Impianto frenante Clausole campione

Impianto frenante. L’impianto frenante dovrà garantire il corretto ed equilibrato arresto del veicolo in ogni condizione di carico, mantenendo la propria efficienza anche nell’uso prolungato in condizioni gravose e dovrà prevedere: • Tipologia: servo assistito, con attuazione mediante dischi o tamburi o combinazione degli stessi, a più circuiti indipendenti, con correttore di frenata elettronico integrato da sistema ABS. Comando di attivazione freno motore; • Omologato secondo la direttiva 98/12 CE; • Assale anteriore con freni a tamburo o disco; • Assale posteriore con freni a tamburo o disco; • Serbatoi aria in materiale anticorrosivo; • Serbatoio aria servizi maggiorato, con volumetria da dichiararsi, per utenze esterne. • Valvole con attacchi rapidi per immissione e prelievo aria compressa nell’impianto posizionate in vano allestimento; • ABS • Impianto ad aria compressa min 10 bar con doppio circuito; • Essiccatore riscaldato facilmente manutentabile; • Freno motore con potenza maggiorata, da dichiararsi. • Correttore di frenata a regolazione automatica in base al peso dell’automezzo;
Impianto frenante. I dispositivi dell’impianto di frenatura dovranno garantire un’ottima manutenibilità, in particolare per le parti soggette ad usura, e dovranno possedere le seguenti caratteristiche: • dovrà essere installato un dispositivo di frenatura a porte aperte (blocco porte) agente sulle ruote posteriori, disinseribile mediante interruttore; • per gli organi frenanti (con particolare riguardo alle pastiglie di attrito) dovrà essere prevista sul cruscotto una spia luminosa di segnalazione di usura e di quanto previsto dalle normative vigenti (Direttiva 98/12/CE e successive modifiche); • dovrà essere previsto un dispositivo automatico di frenatura e blocco del veicolo, in caso di insufficiente pressione d’aria disponibile agli impianti di frenatura. Il dispositivo deve essere disinseribile, per la movimentazione d’emergenza del veicolo, in modo assolutamente affidabile e di facile utilizzo in caso di avaria su strada; • dovranno essere omologate più marche di pastiglie frenanti; eventuali difficoltà ad ottemperare a tale prescrizione, dovranno essere validamente motivate; • il veicolo dovrà essere dotato dei sistemi antibloccaggio ruote (ABS) e antislittamento ruote (ASR); i sistemi dovranno essere controllati da una centralina elettronica ed apposite spie luminose poste sul cruscotto che dovranno segnalare le eventuali anomalie che dovessero insorgere;
Impianto frenante. L'impianto frenante dovrà essere allestito con freni a disco sull'asse anteriore e su quello posteriore, con controllo elettronico (sistema EBS che integra le funzioni ABS e ASR). Inoltre l'autobus dovrà avere un sistema di Controllo di Stabilità (ESP o equivalente) che incrementa la stabilità di marcia del veicolo. L'impianto frenante dovrà essere dotato di un dispositivo ad azionamento manuale, agente sull'asse motore, che, inviando alle ruote aria ad una pressione inferiore rispetto al freno di stazionamento, consenta la frenatura del veicolo durante le brevi soste alle fermate con almeno una porta aperta. L'azionamento di tale dispositivo potrà avvenire solamente a velocità ridottissima ed il bloccaggio potrà essere annullato solo previa chiusura delle porte ed azionamento del pedale dell'acceleratore. Dovrà essere previsto un dispositivo automatico di frenatura e blocco del veicolo in caso di insufficiente pressione dell'aria disponibile agli impianti di frenatura. Il dispositivo dovrà essere disinseribile per consentire la movimentazione di emergenza del veicolo in caso di avaria su strada. La manovra di disinserimento dovrà permettere un rapido sblocco della frenatura ma dovrà impedire lo sblocco involontario. Il freno di stazionamento dovrà essere dotato di un dispositivo acustico di allarme in caso di mancato inserimento da parte dell'autista a veicolo fermo e con motore spento e anche a quadro strumentazione disinserito.Inoltre dovrà essere previsto un sistema che non consenta a quadro spento lo sblocco del freno di stazionamento.Dovrà essere prevista sul display del cruscotto una segnalazione di anomalia in caso di usura delle pastiglie freni.Tenuto conto della conformazione geografica della provincia di Bolzano, dovrà essere garantita da parte del fornitore un'usura delle guarnizioni frenanti non inferiore a 90.000 km.
Impianto frenante. Il veicolo dovrà essere equipaggiato di freni a disco su tutti gli assi, con impianto ABS-EBS-ASR o idoneo ed equivalente sistema di assistenza elettronica della frenata. Dovrà essere prevista una spia di segnalazione, sul cruscotto, in caso di eccessiva usura delle pastiglie freno di ciascun asse. Il veicolo dovrà avere il freno di fermata a porte aperte, con comando di sblocco in emergenza collocato in posizione non facilmente raggiungibile dal conducente. Dovrà essere previsto lo sblocco pneumatico del freno di stazionamento, con comando non facilmente raggiungibile dal conducente. Dovrà essere previsto un allarme acustico in caso di spegnimento del veicolo senza freno di stazionamento inserito.
Impianto frenante. I dispositivi dell’impianto di frenatura dovranno essere tutti facilmente ispezionabili, sostituibili (in particolare per le parti di usura) e riparabili. L'impianto frenante dovrà garantire sicurezza di funzionamento e massima durata in relazione al tipo di servizio svolto; dovrà essere allestito con freni a disco su tutti gli assi. Dovrà essere comandato attraverso due circuiti separati ed indipendenti, e dotato di dispositivo EBS-ESP.
Impianto frenante. Il veicolo dovrà essere equipaggiato di freni a disco su entrambi gli assi con EBS/ESP, o idoneo ed equivalente sistema di assistenza elettronica della frenata. Dovrà essere presente la spia di segnalazione in caso di eccessiva usura delle pastiglie freno. Il veicolo dovrà avere il freno di fermata a porte aperte. Dovrà essere previsto lo sblocco pneumatico del freno di stazionamento. Dovrà essere previsto dispositivo acustico in caso di spegnimento del veicolo senza freno di stazionamento inserito.
Impianto frenante. L'impianto frenante, con freno di servizio a due circuiti indipendenti agente sulle quattro ruote, deve garantire il corretto ed equilibrato arresto del veicolo in ogni condizione di carico e per ogni pendenza affrontabile dall'automezzo, mantenendo la propria efficienza anche nell'uso prolungato in condizioni gravose.

