Impegno alla diligenza e durata dell’Accordo. 1. Fermo restando quanto regolato con il presente atto, nonché nel rispetto delle norme e dei regolamenti di settore vigenti, i soggetti del presente Accordo sono reciprocamente impegnati, in ogni caso, ad assolvere alle attività di propria competenza ed a quelle scaturenti dalle esigenze di coordinamento con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare l’efficienza del procedimento concordato per la compiuta realizzazione dell’obiettivo e dell’oggetto dell’Accordo. In tal senso, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo sono impegnati, ove occorra, anche su specifica richiesta del Comitato di coordinamento, a dare alle strutture di rispettivo riferimento le opportune disposizioni e direttive.
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Samples: Accordo Di Programma Tra, Accordo Di Programma Di Cui All’art. 15 Della Legge 7 Agosto 1990 N. 241 E s.m.i. Ed Ai Sensi E Per Gli Effetti Dell’art. 34 Del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 N. 267, Accordo Di Programma Tra