REGIONE LAZIO
REGIONE LAZIO
Direzione: AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Area:
DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N. G09505
del
14/07/2021
Proposta n. 23813 del 24/06/2021
Oggetto: Presenza annotazioni contabili
Determina a contrarre per l'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura in noleggio operativo a lungo termine senza conducente di n. 87 (ottantasette) veicoli mod. Pick-up, comprensiva del servizio di manutenzione "Full Service". Provvedimento di indizione e approvazione atti.Prenotazione impegno di spesa in favore di creditori diversi per complessivi € 4.139.460,00 compresa IVA sui cap. U0000E46549 e U0000E46108 per gli E.F. 2021-2026. Impegno di spesa di complessivi € 37.323,00 sui cap. U0000E46549 e U0000E46108 e relativo accertamento a favore del fondo incentivi, ai sensi dell'art.113 del Dlgs 50/2016, sui cap. 341559 per € 28.858,40, 341562 per € 3.732,30 e 341563 per € 3.732,30. Impegno di spesa € 600,00 a favore di ANAC sul cap. U0000T19427 - E.F. 2021 CIG 8805431787
Proponente:
Estensore
FOGGIA XXXXXXX firma elettronica
Responsabile del procedimento
FOGGIA XXXXXXX firma elettronica
Responsabile dell' Area
Direttore Regionale
X. XXXXXXXXX
firma digitale
Firma di Concerto
Ragioneria:
Responsabile del procedimento
firma elettronica
Responsabile dell' Area Ragioneria
G. DELL'ARNO firma digitale
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.
XXXXX XXXXXXXX firma digitale
REGIONE LAZIO
Proposta n. 23813 del 24/06/2021
Annotazioni Contabili (con firma digitale)
PGC Tipo
Mov.
Capitolo Impegno / Accertame
nto
Mod. Importo Miss./Progr./PdC finanz.
Descr. PdC finanz. Azione Beneficiario
1) I U0000E46549 2021 68.991,00 11.01 2.02.01.01.000
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 5.01.01.99
CREDITORI DIVERSI
2) I U0000E46108 2021 0,00 11.01 2.02.01.99.000
Altri beni materiali 5.01.01.99 CREDITORI DIVERSI
3) I U0000E46549 2022 827.892,00 11.01 2.02.01.01.000
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 5.01.01.99
CREDITORI DIVERSI
4) I U0000E46108 2023 827.892,00 11.01 2.02.01.99.000
Altri beni materiali 5.01.01.99 CREDITORI DIVERSI
PGC Tipo
Mov.
Capitolo Impegno / Accertame
nto
Mod. Importo Miss./Progr./PdC finanz.
Descr. PdC finanz. Azione Beneficiario
5) I U0000E46549 2024 827.892,00 11.01 2.02.01.01.000
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 5.01.01.99
CREDITORI DIVERSI
6) I U0000E46549 2025 827.892,00 11.01 2.02.01.01.000
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 5.01.01.99
CREDITORI DIVERSI
7) I U0000E46549 2026 758.901,00 11.01 2.02.01.01.000
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 5.01.01.99
CREDITORI DIVERSI
8) I U0000E46108 2021 0,00 11.01 2.02.01.99.999
Altri beni materiali diversi 5.01.01.99
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Intervento/Progetto: I202100510
PGC Tipo
Mov.
Capitolo Impegno / Accertame
nto
Mod. Importo Miss./Progr./PdC finanz.
Descr. PdC finanz. Azione Beneficiario
9) I U0000E46549 2021 13.486,04 11.01 2.02.01.01.999
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. 5.01.01.99
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Intervento/Progetto: I202100510
Plurienalità | 5 | Imp. 2022: | 0,00 | Imp. 2023: | 0,00 | Imp. 2024: | 0,00 |
Imp. 2025: | 0,00 | Imp. 2026: | 0,00 |
10) I U0000E46549 2022 4.827,11 11.01 2.02.01.01.999
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. 5.01.01.99
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Intervento/Progetto: I202100510
Plurienalità | 5 | Imp. 2022: | 0,00 | Imp. 2023: | 0,00 | Imp. 2024: | 0,00 |
Imp. 2025: | 0,00 | Imp. 2026: | 0,00 |
11) I U0000E46108 2023 4.827,11 11.01 2.02.01.99.999
Altri beni materiali diversi 5.01.01.99
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Intervento/Progetto: I202100510
Plurienalità | 5 | Imp. 2022: | 0,00 | Imp. 2023: | 0,00 | Imp. 2024: | 0,00 |
Imp. 2025: | 0,00 | Imp. 2026: | 0,00 |
PGC Tipo
Mov.
Capitolo Impegno / Accertame
nto
Mod. Importo Miss./Progr./PdC finanz.
Descr. PdC finanz. Azione Beneficiario
12) I U0000E46549 2024 4.827,11 11.01 2.02.01.01.999
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. 5.01.01.99
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Intervento/Progetto: I202100510
Plurienalità | 5 | Imp. 2022: | 0,00 | Imp. 2023: | 0,00 | Imp. 2024: | 0,00 |
Imp. 2025: | 0,00 | Imp. 2026: | 0,00 |
13) I U0000E46549 2025 4.827,11 11.01 2.02.01.01.999
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. 5.01.01.99
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Intervento/Progetto: I202100510
Plurienalità | 5 | Imp. 2022: | 0,00 | Imp. 2023: | 0,00 | Imp. 2024: | 0,00 |
Imp. 2025: | 0,00 | Imp. 2026: | 0,00 |
14) I U0000E46549 2026 4.528,52 11.01 2.02.01.01.999
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. 5.01.01.99
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
Intervento/Progetto: I202100510
Plurienalità | 5 | Imp. 2022: | 0,00 | Imp. 2023: | 0,00 | Imp. 2024: | 0,00 |
Imp. 2025: | 0,00 | Imp. 2026: | 0,00 |
15) I U0000T19427 2021 600,00 01.01 1.04.01.01.010
Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti 9.01.01.10
AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE
PGC Tipo
Mov.
Capitolo Impegno / Accertame
nto
Mod. Importo Miss./Progr./PdC finanz.
Descr. PdC finanz. Azione Beneficiario
16) E E0000341559 2021 12.241,94 500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) 5.01.01.99
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
17) E E0000341562 2021 622,05 500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) 5.01.01.99
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
18) E E0000341563 2021 622,05 500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) 5.01.01.99
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
19) E E0000341559 2022 3.583,01 500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) 5.01.01.99
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
PGC Tipo
Mov.
Capitolo Impegno / Accertame
nto
Mod. Importo Miss./Progr./PdC finanz.
Descr. PdC finanz. Azione Beneficiario
20) E E0000341562 2022 622,05 500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) 5.01.01.99
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
21) E E0000341563 2022 622,05 500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) 5.01.01.99
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
22) E E0000341559 2023 3.583,01 500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) 5.01.01.99
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
23) E E0000341562 2023 622,05 500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) 5.01.01.99
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
PGC Tipo
Mov.
Capitolo Impegno / Accertame
nto
Mod. Importo Miss./Progr./PdC finanz.
Descr. PdC finanz. Azione Beneficiario
24) E E0000341563 2023 622,05 500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) 5.01.01.99
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
25) E E0000341559 2024 3.583,01 500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) 5.01.01.99
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
26) E E0000341562 2024 622,05 500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) 5.01.01.99
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
27) E E0000341563 2024 622,05 500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) 5.01.01.99
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
PGC Tipo
Mov.
Capitolo Impegno / Accertame
nto
Mod. Importo Miss./Progr./PdC finanz.
Descr. PdC finanz. Azione Beneficiario
28) E E0000341559 2025 3.583,01 500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) 5.01.01.99
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
29) E E0000341562 2025 622,05 500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) 5.01.01.99
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
30) E E0000341563 2025 622,05 500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) 5.01.01.99
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
31) E E0000341559 2026 3.284,42 500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) 5.01.01.99
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
PGC Tipo
Mov.
Capitolo Impegno / Accertame
nto
Mod. Importo Miss./Progr./PdC finanz.
Descr. PdC finanz. Azione Beneficiario
32) E E0000341562 2026 622,05 500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) 5.01.01.99
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002
33) E E0000341563 2026 622,05 500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) 5.01.01.99
FONDO INCENTIVI XX XXX. 000 XXXXXX X.X. X. 0/0000
XXXXXXX XXXXX
Proposta n. 23813 del 24/06/2021
PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
Oggetto Atto: Determina a contrarre per l'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura in noleggio operativo a lungo termine senza conducente di n. 87 (ottantasette) veicoli mod. Pick-up, comprensiva del servizio di manutenzione "Full Service". Provvedimento di indizione e approvazione atti.Prenotazione impegno di spesa in favore di creditori diversi per complessivi € 4.139.460,00 compresa IVA sui cap. U0000E46549 e U0000E46108 per gli E.F. 2021-2026. Impegno di spesa di complessivi € 37.323,00 sui cap. U0000E46549 e U0000E46108 e relativo accertamento a favore del fondo incentivi, ai sensi dell'art.113 del Dlgs 50/2016, sui cap. 341559 per € 28.858,40, 341562 per € 3.732,30 e 341563 per € 3.732,30. Impegno di spesa € 600,00 a favore di ANAC sul cap. U0000T19427 - E.F. 2021 CIG 8805431787
INTERVENTO | RIFERIMENTI DI BILANCIO | ||||
Pgc. | N.Imp. | Causale | Mi./Pr. | PdC fin al IV liv. | Capitolo |
9 | MIR Intervento I202100510 - fondo incentivi | 11/01 | 2.02.01.01.999 | U0000E46549 | |
PIANO FINANZIARIO | |||||
Anno | Impegno | Liquidazione | |||
Mese | Importo (€) | Mese | Importo (€) | ||
2021 | Luglio | 13.486,04 | Dicembre | 13.486,04 | |
2022 | Gennaio | 4.827,11 | Dicembre | 4.827,11 | |
2023 | Gennaio | 4.827,11 | Dicembre | 4.827,11 | |
2024 | Gennaio | 4.827,11 | Dicembre | 4.827,11 | |
2025 | Gennaio | 4.827,11 | Dicembre | 4.827,11 | |
2026 | Gennaio | 4.528,52 | Dicembre | 4.528,52 | |
Totale | 37.323,00 | Totale | 37.323,00 |
INTERVENTO | RIFERIMENTI DI BILANCIO | ||||
Pgc. | N.Imp. | Causale | Mi./Pr. | PdC fin al IV liv. | Capitolo |
10 | Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, per l'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura in noleggio operativo a lungo termine senza conducente di n. 87 (ottantasette) veicoli mod. Pick-up, comprensiva del servizio di manutenzione "Full Service". | 11/01 | 2.02.01.01.999 | U0000E46549 | |
PIANO FINANZIARIO | |||||
Anno | Impegno | Liquidazione | |||
Mese | Importo (€) | Mese | Importo (€) | ||
2022 | Gennaio | 4.827,11 | Dicembre | 4.827,11 | |
2023 | Gennaio | 4.827,11 | Dicembre | 4.827,11 | |
2024 | Gennaio | 4.827,11 | Dicembre | 4.827,11 | |
2025 | Gennaio | 4.827,11 | Dicembre | 4.827,11 | |
2026 | Gennaio | 4.528,52 | Dicembre | 4.528,52 | |
Totale | 23.836,96 | Totale | 23.836,96 |
RIFERIMENTI DI BILANCIO
INTERVENTO
Pgc. | N.Imp. | Causale | Mi./Pr. | PdC fin al IV liv. | Capitolo |
11 | Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, per l'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura in noleggio operativo a lungo termine senza conducente di n. 87 (ottantasette) veicoli mod. Pick-up, comprensiva del servizio di manutenzione "Full Service". | 11/01 | 2.02.01.99.999 | U0000E46108 | |
PIANO FINANZIARIO | |||||
Anno | Impegno | Liquidazione | |||
Mese | Importo (€) | Mese | Importo (€) | ||
2023 | Gennaio | 4.827,11 | Dicembre | 4.827,11 | |
2024 | Gennaio | 4.827,11 | Dicembre | 4.827,11 | |
2025 | Gennaio | 4.827,11 | Dicembre | 4.827,11 | |
2026 | Gennaio | 4.528,52 | Dicembre | 4.528,52 | |
Totale | 19.009,85 | Totale | 19.009,85 |
INTERVENTO | RIFERIMENTI DI BILANCIO | ||||
Pgc. | N.Imp. | Causale | Mi./Pr. | PdC fin al IV liv. | Capitolo |
12 | Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, per l'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura in noleggio operativo a lungo termine senza conducente di n. 87 (ottantasette) veicoli mod. Pick-up, comprensiva del servizio di manutenzione "Full Service". | 11/01 | 2.02.01.01.999 | U0000E46549 | |
PIANO FINANZIARIO | |||||
Anno | Impegno | Liquidazione | |||
Mese | Importo (€) | Mese | Importo (€) | ||
2024 | Gennaio | 4.827,11 | Dicembre | 4.827,11 | |
2025 | Gennaio | 4.827,11 | Dicembre | 4.827,11 | |
2026 | Gennaio | 4.528,52 | Dicembre | 4.528,52 | |
Totale | 14.182,74 | Totale | 14.182,74 |
INTERVENTO | RIFERIMENTI DI BILANCIO | ||||
Pgc. | N.Imp. | Causale | Mi./Pr. | PdC fin al IV liv. | Capitolo |
13 | Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, per l'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura in noleggio operativo a lungo termine senza conducente di n. 87 (ottantasette) veicoli mod. Pick-up, comprensiva del servizio di manutenzione "Full Service". | 11/01 | 2.02.01.01.999 | U0000E46549 | |
PIANO FINANZIARIO | |||||
Anno | Impegno | Liquidazione | |||
Mese | Importo (€) | Mese | Importo (€) | ||
2025 | Gennaio | 4.827,11 | Dicembre | 4.827,11 | |
2026 | Gennaio | 4.528,52 | Dicembre | 4.528,52 | |
Totale | 9.355,63 | Totale | 9.355,63 |
RIFERIMENTI DI BILANCIO
INTERVENTO
Pgc. | N.Imp. | Causale | Mi./Pr. | PdC fin al IV liv. | Capitolo |
14 | Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, per l'indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura in noleggio operativo a lungo termine senza conducente di n. 87 (ottantasette) veicoli mod. Pick-up, comprensiva del servizio di manutenzione "Full Service". | 11/01 | 2.02.01.01.999 | U0000E46549 | |
PIANO FINANZIARIO | |||||
Anno | Impegno | Liquidazione | |||
Mese | Importo (€) | Mese | Importo (€) | ||
2026 | Gennaio | 4.528,52 | Novembre | 4.528,52 | |
Totale | 4.528,52 | Totale | 4.528,52 |
INTERVENTO | RIFERIMENTI DI BILANCIO | ||||
Pgc. | N.Imp. | Causale | Mi./Pr. | PdC fin al IV liv. | Capitolo |
15 | Intervento MIR I2021000510 - noleggio pick up | 01/01 | 1.04.01.01.010 | U0000T19427 | |
PIANO FINANZIARIO | |||||
Anno | Impegno | Liquidazione | |||
Mese | Importo (€) | Mese | Importo (€) | ||
2021 | Luglio | 600,00 | Luglio | 600,00 | |
Totale | 600,00 | Totale | 600,00 |
Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, per l’indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura in noleggio operativo a lungo termine senza conducente di n. 87 (ottantasette) veicoli mod. Pick-up, comprensiva del servizio di manutenzione “Full Service”.
