Illegality Clausole campione

Illegality. If the Issuer determines that the performance of its obligations under the Warrants has become illegal in whole or in part for any reason, the Issuer may cancel the Warrants by giving notice to Holders in accordance with Condition 11. Should any one or more of the provisions contained in these Terms and Conditions be or become invalid, the validity of the remaining provisions shall not in any way be affected thereby. If the Issuer cancels the Warrants then the Issuer will, if and to the extent permitted by applicable law, and except as may be limited in the case of U.S. Warrants, pay an amount to each Holder in respect of each Warrant or, if Units are specified in the applicable Final Terms, each Unit, as the case may be, held by such Holder, which amount shall be the fair market value of a Warrant or Unit, as the case may be, notwithstanding such illegality less the cost to the Issuer and/or its Affiliates of unwinding any underlying related hedging arrangements plus, if applicable and if already paid by or on behalf of the Holder, the Exercise Price, all as determined by the Calculation Agent in its sole and absolute discretion. Payment will be made in such manner as shall be notified to the Holders in accordance with Condition 11.
Illegality. If the Issuer determines that the performance of its obligations under the Certificates has become illegal in whole or in part for any reason, the Issuer may, on giving notice to Holders in accordance with Condition 11, redeem all but not some only of the Certificates. If the Issuer redeems the Certificates early then the Issuer will, if and to the extent permitted by applicable law, and except as may be limited in the case of U.S. Certificates, pay to each Holder in respect of each Certificate held by such Holder an amount equal to the fair market value of a Certificate, notwithstanding such illegality less the cost to the Issuer and/or its Affiliates of unwinding any underlying related hedging arrangements (unless otherwise provided in the relevant Final Terms) as determined by the Calculation Agent in its sole and absolute discretion. Payment will be made in such manner as shall be notified to the Holders in accordance with Condition 11. Should any one or more of the provisions contained in these Terms and Conditions be or become invalid, the validity of the remaining provisions shall not in any way be affected thereby.
Illegality. If the Issuer determines that the performance of its obligations under the W&C Securities has become illegal in whole or in part for any reason, the Issuer may, in the case of Warrants, cancel, or in the case of Certificates, redeem all but not some only of the W&C Securities by giving notice to Holders in accordance with Condition 10. If the Issuer cancels or redeems, as the case may be, the W&C Securities then the Issuer will, if and to the extent permitted by applicable law, and except as may be limited in the case of U.S. Securities, pay an amount to each Holder in respect of each W&C Security, or in the case of Warrants, if Units are specified as applicable in the applicable Final Terms, each Unit, as the case may be, held by such Holder, which amount shall be equal to the fair market value of a W&C Security or Unit, as the case may be, notwithstanding such illegality less, except in the case of Italian Listed Securities, the cost to the Issuer and/or its Affiliates of unwinding any underlying related hedging arrangements plus, in the case of Warrants, if applicable and if already paid by or on behalf of the Holder, the Exercise Price, all as determined by the Calculation Agent in its sole and absolute discretion. Payment will be made in such manner as shall be notified to the Holders in accordance with Condition 10. Should any one or more of the provisions contained in these Terms and Conditions be or become invalid, the validity of the remaining provisions shall not in any way be affected thereby.
Illegality. If the Issuer shall have determined in good faith that the performance of any of its obligations under the Securities or that any arrangement made to hedge its obligations under the Securities shall have or will become, in whole or in part, unlawful, illegal or otherwise contrary to any present or future law, rule, regulation, judgment, order, directive, policy or request of any governmental, administrative, legislative or judicial authority or power (but, if not having the force of law, only if compliance with it is in accordance with the general practice of persons to whom it is intended to apply), or any change in the interpretation thereof (an "Illegality"), then the Issuer may, if and to the extent permitted by applicable law, either (a) make such adjustment to the Conditions as may be permitted by any applicable Asset Terms or