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  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di

  • Trasferte Trattamento economico di trasferta I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto. Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e delle sue quote è pari a: Misura dell'indennità in euro Dal 1° gennaio 2009 Dal 1° gennaio 2014 Dal 1° novembre 2017 Trasferta intera Trasferta intera 40,00 Trasferta intera 42,80 Trasferta intera 42,85 Quota per il pasto meridiano o serale 11,30 11,72 11,73 Quota per il pernottamento 17,40 19,36 19,39 E' possibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione con l'aggiunta delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese. Gli importi del suddetto rimborso spese dell'indennità di trasferta saranno riferiti ai trattamenti aziendali in atto.

  • Valori di riscatto e riduzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • Sottoscrizione La sottoscrizione del contratto può essere effettuata presso il soggetto distributore incaricato dell’attività di intermediazione, compilando l’apposito Modulo di Proposta. Il contratto si considera perfezionato alla data pagamento del premio, previa sottoscrizione del Modulo di Proposta. La data di decorrenza è la data in cui il contratto inizia a produrre i suoi effetti. Le coperture assicura- tive hanno inizio dalle ore 24 della data di investimento del premio, indicata nel Modulo di Proposta, il mercoledì della settimana successiva a quella di sottoscrizione della Modulo di Proposta o, nel caso in cui tale giorno risulti festivo, il giorno lavorativo immediatamente successivo). Il premio versato dall'Investitore-Contraente viene investito e convertito in quote il mercoledì della settimana successiva alla data di sottoscrizione. Pertanto il numero delle quote attribuite al con- tratto si calcola dividendo il versamento, o parte di esso destinato al Fondo Interno per il valore unitario delle quote del Fondo a tale data. In caso di circostanze di carattere eccezionale indipendenti dalla Compagnia per le quali non è possibile procedere all’attribuzione delle quote nel giorno e con il valore unitario di quote previsti, il premio verrà investito il primo giorno utile successivo e al valore unitario di quote di quel giorno. I versamenti vengono effettuati direttamente a favore della Compagnia mediante bonifico su conto intestato alla Compagnia. L'Investitore-Contraente ha la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, nonché di effettuare trasferimenti in nuovi Fondi istituiti successivamente alla sottoscrizione del contratto, previa conse- gna della relativa informativa da parte della Società tratta dal Prospetto aggiornato. Il premio versato viene convertito in quote il mercoledì della settimana successiva alla data di versa- mento. Pertanto il numero delle quote attribuite al contratto si calcola dividendo il versamento, o parte di esso destinato a ciascun Fondo Interno per il valore unitario delle quote del Fondo a tale data. In caso di circostanze di carattere eccezionale indipendenti dalla Compagnia per le quali non è possibile procedere all’attribuzione delle quote nel giorno e con il valore unitario di quote previsti, il premio verrà investito il primo giorno utile successivo e al valore unitario di quote di quel giorno. Eurovita, entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, provvede a comuni- care all'Investitore-Contraente, a mezzo lettera di conferma di conclusione del contratto e dell’investimento dei premi, le seguenti informazioni: premi lordi versati, premi investiti, numero delle quote attribuite, loro valore unitario e giorno cui tale valore si riferisce, data di decorrenza della polizza. Analoga informativa, entro 10 giorni lavorativi, viene resa in occasione di versamenti aggiuntivi.

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • AVVALIMENTO Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

  • Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

  • TUTELA GIUDIZIARIA Con questa copertura la Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato. L’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.

  • SOMMARIO SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.