Provvedimenti amministrativi. Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie richiamate all’articolo precedente, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico, SMAT adotta i provvedimenti amministrativi di propria competenza.
Provvedimenti amministrativi. Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie richiamate agli Art.35 e 36 di cui al presente Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico, l’AIT adotterà i provvedimenti amministrativi previsti dall’art 130 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni procedendo, secondo la gravità dell’infrazione: - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; - alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente; - alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente. Inoltre, qualora l’utente finale non rispetti prescrizioni, obblighi e divieti contenuti nel presente Regolamento, saranno applicate le penali previste all’Allegato 6. Nei casi di violazione di cui ai punti n. 1, 2, 3, 4 dell’Allegato 6, il Gestore provvederà a comunicare all’utente finale le prescrizioni e i termini per l’adempimento delle stesse. Il termine di esecuzione non potrà essere inferiore a 30 giorni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’utente finale. Nel caso di mancata esecuzione delle prescrizioni entro il termine previsto il Gestore applicherà le penali descritte ai rispettivipunti.
Provvedimenti amministrativi. Ferma restando l’eventuale applicazione delle norme sanzionatorie previste dai precedenti articoli 3.10.1 e 3.10.2, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico verranno adottati dall’Autorità competente i provvedimenti amministrativi previsti dall’articolo 130 del D.Lgs.n.152/2006, procedendo, secondo la gravità dell’infrazione: • alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; •alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente; • alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.
Provvedimenti amministrativi. 1. Ferma restando l’applicazione delle norme sanzionatorie richiamate all’articolo precedente, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico, verranno adottati i provvedimenti amministrativi previsti dall’articolo 51 del D.Lgs. 152/99.
Provvedimenti amministrativi. Ferme restando le norme sanzionatorie richiamate agli artt. 99 e 100, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico, verranno adottati i provvedimenti amministrativi previsti dall’Art. 130 del D.Lgs. 152/2006 . Inoltre, qualora si verifichino casi di omessa o ritardata denuncia delle Acque reflue prelevate e scaricate, ai sensi del precedente art.91, il gestore avrà la facoltà di applicare un’ammenda pari all’ammontare della tariffa dovuta. Tale ammenda risulterà ridotta di un quarto dell’importo della tariffa, qualora la denuncia pervenga entro trenta giorni di ritardo presso gli uffici del gestore. Per il ritardato pagamento della tariffa è prevista una sovrattassa pari al 20 (venti) per cento rispetto al normale pagamento della medesima tariffa. Qualora il ritardo del pagamento si protragga a periodi superiori all’anno, il gestore provvederà a richiedere all’organo competente in materia la diffida e successivamente la revoca dell’Autorizzazione allo scarico. L’archiviazione di tale procedura avverrà solo dopo l’accertamento da parte degli Uffici Amministrativi del gestore dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto. ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA (stipula contratto e installazione contatore) € 66,00 + marca da bollo € 16,00 + deposito cauzionale DISATTIVAZIONE FORNITURA (rescissione contratto e sigillatura contatore) gratuita RIATTIVAZIONE FORNITURA (stipula contratto e rimozione sigilli contatore) € 66,00 + marca da bollo € 16,00 + deposito cauzionale
Provvedimenti amministrativi. Articolo 25
Provvedimenti amministrativi. Art.25 Le determinazioni Art.26 Le deliberazioni
Provvedimenti amministrativi. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie richiamate all'articolo precedente, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, verranno adottati i provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 51 del D.Lgs. 152/99. SMA Torino procederà all'annullamento della autorizzazione allo scarico nei casi in cui vengano a mancare i presupposti per il rilascio della stessa.
Provvedimenti amministrativi. Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie richiamate di cui al presente Regolamento, in caso di inos- servanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, verranno adottati i provvedimenti amministra- tivi previsti dall'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 procedendo secondo la gravità dell'infrazione. Inoltre qualora si verifichino casi di omessa o ritardata denuncia delle acque reflue prelevate e scaricate, ai sensi del precedente art. 6.3, il CAM S.p.A. in qualità di Gestore del servizio idrico integrato, avrà la facoltà di applicare un'am- menda pari all'ammontare della tariffa dovuta. Tale ammenda risulterà ridotta di un quarto dell'importo della tariffa, qualora la denuncia pervenga entro trenta giorni di ritardo presso gli uffici del CAM S.p.A. Per il ritardato pagamento della tariffa è previsto invece una sovrattassa pari al 20 (venti) per cento rispetto al normale pagamento della medesima tariffa. Qualora il ritardo del pagamento si protragga a periodi superiori all'anno, il CAM S.p.A provvederà a richiedere all’organo competente in materia, la diffida e successivamente la revoca dell 'Autorizzazione allo scarico. La decadenza di tale procedura avverrà solo dopo l'accertamento da parte degli Uffici di CAM S.p.A. dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto.
Provvedimenti amministrativi. Ferme restando le norme sanzionatorie richiamate agli artt. 94 e 95, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico, verranno adottati i provvedimenti amministrativi previsti dall’Art. 130 del D.Lgs. 152/2006 . Inoltre, qualora si verifichino casi di omessa o ritardata denuncia delle Acque reflue prelevate e scaricate, ai sensi del precedente art.91, Acque S.p.A. avrà la facoltà di applicare un’ammenda pari all’ammontare della tariffa dovuta. Tale ammenda risulterà ridotta di un quarto dell’importo della tariffa, qualora la denuncia pervenga entro trenta giorni di ritardo presso gli uffici di Acque S.p.A. Per il ritardato pagamento della tariffa è prevista una sovrattassa pari al 20 (venti) per cento rispetto al normale pagamento della medesima tariffa. Qualora il ritardo del pagamento si protragga a periodi superiori all’anno, Acque S.p.A. provvederà a richiedere all’organo competente in materia la diffida e successivamente la revoca dell’Autorizzazione allo scarico. L’archiviazione di tale procedura avverrà solo dopo l’accertamento da parte degli Uffici Amministrativi di Acque S.p.A. dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto.