IMPIANTI PUBBLICITARI Clausole campione

IMPIANTI PUBBLICITARI. 1. Qualora lo “spazio pubblicitario” come definito dall’art. 3 del presente regolamento, consista nell’installazione di cartelli pubblicitari o di impianti di servizio, questi non dovranno, tenuto conto delle loro dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'effica- cia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conse- guente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono co- stituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, al- tresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. 2. In attesa dell’emanazione del piano generale degli impianti pubblicitari e della revisione del regolamento della pubblicità, è consentita l’installazione dei suddetti impianti anche in deroga delle distanze minime previste dal Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada, purché la loro dimensione non superi 1 mq. e non siano installati nei seguenti luoghi: in corrispondenza delle intersezioni; lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza supe- riore a 45°; 3. In attesa dell’emanazione del piano generale degli impianti pubblicitari e della revisione del regolamento della pubblicità, è consentita l’installazione di impianti pubblicitari, di dimensione maggiore di mq. 1 purché rispettino le distanze minime previste per i centri abitati dal Rego- lamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada. 4. In attesa dell’emanazione del piano generale degli impianti pubblicitari e della revisione del regolamento della pubblicità, le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli impianti pubblicitari di servizio, i quali saranno esaminati, di volta in volta, tenendo conto dei principi di sicurezza stradale. Le stesse norme non si applicano neppure ai cartelli e altri im- pianti pubblicitari a messaggio variabile, in tal caso, gli stessi. saranno esaminati, di volta in volta, tenendo conto dei principi di sicurezza stradale. In via transitoria la variabilità dei mes- saggi, per ...
IMPIANTI PUBBLICITARI. A parziale copertura delle spese, il Comune autorizzerà l’aggiudicatario ad utilizzare a scopo pubblicitario le superfici delle stazioni di bike sharing, delle biciclette (copriruote), stele e della Velostazione per l’intera durata contrattuale, nelle modalità che verranno indicate nella Relazione Tecnica da allegare in sede di gara. Nel caso non venisse esplicitata nella relazione Tecnica che il soggetto aggiudicatario la possibilità di valorizzare tale possibilità, l’Amministrazione sarà libera di procedere ad assegnare a terzi tali spazi. L’installazione della pubblicità sarà comunque soggetta alle imposte e i canoni previsti dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti in materia.
IMPIANTI PUBBLICITARI. Per impianti pubblicitari si intendono tutti quelli definiti in quanto tali dagli artt. 9 e ss. del Regolamento Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 9 febbraio 2017, al quale si rinvia espressamente sia con riferimento alle tipologie autorizzabili che con riferimento alle norme tecniche di installazione.
IMPIANTI PUBBLICITARI. 1. Si definisce impianto o mezzo pubblicitario qualunque struttura finalizzata alla diffusione di messaggi nell’esercizio di un’attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile 2. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiamano e confermano la classificazione, la tipologia degli impianti e le norme di attuazione contenute nel Piano Generale degli Impianti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 24 marzo 2009 e successive modifiche ed integrazioni. 3. L’aggiornamento del Piano è effettuato nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, dei divieti e vincoli di qualsiasi natura imposti da norme generali o da provvedimenti amministrativi, delle disposizioni del C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m. e i.) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.e i.). 4. Non è ammesso nessun impianto finalizzato all’effettuazione di pubblicità per conto terzi al di fuori degli impianti di affissione diretta e degli impianti di pubbliche affissioni.

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  • PUBBLICITA’ Gli strumenti pubblicitari sono gestiti dall’Organizzatore il quale avrà la facoltà di realizzare a discrezionalmente ogni soluzione pubblicitaria che riterrà opportuna all’interno di tutto lo spazio fieristico. Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell’azione pubblicitaria da parte del Partecipante all’interno dello stand, è invece esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Partecipanti o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della Manifestazione fieristica. Più in particolare all’azienda partecipante è vietata: 10.1 qualsiasi forma di pubblicità e volantinaggio nelle aree interne ed esterne del quartiere fieristico che avvenga al di fuori del proprio stand; 10.2 l’esposizione di cartelli e/o campioni, anche semplicemente indicativi, per conto di aziende non elencate nella domanda di adesione, nella scheda catalogo e non rappresentate; 10.3 ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento, di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all’interno dello stand o finalizzata alla presentazione di prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Organizzatore; 10.4 pubblicare su tutto il materiale pubblicitario ufficiale dell’Organizzatore loghi o marchi diversi da quelli previamente e necessariamente concordati con l’Organizzatore. Fatto salvo quanto indicato ai capi precedenti, ogni forma di propaganda e pubblicità all’esterno dell’area espositiva assegnata sarà consentita solo se autorizzata preventivamente dall’Organizzatore e sarà soggetta al pagamento delle tariffe indicate sui listini pubblicati. Resta a totale ed esclusivo carico della azienda partecipante: 10.5 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari; 10.6 ogni onere e responsabilità civile, amministrativa e penale eventualmente derivante dall’azione pubblicitaria svolta; 10.7 ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti degli altri Partecipanti e/o di terzi in genere derivante dal contenuto dei messaggi pubblicitari o dalla violazione di norme, tra cui quelle sulla concorrenza. L’inosservanza dei suddetti divieti comporterà a carico del Partecipante il pagamento, a titolo di penale, di una somma pari ad Euro 2000 (duemila) per ogni comportamento tenuto in violazione delle prescrizioni sopra indicate ed accertato da l’Organizzatore, con riserva dello stesso di ogni eventuale ulteriore richiesta risarcitoria per il maggior danno subito.