Provvedimento di indizione e approvazione atti.
Prenotazione impegno di spesa in favore di creditori diversi per complessivi € 4.139.460,00 compresa IVA sui capitoli U0000E46549 e U0000E46108 per gli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.
Impegno di spesa di complessivi € 37.323,00 sui capitoli U0000E46549 e U0000E46108 e relativo accertamento a favore del fondo incentivi, ai sensi dell’art.113 del Dlgs 50/2016 sui capitoli 341559 per € 28.858,40; 341562 per € 3.732,30 e 341563 per € 3.732,30.
Impegno di spesa € 600,00 a favore di ANAC sul Cap. U0000T19427 – E.F. 2021 CIG 8805431787
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE
VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge statutaria 11 novembre 2004,
n.1 e successive modificazioni;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;
VISTO l’art. 19 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, che ha istituito l’Agenzia Regionale di Protezione Civile;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito al Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx l’incarico di Direttore della “Agenzia regionale di protezione civile”;
VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;
VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; VISTI
- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247;
- l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
- la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio;
- la circolare del Direttore Generale della Giunta regionale prot. n. 278021 del 30.03.2021 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni e modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, e ss.mm.ii. ed in particolare:
- l’art. 21 relativo all’adozione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e dei relativi aggiornamenti annuali;
- l’art. 35 relativo alle modalità di calcolo del valore stimato degli appalti e le soglie di rilevanza comunitaria;
- l’art. 36 comma 2 lettera a) relativo agli affidamenti diretti di valore inferiore ai 40.000,00 euro;
- l’art. 60 relativamente alle modalità di espletamento della procedura aperta per l’aggiudicazione degli appalti;
- l’art. 63 comma 5 relativamente alla possibilità di ripetizione di servizi analoghi qualora oggetto di un primo appalto aggiudicato e conteggiando tale opzione nel valore complessivo dell’appalto ai sensi dell’art.35;
- il combinato disposto degli artt. 72 e 73 relativi alla redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi ed alla pubblicazione dei medesimi a livello nazionale e sovranazionale;
- l’art. 95 relativo ai criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici;
- l’art. 106 relativo alla modifica di contratti durante il periodo di efficacia ed in particolare al comma 11 relativo alla possibilità di proroga per il tempo strettamente necessario all’eventuale svolgimento di una nuova procedura di aggiudicazione;
PREMESSO che l’Agenzia Regionale di Protezione Civile, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, deve assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile, provvedendo all’organizzazione delle strutture, dei mezzi e delle risorse necessarie all’espletamento di tale compito, anche relativamente all’attività di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
CONSIDERATO che le numerose attività svolte dalle strutture operative del volontariato in occasione dell’emergenza COVID-19 hanno ulteriormente pregiudicato l’efficienza del parco mezzi in dotazione, rendendo urgente e improrogabile un ammodernamento dello stesso che consenta di fare fronte a tutte le esigenze operative, incluse quelle connesse al permanere dello stato di emergenza;
RILEVATO, in particolare, che la necessità di ammodernamento del parco veicoli riguarda i mezzi pick-up i quali hanno una vita media pari a circa 16 anni e presentano, quindi, significative criticità in ordine alla loro costante efficienza e sicurezza;
CONSIDERATO che, per ottimizzare la gestione tecnica ed economica dei veicoli in argomento, si ritiene certamente più conveniente la formula del noleggio a lungo termine senza conducente, con eventuale riscatto finale, in quanto tale modalità garantisce una costante manutenzione ed efficienza dei veicoli durante il periodo di noleggio rendendone così vantaggioso il relativo eventuale riscatto, oltre a determinare significative economie gestionali;
CONSIDERATO che l’urgenza di provvedere alla fornitura dei veicoli in argomento, tale da garantire la costante capacità di risposta del sistema di protezione civile, anche nell’attuale contesto emergenziale legato alla diffusione di agenti virali trasmissibili, impone di prevedere l’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;
RITENUTO, pertanto, di dover indire una gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta per l’affidamento della fornitura di noleggio operativo a lungo termine senza conducente di n. 87 veicoli modello PICK- UP, comprensiva del servizio di manutenzione “Full Service”, per un periodo di 5 (cinque) anni, con possibilità di riscatto finale ad opzione dell’Amministrazione Regionale;
RILEVATO, pertanto, che l’importo da porre a base d’asta sia pari ad € 3.393.000,00 (IVA esclusa), calcolato sulla base del costo annuale massimo del servizio pari ad € 678.600,00 (IVA esclusa);
TENUTO CONTO che, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 165 del 30.03.2021, è stata approvata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 (biennio 2021/2022), relativamente alle esigenze delle Strutture Regionali (Direzioni ed Agenzie), ed il Piano annuale degli Acquisti anno 2021;
DATO ATTO che la fornitura non rientra tra le casistiche previste nel DL n. 95 del 6 luglio 2012 poiché trattasi di mezzi utilizzati “per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”;
TENUTO CONTO che il valore complessivo dell’appalto risulta superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO necessario avvalersi di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice da aggiudicare, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del medesimo D.lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso in quanto si tratta di un servizio con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dalle norme e, pertanto l’individuazione dell’operatore economico si baserà su elementi esclusivamente quantitativi e che non necessitano di valutazione tecnica da parte della stazione appaltante;
RITENUTO necessario, per le ragioni di urgenza sopra esposte, avvalersi della riduzione dei termini procedimentali ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. c) della L. 120/2020, per come modificata dall’art. 51, c. 1, lett. f) del D.L. 77/2021;
RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto e che non si sono ravvisati rischi da interferenza e che, pertanto, il DUVRI non è stato redatto;
RITENUTO di dover approvare a tal fine gli schemi degli atti di gara che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e segnatamente:
• Capitolato Tecnico
• Allegato Tecnico al Capitolato
• Schema Contratto di Appalto
RILEVATO che la spesa presunta per il presente affidamento è stata stimata in complessivi € 4.139.460,00 (compresa IVA) per l'intera durata del contratto e trova copertura finanziaria, per gli anni 2021-2022 nel capitolo di bilancio U0000E46549, corrispondente alla missione 11 programma 01 codice di V livello del piano dei conti U.2.02.01.01.000; per l’anno 2023 nel capitolo di bilancio U0000E46108, corrispondente alla missione 11 programma 01 codice di V livello del piano dei conti U.2.02.01.99.000; per gli anni 2024-2025-2026 nel capitolo di bilancio U0000E46549, corrispondente alla missione 11 programma 01 codice di V livello del piano dei conti U.2.02.01.01.000;
PRESO ATTO che l’ANAC, ai sensi della legge 136/2010, ha assegnato alla presente gara il numero 8195977 ed il seguente codice CIG 8805431787;
CONSIDERATO che, secondo le vigenti disposizioni normative, in riferimento alla procedura in oggetto, l’Agenzia di Protezione Civile procederà al pagamento del contributo di gara dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, CF 97584460584 (cod. creditore 159683), quantificato in € 600,00, ai sensi della delibera ANAC n. 1174/2018, impegnando la spesa nel Cap. U0000T19427, corrispondente alla missione 01 programma 01 codice di V livello del piano dei conti 1.04.01.01.010 “Trasferimenti correnti ad autorità amministrative indipendenti”, in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (codice creditore 159683);
CONSIDERATO che, a partire dal 01/10/2019, in virtù di quanto disciplinato dall’art. 3, comma 4-bis, Legge Regionale n. 12/2016, come modificato dall’articolo 6, comma 4, lett. a) della Legge Regionale n. 13/2018, la Regione Lazio, ha l’obbligo di esperire tutte le procedure di gara esclusivamente sulla nuova piattaforma regionale X.XXX.XX;
PRESO ATTO che gli atti di gara concernenti la presente procedura saranno approvati dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti in quanto a tale attività demandata;
RITENUTO, pertanto, necessario prenotare, a copertura del quadro economico di appalto, a favore di creditori diversi (codice creditore 3805), la somma relativa ai 60 mesi (5 anni) di vigenza contrattuale, corrispondente alla somma complessiva di € 4.139.460,00, la cui scadenza è prevista in concomitanza con i rispettivi esercizi finanziari di imputazione, tenendo conto del presumibile inizio del servizio in data 01.12.2021 con conclusione in data 01.12.2026, secondo il seguente prospetto:
- € 68.991,00 sul capitolo U0000E46549 es. fin. 2021;
- € 827.892,00 sul capitolo U0000E46549 es. fin. 2022;
- € 827.892,00 sul capitolo U0000E46108 es. fin. 2023;
- € 827.892,00 sul capitolo U0000E46549 es. fin. 2024;
- € 827.892,00 sul capitolo U0000E46549 es. fin. 2025;
- € 758.901,00 sul capitolo U0000E46549 es. fin. 2026;
DATO ATTO che, nell’ambito della necessaria adozione del presente provvedimento e nelle more della riprogrammazione e della corretta allocazione delle relative risorse per quanto attiene l’esercizio 2023, risultando indifferibile ed urgente indire la procedura di
gara de quo, risulta necessario impegnare gli importi della copertura economica dell’appalto sul capitolo U0000E46108 e.f. 2023, provvedendo successivamente alla corretta imputazione sul corretto capitolo U0000E46549, a seguito della riprogrammazione di bilancio suddetta;
VISTO l’articolo 216, comma 11 del d.lgs. 50/2016 il quale prevede che, fino alla data che sarà indicata nel decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti (M.I.T.) di cui all’articolo 73, comma 4 del Codice, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (d’ora in avanti G.U.R.I.), serie speciale relativa ai contratti;
VISTO il Decreto del M.I.T. n. 248 del 2 dicembre 2016 che, in attuazione di tale previsione normativa, ha confermato l’obbligo di pubblicazione dal 1 gennaio 2017, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, dei bandi di gara relativi ad appalti sopra soglia comunitaria, nonché l’obbligo della pubblicazione sulla G.U.R.I., fino all’entrata in funzionamento della piattaforma ANAC, dei bandi di gara di importo superiore ad € 500.000,00;
VISTO altresì l’articolo 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, il quale prevede che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
RITENUTO di porre a carico dei soggetti aggiudicatari, che saranno individuati ad esito della presente procedura di gara, le spese anticipate dall’Amministrazione Regionale per le pubblicazioni legali sopra specificate;
PRESO ATTO che, ai sensi della normativa sopra riportata si rende necessario provvedere alla pubblicazione del bando di gara e del suo estratto al fine di garantire adeguati livelli di conoscibilità agli operatori economici, nonché di trasparenza adeguata e che il servizio di pubblicazione di bandi ed estratti, per comprovata storicizzazione di affidamenti analoghi per procedure similari, risulta essere ricompreso in un costo inferiore ai 40.000,00 euro;
VISTE le linee guida n. 4 dell’AN.A.C. relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
RILEVATO che al fine di poter affidare il servizio di pubblicazione del bando sulla GURI e dell’estratto su 2 quotidiani a livello nazionale e 2 quotidiani a livello locale, si autorizza la direzione Centrale Acquisti a provvedere all’espletamento delle relative procedure ai sensi del Codice degli Appalti;
RITENUTO necessario demandare alla Direzione Centrale Acquisti l’espletamento della procedura di affidamento per il servizio di pubblicazione del bando e dell’estratto di gara sulla base delle indicazioni contenute nel presente provvedimento;
VISTA la Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di contribuzione per la copertura dei costi per il proprio funzionamento, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266;
VISTO l’articolo 113, “Incentivi per funzioni tecniche” del D.lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il quale “A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti….”
