Casi di esclusione Clausole campione
Casi di esclusione. L’individuazione di indicatori a livello territoriale, ancorché distintamente per set- tore merceologico, comporta l’inevitabile rischio di valutazioni di tipo medio e massi- vo che possono prescindere dal reale andamento delle singole imprese operanti nella provincia e/o nel settore merceologico di riferimento. Sussiste quindi la necessità di individuare, preventivamente, dei casi oggettivi di esclusione dall’obbligo di corresponsione del premio, laddove ne scattino i presuppo- sti, per le aziende che si trovino in determinate situazioni. E così, a mero titolo di esempio, nei contratti provinciali potrà essere prevista l’e- sclusione dall’obbligo per le aziende: • rientranti nei territori in cui sia stato dichiarato dalle competenti autorità nazio- nali e/o territoriali lo stato di calamità; • la cui produzione prevalente rientra in comparti produttivi per i quali è stato di- chiarato, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, lo stato di crisi e/o lo stato di emergenza per rischio sanitario; • in crisi interessate da processi di ristrutturazione, riconversione, riorganizzazione nell’anno di riferimento, nonché da contratti di solidarietà di tipo difensivo; • in fase di start-up per la durata di . Il giorno 19 giugno 2018 presso la sede della Confederazione Generale dell’Agri- coltura Italiana (Confagricoltura) in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx n. 101, la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana la Confederazione Nazionale Coldiretti la CIA Agricoltori Italiani la FLAI-CGIL la FAI-CISL la UILA-UIL congiuntamente “le parti” • che l’acquacoltura è l’attività economica organizzata, esercitata professionalmen- te, diretta all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici che avviene attra- verso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine; • che le imprese che esercitano attività di acquacoltura ed i rispettivi lavoratori sono inquadrati a tutti gli effetti nel settore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c., come novellato dal D.lgs. n. 228/2001; • che i rapporti di lavoro tra le imprese che esercitano attività di acquacoltura e gli operai agricoli da esse dipendenti sono regolati dalla contrattazione collettiva agricola (art. 1, CCNL Operai agricoli e florovivaisti del 19 giugno 2018); • che il contratto collettivo di lavoro prevede disposizioni specifiche per la materia dell’acquacoltura attraverso una delega alla contrattazione provinc...
Casi di esclusione. 1. Sono escluse dalle procedure di gara e dalla contrattazione con l’A.P.S.P. le persone o imprese che nell’esecuzione di precedenti contratti stipulati con l’A.P.S.P. medesima o con altre Amministrazioni pubbliche si siano rese inadempienti o colpevoli di gravi negligenze. I soggetti così esclusi possono essere riammessi a contrattare con l’A.P.S.P. ove l’A.P.S.P. stessa ritenga, sulla base di circostanze sopravvenute, che essi siano nuovamente in grado di assicurare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali. I provvedimenti di esclusione dalla contrattazione e di riammissione sono adottati dal Direttore.
Casi di esclusione. Come previsto dai Regolamenti comunitari vigenti, sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori:
a) pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) produzione primaria di prodotti agricoli;
c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
d) attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
e) aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione. Sono altresì escluse:
1. le imprese che svolgono attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92);
2. le imprese che svolgono attività di organizzazioni associative previste dall’ATECO 2007, Sezione S divisione 94;
3. le imprese che svolgono attività connesse all’industria carbonifera cui al Regolamento (CE) n. 1407/2002;
4. le cooperative che abbiano avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi cinque anni, salvo che entro il termine dell’attività istruttoria abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale/ovvero sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese; nel caso di assegni protestati il cui pagamento è avvenuto prima dei 12 mesi previsti dalla normativa per l’avvio della procedura di cancellazione, dovrà essere dimostrato il pagamento attraverso una liberatoria rilasciata dal creditore sotto forma di dichiarazione sostitutiva con allegata contabile bancaria;
5. le cooperative in capo alle quali risultino eventi negativi dalla visura ordinaria nella banca dati LINCE CERVED GROUP a fronte di un debito nei confronti di terzi del quale non sia dimostrato il regolare rispetto del piano di rimborso;
6. le cooperative che, al momento della definizione dell’istruttoria, non siano in regola con i versamenti relativi ad imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali;
7. le cooperative che si trovino nella fase di seed e start up;
8. le imprese cooperative che abbiano ricevuto, nell’arco di tre esercizi finanziari, altro contributo comunitario, nazionale o regionale in regime “de minimis” che, cumulato a quello richiesto, superi la soglia massima prevista da tale regime, pari a Euro...
Casi di esclusione. 5.1 Xxxxx restando gli altri casi di esclusione dall’applicazione del Regolamento (e di conseguenza delle presenti Procedure) previsti dal medesimo Regolamento, le disposizioni del Regolamento e le presenti Procedure non si applicano:
a. alle Operazioni di Importo Esiguo;
b. ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea ai sensi dell’art. 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive;
c. alle deliberazioni - diverse da quelle che costituiscono casi di esclusione dall’applicazione del Regolamento ai sensi del medesimo Regolamento - in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti Con Responsabilità Strategiche a condizione che:
(i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
(ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza Indipendenti;
(iii) sia stata sottoposta all’approvazione o al voto consultivo dell’assemblea della Società una relazione che illustri la politica di remunerazione; e
(iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.
d. alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard (come tale nozione è definita nel Regolamento e ulteriormente declinata o precisata nella Comunicazione), fatto salvo quanto disposto alla lettera c) dell’art. 13, comma 3, del Regolamento;
e. alle Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate (anche Congiuntamente) dalla Società, nonché alle operazioni con Società Collegate alla Società, purché nelle società Controllate o Collegate controparti dell’operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.