  • Pubblicità Il presente bando è pubblicato all'Albo Ufficiale del Politecnico, sul sito Internet del Politecnico, del MIUR e dell'Unione Europea. Il Direttore del Dipartimento Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Fto. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Firmato digitalmente ai sensi del CAD - D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 30.04.2015, 3398 of 29.07.2016, 8268 of 20.12.2017 and n. 6605 of 27.09.2018, 3983 of 29.05.2019 and further amended by Rectoral Decree no. 9232 of 23/12/2020; A public selection is hereby organized to grant n° 1 temporary research fellowship to grant research activity, on a fixed-term basis:

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Protezione dei dati personali Come parte del Contratto assicurativo e in qualità di titolare del trattamento, la Compagnia è tenuta ad acquisire alcuni dati personali riferiti al Cliente che sono tutelati dal Regolamento Generale (UE) sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (il “GDPR”). Il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia è necessario per il perfezionamento e la gestione del contratto assicurativo e in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici. Se il conferimento dei dati personali richiesti dalla Compagnia fosse facoltativo, tale possibilità sarà indicata al momento della raccolta dei dati. Le informazioni di seguito fornite riguardano anche, per quanto applicabili, i trattamenti di dati personali eventualmente posti in essere da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, come di seguito specificati ferma la facoltà per gli stessi di rendere autonoma informativa. x. Xxx adempiere ad obblighi di legge e di regolamento, laddove applicabili b. Per l’esecuzione di un Contratto di cui il cliente è parte o per l’esecuzione di misure precontrattuali, adottate su sua richiesta i. i cessionari di contraenza, gli assicurati, i beneficiari, nonché i loro rappresentanti; ii. i soggetti ai quali il Contratto sia stato ceduto in pegno o in favore dei quali sia stato costituito un vincolo; iii. i soggetti responsabili di incidenti, le vittime, nonché i loro rappresentanti e i testimoni. • alcuni professionisti regolamentati come operatori sanitari, avvocati, notai, trustee e auditor nonché periti e cliniche o strutture sanitarie; • intermediari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, partners per la gestione dei contratti di assicurazione. Un elenco aggiornato e completo dei suddetti soggetti o categorie di soggetti è disponibile previa richiesta alla Compagnia. Il trattamento dei dati per tali finalità da parte della Compagnia e dei soggetti sopra indicati non richiede, di norma, la prestazione del consenso da parte del Cliente. c. Per il perseguimento di legittimi interessi della Compagnia

  • INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): 1. la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente; 2. il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuale o informatizzata; 3. il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della fornitura; 4. i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso; 5. i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 6. il titolare dei dati è l’ASL Cagliari; 7. il Responsabile dei dati è il Responsabile unico del procedimento per la fase antecedente la stipula del contratto.

  • Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

  • Destinatari dei dati personali I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, fatta eccezione per la: ● Comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso ai sensi della L. 241/1990; ● comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso civico, previa valutazione dei limiti cui è sottoposta tale comunicazione ai sensi dell’art. 5 bis del D.lgs. 33/2013; ● pubblicazione ai sensi della normativa in materia di trasparenza in caso di aggiudicazione.

  • Permessi per cariche sindacali I lavoratori componenti Organismi direttivi delle XX.XX. (firmatarie del presente contratto) nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali di categoria e confederali hanno diritto, ai sensi dell'art.30 dello Statuto dei lavoratori, a permessi retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti dalle XX.XX. firmatarie del presente contratto, purché debitamente documentate dalle XX.XX. nazionali stesse. Inoltre hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo, per dirigente, di 12 ore al mese non cumulabili, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto almeno 24 ore prima dal responsabile territoriale di categoria delle XX.XX. sopra indicate, salvo il verificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di servizio, di cui deve essere data comunicazione alle XX.XX. firmatarie del presente contratto. I nominativi dei lavoratori di cui al 1° comma e le eventuali variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle XX.XX. predette all’Amministrazione in cui il lavoratore presta servizio.

  • INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, “QUIXA” o la “Compagnia”), nella propria qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali, rispetta tutti i soggetti con cui entra in contatto. Per tale motivo, tratta con cura i Dati Personali a riferibili a ciascun interessato1 (di seguito, alternativamente, “Dati Comuni”, quali – ad esempio – Dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti direttamente dai soggetti inte- ressati, reperiti da Terze Parti, ovvero acquisiti consultando apposite Banche Dati, Elenchi e Registri legittimamente accessibili. A conferma di tale impegno, nonché per dare esecuzione alle norme che tutelano il Trattamento dei Dati Personali, la Compagnia provvede a fornire – con la presente apposita Informativa – le necessarie informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa applicabile in materia2. Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione Dati Personali, nonché nel quadro del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati)3, in relazione ai Dati Personali che riguardano una persona fisica identificata o identificabile4 e che forme- ranno oggetto di Trattamento, informiamo che, per fornire al soggetto interessato i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la Compagnia deve poter disporre di Dati Personali che riguardano il soggetto di riferimento, raccolti direttamente presso lo stesso, ovvero presso altri soggetti quali – ad esempio – operatori assicurativi, gestori di banche Dati legittima- mente utilizzabili ed organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo.

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