuale andava applicata, né la durata dell’esposizione passiva che avrebbe giustificato un siffatto addebito. Va soggiunto che non essendovi prova di affidamenti almeno fino al 20 novembre 2003, l’addebito della commissione doveva ritenersi anche privo di qualsivoglia fondamento causale, non potendo dirsi raggiunta la prova della messa a disposizione di fondi in assenza di formale apertura di credito. Il conto corrente era a credito in esame è stato dunque correttamente “depurato” tanto dell’effetto della capitalizzazione, quanto dei costi aggiuntivi determinati dall’applicazione della c.m.s.. Non va invece accolta l’eccezione di nullità del correntista per l'importo saggio di Euro 1.454,13interesse ultralegale, essendo essa fondata sull’indimostrato presupposto che l’istituto ha fatto applicazione del rinvio agli “usi su piazza”. Per contro è emerso dalla documentazione agli atti non solo la specifica pattuizione delle condizioni economiche iniziali in luogo relazione al saggio di quello debitore risultante dagli interessi passivi, ma altresì la previsione del c.d. jus variandi e la successiva comunicazione dei tassi modificati mediante invio al cliente degli estratti conto; 4.Dichiara l’inammissibilità della domanda . Analoghe conclusioni vanno tratte con riferimento alle condizioni contrattuali relative alle valute sui versamenti ed i prelevamenti, essendo anch’esse specificamente previste. Il c.t.u. ha dunque eseguito il calcolo tenendo correttamente conto di ripetizione dell’indebito; 5.Dichiara l’illegittimità della revoca dell’affidamento clausole validamente pattuite. E’ stata posta l’ulteriore questione dell’applicabilità alla fattispecie in esame del criterio di € 100.000,00 e Per l’effetto: Ordina al Banco ricalcolo basato sul c.d. saldo zero, atteso che la mancanza di Napoli s.p.a., in persona estratti conto relativi alla prima fase del legale rappresentante p.t., di ripristinare l’apertura di credito per € 100.000,00; Dichiara illegittima la segnalazione del nominativo del sig. Lo alla centrale rischi presso la Banca d’Italia e Per l’effetto: Condanna il Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in favore di Lo della somma di € 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e sino al soddisfo; Condanna il Banco di Napoli s.p.arapporto è stata dal c.t.u. in persona un’ipotesi considerata giustificativa dell’azzeramento del legale rappresentante p.tprimo saldo disponibile ed in altra ipotesi non giustificativa di una simile operazione, dovendo tenersi conto invece del valore negativo di quel saldo (lire – 48.448.345)., al pagamento delle spese di lite che nella già ridotta aliquota del 50% e dell’aumento del 20%, si liquidano in complessivi € 3.617,00 (tremilaseicentodiciassette/00) così suddivisi: € 716,00 (settecentosedici/00) per spese ed € 2.901,00 (duemilanovecentouno/00) per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx ex art. 93 c.p.c. Pone definitivamente a carico del Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. delle spese della compiuta CTU già liquidate con separate decreto in € 2.796,50 (duemilasettecentonovantasei/50). Così deciso in Paola il 10.02.2018. Il Giudice Xxxxx Xxxxxx
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IL XXXX.xx. In applicazione Il tribunale con il decreto del medesimo principio della soccombenza, le spese della CTU compiuta nel giudizio R.G. n. 1084/2009 liquidate con separato decreto in € 2.796,50 (duemilasettecentonovantasei/50) sono poste definitivamente a carico 30.10.2012 di apertura del Banco di Napoli s.p.a. Il Tribunale di Xxxxx, in persona del G.M. Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, definitivamente pronunciando nelle causa civili riunite R.G. n. 1084/2009 e R.G. n. 1136/2010 aventi ad oggetto CONTRATTI BANCARI, pendenti tra Lo – attore – e Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. – convenuto – ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1.Accerta e dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuiti nel contratto di conto corrente n. 27/2318; 2.Accerta e dichiara la nullità della clausola di commissione di xxxxxxx scoperto in relazione al contratto di conto corrente n. 27/2318; 3.Accerta e dichiara la nullità della clausola di pattuizione degli interessi ultralegali del contratto di conto corrente n. 27/2318 e che alla data del 31.03.2009 il saldo del conto corrente era a credito del correntista per l'importo di Euro 1.454,13, in luogo di quello debitore risultante dagli estratti conto; 4.Dichiara l’inammissibilità della domanda di ripetizione dell’indebito; 5.Dichiara l’illegittimità della revoca dell’affidamento di € 100.000,00 e