Imposta di successione Clausole campione

Imposta di successione. Le prestazioni assicurative erogate in caso di decesso dell’Assicurato sono corrisposte a titolo proprio dalla Compagnia e, conseguentemente, non confluiscono nella dichiarazione di successione degli eredi.
Imposta di successione. Conformemente alle previsioni del Regolamento di gestione la SICAF attua una politica di investimento coerente con i vincoli previsti dalla Legge di bilancio 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificata, - art.1 commi da 88 a 114. Pertanto, le azioni di categoria C della SICAF rientrano nella definizione di “investimento qualificato” previsto dalla richiamata Legge di bilancio per i “piani individuali di risparmio a lungo termine” (cd. “PIR”). Il trasferimento a causa di morte delle azioni di categoria C della SICAF detenuti in un PIR non è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346. Al di fuori dei casi indicati in precedenza, l’imposta sulle successioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed è dovuta dagli eredi e dai legatari. L’imposta va applicata sul valore globale di tutti i beni caduti in successione – esclusi i beni non soggetti ad imposta di successione in base al disposto del D.Lgs.31 ottobre 1990 n. 346 -, con le seguenti aliquote: - 4 per cento sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, euro 1.000.000, se gli eredi sono il coniuge ed i parenti in linea retta; - 6 per cento sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 100.000, se gli eredi sono i fratelli o le sorelle; - 6 per cento se gli eredi sono altri parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado; - 8 per cento se gli eredi sono soggetti diversi da quelli di cui ai punti precedenti. Nel caso in cui l’erede sia un soggetto portatore di un handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’imposta di successione si applica solo sulla parte del valore della quota o del legato che supera la franchigia di euro 1.500.000, con le medesime aliquote sopra indicate. Per valore globale netto dell’asse ereditario si intende la differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e diritti che compongono l’attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni di cui agli articoli da 9 a 19 del D.Lgs. n. 346/1990, e l’ammontare complessivo delle passività ereditarie deducibili e degli oneri, esclusi quelli a carico di eredi e legatari che hanno per oggetto prestazione a favore di terzi, determinati individualmente, considerati dall’art. 46 del D.Lgs. n. 346/1990 alla stregua di legati a favore dei beneficiari. Nell’...
Imposta di successione. Con riferimento all’imposta di successione (ripristinata per effetto dell’articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dall’articolo 1, commi 77, 78 e 79 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) l’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 70/E del 18/12/2007, ha chiarito che le prestazioni percepite dagli eredi sono escluse dall’applicazione di detta imposta al pari delle indennità di fine rapporto e delle indennità equipollenti ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

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  • Cessione dei diritti L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione.

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