Illegality. In the event that the Issuer determines in good faith that either the performance of its obligations under the Warrants or any arrangement made to hedge its position under the Warrants has or will become illegal in whole or in part for any reason, the Issuer may cancel the Warrants by giving notice to Holders in accordance with Condition 10. Should any one or more of the provisions contained in these Terms and Conditions be or become invalid, the validity of the remaining provisions shall not in any way be affected thereby. If the Issuer cancels the Warrants then the Issuer will, if and to the extent permitted by applicable law, pay an amount to each Holder in respect of each Warrant or, if Units are specified in the applicable Final Terms, each Unit, as the case may be, held by such Holder, which amount shall be the fair market value of a Warrant or Unit, as the case may be, notwithstanding such illegality, plus, if already paid by or on behalf of the Holder, the Exercise Price, all as determined by the Calculation Agent in its sole and absolute discretion. Payment will be made in such manner as shall be notified to the Holders in accordance with Condition 10.
Illegality. (1) Nel caso in cui la Parte Finanziatrice venga a conoscenza del fatto che la partecipazione della stessa al Finanziamento o l'adempimento degli obblighi dalla stessa assunti ai sensi del Contratto violano disposizioni di legge alla stessa applicabili, la Parte Finanziatrice medesima ne darà pronta comunicazione scritta al Beneficiario nelle modalità di cui all’articolo 21.2. A seguito di tale comunicazione, la Parte Finanziatrice ed il Beneficiario collaboreranno in buona fede per adottare nel più breve tempo possibile le modifiche contrattuali necessarie per conservare il presente Contratto e/o i suoi effetti. Qualora ciò non fosse possibile il Beneficiario dovrà rimborsare integralmente, nel termine di 180 (centoottanta) Giorni Lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione (o comunque entro il termine massimo consentito dalla disposizione di legge rilevante), gli Utilizzi del Finanziamento in essere ed effettuare immediatamente il pagamento dei relativi interessi maturati e di ogni altro relativo importo dovuto ai sensi del Contratto. (2) Nel caso in cui la comunicazione di cui al precedente articolo 9.2(C)(1) abbia ad oggetto circostanze che attengano ai requisiti di partecipazione della Parte Finanziatrice alla procedura di aggiudicazione del Finanziamento di cui alla Premessa
Illegality. If the Issuer determines that the performance of its obligations under the Securities or that any arrangements made to hedge the Issuer's obligations under the Securities have become illegal in whole or in part for any reason, the Issuer may cancel the Securities by giving notice to Securityholders in accordance with Condition 8. Should any one or more of the provisions contained in these Conditions be or become invalid, the validity of the remaining provisions shall not in any way be affected thereby. If the Issuer cancels the Securities then the Issuer will, if and to the extent permitted by applicable law, pay an amount to each Securityholder in respect of each Security or, in the case of Warrants, if Units are specified in the applicable Final Terms, each Unit, as the case may be, held by such holder, which amount shall be the fair market value of a Security or Unit, as the case may be, notwithstanding such illegality, less the cost to the Issuer and/or any of its Affiliates or agents of unwinding any underlying related hedging arrangements (including any cost of funding in respect of such hedging arrangements) plus, in the case of Warrants and if already paid by or on behalf of a Securityholder, the Exercise Price, all as determined by the Calculation Agent in its sole and absolute discretion. Payment will be made in such manner as shall be notified to the Securityholders in accordance with Condition 8.
Illegality. If the Issuer shall have determined in good faith that the performance of any of its obligations under the Securities or that any arrangement made to hedge its obligations under the Securities shall have or will become, in whole or in part, unlawful, illegal or otherwise contrary to any present or future law, rule, regulation, judgment, order, directive, policy or request of any governmental, administrative, legislative or judicial authority or power (but, if not having the force of law, only if compliance with it is in accordance with the general practice of persons to whom it is intended to apply), or any change in the interpretation thereof (an “Illegality”), then the Issuer may, if and to the extent permitted by applicable law, either (a) make such adjustment to the Conditions as may be permitted by any applicable Asset Terms or (b) having given not more than 30 nor less than 15 days’ notice to Securityholders in accordance with General Condition 8, redeem the Securities at an amount determined by the Issuer as representing their fair market value on such day as the Issuer shall select in its sole and absolute discretion. In the case of