VISTE le modifiche apportate al Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 con Delibera della Giunta Regionale n. 94 del 20/02/2018, il quale disciplina le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo degli «Incentivi per funzioni tecniche»;
VISTO l’art 383 quinquies del RR 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, il quale prevede, al comma 1, la nomina, per ogni singola procedura, del gruppo di lavoro competente per materia;
VISTE le modifiche apportate al Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 con Delibera della Giunta Regionale n. 137 del 19/03/2019, la quale ha modificato l’art. 383 octies alla lettera d) del comma 4 ed alla lettera c) del comma 5, meglio specificando le modalità di erogazione degli incentivi nei contratti di durata pluriennale ed in particolare
prevedendo la liquidazione del fondo incentivi, in proporzione, per ciascun anno di vigenza contrattuale;
RITENUTO opportuno, per l’esecuzione dell’appalto, nominare lo staff tecnico- amministrativo con i seguenti membri, ai quali si attribuiscono le attività a questi affidate come di seguito riportato:
• Responsabile del Procedimento fase programmazione: Xxxxxxx Xxxxxx;
• Responsabile del Procedimento fase affidamento: Xxxxxxxx Xxxxxxx;
• Responsabile del Procedimento fase esecuzione: Xxxxxxx Xxxxxx;
• Direttore dell’esecuzione: Xxxxxxx X’Uffizi;
• Verificatore dell’esecuzione: Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
• Collaboratore amministrativo fase programmazione: Xxxxxx Xxxxxxxxx;
• Collaboratore amministrativo fase affidamento: Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx;
• Collaboratori amministrativi fase esecuzione: Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
ATTESO che il personale come sopra indicato soddisfa tutti i requisiti di cui all’art. 383 quinquies, comma 2;
VISTE le Linee guida n. 3 dell’AN.A.C. approvate con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre, ed in particolare il punto 10.2 che prevede l’individuazione di un Direttore dell’Esecuzione del Contratto in un soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento in uno dei seguenti casi:
- lettera a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- lettera e) per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento;
PRESO ATTO che per la procedura oggetto del presente provvedimento ricorrono entrambe le seguenti condizioni sopraesposte;
RILEVATO che l’art. 383 sexsies, comma 2, prevede che la misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all’importo posto a base della specifica procedura di affidamento;
CONSIDERATO che l’importo lavori su cui calcolare la misura del fondo è pari ad € 3.393.000,00, e che pertanto la percentuale su cui calcolare il fondo è pari all’ 1,100% dell’importo complessivo e pertanto pari ad € 37.323,00;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 383 quinquies, comma 2, lett. m), la fase di programmazione e quella di affidamento si concluderanno nel corso dell’esercizio finanziario 2021, mentre le attività relative alla fase di esecuzione, stante la durata di vigenza contrattuale, termineranno per i singoli anni di riferimento;
CONSIDERATO che l’art. 113, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., prevede che gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 383 sexies comma 3 del RR 1/2002, l’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo come sopra costituito, corrispondente ad € 29.858,40, è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 383 quater con le modalità previste dall’art. 383 septies comma 1 del RR 1/2002 negli importi e percentuali di seguito indicati e maggiorati con le modalità sopra citate:
FONDO | € 37.323,00 | ||
INCENTIVI | € 29.858,40 | ||
FONDO PARTE CORRENTE | € 3.723,30 | ||
FONDO PARTE CAPITALE | € 3.723,30 | ||
Funzione affidata | Quota fase programmazione 10% | Quota fase affidamento 30% | Quota fase esecuzione 60% |
INCENTIVO (80%) | € 2.985,84 | € 8.957,52 | € 17.915,04 |
Responsabile del procedimento (65% - 55% - 25%) | € 1.940,80 | € 4.926,64 | € 4.478,76 |
Direttore dell’esecuzione | € 6.270,26 |
(35%) | |||
Verificatore (15%) | € 2.687,26 | ||
Collaboratore fase programmazione (45%) | € 1.045,04 | ||
Collaboratore fase affidamento (45%) | € 2.015,44 | ||
Collaboratore fase affidamento (45%) | € 2.015,44 | ||
Collaboratore fase esecuzione (25 %) | € 639,82 | ||
Collaboratore fase esecuzione (3,571%) | € 639,82 | ||
Collaboratore fase esecuzione (3,571%) | € 639,82 | ||
Collaboratore fase esecuzione (3,571%) | € 639,82 | ||
Collaboratore fase esecuzione (3,571%) | € 639,82 |
Collaboratore fase esecuzione (3,571%) | € 639,82 | ||
Collaboratore fase esecuzione (3,571%) | € 639,82 | ||
Collaboratore fase esecuzione (3,571%) | € 639,82 | ||
Totale da impegnare | € 2.985,84 | € 8.957,52 | € 17.915,04 |
CONSIDERATO che, il restante 20% dell’importo come sopra computato ai sensi all’art. 383 sexies comma 3 del RR 1/2002, risulta pari ad € 7.464,60 e che la medesima deve essere ripartita per gli adempimenti di cui all’art. 383 octies, comma 1, così suddivisa:
€ 3.732,30 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, parte corrente;
€ 3.732,30 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, parte conto capitale;
ATTESO che, nel caso di risorse provenienti, con commutabili, da capitoli di spesa libera del bilancio regionale, è necessario accertare le predette somme sui capitoli 341559 (su cui accertare i compensi per il personale regionale per € 29.858,40), e 341562 (su cui accertare la parte di fondo destinato alla spesa corrente per € 3.732,30) e 341563 (su cui accertare la parte di fondo destinato alla spesa capitale per € 3.732,30);
RITENUTO, di impegnare, per le attribuzioni previste dall’articolo 113, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del RR 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, la somma complessiva di € 37.323,00, sui capitoli U0000E46549 per gli anni 2021-2022-2024-2025-2026 e U0000E46108 per l’anno 2023, al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione, in favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n.1/2002 (codice creditore n.176734), attesa la scadenza in concomitanza con i rispettivi esercizi finanziari di imputazione, ripartita nel seguente modo:
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 2021: complessivi € 13.187,36, di cui € 11.943,36 per quanto attiene agli incentivi al personale per le fasi di progettazione e di affidamento, € 622,05 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, parte corrente ed € 622,05 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, parte conto capitale sul capitolo U0000E46549;
- Esercizio Finanziario 2022: complessivi € 4.827,11 di cui € 3.583,01 per quanto attiene agli incentivi al personale per la fase di esecuzione contrattuale della prestazione nel relativo anno, € 622,05 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, parte corrente ed € 622,05 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, parte conto capitale, sul capitolo U0000E46549;
- Esercizio Finanziario 2023: complessivi € 4.827,11 di cui € 3.583,01 per quanto attiene agli incentivi al personale per la fase di esecuzione contrattuale della prestazione nel relativo anno, € 622,05 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, parte corrente ed € 622,05 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, parte conto capitale, sul capitolo U0000E46108;
- Esercizio Finanziario 2024: complessivi € 4.827,11 di cui € 3.583,01 per quanto attiene agli incentivi al personale per la fase di esecuzione contrattuale della prestazione nel relativo anno, € 622,05 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, parte corrente ed € 622,05 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, parte conto capitale, sul capitolo U0000E46549;
- Esercizio Finanziario 2025: complessivi € 4.827,11 di cui € 3.583,01 per quanto attiene agli incentivi al personale per la fase di esecuzione contrattuale della prestazione nel relativo anno, € 622,05 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, parte corrente ed € 622,05 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, parte conto capitale, sul capitolo U0000E46549;
- Esercizio Finanziario 2026: complessivi € 4.827,11 di cui € 3.583,01 per quanto attiene agli incentivi al personale per la fase di esecuzione contrattuale della prestazione nel relativo anno, € 622,05 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, parte corrente ed € 622,05 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, parte conto capitale, sul capitolo U0000E46549;
ATTESO che gli importi spettanti al personale dipendente regionale, al lordo delle ritenute e degli oneri a carico dell’Amministrazione, ammontano ai seguenti importi come di seguito specificato:
NOMINATIVO | INCARICO | TOTALE | CAPITOLO DI BILANCIO |
20% del fondo per gli incentivi | Adempimenti di cui all’art. 383 octies, comma 1 | € 7.464,00 | U0000E46549 U0000E46108 |
Xxxxxxx Xxxxxx | RUP fase programmazione e fase esecuzione | € 6.419,56 | U0000E46549 U0000E46108 |
Xxxxxxxx Xxxxxxx | RUP fase affidamento | € 4.926,64 | U0000E46549 U0000E46108 |
Xxxxxxx X’Uffizi | Direttore dell’esecuzione | € 6.270,26 | U0000E46549 U0000E46108 |
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Verificatore | € 2.687,26 | U0000E46549 U0000E46108 |
Xxxxxx Xxxxxxxxx | Collaboratore fase programmazione | € 1.045,04 | U0000E46549 U0000E46108 |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx | Collaboratori fase affidamento | € 4.030,88 | U0000E46549 U0000E46108 |
Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Collaboratori fase esecuzione | € 4.487,76 | U0000E46549 U0000E46108 |
RITENUTO di procedere all’accertamento dell’importo complessivo di € 37.323,00 a favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies X.X. X. 0/0000” (xxx. cred. n. 176734) così ripartito:
- Sul capitolo 341559 relativo alla quota parte destinato a retribuire il personale di- pendente complessivi € 29.858,40 suddivisi per esercizio finanziario di imputazio- ne:
€ 11.943,36 es. fin. 2021; € 3.583,01 es. fin. 2022; € 3.583,01 es. fin. 2023; € 3.583,01
es. fin. 2024; € € 3.583,01 es. fin. 2025; € 3.583,01 es. fin. 2026;
- Sul capitolo 341562 relativo alla quota parte destinato alla costituzione del fondo per le spese in conto corrente complessivi € 3.732,30 suddivisi per esercizio finan- ziario di imputazione:
€ 622,05 es. fin. 2021; € 622,05 es. fin. 2022; € 622,05 es. fin. 2023; € 622,05 es. fin.
2024; € 622,05 es. fin. 2025; € 622,05 es. fin. 2026;
- Sul capitolo 341563 relativo alla quota parte destinato alla costituzione del fondo per le spese in conto capitale complessivi € 3.732,30 suddivisi per esercizio finan- ziario di imputazione:
€ 622,05 es. fin. 2021; € 622,05 es. fin. 2022; € 622,05 es. fin. 2023; € 622,05 es. fin.
2024; € 622,05 es. fin. 2025; € 622,05 es. fin. 2026;
CONSIDERATO che, successivamente si provvederà a predisporre i conseguenti provvedimenti commutabili in quietanza di entrata;
VISTO il combinato disposto del comma 1 dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, che prevede l’obbligo della pubblicazione sul profilo committente nella sezione "Amministrazione trasparente", per adempiere alle prescrizioni normative in materia di trasparenza;
ATTESO che le obbligazioni avranno scadenza negli esercizi finanziari, come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate,
1. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’indizione di una pro- cedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura di noleggio operativo a lungo termine senza conducente di n. 87 veicoli PICK-UP, comprensiva del servizio di ma-
nutenzione “Full Service”, per un periodo complessivo di 5 anni, con possibilità di ri- scatto finale ad opzione dell’Amministrazione Regionale per il valore complessivo di € 4.139.460,00 compresa IVA;
2. Di prendere atto che le obbligazioni verranno a scadenza nei rispettivi anni di vigen- za contrattuale;
3. Di precisare che la stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare o revocare il bando di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto, sen- za incorrere in responsabilità e/o azione di risarcimento dei danni e/o pretese di in- dennità e compensi di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo da parte dei concorrenti;
4. Di approvare gli schemi degli atti di gara che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e segnatamente:
Capitolato Tecnico
Allegato Tecnico al Capitolato Schema Contratto di Appalto
5. Di demandare alla Direzione Regionale Centrale Acquisti l’approvazione degli atti di gara necessari all’espletamento della presente procedura sulla base delle indicazioni contenute nel presente provvedimento e relativi allegati;
6. Di prenotare a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805) l’importo complessivo di € 4.139.460,00 compresa IVA così ripartito e suddiviso, attesa la scadenza in concomi- tanza con i rispettivi esercizi finanziari di imputazione, per gli anni 2021-2022 nel ca- pitolo di bilancio U0000E46549, corrispondente alla missione 11 programma 01 codice di V livello del piano dei conti U.2.02.01.01.000; per l’anno 2023 nel capitolo di bilan- cio U0000E46108, corrispondente alla missione 11 programma 01 codice di V livello del piano dei conti U.2.02.01.99.000; per gli anni 2024-2025-2026 nel capitolo di bi- lancio U0000E46549, corrispondente alla missione 11 programma 01 codice di V livel- lo del piano dei conti U.2.02.01.01.000;
7. Di impegnare l’importo di € 600,00 sul capitolo U0000T19427 del bilancio 2021 nell’ambito della Missione 01 del Programma 01, Piano dei conti finanziario fino al V livello 1.04.01.01.010 “Trasferimenti correnti ad autorità amministrative indipendenti”, a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (codice creditore 159683);
8. Di demandare alla Direzione Centrale Acquisti l’espletamento delle procedure di affi- damento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del servizio di pubblicazione del
bando di gara sulla G.U.R.I. e su 4 quotidiani di cui 2 a diffusione nazionale e 2 a dif- fusione locale;
9. Di nominare per la gestione della Procedura di gara in argomento, il sottoelencato personale regionale:
Responsabile del Procedimento fase programmazione: Xxxxxxx Xxxxxx; Responsabile del Procedimento fase affidamento: Xxxxxxxx Xxxxxxx; Responsabile del Procedimento fase esecuzione: Xxxxxxx Xxxxxx;
Direttore dell’esecuzione: Xxxxxxx X’Uffizi; Verificatore dell’esecuzione: Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
Collaboratore amministrativo fase programmazione: Xxxxxx Xxxxxxxxx; Collaboratore amministrativo fase affidamento: Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx;
Collaboratori amministrativi fase esecuzione: Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
10. Di impegnare e prenotare, per le attribuzioni previste dall’articolo 113, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del RR 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, la somma com- plessiva di € 37.323,00, sui capitoli U0000E46549 per gli anni 2021-2022-2024-2025- 2026 e U0000E46108 per l’anno 2023, al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione, in favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (codice creditore n. 176734), attesa la scadenza in concomitanza con i rispettivi eser- cizi finanziari di imputazione, ripartita nel seguente modo:
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 2021: complessivi € 13.187,46, di cui € 11.943,36 per quanto attie- ne agli incentivi al personale per le fasi di progettazione e di affidamento, € 622,05 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, parte corrente ed € 622,05 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, parte conto capi- tale sul capitolo U0000E46549;
Esercizio Finanziario 2022: complessivi € 4827,11 di cui € 3.583,01 per quanto attiene agli incentivi al personale per la fase di esecuzione contrattuale della prestazione nel relativo anno, € 622,05 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, parte corrente ed € 622,05 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecni- che, parte conto capitale, sul capitolo U0000E46549;
Esercizio Finanziario 2023: complessivi € 4.827,11 di cui € 3.583,01 per quanto attiene agli incentivi al personale per la fase di esecuzione contrattuale della prestazione nel relativo anno, € 622,05 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, parte corrente ed € 622,05 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecni- che, parte conto capitale, sul capitolo U0000E46108;
Esercizio Finanziario 2024: complessivi € 4.827,11 di cui € 3.583,01 per quanto attiene agli incentivi al personale per la fase di esecuzione contrattuale della prestazione nel relativo anno, € 622,05 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, parte corrente ed € 622,05 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecni- che, parte conto capitale, sul capitolo U0000E46549;
Esercizio Finanziario 2025: complessivi € 4.827,11 di cui € 3.583,01 per quanto attiene agli incentivi al personale per la fase di esecuzione contrattuale della prestazione nel relativo anno, € 622,05 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, parte corrente ed € 622,05 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecni- che, parte conto capitale, sul capitolo U0000E46549;
Esercizio Finanziario 2026: complessivi € 4.827,11 di cui € 3.583,01 per quanto attiene agli incentivi al personale per la fase di esecuzione contrattuale della prestazione nel relativo anno, € 622,05 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, parte corrente ed € 622,05 per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecni- che, parte conto capitale, sul capitolo U0000E46549;
11. di procedere all’accertamento dell’importo complessivo di € 29.858,40 a favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies X.X. X. 0/0000” (xxx. cred. n. 176734) sul capitolo 341559, per incentivi al personale dipendente, così ripartito:
€ 11.943,36 es. fin. 2021; € 3.583,01 es. fin. 2022; € 3.583,01 es. fin. 2023; € 3.583,01 es.
fin. 2024; € € 3.583,01 es. fin. 2025; € 3.583,01 es. fin. 2026;
12. di procedere all’accertamento dell’importo complessivo di € 3.723,30, a favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies X.X. X. 0/0000” (xxx. cred. n. 176734) sul capitolo 341562, per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, parte corrente, così ripartito:
€ 622,05 es. fin. 2021; € 622,05 es. fin. 2022; € 622,05 es. fin. 2023; € 622,05 es. fin.
2024; € 622,05 es. fin. 2025; € 622,05 es. fin. 2026;
13. di procedere all’accertamento dell’importo complessivo di € 3.723,30, a favore del “Fondo incentivi ex art. 383 sexies X.X. X. 0/0000” (xxx. cred. n. 176734) sul capitolo
341563, per la costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche, parte conto capi- tale così ripartito:
€ 622,05 es. fin. 2021; € 622,05 es. fin. 2022; € 622,05 es. fin. 2023; € 622,05 es. fin.
2024; € 622,05 es. fin. 2025; € 622,05 es. fin. 2026;
14. di provvedere successivamente a predisporre i conseguenti provvedimenti commuta- bili in quietanza di entrata;
15. di ottemperare a quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 in materia di pubblicazione e tra- sparenza rendendo disponibili gli atti di gara sul sito della Regione Lazio xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx, sezione Bandi di Gara e Trasparenza e sulla piattaforma telema- tica STELLA, nonché pubblicando nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale della Regione Lazio (xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx);
16. di pubblicare il presente atto per estratto sul B.U.R.;
17. che il CIG da riportare sugli strumenti di pagamento in ottemperanza della L. 136/2010 è il seguente: 8805431787;
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.