Per l’effetto: Ordina al Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., di ripristinare l’apertura di credito per € 100.000,00; Dichiara illegittima la segnalazione del nominativo del sig. Lo alla centrale rischi presso la Banca d’Italia e Per l’effetto: Condanna il Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in favore di Lo della somma di € 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e sino al soddisfo; Condanna il Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che nella già ridotta aliquota del 50% e dell’aumento del 20%, si liquidano in complessivi € 3.617,00 (tremilaseicentodiciassette/00) così suddivisi: € 716,00 (settecentosedici/00) per spese ed € 2.901,00 (duemilanovecentouno/00) per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx procedimento ex art. 93 c.p.c173 l.fall. Pone definitivamente ha osservato che “l’integrale soddisfacimento del credito per anticipazioni di Credifarma S.p.A. (indicata come titolare anche di altre ragioni creditorie) oltre a carico violare l’art. 56 L.F. si traduce in un trattamento differenziato non giustificato e quindi lesivo della par condicio creditorum ostativo all’omologa”. In data 21.11.2012, e cioè nel termine concesso il citato decreto del Banco 30.10.2012, la “Farmacia Xxxxx Xxxxxx di Napoli s.p.aXxxxxxx Xxxxxxx s.a.s.”, al dichiarato fine di superare i profili di inammissibilità (posizione Credifarma), ha ritenuto opportuno uniformarsi e, quindi, aderire alla soluzione prospettata dai commissari con la relazione ex art. 172 l.fall. depositata il 20.10.2012 modificando la proposta di concordato nel senso di inserire Credifarma a tutti gli effetti tra i creditori chirografari con prevista soddisfazione del 50,77%. Tale modifica ritiene il tribunale sia inammissibile. Come, infatti, precisato da App. Milano 29 giugno 2011 (in persona xxx.xxxxxx.xx) la procedura ex art. 173 l.fall. “rende inoperante la procedura di concordato preventivo con la conseguenza che non possono essere introdotte modifiche a proposte che riguardino una procedura che non é in corso” (conf. Trib. IL XXXX.xx Parma 2 ottobre 2012, in xxx.xxxxxx.xx, secondo cui “La modifica della proposta di concordato preventivo presentata successivamente all’attivazione del legale rappresentante p.tgiudizio di revoca di cui all’articolo 173, legge fallimentare deve considerarsi inammissibile soprattutto nel caso in cui l’attivazione del procedimento ex art. delle spese della compiuta CTU già liquidate con separate decreto 173 si fondi sulla commissione di atti di frode”. Nello stesso senso cfr. anche Trib. Latina 30 luglio 2012, in € 2.796,50 xxx.xxxxxx.xx, secondo cui “Una nuova proposta concordataria (duemilasettecentonovantasei/50rectius: la rinuncia alla precedente) non ha il potere e l’effetto di caducare la fase procedimentale indisponibile di revoca ex art. 173 l.f. né per la proponente né per l’Ufficio decidente stesso” e Trib. Santa Xxxxx Xxxxx Vetere 26 luglio 2005, in Fallimento, 2006, 587, secondo cui “Il giudizio ex art. 180 legge fallimentare ove il debitore abbia rinunciato alla proposta concordataria, deve essere dichiarato improcedibile, in tal caso la rinuncia fa cessare soltanto il giudizio di approvazione e omologazione del concordato preventivo, ma non vale ad impedire l’istruttoria prefallimentare, avendo il tribunale l’obbligo di accertare se il debitore si trovi in stato di insolvenza”). Così deciso Ed è appena il caso di precisare che l’indisponibilità del procedimento ex art. 173 l.fall. è confermata dalla funzione di carattere pubblicistico svolta dal P.M., il cui potere è riferito ad un interesse indisponibile come tale legittimante la comunicazione ex art. 173, comma 1, l.fall. La priorità del procedimento di revoca ex art. 173 l.fall., anche nel nuovo assetto dell’istituto del concordato preventivo quale risultante dalla modifiche intercorse a partire dal 2005, non può, dunque, essere revocata in Paola dubbio, a - antecedentemente alla data di deposito del ricorso ex art. 161 l.fall. sia stata depositato il 10.02.2018ricorso di fallimento da parte della Farvima Medicinali S.p.A. (all’uopo tornano utili le notazioni espresse nel precedente § 4.1. Il Giudice Xxxxx Xxxxxxed il richiamo a Cass. 24.10.2012, n. 18190, nella cui motivazione (pag. 12) si legge che è compito del giudice fallimentare “verificare in concreto, in relazione alle peculiarità del caso concreto, il rapporto di priorità tra le procedure previo l’indefettibile apprezzamento circa l’intento sottostante la soluzione pattizia che deve essere esclusa laddove, esprimendo un proposito meramente dilatorio, manifesti un abuso del diritto del debitore”).
