Imposta sulle transazioni finanziarie Clausole campione

Imposta sulle transazioni finanziarie. (“Xxxxx tax”)
Imposta sulle transazioni finanziarie. La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (la “Legge 228/2012”) ha introdotto una nuova imposta sulle transazioni finanziarie. Le modalità di attuazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie sono contenute nel Decreto 21 febbraio 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2013, n. 50, Serie Generale). L’imposta si applica, fra le altre fattispecie, ai trasferimenti, conclusi a far data dal 1° marzo 2013, aventi ad oggetto:
Imposta sulle transazioni finanziarie. Ai sensi dell'articolo 1 (comma 491 e seguenti) della Legge 24 Dicembre 2012, sono soggette ad imposta sulle transazioni finanziarie (FTT) (i) i trasferimenti della proprietà di azioni o altri strumenti partecipativi emessi da società residenti in Italia; (ii) i trasferimenti della proprietà di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente (entrambe di seguito denominate Strumenti Rilevanti); e (iii) le operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più Strumenti Rilevanti o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalente a uno o più Strumenti Rilevanti, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente. Con particolare riferimento alle operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più Strumenti Rilevanti (e.g. warrants, covered warrants e certificates) l'imposta è dovuta a far data dal 1 luglio 2013, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dalla residenza fiscale delle parti. La FTT è dovuta in misura fissa da determinare in base alla tipologia di strumento e al valore del contratto che varia tra e EUR 0.01875 e EUR 200. Nel caso di regolamento mediante trasferimento del sottostante la FTT è dovuta anche con riferimento al trasferimento degli Strumenti Rilevanti. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/86 la FTT è ridotta a 1/5. La FTT relativa ad operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalente uno o più Strumenti Rilevanti è dovuta da ognuna delle parti contraenti. Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte l'Unione Europea, la Banca centrale europea, le banche centrali degli Stati membri dell'Unione Europea, le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali degli altri Stati, nonché gli enti e gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. L'imposta non si applica, inter alia, (i) ai soggetti che effettuano operazioni di supporto agli scambi (market making activities); (ii) agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme pensionistiche complementari di ...
Imposta sulle transazioni finanziarie. Le cessioni di quote di fondo comuni d’investimento immobiliare chiusi non sono assoggettate all’imposta sulle transazioni finanziarie istituita dall’articolo 1, commi da 491 a 500 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Imposta sulle transazioni finanziarie. Ai sensi dell’articolo 1, comma 491, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (la “Legge 228/2012”), i trasferimenti della proprietà di azioni emesse da società residenti nel territorio dello Stato, la cui capitalizzazione di Borsa sia uguale o superiore a Euro 500 milioni, di altri strumenti finanziari partecipativi (emessi da società residenti nel territorio dello Stato), negoziati o non negoziati in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, nonché dei titoli rappresentativi delle predette azioni o strumenti finanziari (indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente), negoziati o non negoziati in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, sono soggetti ad un’imposta sulle transazioni finanziarie. L’imposta sulle transazioni finanziarie non si applica, tra le altre ipotesi di esclusione o esenzione, qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. L’imposta si determina nella misura dello 0,2% del valore dell’operazione (ridotta allo 0,1%, nel caso di operazioni che avvengano su mercati regolamenti o sistemi multilaterali di negoziazione). Qualora il trasferimento delle azioni, degli strumenti finanziari partecipativi e dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti avvenga a seguito del regolamento di un contratto derivato o di derivati cartolarizzati (che preveda la consegna fisica dell’azione o dello strumento finanziario) l’aliquota da applicare è sempre pari allo 0,2% (sia che l’operazione avvenga in mercati regolamentati o al di fuori di essi). L’imposta è dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi emessi da società italiane a prescindere dal Paese in cui vengono concluse le operazioni e dalla residenza dei contraenti. Sono previsti casi di esclusione ed esenzione dall’imposta in esame. Ai sensi dell’articolo 1, comma 492, della Legge 228/2012, inoltre, le operazioni su strumenti finanziari derivati, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari i...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).