Il Direttore Xxxxxxx Xxxxxxxxx
GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MEDIANTE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI PICK-UP COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE “FULL SERVICE”
CAPITOLATO TECNICO
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SOMMARIO
ART. 1.1 - OGGETTO DELL’APPALTO 4
ART. 1.2 – CARATTERISTICHE DELL’APPALTO (DURATA E IMPORTO) 4
ART. 1.3 - CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI 5
ART. 1.4 - ALLESTIMENTO, DOTAZIONI ED UTILIZZO DEI VEICOLI 6
ART. 2 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA 7
ART. 2.1 - Consegna dei mezzi e decorrenza del noleggio 7
Art. 2.2 - Manutenzione 8
Art. 2.3 - Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico 12
ART. 2.4 - SOCCORSO STRADALE 12
ART. 2.5 - COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE SINISTRI 13
Art. 2.5.1. - Responsabilità civile verso i terzi 13
Art. 2.5.2. - Responsabilità Civile dei Trasportati 14
Art. 2.5.3. - Guasti accidentali (Kasko) 14
Art. 2.5.4. - Incendio, furto totale e parziale dell’automezzo, comprese apparecchiature e dispositivi 14
Art. 2.5.5. - La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli 14
Art. 2.5.6. – Responsabile del Contratto 16
ART. 2.6 - SERVIZIO DI RICEZIONE CHIAMATE 16
ART. 2.7 - RETE DEI CENTRI DI SERVIZIO 17
ART. 3 - CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI 18
ART. 3.1 - Adeguamento e rivalutazione canone 19
ART. 3.2 - Conguagli chilometrici 19
ART. 4 - CAUZIONE PROVVISORIA 19
ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA 19
ART. 6 - POLIZZA E RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’APPALTATORE 20
ART. 7 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE 20
ART. 8 - SUBAPPALTO 21
ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO 21
ART. 10 - PENALITA’ 21
ART. 11 - RIFUSIONE DANNI E PENALITA’ 22
ART. 12 – RISOLUZIONE 23
ART. 13 - CONDIZIONI AMBIENTALI 23
ART. 14 – FALLIMENTO E MORTE 23
ART. 15 - FORO COMPETENTE 24
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ART. 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Nell’ambito del presente Capitolato Tecnico si intende per:
Allestimento: l’insieme delle opzioni di prodotto che configurano i veicoli, relativamente a esigenze specifiche dell’Agenzia.
Automezzo: il bene oggetto della fornitura in noleggio, utilizzato dall'Agenzia per l’espletamento delle funzioni e dei servizi di sua competenza, avente le caratteristiche tecniche descritte nell’Allegato Tecnico al presente Capitolato Tecnico.
Centro dedicato: il luogo indicato dal Fornitore per l’erogazione di uno dei servizi espletati dal medesimo.
Centro di servizio (o punto di assistenza): il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l’esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza.
Comodatario: chi riceve un bene in comodato, cioè un contratto mediante il quale una parte (comodante) consegna ad un'altra (comodatario) una cosa mobile o un immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta.
Contratto di noleggio: il contratto con il quale il Fornitore, dietro corrispettivo (canone di noleggio), si obbliga a mettere a disposizione dell’Agenzia il mezzo oggetto di locazione.
Data di accettazione: si intende la data di esito positivo del collaudo/verifica di conformità e di conseguente accettazione della fornitura.
Fornitore: l’impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che risulterà aggiudicatario di uno o più lotti e che, conseguentemente, sottoscriverà il relativo Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.
Giorni lavorativi: i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato, della domenica, delle festività nazionali e delle festività patronali.
Manuale Operativo: l’insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che si devono seguire per fruire dei servizi di cui al presente Capitolato Tecnico, che dovrà essere contenuto all’interno del mezzo unitamente alla documentazione di bordo.
Manutenzione ordinaria (o programmata): il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici degli autoveicoli, dal Fornitore o comunque con frequenze tali da garantire l’efficienza del mezzo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del mezzo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. candele, pasticche freni, filtri, olio e liquidi, ecc.).
Manutenzione straordinaria (o su chiamata): ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o componenti usurati, difettosi, guasti o comunque non funzionanti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del mezzo e renderlo atto all’uso (es. rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ecc.).
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ART. 1.1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura in noleggio a lungo termine senza conducente di n. 87 (ottantasette) veicoli mod. Pick-up, destinati alle attività dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile mediante comodato d’uso alle Organizzazioni di Volontariato iscritte nell’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio, comprensiva del servizio di manutenzione “Full Service”, da prestarsi con le modalità meglio specificate nei successivi articoli e nell’Allegato Tecnico, che forma parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Tecnico.
I veicoli oggetto della fornitura dovranno:
- soddisfare le caratteristiche minime previste nell’Allegato Tecnico;
- essere immatricolati e collaudati da parte della MCTC;
- essere allestiti con i loghi e le decorazioni specificate, in analogia con gli altri veicoli dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile.
L’Appalto è costituito da un unico lotto.
L’Appalto comprende, quale parte integrante e sostanziale, l’esecuzione in capo all’aggiudicatario di ogni incombenza amministrativa e fiscale relativa alla proprietà ed al possesso, con la sola eccezione di quelle poste dalla legge in capo al conducente, nonché la prestazione dei seguenti servizi connessi:
• Manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo;
• Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’allestimento;
• Copertura assicurativa senza franchigia;
• Revisioni e controllo dei gas di scarico;
• Gestione sinistri e soccorso stradale;
• Reportistica e call center;
• Formazione degli operatori per il corretto utilizzo del mezzo.
La gestione del carburante, nonché di tutto quanto attiene al personale ed alla guida dei veicoli, è a totale carico dell’Agenzia per mezzo del comodatario.
Il canone mensile di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi sopra indicati nonché della tassa di proprietà del mezzo.
ART. 1.2 – CARATTERISTICHE DELL’APPALTO (DURATA E IMPORTO)
La durata del contratto è di mesi 60 (sessanta) e con una percorrenza indicativa presunta di ciascun veicolo pari a 20.000 km annui.
Il corrispettivo a base d’asta, soggetto a ribasso, è determinato come segue:
€ 650,00 (seicentocinquanta/00) oltre IVA quale canone mensile di noleggio per ciascun veicolo. Il prezzo a base d’asta comprende la fornitura dei veicoli nonché tutti i servizi di
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assistenza e manutenzione previsti dal presente capitolato, per un importo a base d’asta di € 3.393.000,00 oltre IVA.
Al termine del periodo contrattuale, l’Agenzia può far valere il diritto di riscatto con l’acquisto dei veicoli oggetto del noleggio per un importo non superiore a quattro canoni mensili, con un valore di € 226.200,00 oltre IVA.
Con riferimento alla facoltà di cui all’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, per un totale di € 678.600,00 oltre IVA.
Il valore complessivo dell’appalto risulta pari ad € 4.297.800,00, oltre IVA.
Il presente appalto deve comunque intendersi a misura ed il corrispettivo da liquidarsi all’appaltatore è determinato in ragione dei mesi di effettivo noleggio. I periodi di “fermo macchina” per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non saranno calcolati come periodo di effettivo noleggio ove superiori a quindici giorni.
ART. 1.3 - CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI
Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti.
I veicoli, pur rispettando i requisiti dell’allegato tecnico, possono essere di diversa marca e tipologia, salvo rispettare il quantitativo minimo di 20 unità per ciascuna marca/tipologia.
L’Agenzia sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.
Il Fornitore avrà comunque l’obbligo di garantire che il mezzo sia efficiente ed idoneo all’uso cui è destinato, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato Tecnico.
Tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi, in ogni loro sottoinsieme, di componenti tossiche nel rispetto della normativa vigente.
Gli automezzi dovranno essere dotati degli allestimenti minimi descritti nell’Allegato Tecnico.
Gli automezzi dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 100 km, fatti salvi gli eventuali chilometri necessari per la consegna.
L’Agenzia potrà chiedere la sostituzione dell'automezzo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente dell’automezzo o normale usura). Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri.
Il Fornitore, in aggiunta al Manuale d’uso e manutenzione rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo e dal fornitore degli allestimenti tecnici, dovrà dotare ogni veicolo noleggiato di un Manuale Operativo.
Il Manuale dovrà contenere:
1) le regole da seguire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti;
2) l’elenco dei centri di servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e email, tipologia di attività, orario di apertura, etc.). In alternativa, il Fornitore dovrà fornire un
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numero verde di assistenza in grado di fornire tutte le informazioni inerenti i Centri di servizio del Fornitore;
3) due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell’organizzazione di assistenza su strada.
ART. 1.4 - ALLESTIMENTO, DOTAZIONI ED UTILIZZO DEI VEICOLI
Saranno a totale carico del Fornitore i costi di allestimento del veicolo, incluse le spese di immatricolazione e omologazione, i costi per le coperture assicurative e per la manutenzione dei dispositivi installati.
La manutenzione sui dispositivi oggetto di allestimento è a totale carico del Fornitore.
I veicoli oggetto di fornitura saranno assegnati dall’Agenzia, a titolo di comodato gratuito, alle Organizzazioni di Volontariato iscritte nell’elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio. L’Agenzia, in ogni caso, resta l’unico contraente nei confronti del Fornitore.
Il comodatario si impegna affinché il conducente del veicolo in noleggio sia persona abilitata alla guida in forza delle norme vigenti al momento. Il conducente dovrà inoltre essere dipendente dell’Agenzia o Volontario formato e dotato delle patenti necessarie per la guida facente parte della OdV comodataria.
Il comodatario si obbliga ad osservare e far osservare tutte le istruzioni del Manuale Operativo, in dotazione a ciascun automezzo in noleggio. Il comodatario si assume qualsiasi onere conseguente ad eventuali infrazioni.
Gli autoveicoli non saranno adibiti a trasporto di persone o merci in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione".
Gli autoveicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per trainare o spingere altro automezzo al di fuori di attività di soccorso di protezione civile.
Gli autoveicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa.
Lo strumento contachilometri non sarà manomesso o danneggiato e sarà cura del comodatario avvisare tempestivamente il Fornitore in caso di guasto o malfunzionamento.
Il comodatario non apporterà modifiche agli autoveicoli senza preventiva autorizzazione del comodante e dietro approvazione dell’appaltatore;
Il comodatario si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato nel Manuale Operativo. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto del suddetto programma verranno addebitati all’Agenzia medesima.
Il comodatario si impegna a far effettuare il controllo del livello dei liquidi secondo quanto previsto nel Manuale Operativo e a provvedere ad eventuali rabbocchi usufruendo dei centri di servizio indicati dal Fornitore. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito al mancato rispetto di quanto sopra indicato verranno addebitati all’Agenzia medesima che potrà rivalersi nei confronti del comodatario.
In caso di furto, totale o parziale, l’Agenzia, o il comodatario del veicolo, provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se
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consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e al telecomando antifurto (se previsto) del mezzo. La mancata consegna di questi comporterà l’intero addebito del valore del mezzo, al valore Eurotax blu del momento. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico è prevista la denuncia all’Autorità Giudiziaria e la trasmissione della copia al Fornitore nei medesimi termini sopra indicati.
In caso di incidente, l’Agenzia e/o il suo comodatario dovranno seguire le istruzioni del Manuale Operativo e trasmetterà il modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e la dichiarazione di incidente al Fornitore entro 48 ore dall’accadimento via fax (o PEC) e per posta entro 72 ore con le modalità che verranno concordate con il Fornitore.
ART. 2 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA
ART. 2.1 - Consegna dei mezzi e decorrenza del noleggio
Il Fornitore dovrà consegnare i veicoli presso i luoghi di consegna indicati dall’Agenzia nell’Ordinativo di Fornitura. Il servizio di consegna si intende comprensivo di ogni onere relativo a trasporto, eventuale imballaggio e asportazione dello stesso. La consegna, in ogni caso, avverrà nel territorio della Regione Lazio.
L’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura per più di un mezzo può avvenire anche mediante consegne ripartite. La consegna del 25% dei veicoli deve avvenire entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data in cui l’Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile. Il successivo 50% dei veicoli dovrà essere consegnato entro e non oltre il termine di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data in cui l’ordinativo di fornitura è divenuto irrevocabile. L’ulteriore 25% dei veicoli dovrà essere consegnato entro e non oltre il termine di 200 (duecento) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data in cui l’ordinativo di fornitura è divenuto irrevocabile.
Nella comunicazione di conferma dell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore indicherà anche la data prevista per la consegna dei mezzi.
Nel caso in cui l’Agenzia abbia richiesto in fase di Ordinativo di Fornitura di eseguire il collaudo presso la sede o uno stabilimento del Fornitore, questi dovrà inviare con almeno 15 (quindici) giorni solari di anticipo, comunicazione scritta all’Agenzia della disponibilità a collaudare i mezzi ordinati. A seguito della comunicazione scritta ricevuta l’Agenzia ordinante concorderà con il Fornitore la data di effettuazione del collaudo.
Terminate con esito positivo le fasi di collaudo, la consegna dovrà avvenire, salvo diversa indicazione ricevuta da parte dell’Agenzia, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni solari successivi, ad eccezione dei casi di comprovata impossibilità del Fornitore (ad esempio cause di forza maggiore). Il ritiro del mezzo da parte dell’Agenzia dovrà avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dello stesso. Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello del ritiro dell'automezzo da parte dell’Agenzia. Qualora il mezzo non sia ritirato entro il quinto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione, il canone di noleggio decorrerà dal sesto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione.
Al momento del ritiro, i veicoli dovranno essere dotati di contrassegno (che potrà essere fornito in formato elettronico come previsto dalle norme in vigore) e certificato assicurativo, della carta
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verde, della carta di circolazione e del manuale operativo. I veicoli dovranno essere dotati di doppie chiavi, chiave master (se prevista), documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza e duplicato del telecomando dell’antifurto (se previsto). L’attrezzatura ed il segnalatore di emergenza dovranno essere a bordo come previsto dal Codice della strada.
Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna con la sottoscrizione del quale l’Agenzia dichiarerà di aver ispezionato il mezzo, la dotazione di bordo e gli accessori, di averne riscontrato la conformità a quanto richiesto con l’Ordinativo di Fornitura, di aver riscontrato l'assenza di vizi palesi. In fase di consegna, il mezzo dovrà essere munito di copia della seguente documentazione tecnica:
- Libretto d’uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento della vettura);
- Manuale di istruzione per il personale di guida;
- Tempari della casa costruttrice;
- Elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza dirette e/o convenzionate con il Fornitore.
Tali documenti potranno essere forniti anche su supporto informatico. La documentazione sopra indicata dovrà essere consegnata presso la sede dell’Agenzia.