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IL XXXX.xx. In applicazione del medesimo principio della soccombenzaLe medesime circostanze sono state, le spese della CTU compiuta altresì, ribadite dai commissari, con il richiamo alle proprie relazioni, nel giudizio R.G. n. 1084/2009 liquidate con separato decreto in € 2.796,50 (duemilasettecentonovantasei/50) sono poste definitivamente corso dell’adunanza dei creditori svoltasi il 24.10.2012, per cui il giudice delegato - nel prendere anche atto che sei comunicazioni ai creditori non erano andate a carico del Banco di Napoli s.p.abuon fine - ha rinviato l’adunanza dei creditori a data da destinarsi. Il Tribunale di Xxxxxtribunale, quindi, con decreto del 30.10.2012, ha fissato l’udienza camerale del 28.11.2011. Il tribunale “letta la relazione con la quale, in persona data 20.10.2012, i commissari giudiziali del G.M. Dott.ssa concordato preventivo pendente nei confronti della Farmacia Xxxxx Xxxxxx, definitivamente pronunciando nelle causa civili riunite R.G. n. 1084/2009 e R.G. n. 1136/2010 aventi ad oggetto CONTRATTI BANCARI, pendenti tra Lo – attore – e Banco Xxxxxx di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. – convenuto – ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1.Accerta e dichiara la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi pattuiti nel contratto di conto corrente n. 27/2318; 2.Accerta e dichiara la nullità della clausola di commissione di xxxxxxx scoperto in relazione al contratto di conto corrente n. 27/2318; 3.Accerta e dichiara la nullità della clausola di pattuizione degli interessi ultralegali del contratto di conto corrente n. 27/2318 e che alla data del 31.03.2009 il saldo del conto corrente era a credito del correntista per l'importo di Euro 1.454,13, in luogo di quello debitore risultante dagli estratti conto; 4.Dichiara l’inammissibilità della domanda di ripetizione dell’indebito; 5.Dichiara l’illegittimità della revoca dell’affidamento di € 100.000,00 e Per l’effetto: Ordina al Banco di Napoli s.p.aXxxxxxx Xxxxxxx s.a.s., hanno rappresentato fatti che possono rilevare ai sensi dell’art. 173 l.fall.; letta la nota depositata in persona data 24.10.2012 in risposta al decreto del legale rappresentante p.t.g.d. del 23.10.2012; letta la relazione del 25.10.2012 con cui i commissari giudiziali hanno ricapitolato le criticità emerse nel corso della procedura di concordato preventivo” ha ritenuto, di ripristinare l’apertura di credito per € 100.000,00; Dichiara illegittima la segnalazione del nominativo del sig. Lo alla centrale rischi presso la Banca d’Italia e Per l’effetto: Condanna il Banco di Napoli s.p.a.infatti, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in favore di Lo della somma di € 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza e sino al soddisfo; Condanna il Banco di Napoli s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che nella già ridotta aliquota del 50% e dell’aumento del 20%, dalle indicate relazioni si liquidano in complessivi € 3.617,00 (tremilaseicentodiciassette/00) così suddivisi: € 716,00 (settecentosedici/00) per spese ed € 2.901,00 (duemilanovecentouno/00) per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx evincevano sia fatti rilevanti ex art. 93 c.p.c173, comma 1, l.fall., sia fatti rilevanti ex art. Pone definitivamente 173, comma 3, l.fall. Quanto a carico quest’ultimo comma, il tribunale ha osservato che i commissari hanno rilevato: (i) che “l’inidoneità della relazione ex art. 161 L.F. e l’impossibilità di operare precisi riscontri su di essa rileva ex art. 173 terzo comma L.F. quale mancanza delle condizioni per l’ammissibilità al concordato” (v. relazione del Banco 25.10.2012); (ii) che “l’integrale soddisfacimento del credito per anticipazioni di Napoli s.p.aCredifarma S.p.A. (indicata come titolare anche di altre ragioni creditorie) oltre a violare l’art. 56 L.F. si traduce in persona un trattamento differenziato non giustificato e quindi lesivo della par condicio creditorum ostativo all’omologa” (v. relazione del legale rappresentante p.t. delle spese della compiuta CTU già liquidate con separate decreto in € 2.796,50 (duemilasettecentonovantasei/5025.10.2012). Così deciso in Paola il 10.02.2018. Il Giudice Xxxxx Xxxxxx.
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