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  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.

  • Invalidità permanente Qualora l’Infortunio abbia come conseguenza un’invalidità permanente dell’Assicurato, entro 2 (due) anni dal giorno dell’Infortunio, la Società corrisponde l’Indennizzo secondo i seguenti criteri: - se l’Infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente totale viene corrisposta la Somma assicurata; - se l’Infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente parziale, accertata secondo i criteri indicati nella seguente Tabella di Valutazione, l’Indennizzo viene calcolato sulla Somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, delle seguenti menomazioni: un arto superiore 70% una mano o un avambraccio 60% un pollice 18% un indice 14% un medio 8% un anulare 8% una falange del pollice 9% una falange di altro dito della mano 1/3 del dito anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25% anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera 20% anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera 10% paralisi completa del nervo radiale 35% paralisi completa del nervo ulnare 20% amputazione di un arto inferiore: - al di sopra della metà della coscia 70% - al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio 60% - al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% amputazione di: - un piede 40% - ambedue i piedi 100% - un alluce 5% - un altro dito del piede 1% - una falange dell’alluce 2,5% ernia addominale da sforzo solo nel caso in cui non sia operabile Max 10% anchilosi dell’anca in posizione favorevole 35% anchilosi del ginocchio in estensione 25% anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sottoastragalica 15% paralisi completa dello sciatico popliteo esterno 15% un occhio 25% ambedue gli occhi 100% perdita anatomica di un rene 15% perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% sordità completa di ambedue le orecchie 40% perdita totale della voce 30% stenosi nasale assoluta monolaterale 4% stenosi nasale assoluta bilaterale 10% esiti di frattura scomposta di una costa 1% esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: - una vertebra cervicale 12% - una vertebra dorsale 5% - dodicesima dorsale 10% - una vertebra lombare 10% esiti di frattura di un metamero sacrale 3% esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5%

  • Invalidità permanente da infortunio Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che: a. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento); b. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata; c. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro 100.000,00; d. in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda di offerta tecnica; e. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx); f. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio; g. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

  • Protocollo di legalità Nei contratti di servizi o forniture di valore pari o superiore ad € 150.000,00, ovvero indipendentemente dal valore dei contratti negli affidamenti o sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190, si applicano le disposizioni contenute nel Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici sottoscritto in data 16 Marzo 2015 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze; pertanto con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’affidatario dichiara di conoscere, di accettare espressamente e di impegnarsi alla rigorosa osservanza delle seguenti clausole: a. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; b. di assumere l’obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia disposte dalla vigente normativa, di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante i dati anagrafici dei soggettisottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/201155. Il medesimo obbligo è esteso anche ai casi previsti dagli artt. 2 e 3 del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici con le modalità indicate alla lett. a) dell’art.2 e dall’Allegato 1 del medesimo Protocollo; c. di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, salvo comunque il maggior danno; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94 comma 2 del Decreto Lgs. n.159/2011, in occasione della prima erogazione utile; d. di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; - l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio; e. di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.; f. di prendere atto ed accettare che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 xxxxxx, c.p.320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. ; Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Protocollo di legalità, nei casi di cui alle lettere e) e f) l’esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

  • Validità Le condizioni economiche hanno validità per 24 mesi dalla data di effettivo inizio della somministrazione di gas naturale. Prima del termine di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche Acinque comunicherà per iscritto al Cliente con un preavviso di almeno 2 (due) mesi le nuove condizioni economiche della fornitura, la decorrenza e il periodo di applicabilità delle stesse. In mancanza di comunicazione, le condizioni economiche in vigore si intendono prorogate fino a nuovo avviso.Qualora il Cliente non volesse accettare tali modifiche può, senza alcuna spesa, recedere per iscritto dal Contratto tramite raccomandata A/R entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione da parte di Xxxxxxx.Xx recesso avrà effetto al termine di scadenza delle vigenti condizioni economiche. In assenza di recesso si intenderanno accettate dal Cliente le nuove condizioni economiche

  • Force Majeure IZSVe shall not be liable for failure of or delay in performing obligations set forth in this Agreement, or for having incorrectly performed them, and shall not be deemed in breach of its obligations, if such failure, delay or incorrect performance is due to natural disasters or any causes beyond its reasonable control including, without limitation, any act of God, any civil commotion or strike. In the event of such force majeure, the Party affected thereby shall promptly notify the other Party in writing. If the force majeure lasts more than 90 days, the Party shall have the right to terminate the Agreement; the notice of termination shall be made according to the following art. 13.

  • Inadempienze e penali Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristino.

  • MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 4. 5.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Disdetta Come dare disdetta