Il mezzo si intende “accettato” dall’Agenzia alla data in cui sono verificate tutte le seguenti condizioni:
- risulta completo in ogni sua parte ed allestimento, nonché messo a punto e pronto per l’uso;
- è munito di immatricolazione e di ogni altro documento necessario alla circolazione, previsto dalla normativa anche regolamentare vigente in materia;
- ha superato con esito positivo il collaudo di fine lavori.
Eventuali danni e/o mancanze rilevate dall’Agenzia all’atto della consegna dovranno essere riportati sulla bolla di consegna o su apposita “scheda rilevamento danni/mancanze” che sarà sottoscritta dall’Agenzia e dal Fornitore.
Resta inteso che l’accettazione del prodotto non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza dei prodotti consegnati ai requisiti indicati nel presente Capitolato Tecnico, del funzionamento dei prodotti stessi, della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati.
Art. 2.2 - Manutenzione
Il Fornitore dovrà offrire un servizio di assistenza e manutenzione sul mezzo completo (motore, scocca, allestimento, ecc.) e sull’allestimento tecnico. Tutti i costi e le spese relative all’erogazione dei servizi di manutenzione (sia i costi della manodopera sia quelli dei materiali) saranno ad esclusivo carico del Fornitore.
Gli interventi manutentivi ordinari e straordinari a carico del Fornitore sono definiti come segue: MANUTENZIONE ORDINARIA:
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• i controlli periodici e gli interventi di manutenzione conseguenti (manutenzione programmata). La frequenza dei controlli periodici e la tipologia degli interventi di manutenzione sono previsti nel Libretto d’uso e manutenzione dell’automezzo e degli allestimenti;
• rabbocco livello fluidi e lubrificanti;
• riparazioni a seguito di forature;
• sostituzione dei materiali di consumo e di quelli non più affidabili (inclusi pneumatici e batterie);
• revisione periodica MCTC;
• verifica dei gas di scarico;
• le verifiche ed i necessari interventi manutentivi dovranno essere effettuati più frequentemente rispetto alle scadenze indicate nel piano di manutenzione programmata o come eventualmente previsto dal libretto di uso e manutenzione per gli utilizzi specifici degli autoveicoli.
Nell’ipotesi di intervento di manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria), l’erogazione del servizio sarà concordata tra il comodatario del veicolo e il Xxxxxx xx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxx 0 (xxxxx) giorni lavorativi di anticipo rispetto al supposto limite di raggiungimento km/tempo previsti dal libretto d’uso e manutenzione.
All’atto della consegna dell’automezzo presso il Centro di Servizio, l’Agenzia e/o il comodatario provvederà a segnalare le anomalie riscontrate e a sottoscrivere l’elenco dei lavori ritenuti necessari dal Centro di Servizio. Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l’intera funzionalità del veicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dal comodatario.
Considerando il profilo operativo delle vetture, rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal libretto d’uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di ± 15gg e/o ± 1000 km.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA:
ogni intervento non ricompreso tra gli interventi di manutenzione ordinaria che determini avaria o non perfetta efficienza del veicolo o delle dotazioni dello stesso, inclusi gli interventi di cui al successivo punto 2.3.
Nell’ipotesi di manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria), il guasto dovrà essere diagnosticato entro un massimo di un giorno lavorativo dalla data di presa in carico del mezzo da parte della rete assistenziale.
In entrambe le tipologie di intervento, il numero massimo di giorni concessi per la riparazione dell'autovettura è pari alle ore lavorative previste dai tempari ufficiali delle case costruttrici per le operazioni effettuate (suddivise per le ore della giornata lavorativa) e comunque non potrà essere superiore a dieci giornate. Sarà possibile disporre di un giorno lavorativo ulteriore per il reperimento delle parti di ricambio.
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Nel computo dei giorni concessi per la riparazione, non vanno considerati quello di ricovero, quello di diagnosi (solo per la manutenzione straordinaria) e quello necessario al reperimento delle parti di ricambio.
Gli interventi dovranno essere effettuati nel più breve tempo possibile e nel rispetto dei livelli di servizio specificati, fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti come tali, i cui tempi di intervento saranno specificamente concordati.
Non saranno coperti dal servizio di assistenza e manutenzione gli interventi di manutenzione (riparazioni o sostituzioni) dovuti a:
• mancanza di manutenzione ed abituali controlli (es.: mancanza di acqua e di olio, od impiego di altri prodotti non conformi alle prescrizioni del Fornitore);
• manutenzioni del mezzo non effettuata agli intervalli previsti (considerando il profilo operativo delle vetture, rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal libretto d’uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di ± 1.000 km / ±15 gg);
• riparazioni effettuate non in accordo con l’operatività prescritta dai manuali di officina;
• avarie conseguenti a malfunzionamenti degli strumenti indicatori non tempestivamente segnalate;
• danneggiamenti derivanti da modifiche non autorizzate;
• non corretto uso, uso improprio o uso con dolo del mezzo;
• uso del mezzo per partecipazione competitiva a gare sportive;
• negligenza/incuria o imperizia del guidatore (per negligenza/incuria si intende mancata tempestività nel segnalare difetti o danni al mezzo o il non prestare l’adeguata attenzione nel preservare l’integrità del mezzo durante l’uso; per imperizia si intende l’utilizzo del mezzo senza averne l’adeguata padronanza e l’utilizzo del mezzo in condizioni di terreno o condizioni atmosferiche palesemente non consone al tipo di mezzo).
Nel caso in cui il Fornitore ritenga di non dover effettuare l’intervento richiesto, ritenendo la causa dell’intervento inclusa nelle casistiche sopra esposte, l’onere della prova sarà totalmente a carico del Fornitore medesimo, che in fase di diagnosi sul mezzo, e pertanto entro un giorno lavorativo dalla data di presa in carico del mezzo da parte del Centro di Servizio, dovrà comunicare all’Agenzia la natura del guasto, in tal modo non inizierà a decorrere il termine previsto per eseguire la riparazione del guasto.
Entro i 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla data della suddetta comunicazione, il Fornitore dovrà fornire una perizia dettagliata.
L’Agenzia potrà avanzare una contestazione nei confronti del Fornitore, convocando un contraddittorio presso il Centro di Servizio in cui è ricoverato il mezzo, con il rappresentante incaricato del Fornitore, e nominando eventualmente un proprio perito. Al fine di limitare i tempi di “fermo macchina”, tale contraddittorio dovrà essere richiesto dall’Agenzia entro 20 giorni lavorativi, dal ricevimento della perizia, a meno di diversi accordi con il Fornitore.
Nel caso in cui il contraddittorio attesti che la causa dell’intervento sul mezzo sia inclusa nelle casistiche sopra esposte, e pertanto l’intervento non è coperto dal servizio di assistenza e manutenzione, l’Agenzia potrà chiedere al Fornitore di effettuare comunque l’intervento, versando il corrispettivo al Fornitore stesso, oppure potrà provvedere autonomamente. In ogni caso l’intervento dovrà essere eseguito “a regola d’arte”, ivi compresa l’ipotesi in cui l’Agenzia provveda
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autonomamente, ciò anche al fine di non incidere sul futuro espletamento del servizio di assistenza e manutenzione da parte del Fornitore.
Nel caso in cui il contraddittorio attesti che la causa dell’intervento sul mezzo non sia inclusa nelle casistiche sopra esposte, e pertanto che l’intervento è coperto dal servizio di assistenza e manutenzione, il Fornitore dovrà effettuare l’intervento entro i termini previsti di seguito per gli interventi su chiamata.
Sono esclusi e quindi a carico dell’Agenzia:
• il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
• la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;
• additivi particolari non richiesti dal costruttore;
• il carburante;
• il lavaggio interno ed esterno.
Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, l’Agenzia o il comodatario potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità dell'automezzo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. La spesa sostenuta dall’Agenzia o dal comodatario sarà rimborsata dal Fornitore, previo invio, entro 30 giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata, con decurtazione del relativo importo dal canone di noleggio del mese successivo.
Per ogni mezzo, oltre la ruota di scorta, è prevista la fornitura del numero di pneumatici indicati nell’Allegato Tecnico (esclusi quelli in dotazione all’automezzo al momento della consegna), suddivisi in pneumatici invernali e quattro stagioni.
Il Fornitore è tenuto a sostituire il treno di pneumatici ogni qualvolta il mezzo abbia percorso
30.000 chilometri in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della precedente sostituzione dei pneumatici. Gli pneumatici forniti in sostituzione dovranno essere della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali.
Il Fornitore è tenuto inoltre alla sostituzione degli pneumatici, entro i limiti sopra riportati, anche prima del raggiungimento dei 30.000 chilometri quando questi siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, comunque quando il loro stato non renda sicuro l’uso del mezzo.
Gli pneumatici danneggiati a seguito di sinistro non saranno inclusi nel numero massimo di cui sopra.
È ammesso che il Fornitore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per singolo asse e i pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e disegno simile a quelli dell’altro asse. Dovranno essere sostituiti entrambi gli pneumatici, qualora fosse necessario il cambio di uno solo e quello non sostituito sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo.
Nell’ambito della manutenzione ordinaria rientra il cambio degli pneumatici invernali, da effettuarsi entro il 15 novembre di ogni anno e valevole fino al 15 aprile.
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Art. 2.3 - Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico
Qualsiasi sinistro dovrà essere oggetto di tempestiva ed opportuna comunicazione da parte del comodatario e/o dell’Agenzia, pena la mancata riparazione dell’automezzo da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo.
È a carico del Fornitore qualsivoglia riparazione di carrozzeria sia che derivi da un guasto ad una componente del veicolo e dell’allestimento riconducibile a carrozzeria (es. serrature, meccanismi alzavetri, sedili, guarnizioni, ecc.) e impianti, sia che derivi da sinistri (passivi o attivi) purché non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del comodatario e/o dell’Agenzia per i quali verranno addebitati all’Agenzia gli importi derivanti dal ripristino dell’automezzo nonché gli importi relativi ad eventuali servizi di automezzo sostitutivo prestati all’Agenzia medesima determinati in base al valore del canone di aggiudicazione di cui al presente appalto.
Il veicolo sarà riparato presso i Centri di servizio del Fornitore.
Il servizio di riparazione di carrozzeria sarà garantito dal Fornitore sul territorio nazionale.
Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Agenzia le date ed i luoghi ove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti alle operazioni di controllo dei gas di scarico e, qualora coincidenti, a revisione.
Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con l’Agenzia e/o con il comodatario.
Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse le operazioni di eventuale pre- revisione, sono a carico del Fornitore. L’Agenzia non sarà responsabile di eventuali contestazioni imputabili a mancate revisioni, quando queste non siano state per tempo comunicate dal Fornitore. Il comodatario sarà invece responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non abbia messo a disposizione il mezzo da sottoporre a revisione.
Qualora disgiunte dalle pratiche di revisione, il Fornitore sarà tenuto, tramite la rete di assistenza, ad effettuare le operazioni di verifica dei gas di scarico secondo la normativa del Comune ove il mezzo è in circolazione, rilasciandone regolare attestazione da apporre sul mezzo e assumendone i relativi costi. In questo caso il rispetto dei tempi e delle scadenze previste è onere dell’Agenzia. Eventuali infrazioni a detti regolamenti comunali saranno a carico dello stesso comodatario qualora non abbia messo a disposizione il mezzo da sottoporre a verifica.
ART. 2.4 - SOCCORSO STRADALE
Il Fornitore sarà tenuto ad assicurare un servizio di soccorso stradale che garantisca, 24 ore su 24, il trasporto dal punto di fermo del mezzo, situato in qualsiasi luogo sul territorio nazionale raggiungibile dai mezzi di soccorso mediante la viabilità ordinaria (sono pertanto esclusi, a titolo di esempio, gli interventi in percorsi fuoristrada o località con limitazioni sugli accessi), fino ad un Centro di Servizio ove i veicoli possano essere riparati oppure possano fruire di piccoli interventi risolutivi in loco.
Il soccorso dovrà essere fornito anche in caso di foratura di uno pneumatico.
Il servizio potrà essere attivato esclusivamente attraverso richiesta telefonica al Fornitore. Al conducente del mezzo potrà essere richiesta la sola esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione. È escluso in ogni caso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione. Qualora l’Agenzia usufruisca di interventi di soccorso stradale non
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preventivamente autorizzati dal Fornitore sarà tenuta al pagamento e non avrà diritto ad alcun rimborso.
Il servizio di soccorso stradale potrà essere erogato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata all’Agenzia e/o al comodatario. In ogni caso gli oneri derivanti faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi alla Agenzia.
Il servizio dovrà essere attivato immediatamente previa chiamata del conducente del mezzo e reso disponibile entro 3 ore, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato. La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato Tecnico oltre che l’addebito delle spese sostenute dall’Agenzia e/o dal comodatario.
Il servizio di soccorso stradale dovrà essere garantito dal Fornitore sul territorio regionale e su quello nazionale. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o a far rientrare l'automezzo.
Non è incluso il soccorso stradale per avarie derivanti da assenza carburante.
ART. 2.5 - COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE SINISTRI
Il Fornitore dovrà fornire ogni singolo automezzo oggetto di noleggio munito delle coperture assicurative obbligatorie per legge, e di ulteriori garanzie nei termini di seguito precisati e che potranno essere garantite, nei casi consentiti dalla legge, anche in autoassicurazione (quindi con rischio assunto in proprio dal Fornitore).
Con il termine franchigia si intende il costo che l’Agenzia si potrà vedere addebitato dal Fornitore in caso di sinistro passivo così come definito nel presente Capitolato Tecnico.
Art. 2.5.1. - Responsabilità civile verso i terzi
La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi dovrà coprire, in conformità alle norme previste dalla legge, il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del mezzo compresi i danni cagionati dalla circolazione del mezzo in aree private, incluse le aree aeroportuali.
Il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore al minimo previsto per legge ed adeguato automaticamente ad eventuali variazioni dei valori minimi previsti dalla legge per tutta la durata dei contratti attuativi.
La copertura della responsabilità civile verso terzi non potrà prevedere franchigie superiori a 150,00 Euro per sinistro passivo.
Per sinistro passivo si intende il sinistro in cui sia stata accertata la responsabilità dell’Agenzia o del comodatario. L’accertamento dovrà essere effettuato ai sensi del Codice unico delle Assicurazioni e dei regolamenti attuativi.
Il Fornitore potrà addebitare la suddetta franchigia all’Agenzia e/o al comodatario solo ad avvenuta liquidazione del sinistro.
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Art. 2.5.2. - Responsabilità Civile dei Trasportati
Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del mezzo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al mezzo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.
Il massimale per sinistro dovrà essere non inferiore al minimo previsto per legge ed adeguato automaticamente ad eventuali variazioni dei valori minimi previsti dalla legge per tutta la durata dei contratti attuativi.
Art. 2.5.3. - Guasti accidentali (Kasko)
Nell’ambito di questa copertura l’Assicuratore dovrà obbligarsi ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con gli ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione (compresa la sosta) sia su area pubblica che su area privata.
La copertura “Kasko” non potrà prevedere franchigie superiori a 400,00 Euro per sinistro.
Art. 2.5.4. - Incendio, furto totale e parziale dell’automezzo, comprese apparecchiature e dispositivi
L’assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, contro i rischi:
- incendio, scoppio, esplosione ed azione di un fulmine;
- furto o rapina (consumati o tentati) - compresi i danni prodotti al mezzo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina (ad esempio urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada subiti dal mezzo durante la circolazione dello stesso successiva al furto od alla rapina); dovranno essere inclusi nella garanzia eventuali accessori, fono-audio-visivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, registratori e simili se già previsti nel mezzo assicurato.
La copertura assicurativa relativa al furto potrà non coprire merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo dell’automezzo.
Art. 2.5.5. - La copertura dei rischi derivanti da eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli
L’assicuratore dovrà indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo, inclusi gli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati, secondo quanto di seguito dettagliato:
- eventi socio-politici: gli scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché atti dolosi di terzi e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, e danni causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da scioperanti o persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
- eventi naturali: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, terremoto frane, smottamenti, straripamenti, caduta neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine;
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- vandalismo: danni dovuti all’azione dolosa del singolo o del gruppo che tende a distruggere, danneggiare o rendere inservibile il bene altrui (articolo 635 C.P.);
- rottura cristalli: in questo caso l’Assicuratore dovrà rimborsare le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.
Dovrà inoltre essere prevista la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti (infortuni subiti dai dipendenti dell’Agenzia aventi come conseguenza la morte o lesioni che abbiano provocato una invalidità permanente), in linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell’automezzo dello Stato (art. 16, punto 3, del D.P.R. n. 44 del 1990).
La copertura dovrà prevedere un capitale assicurato almeno pari a € 250.000,00 in caso di morte ed almeno pari a € 250.000,00 in caso di invalidità permanente.
Tutte le coperture assicurative precedentemente dettagliate dovranno essere valide, su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell'Unione Europea, nonché su tutto il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.
L’Assicuratore eserciterà, unicamente nei confronti del conducente del mezzo, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell’inopponibilità delle eccezioni previste nel caso di:
1. conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
2. assicurazione della responsabilità per danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
3. mezzo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 s.m.i.. Unicamente per la prima volta, la rivalsa deve intendersi esercitata fino alla concorrenza massima di € 1.000,00.
La gestione dei sinistri sarà effettuata dal Fornitore, che dovrà assistere e guidare l’Agenzia nelle pratiche da intraprendere (es. compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, ecc.).
L’addebito all’Agenzia delle franchigie sopra descritte avverrà secondo le seguenti modalità:
- per la responsabilità civile verso terzi, solo in caso di responsabilità accertata dell’Agenzia;
- per furto totale, successivamente alla chiusura dell’inchiesta oppure alla trascrizione al PRA della perdita di possesso;
- per furto parziale, successivamente alla riparazione o ripristino del mezzo, o all’avvenuta radiazione dello stesso in caso di non riparabilità;
- in caso di incendio, successivamente alla radiazione del mezzo (in caso di distruzione totale) o alla riparazione/ripristino dello stesso (in caso di danno parziale);
- per danni accidentali (Kasko), successivamente alla definizione del sinistro.
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Tali addebiti potranno essere fatturati dal Fornitore separatamente dalla fatturazione dei canoni e dovranno prevedere i seguenti riferimenti:
- targa del mezzo in noleggio all’Agenzia;
- targa del mezzo della controparte (se previsto);
- conducente;
- data e luogo del sinistro/evento;
- tipo sinistro (furto, Kasko, etc.).
Il Fornitore è tenuto a far giungere al domicilio dell’Agenzia i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.
In caso di sinistro, l’Agenzia dovrà far pervenire al Fornitore una denuncia del sinistro via fax (o PEC) entro 48 ore e tramite posta entro 72 ore dalla data del sinistro stesso, al fine di consentire al Fornitore di motivare adeguatamente le ragioni e l’interesse dell’Agenzia stessa, pena la mancata riparazione da parte del Fornitore, così come indicato nel Manuale Operativo in dotazione a ciascun automezzo.
Art. 2.5.6. – Responsabile del Contratto
Il Responsabile del Contratto sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali con l’Agenzia, nonché delle seguenti attività:
- supervisione e coordinamento del contratto;
- pianificazione delle consegne alle varie OdV;
- monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei tempi concordati;
- monitoraggio dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di operatività dei singoli mezzi;
- monitoraggio e calendarizzazione delle esigenze manutentive ordinarie
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami e dei sinistri;
- monitoraggio di tutti i servizi facenti parte del contratto di noleggio a lungo termine.
ART. 2.6 - SERVIZIO DI RICEZIONE CHIAMATE
Il Fornitore dovrà rendere disponibile un servizio di ricezione chiamate per tutti i giorni dell’anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle 08:30 alle 17:30.
Il servizio avrà funzioni di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni e in particolare:
• richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
• richieste relative allo stato degli ordini in corso e delle consegne;
• richieste di consulenza sui servizi in convenzione;
• elenco dei centri di servizio disponibili sul territorio;
• altre richieste di informazione.
Il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l’erogazione del servizio:
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- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate;
- un indirizzo di posta elettronica;
- un indirizzo di posta elettronica certificata.
Nei giorni e negli orari non coperti dal servizio, il Fornitore dovrà mettere a disposizione uno o più recapiti telefonici che consentano all’Agenzia o al comodatario di richiedere interventi straordinari ed urgenti e/o informazioni inerenti il servizio di soccorso.
Le risposte alle richieste di informazioni dovranno essere comunicate all’Agenzia telefonicamente o all’indirizzo e-mail.
ART. 2.7 - RETE DEI CENTRI DI SERVIZIO
Il Fornitore dovrà assicurare la presenza di una rete di punti di assistenza, diretti e/o convenzionati, presso i quali i mezzi potranno fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione previsti nel presente Capitolato Tecnico o qualsiasi altro intervento si renda necessario. Il Centro di servizio è il luogo presso il quale il Fornitore garantisce l’esecuzione dei servizi di manutenzione e assistenza previsti nel presente Capitolato Tecnico. Il Fornitore è tenuto a garantire l’esistenza sul territorio regionale di una rete di Centri di servizio, presso i quali sia garantita l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza meccanica, di carrozzeria e pneumatici, nonché Centri di servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni tecniche di allestimento operativo dei veicoli.
Il Fornitore è tenuto a garantire almeno un centro di servizio per ciascuna delle province del Lazio in grado di garantire l’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza. Per ciascun ambito provinciale, il Centro di Servizio per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo potrà coincidere (preferibile) o meno con il Centro di Servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle dotazioni tecniche di allestimento operativo.
Il Centro di servizio o l’insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9:00 e le ore 18:00).
Il Fornitore dovrà garantire un servizio di assistenza telefonica in grado di indicare in modo tempestivo il Centro di Servizio più vicino, la sua localizzazione, l'orario di servizio, il numero telefonico e comunque dare supporto agli utilizzatori degli automezzi oggetto del presente Capitolato Tecnico.
L’Agenzia si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione. A tale scopo il Fornitore si obbliga a permettere l’accesso nelle officine, proprie o convenzionate, ai delegati dell’Agenzia e a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal servizio di manutenzione.
All’atto della presa in carico del veicolo da parte della rete di assistenza dovrà essere compilato un “documento di entrata” da cui risulti la data di accettazione del veicolo.
Il veicolo dovrà essere riconsegnato con un “documento di uscita” redatto dal Centro di servizio, dal quale risulti il tipo di intervento effettuato, le ore lavorative impiegate, i materiali utilizzati e la data di ultimazione dei lavori eseguiti. Tale documento dovrà riguardare esclusivamente gli interventi rientranti nel “Pacchetto di Assistenza”; qualora il veicolo necessiti di interventi
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aggiuntivi, (a titolo esemplificativo e non esaustivo, riparazioni conseguenti al coinvolgimento del veicolo in un incidente stradale e non), dovrà essere redatto un “documento di uscita” separato.
Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente l’Agenzia in merito ad ogni eventuale aggiornamento che potrà sopraggiungere nel corso di validità della fornitura relativo all’elenco dei Centri di Servizio.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere all’Agenzia ad ogni richiesta, l’elenco aggiornato dei Centri di Servizio, anche in formato elettronico.
La consistenza numerica dei Centri di Servizio deve rimanere pari a quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più Centri di servizio, il Fornitore s’impegna a sostituire tali Centri, entro 30 (trenta) giorni dalla disdetta, con altri Centri di Servizio nello stesso ambito provinciale, affinché sia garantito il numero dei Centri di servizio indicati in sede di stipula.
ART. 3 - CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il corrispettivo della fornitura sarà fatturato a canone, con quota mensile posticipata, secondo quanto indicato nella scheda d’offerta.
Eventuali conguagli chilometrici, disciplinati separatamente, saranno oggetto di fatturazione separata. La fattura o nota di variazione dovrà espressamente indicare il dettaglio analitico dei corrispettivi applicati per ciascun singolo mezzo.
Ogni fattura dovrà essere inviata, immediatamente dopo l’emissione della copia cartacea, anche in formato elettronico all’indirizzo PEC indicato dall’Agenzia.
Le fatture saranno comunque liquidate solo dopo la verifica del puntuale assolvimento della fornitura.
Ogni fattura dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti elementi:
1) data e numero dell’ordine emesso - data e atti del contratto se già stipulato, CIG;
2) l’attività prestata;
3) l’importo contrattuale espresso in Euro;
4) eventuali sconti;
5) tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente - Codice CAB – ABI – ecc.);
6) I.V.A di legge;
7) ogni altra indicazione utile.
Nel caso di A.T.I./Consorzio la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all’A.T.I/Consorzio.
Il fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo/consorzio.
Il pagamento verrà effettuato a mezzo mandato, emesso dalla Xxxxxxx Xxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di registrazione della fattura.
Ogni pagamento è subordinato al puntuale ed esatto adempimento di ogni obbligazione contrattuale; l’Agenzia si riserva pertanto di sospendere il pagamento delle fatture in caso di violazione anche solo di una delle norme del presente Capitolato Tecnico.
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ART. 3.1 - Adeguamento e rivalutazione canone
I canoni di noleggio non potranno subire variazioni in xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx non sarà riconosciuta al Fornitore alcuna maggiorazione sugli stessi, salvo quanto previsto in materia di eventuali conguagli chilometrici.
ART. 3.2 - Conguagli chilometrici
Il Fornitore, alla scadenza del contratto di noleggio, addebiterà all’Agenzia i chilometri eccedenti al monte chilometrico previsto, utilizzando la seguente formula per la valutazione del costo chilometrico in eccesso:
P= (0.15*Canone*n) / Km dove
P = costo per Km in eccesso o in difetto
0.15 = coefficiente di abbattimento
Canone = canone di noleggio mensile (IVA esclusa) n = durata del noleggio espressa in mesi
Km = percorrenza chilometrica contrattuale espressa nell'Allegato Tecnico
L’addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali sarà applicato tenendo conto di una franchigia del +10% rispetto alla percorrenza contrattuale.
Gli addebiti ed i rimborsi eccedenti alla franchigia per ciascun mezzo, potranno essere compensati. Per tutti gli ordini successivi al primo, ai fini del calcolo della percorrenza, essa sarà riproporzionata al periodo effettivo di detenzione del mezzo, così come per le franchigie chilometriche.
ART. 4 - CAUZIONE PROVVISORIA
Le offerte devono essere accompagnate dalla ricevuta attestante l'avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio. In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori. L’importo del deposito provvisorio è stabilito nella misura del 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, fatte salve le riduzioni previste dalla legge.
La ricevuta del deposito cauzionale provvisorio verrà riconsegnata al Fornitore solo alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.
ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA
Il Fornitore è tenuto a versare, prima della stipula del contratto, una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare del prezzo di aggiudicazione al netto degli oneri fiscali, nelle forme e nei modi previsti per la cauzione provvisoria, definiti nel disciplinare di gara.
La cauzione rimane vincolata per tutta la durata del contratto, eventualmente decurtata secondo quanto specificato nei successivi articoli, salvo obbligo di reintegro, e viene restituita senza interessi dopo aver accertato che il Fornitore abbia adempiuto in modo pieno e perfetto a tutte le obbligazioni contrattuali, e comunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia.
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ART. 6 - POLIZZA E RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’APPALTATORE
Il Fornitore è tenuto ad osservare, nell’interesse dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
È tenuto, inoltre, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e dai contratti d’area, nonché quelle portate da successive modificazioni ed integrazioni ai contratti stessi.
L’Agenzia è dunque esonerata da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata.
Il Fornitore risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto contrattuale:
a) a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Ditta stessa;
b) a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Agenzia;
c) a terzi e/o cose di loro proprietà.
A tal fine l’aggiudicatario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine all’esecuzione di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno che l’aggiudicatario possa arrecare all’Agenzia Regionale di Protezione Civile, ai suoi dipendenti o collaboratori, nonché a terzi anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali etc.
I massimali per evento dannoso o sinistro di tale polizza dovranno essere non inferiori ad € 2.500.00, con franchigia a carico dell’Agenzia pari ad € 1.500,00. La polizza dovrà inoltre prevedere la rinuncia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di omesso o parziale pagamento dei premi, in deroga al disposto dell’art. 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ. La copertura assicurativa dovrà avere validità ed efficacia per tutta la durata contrattuale, e comunque essere prorogabile fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali.
Qualora l’aggiudicatario fosse già provvisto di idonea polizza con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile, dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico, anche mediante polizze integrative e/o aggiuntive.
ART. 7 - ONERI A CARICO DEL FORNITORE
Sono a carico del Fornitore tutte le spese necessarie per l’esecuzione della fornitura, nessuna esclusa.
In particolare, a titolo esemplificativo, si evidenziano le seguenti:
le spese inerenti l’eventuale ritiro e la consegna dei veicoli;
le spese conseguenti alla sostituzione dei beni riscontrati irregolari o rivolte alla eliminazione dei difetti riscontrati;
le spese relative alle attività di manutenzione e soccorso;
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eventuali spese extra di piccola partita.
ART. 8 - SUBAPPALTO
È vietato subappaltare integralmente la fornitura assunta sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all’Agenzia, salvo maggiori danni accertati.
Il Fornitore concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà farne richiesta in sede di offerta, indicando, ai sensi dell’art. 105 del Codice e s.m.i., la parte di prestazione che intende subappaltare, nonché la percentuale della prestazione che viene appaltata, ferma restando la responsabilità dell’appaltatore aggiudicatario nei confronti dell’Agenzia per il complesso degli obblighi previsti dal presente Capitolato Tecnico.
L’accettazione del subappalto è subordinata all’adozione da parte dell’Agenzia di specifico provvedimento autorizzativo.
In caso di subappalto a terzi di parti della fornitura, l’Agenzia rimane estranea al rapporto contrattuale tra l’appaltatore ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuno escluso, faranno carico all’appaltatore.
ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO
È vietato al Fornitore cedere in tutto o in parte il presente contratto pena l’immediata risoluzione, incameramento della cauzione e rivalsa dei danni subiti.
È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dal presente contratto senza la preventiva autorizzazione dell’Agenzia, pena l’immediata risoluzione, incameramento della cauzione e rivalsa dei danni subiti. Le cessioni dei crediti sopra indicate non producono comunque effetto nei confronti dell'Agenzia fino ad accettazione espressa da parte di quest’ultima.
In caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, di fusione o nel caso di atti di trasformazione in conseguenza dei quali il Fornitore perda la propria identità giuridica, esso è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia. L'Agenzia ha diritto ad opporsi al subingresso del nuovo soggetto nel contratto nei 90 giorni successivi alla comunicazione, dichiarandone la risoluzione.
Le trasformazioni sopra indicate non producono comunque effetto nei confronti dell'Agenzia fino ad accettazione espressa da parte di quest'ultima.
In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
ART. 10 - PENALITA’
1. In caso di inadempimenti non imputabili alla Stazione Appaltante ovvero non causati da forza maggiore o da caso fortuito, nell’esecuzione dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto, dagli atti di gara e dall’Offerta Tecnica, saranno applicate al Fornitore medesimo le seguenti penali, che saranno a computate per ciascun singolo mezzo ed evento:
- Tardivo intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria € 100
- Omesso o irregolare intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria € 150
- Tardivo intervento di depannage € 150
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- Omesso intervento di depannage ovvero oltre 12 ore dalla chiamata € 250
- Omessa o irregolare esecuzione servizi accessorio gestione sinistri € 300
- Ritardo nella consegna dei veicoli fino al 60° giorno successivo allo scadere del termine di consegna, per ogni giorno solare € 50
- Ritardo nella consegna dei veicoli: dal 60° giorno successivo allo scadere del termine di consegna € 100 ogni giorno solare
- Disservizio causato da inadempimento anche parziale ovvero irregolare esecuzione degli obblighi contrattuali € 300
- Grave disservizio causato da inadempimento anche parziale ovvero irregolare esecuzione degli obblighi contrattuali € 1.000
- Per ogni altro tipo di evento non previsto nell’elenco che dia luogo ad un disservizio o sia identificabile come mancato rispetto del capitolato tecnico € 100 ad infrazione.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Agenzia; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Agenzia che avrà richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
5. È fatta salva la facoltà per l’Agenzia di non attendere l’esecuzione della fornitura / servizio e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi.
6. L’Agenzia potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
7. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
8. In ogni caso l’Agenzia potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.
ART. 11 - RIFUSIONE DANNI E PENALITA’
Per ottenere il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni, previsti dal presente Capitolato Tecnico, l’Agenzia, fatti salvi i maggiori danni subiti, ha diritto a rivalersi, mediante trattenuta, sui
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crediti del Fornitore o sulla cauzione prestata la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, deve essere immediatamente reintegrata.
ART. 12 – RISOLUZIONE
L’Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C., a tutto rischio del Fornitore mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora il Fornitore:
- superi di 90 (novanta) giorni i termini di consegna previsti;
- non intenda sottostare alle penalità;
- violi le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 ("Subappalto") e ("Cessione del contratto e credito");
- interrompa o sospenda il contratto anche in conseguenza di ritardo nel pagamento delle fatture;
ed in oltre in caso di:
- duplice rifiuto di un mezzo al collaudo;
- reiterato inadempimento che si protragga oltre il termine assegnatogli dall'Agenzia per l'adempimento;
- applicazione di più di cinque penalità nel corso di 365 giorni solari, continui e consecutivi (ad eccezione di quelle che interessano la consegna);
- interruzione a tempo indeterminato del servizio di call-center.
In caso di risoluzione del contratto l'Agenzia procederà all’escussione della cauzione prestata, nonché a procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno.
ART. 13 - CONDIZIONI AMBIENTALI
Il Fornitore, con la presentazione dell’offerta, riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi.
Il Fornitore dichiara, pertanto, di avere preso esatta conoscenza delle caratteristiche della fornitura e dei connessi servizi, nonché della disponibilità e del costo effettivi della mano d’opera e di tutto quanto necessario al suo puntuale e corretto espletamento. Esso, pertanto, non potrà sollevare alcuna obiezione per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere durante l’appalto in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla natura e caratteristiche del medesimo.
ART. 14 – FALLIMENTO E MORTE
Il Fornitore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
L’appalto si intende revocato e quindi il contratto risolto in caso di fallimento dell’aggiudicatario.
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell’Agenzia di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.
Nei raggruppamenti temporanei d’impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Agenzia
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avrà la facoltà di proseguire il contratto con un’impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.
In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
ART. 15 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia insorga fra le parti è competente il Foro di Roma.
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GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MEDIANTE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI PICK-UP
ALLEGATO TECNICO
Il veicolo ed il relativo allestimento devono essere di nuova fabbricazione ed idonei al movimento su e fuori strada, su percorsi accidentati, piste fangose ed innevate.
Il mezzo allestito deve rispondere integralmente a tutte le normative nazionali e comunitarie in merito alla sicurezza ed alle norme antinfortunistiche.
Il veicolo allestito deve rispettare le prescrizioni per i veicoli e la circolazione su strada del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e normazione derivata) rispondendo alle Norme di omologazione CEE per i veicoli a motore operanti in Italia. Le suindicate caratteristiche dovranno risultare da approvazione od omologazione valide per la libera circolazione su strada in Italia.
Gli autoveicoli allestiti nonché tutti i sottosistemi, dispositivi, impianti installati e attrezzature in fornitura dovranno rispondere al presente Capitolato tecnico, alle norme tecniche applicabili e alle disposizioni di legge vigenti all'atto della presentazione dell’offerta.
In particolare, devono rispondere a:
tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato tecnico;
norme in materia di contenimento delle emissioni sonore;
norme in materia di sicurezza applicabili ed in particolare alla Direttiva Macchine, alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento d’Esecuzione;
dovranno avere quindi la marcatura CE di conformità per quanto applicabile.
Gli automezzi forniti devono essere immatricolati con targa civile italiana e messi in strada con ogni costo ed onere a carico della Ditta Aggiudicataria, compresa l’Imposta Provinciale di Trascrizione.
1. Classificazione e requisiti generali
Veicolo fuoristrada cassonato con cabina doppia per il trasporto di personale ed attrezzature di emergenza.
L’autotelaio deve essere particolarmente robusto e dimensionato con ampi margini di sicurezza rispetto al carico massimo e alle presumibili sollecitazioni del veicolo, essendo questo destinato ad un impiego particolarmente severo.
L'impianto frenante deve essere dimensionato con ampi margini di sicurezza rispetto alla massa del veicolo. Il sistema delle sospensioni e la distribuzione delle masse devono essere tali da garantire la massima stabilità in tutte le condizioni stradali, di guida e nelle diverse condizioni di carico determinate dal grado riempimento del serbatoio idrico antincendio.
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Gli elementi delicati eventualmente esposti, compreso il sottoscocca, devono essere adeguatamente protetti da urti considerando per i mezzi un impiego fuoristradistico impegnativo di tipo professionale.
I comandi, sia del veicolo che delle attrezzature, devono essere di semplice utilizzo. La cabina deve essere confortevole, ben ammortizzata e insonorizzata rispetto ai rumori introdotti dal motore e dai dispositivi acustici.
2. Dimensioni e pesi
Lunghezza massima del veicolo, esclusi gancio di traino e verricello anteriore pari a 5500 mm, o lunghezza inferiore qualora offerta in sede di gara;
Larghezza massima del veicolo con specchi retrovisori aperti: ≤ 2300 mm.
Altezza massima, a veicolo scarico, esclusi dispositivi luminosi di emergenza e antenna radio: ≤ 1950 mm.
Xxxx libera al suolo: ≥ 190 mm.
Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x 0000 xx, x xxxxx xxxxxxxxx qualora offerto in sede di gara. Altezza di guado: ≥ 500 mm.
Carreggiata: ≥ 1450 mm.
Lunghezza utile cassone: ≥ 1500 mm. Larghezza utile cassone: ≥ 1400 mm.
Larghezza cassone tra gli archi passaruota: ≥ 1000 mm. Altezza di carico, a veicolo scarico: ≤ 1100 mm.
Massa totale a terra approvata per l’autotelaio: ≤ 3500 kg. Capacità serbatoio combustibile: ≥ 65 litri.
Massa rimorchiabile su strada con rimorchio frenato: ≥ 3000 kg.
Portata utile sul cassone del veicolo pari a 1000 kg, o portata superiore qualora offerta in sede di gara.
La portata utile è definita come differenza tra la massa totale a terra di omologazione dell'autoveicolo proposto e la tara del veicolo a sua volta definita come la massa dell'autoveicolo stesso in ordine di marcia, con attrezzature fisse e dispositivi fissi, serbatoio del carburante pieno, tutti i fluidi richiesti per la marcia nonché́ conducente valutato come 75 kg.
Il veicolo deve potersi condurre con patente italiana di categoria B.
3. Motore
Tipo motore: endotermico a ciclo diesel N. cilindri: ≥ 4
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Cilindrata: ≥ 1850 cm3 Potenza massima: ≥ 100 kW
Coppia massima: ≥ 300 Nm Standard emissioni: ≥ Euro 6
4. Cambio e trasmissione
Trazione integrale permanente con differenziale centrale o in alternativa trazione integrale inseribile e disinseribile in movimento tramite comando in cabina.
Cambio di velocità: ≥ 5 rapporti oltre la retromarcia, manuale o automatico. Riduttore: su tutta la gamma delle marce.
Nel caso di trazione integrale permanente, o comunque di presenza del differenziale centrale, è obbligatorio che almeno i differenziali centrale/longitudinale e posteriore siano di tipo bloccabile manualmente (non autobloccante).
Nel caso di trazione integrale inseribile, assente il differenziale centrale, è obbligatorio che almeno il differenziale trasversale dell'asse posteriore sia di tipo bloccabile manualmente (non autobloccante).
5. Impianto frenante
L'impianto frenante, con freno di servizio a due circuiti indipendenti agente sulle quattro ruote, deve garantire il corretto ed equilibrato arresto del veicolo in ogni condizione di carico e per ogni pendenza affrontabile dall'automezzo, mantenendo la propria efficienza anche nell'uso prolungato in condizioni gravose.
Sistema frenante asse anteriore: a dischi ventilati.
Sistema frenante asse posteriore: a dischi ventilati o a tamburo con ganasce. Sistema di freno di stazionamento: meccanico agente almeno sulle ruote posteriori. Sistema antibloccaggio ruote: ABS con EBD.
6. Sospensioni
Le sospensioni saranno dimensionate in modo adeguato all'uso del veicolo in ogni condizione di impiego, potranno essere di tipo meccanico e/o pneumatico e dovranno prevedere:
retrotreno ad assale rigido ed asse anteriore a ruote indipendenti con barra stabilizzatrice;
ammortizzatori doppio effetto su tutte le ruote.
Il veicolo deve mantenere un assetto parallelo al piano stradale anche a pieno carico: se necessario provvedere tramite modifiche delle sospensioni che dovranno essere omologate e riportate sulla carta di circolazione del veicolo.
7. Pneumatici e cerchi
Cerchi: in acciaio di diametro ≥ 16 pollici.
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Pneumatici: A/T (All Terrain) con battistrada 50% offroad e 50% stradale
Il veicolo allestito a pieno carico dovrà rispettare gli angoli e le altezze dichiarate coi pneumatici previsti in fornitura.
Ruota di scorta: cerchio e pneumatico identico all’equipaggiamento, alloggiati in posizione facilmente movimentabile senza peggiorare altezze da terra e angoli caratteristici.
8. Sterzo
Tipologia: idroguida o servosterzo Volante regolabile in altezza
9. Prestazioni
Pendenza superabile con veicolo completamente carico: ≥ 25° Pendenza superabile da parte del veicolo base non allestito: ≥ 32°
Diametro di volta tra muri pari a 15 metri, o diametro inferiore qualora offerto in sede di gara. Angolo di attacco con verricello installato: ≥ 22°
Angolo di uscita con gancio di traino installato: ≥ 14° Angolo di dosso: ≥ 18°
Angolo di ribaltamento statico trasversale del veicolo a pieno carico: ≥ 28°; l’angolo di ribaltamento statico trasversale è definito come il minimo valore dell’angolo formato dal piano di appoggio (vedasi UNI EN 1846- 2) con il piano orizzontale per il quale si ha la perdita di stabilità in una prova su tavola inclinabile, intendendosi con perdita di stabilità il distacco completo dal piano di appoggio di una ruota in alto; se i valori dell’angolo per inclinazione a destra e a sinistra sono differenti, si considera il minore dei due.
Angolo di ribaltamento statico longitudinale: ≥ 38°
10. Cabina di guida
Numero di porte: 4
Posti a sedere: ≥ 4 compreso il conducente.
Cinture di sicurezza: a tre punti omologate con arrotolatore.
Sedili, pavimenti e superficie interna di porte e pareti della cabina, per un’altezza adeguata, devono essere in materiale durevole e di facile pulizia, con buona resistenza all’usura e alla corrosione.
Livello di rumore in cabina: come da Direttiva 92/97 CEE e s.m.
Climatizzatore: manuale o automatico, con possibilità di selezionare il ricircolo dell’aria con isolamento della cabina oppure l’immissione di aria esterna.
Ventilazione abitacolo: regolabile e con bocchette per lo sbrinamento del parabrezza. Airbag: almeno frontale, lato conducente e passeggero anteriore.
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Alzacristalli: anteriori elettrici, posteriori manuali o elettrici. Chiusura: centralizzata con telecomando.
Prese USB: ≥ 1
Xxxx abitacolo aggiuntiva lato passeggero anteriore. Radio: AM/FM/CD/MP3 + aux-in
Plancia di comando: completa di bluetooth e con comandi integrati al volante
11. Carrozzeria
Lamierati metallici: trattati contro l’ossidazione, garantiti per una durata minima anticorrosione di 60 mesi
Colore: bianco
Specchi retrovisori: a regolazione e chiusura elettrica, riscaldati Lunotto: termico
Rivestimento del cassone: in lamiera di alluminio mandorlato Barra posteriore anti-incastro
Protezione sottoscocca in acciaio per l'assale anteriore e il gruppo basamento-cambio-riduttore
Gancio di traino: a sfera rimovibile omologato e idoneo per la capacità massima di traino del veicolo, con impianto elettrico per il rimorchio a 13 poli, compreso adattatore per connessioni a 7 poli
Verricello: elettrico anteriore con trazione uguale o superiore a 4000 kg in tiro diretto sul primo strato, con almeno 20 metri utili di cavo in acciaio e rulliera guidacavo, con dispositivo per comando a distanza via filo che ne consenta l’azionamento da una distanza ≥ 2,5 x.
Xxxxx anteriori e posteriori di disimpegno, idonei al recupero del veicolo opportunamente dimensionati per il veicolo a pieno carico.
Catene da neve per tutte e 4 le ruote Caratterizzazione del veicolo:
Loghi adesivi secondo layout fornito dalla stazione appaltante, su entrambe le fiancate e posteriormente;
Logo adesivo tondo diametro 40/50 cm, secondo layout fornito dalla stazione appaltante, applicato sul cofano motore.
12. Dispositivi ottici ed acustici ad uso antincendio
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Il veicolo deve riportare i dispositivi acustici e luminosi per il suo utilizzo in emergenza, visibili a 360°, con la necessaria omologazione e trascrizione sulla carta di circolazione del veicolo come parte integrante della carrozzeria ai sensi dell’art.177 del Codice della Strada.
Sistema luminoso: barra a led a luce blu ad almeno due livelli luminosi posizionata sulla cabina di guida. Ogni parte costruttiva utilizzata per il fissaggio deve essere realizzata in acciaio inox.
Sistema acustico: sirena bitonale Sol-Mi integrata nella barra luminosa Spinotti collegamento impianto elettrico: a tenuta stagna e debitamente fissati.
Quadro comandi: ergonomico, posizionato sul cruscotto del veicolo, con sistema inserimento/disinserimento indipendente sia per la parte acustica che per quella visiva.
13. Apparati radio
Il veicolo deve essere predisposto per l’installazione di apparato radio ricetrasmittente tipo Motorola MTM800 o similare che verrà fornito dalla Committenza alla Ditta Aggiudicataria.
Antenna: esterna, montata su un piano metallico. Nel caso in cui il materiale del tetto non sia idoneo, si deve prevedere una base alternativa sotto forma di reticolati metallici collegati a massa.
L'attacco dell'antenna radio deve essere accessibile dall'interno della cabina; deve pertanto essere disposta una apposita apertura di ispezione al fine di evitare in caso di riparazioni o sostituzioni lo smontaggio dei rivestimenti.
Alimentazione per apparato radio: a 12V da realizzare prelevando direttamente dalla batteria di bordo, tramite appositi fusibili, con cavi di sezione adeguata, assicurando una lunghezza utile all’esterno del vano apparato radio di almeno 60 cm.
Vano apparato radio nell’abitacolo: Il vano apparato radio va comunque collocato in una zona che ne consenta un agevole utilizzo da parte del conducente e del passeggero anteriore, e che non ne intralci i movimenti.
14. Altre dotazioni del veicolo
Gestione della trazione: sistema ESP su tutte le 4 ruote Controllo elettronico della trazione
Assistenza alla partenza in salita
Sistema di controllo della stabilità del rimorchio Assistenza alla frenata di emergenza
Impianto di carica batteria con presa a sgancio esterna
Triangolo di segnalazione, cassetta di pronto soccorso, giubbotto fluorescente. Kit di recupero contenente:
N°1 fascia di sollevamento (Strops) da 10 m con portata ≥ 9000kg
N°1 fascia di sollevamento (Strops) da 5 m con portata ≥ 9000kg
N°2 grilli opportunamente dimensionati con portata ≥ 9000kg
N°1 carrucola dimensionata al massimo tiro del verricello
N°1 telo di sicurezza per il cavo del verricello
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GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MEDIANTE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI PICK-UP
CONTRATTO DI APPALTO
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MEDIANTE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI VEICOLI PICK-UP, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE “FULL SERVICE”
TRA
La Regione Lazio – Agenzia Regionale di Protezione Civile, con sede legale in Xxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 00000 Xxxx, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio” o “Committente”, nella persona di XXXXXXX XXXXXXXXX, nato a Rieti (RI) il 07/04/1972 in qualità di Direttore, autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli con Deliberazione di Giunta Regionale n. 661 del 7 novembre 2016
E
L’Impresa ……….., con sede in ………….), Via ………………., . CAP C.F. n.
………….. e P. IVA n. ………………, iscritta presso il Registro delle Imprese di ,
tenuto dalla C.C.I.A.A. di ………………, di seguito definita “Fornitore”, nella persona di
……………., nato a ………. il ……………….. in qualità di , autorizzata alla stipula
del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli ………………. congiuntamente, anche, le “Parti”,
PREMESSO CHE
a) L’Agenzia, con Determinazione n. ………….., ha indetto una GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MEDIANTE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI PICK- UP, COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE “FULL SERVICE”, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. …………… del ……….. e sulla GURI ;
b) con Determinazione , il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara;
c) il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
d) il Fornitore, ai sensi dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha prestato la garanzia fideiussoria per un importo pari al dell’importo complessivo di aggiudicazione, pari ad
……………… per un ammontare complessivo di …………………., e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
e) il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 32 “Accettazione espressa clausole contrattuali”;
f) con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
g) il presente Contratto non è fonte di obbligazioni per l’Agenzia nei confronti del Fornitore; il medesimo Contratto rappresenta, in ogni caso, le condizioni generali della prestazione che verrà conclusa con l’emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l’Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 2
Definizioni
1. Nell’ambito del presente Contratto si intende per:
a) Atti di gara: il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la «Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata all’affidamento della fornitura, mediante noleggio al lungo termine senza conducente, di veicoli PICK-UP, comprensiva del servizio di manutenzione “FULL SERVICE”»;
b) Contratto: il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
c) Fornitore: il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di fornitura;
d) Ordinativo di fornitura (contratto): il documento, con il quale l’Agenzia Regionale di Protezione Civile (d’ora in poi Agenzia) comunica la volontà di acquisire le singole forniture oggetto del Contratto, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;
e) Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/Xxxxxxx/ ed utilizzato dalla Regione Lazio per la gestione delle procedure telematiche di acquisto;
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L’erogazione delle forniture oggetto del Contratto è regolata:
a) dalle clausole contenute nel presente Contratto e dagli atti di gara, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica dell’aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dai regolamenti di accesso e utilizzo dei Contratti riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l’Agenzia, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della gara in oggetto prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dall’Agenzia.
3. Le clausole del presente Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.
4. In ordine all’esecuzione contrattuale, resta nell’esclusiva competenza dell’Agenzia la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
a) gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
b) custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
c) stesura e sottoscrizione del presente Contratto con il Fornitore. Resta nell’esclusiva competenza dell’Agenzia:
a) emissione di Ordinativi di fornitura;
b) ricevimento fatture e relativi pagamenti;
c) gestione dei rapporti negoziali e dell’eventuale contenzioso, conseguenti all’esecuzione degli Ordinativi di fornitura.
Articolo 4
Oggetto
1. Il Contratto definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile al contratto concernente l’affidamento della fornitura.
2. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Agenzia a prestare tutti i beni e servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalla stessa Agenzia mediante emissione
di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari a Euro
…………………. IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile è stato calcolato sulla base dell’offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata del presente Contratto, dell’importo massimo spendibile indicato al comma 2 del presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Non sono altresì ammesse varianti secondo quanto previsto dall’articolo 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Articolo 5
Utilizzo del Contratto
1. L’utilizzo del Contratto comporta la registrazione da parte dell’Agenzia, tramite proprio rappresentante.
2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano il Contratto; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare il Contratto, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto del Contratto stesso.
Articolo 6
Durata
1. Il presente Contratto ha una durata di 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
Articolo 7
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l’applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del Contratto medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura.
3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal Contratto, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’Agenzia, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte.
7. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al Contratto e ai singoli Ordinativi di fornitura.
Articolo 8
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
a) eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;
b) manlevare e tenere indenne l’Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse
rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
d) eseguire tutti i servizi richiesti, secondo le modalità concordate, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nell’Allegato Tecnico;
e) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Agenzia di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel Contratto e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
2. Il Fornitore si impegna, alla stipula del Contratto, a mettere a disposizione un numero di telefono, un indirizzo e-mail e PEC, attivo per tutto l’anno h/24 per le emergenze, nonché per tutte le richieste riferite al servizio e per l’inoltro di reclami.
Articolo 9
Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Per l’esecuzione della fornitura richiesta nell’Ordinativo di fornitura emesso, il Fornitore si obbliga a erogare i servizi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa, nell’Offerta Tecnica del Fornitore.
2. L’erogazione di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
5. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto di ogni altro prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, se migliorativa nell’Offerta Tecnica, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 10
Verifica e controllo quali/quantitativo
1. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. L’Agenzia ha comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia del Contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
Articolo 11
Corrispettivo
1. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore dall’Agenzia per l’affidamento della fornitura oggetto del presente contratto è pari ad € ……………….. comprensivo degli oneri per la sicurezza, e, nello specifico, così suddiviso tra i due lotti:
Importo aggiudicazione (al netto degli oneri per la sicurezza) | € …….. |
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € ………… |
Valore Contratto | € ………………. |
2. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo della fornitura di tutti i servizi descritti nel presente Contratto e negli allegati di gara.
3. Il predetto corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori, non possono vantare alcun diritto nei confronti dell’Agenzia.
4. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione dell’appalto.
5. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Il prezzo di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza. L’Agenzia, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell’Ordinativo di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dall’Agenzia.
Articolo 12
Fatturazione e pagamenti
1. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all’Agenzia e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
2. Ciascuna fattura riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate Agenzia soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l’Agenzia di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
3. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all’articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se
le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
4. La remunerazione per tutti i servizi oggetto della presente iniziativa avverrà sulla base del prezzo presentato in sede di offerta, espresso in Euro, al netto dell’IVA, nelle modalità indicate al precedente art. 11, comprensivo degli oneri della sicurezza.
Articolo 13
Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Contratto e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’articolo 3 della L. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente:
Istituto di Credito: …………
Agenzia: ………………..
IBAN: …………………….. BIC: ……………………….
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’Agenzia le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’articolo 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti il presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. Il Fornitore, o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all’Agenzia e alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Agenzia stessa.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Agenzia, oltre alle informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla
Legge sopracitata. È facoltà dell’Agenzia richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della L. 136/2010.
Articolo 14
Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 15
Penali
1. In caso di inadempimenti non imputabili alla Stazione Appaltante ovvero non causati da forza maggiore o da caso fortuito, nell’esecuzione dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto, dagli atti di gara e dall’Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le seguenti penali, che saranno a computate per ciascun singolo mezzo ed evento:
- Tardivo intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria € 100
- Omesso o irregolare intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria € 150
- Tardivo intervento di depannage € 150
- Omesso intervento di depannage ovvero oltre 12 ore dalla chiamata € 250
- Omessa o irregolare esecuzione servizi accessorio gestione sinistri € 300
- Ritardo nella consegna dei veicoli fino al 60° giorno successivo allo scadere del termine di consegna, per ogni giorno solare € 50
- Ritardo nella consegna dei veicoli: dal 60° giorno successivo allo scadere del termine di consegna € 150 ogni giorno solare
- Disservizio causato da inadempimento anche parziale ovvero irregolare esecuzione degli obblighi contrattuali € 300
- Grave disservizio causato da inadempimento anche parziale ovvero irregolare esecuzione degli obblighi contrattuali € 1.000
- Per ogni altro tipo di evento non previsto nell’elenco che dia luogo ad un disservizio o sia identificabile come mancato rispetto del capitolato tecnico € 100,00 ad infrazione.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Agenzia; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Agenzia che avrà richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
5. È fatta salva la facoltà per l’Agenzia di non attendere l’esecuzione della fornitura / servizio e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi.
6. L’Agenzia potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero,
avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
7. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
8. In ogni caso l’Agenzia potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.
9. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o del Contratto per grave ritardo. In tal caso l’Agenzia avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 16
Cauzione definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha costituito a favore dell’Agenzia la polizza fideiussoria definitiva, incondizionata ed irrevocabile. La polizza è stata rilasciata da ……………….. al numero
……………… con durata fino al ……………….. e prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 15 “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Agenzia per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. A tal fine l’Agenzia redige di norma semestralmente, l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di fornitura emesso, produce apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte dell’Agenzia.
7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il Contratto e l’Ordinativo di fornitura.
Articolo 17
Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, il Contratto ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 18
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Agenzia e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l’intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne l’Agenzia, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all’Agenzia, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto ed ai singoli Ordinativi di fornitura.
3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, e prevede la rinunzia dell’assicuratore, nei confronti dell’Agenzia, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 c.c.
4. Resta inteso che l’esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Agenzia e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto ed ogni singolo
Ordinativo di fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta altresì ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 19
Risoluzione e clausola risolutiva espressa
1. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, che si protragga oltre il termine, assegnato mediante comunicazione PEC, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, l’Agenzia, per porre fine all’inadempimento, avrà la facoltà di considerare risolti di diritto il Contratto e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Agenzia può risolvere di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
d) nei casi previsti dall’articolo 13 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
e) nei casi di cui all’articolo 14 “Trasparenza”;
f) nel caso di cui all’articolo 15, comma 8, “Penali”;
g) nei casi di cui all’articolo 17 “Riservatezza”;
h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell’articolo 18 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
i) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all’articolo 22 “Divieto di cessione del contratto e dei crediti”;
j) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Agenzia, ai sensi dell’articolo 23 “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
k) in caso di cancellazione dell’iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui alla L.82/1994 e al suo Regolamento di attuazione D.M.274/1997.
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Agenzia, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell’articolo 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il Contratto qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione del Contratto legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del Contratto stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell’Agenzia.
5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, l’Agenzia ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Agenzia e/o della Regione Lazio al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l’Agenzia si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp.
Articolo 21
Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall’articolo 109 del d.lgs. 50 del 2016, l’Agenzia, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Contratto e/o dai singoli Ordinativi di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;
c) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx e/o ogni singolo rapporto attuativo.
3. Si conviene altresì che l’Agenzia, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio pluriennale, potrà recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell’ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall’ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L’Agenzia può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c..
6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Agenzia.
7. Qualora l’Agenzia receda dal Contratto ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura.
Articolo 22
Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Agenzia, salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 13, del d.lgs 50/2016 e s.m.i..
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 23
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Agenzia un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Agenzia, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Agenzia.
3. L’Agenzia si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce all’Agenzia la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Agenzia, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 24
Responsabile della fornitura
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nell’…………. il Responsabile del Contratto, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell’Agenzia.
2. I dati di contatto del Responsabile del Contratto sono: numero telefonico Cell.
…………………, indirizzo PEC ……………. e-mail …………………...
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile, dovrà darne immediata comunicazione all’Agenzia.
Articolo 25
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesima, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.
2. L’Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell’Agenzia, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso l’Agenzia, aderendo al Contratto con l’emissione dell’Ordinativo di fornitura, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all’Agenzia stessa, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione del Contratto e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss. del d.lgs. 196/2003.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta
imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, xxxxx restando i diritti dell’interessato di cui all’articolo 7 del d.lgs. 196/2003.
6. Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Agenzia o risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 d.lgs. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
- nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003;
- nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
- nel trasmettere all’Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e ss. del d.lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Agenzia stessa di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal d.lgs. 196/2003;
- nel fornire altresì all’Agenzia tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
- nel consentire all’Agenzia, in quanto titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
Articolo 26
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili,
xxx xxxxx, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’Agenzia per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, al Contratto è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 27
Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Articolo 28
Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Agenzia è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 29
Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte dell’Agenzia non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in
conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Contratto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Roma,
Il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile* Il Fornitore*
* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.