5.2 Nei casi di esclusione indicati nelle lettere da b. a e. del paragrafo precedente la Società ottempera agli obblighi informativi di cui all’art. 5, comma 8, del Regolamento.
Casi di esclusione. L’Inps precisa che ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale. Ad esempio, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure: • contratto originario: 1,4%; • 1° rinnovo: 1,9% (1,4% + 0,5%); • 2° rinnovo: 2,4% (1,9% + 0,5%); • 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%). L’incremento dello 0,5% non si applica ai rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018, pertanto si considera primo rinnovo contrattuale quello sottoscritto dal 14 luglio 2018, anche qualora il contratto a termine sia stato già rinnovato precedentemente alla suddetta data. Si precisa che l’incremento del contributo non è dovuto in caso di proroga del contratto a termine.
Casi di esclusione. 1. Restano esclusi dall’applicazione delle procedure comparative previste nel presente regolamento: ● gli incarichi disciplinati da specifiche norme di legge (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli incarichi professionali conferiti nell’ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici (D.lgs. 163/2006); ● gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
Casi di esclusione. Sono esclusi dal presente Avviso:
(i) I Destinatari che negli ultimi tre anni presentano anche solo una delle anomalie indicate nell’appendice 3 all’Avviso («Anomalie»). In caso di Anomalie che prevedono la valutazione “caso per caso”, l’ammissibilità sarà definita dal Nucleo Regionale di cui al successivo articolo 10, sulla base delle indicazioni fornite nella scheda istruttoria dal Soggetto Erogatore scelto dal richiedente fra quelli convenzionati con Lazio Innova, il cui elenco è disponibile sulla pagina dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx. In caso di società, tale requisito va verificato sul singolo socio illimitatamente responsabile e sui legali rappresentanti.
(ii) I Destinatari che abbiano ricevuto, come Impresa Unica, nel triennio precedente, altro contributo comunitario, nazionale o regionale in regime “de Minimis” che cumulato con quello richiesto, superi la soglia massima prevista (Euro 200.000).
(iii) I Destinatari che svolgono le attività di seguito indicate:
a. Attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività.
b. Produzione e commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi. Le esclusioni di cui alla presente lettera non si applicano qualora l’attività sia svolta congiuntamente ad altra non esclusa.
c. Finanziamento della fabbricazione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica qualora il progetto sia rivolto in via esclusiva ad ambito applicativo civile.
d. Gioco di azzardo e pornografia.
e. Settore informatico - ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettronici che abbiano una delle seguenti caratteristiche:
A. siano specificamente finalizzati a sostenere: - qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da a) a d), - il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line,
B. siano destinati a permettere: - di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati, oppure - di scaricare illegalmente dati elettronici.
f. Settore delle scienze della vita, quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi (i) alla clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici o (ii) organismi geneticamente modificati (“OGM”). Sono inoltre esclusi i Destinatari o...
Casi di esclusione. Il datore di lavoro che, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, effettua il licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, del neoassunto o di altro lavoratore adibito alle medesime mansioni presso la medesima unità produttiva, decade dal beneficio con l’obbligo di restituire quanto già fruito a titolo di incentivo. Sono esclusi dall’incentivo i seguenti contratti: lavoro domestico L’incentivo non spetta se: - il datore di lavoro nei 6 mesi precedenti l’assunzione, abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva presso cui effettua la nuova assunzione - se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente - se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine - se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazioni aziendali, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’impiego di lavoratori inquadrati in un diverso livello o addetti ad unità produttive diverse - se il datore di lavoro • non è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi • abbia violato norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro • non rispetti gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale Giovani under 35 Incentivo Occupazione Mezzogiorno Descrizione La legge di bilancio 2018, all’art. 1, comma 893, stabilisce che in caso di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di giovani under 35 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il datore di lavoro ha diritto all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, per 12 mesi e nel limite massimo di € 8.060 euro annui. La legge di bilancio 2019, all’art. 1, comma 247, rinnova la disposizione contenuta nella legge di bilancio 2018, rifinanziando l’incentivo per gli anni 2019 e 2020. La tempistica, le modalità e le condizioni di spettanza dell’incentivo, relativamente alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 saranno definite con apposito decreto.
Casi di esclusione. 1. Sono esclusi dal presente Avviso:
a. le società capitali;
b. le imprese non rientranti nel campo di applicazione del Regolamento Ue 1407/2013 (“De minimis”) e Regolamento UE 1408/2013 (De minimis Agricoltura);
c. i Destinatari che abbiano ricevuto, come impresa Unica, nel triennio precedente, altro contributo comunitario, nazionale o regionale in regime di De Minimis che cumulato con quello richiesto superi la soglia massima prevista da tale regime;
d. le imprese che negli ultimi tre anni presentino anomalie, fra quelle elencate in allegato; in caso di anomalie che prevedono la valutazione “caso per caso”, i soggetti sono ammissibili con riserva, che sarà sciolta in sede di valutazione di merito; in caso di società di persone, tale requisito va verificato sul singolo socio illimitatamente responsabile e sui legali rappresentanti.
2. Sono inoltre escluse le imprese operanti nei settori di seguito indicati:
a) fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco;
b) pornografia, gioco d’azzardo;
c) ricerca sulla clonazione umana;
d) attività di puro sviluppo immobiliare;
e) attività di natura puramente finanziaria (p. es. attività di trading di strumenti finanziari).
3. In ogni caso, il progetto di investimento deve essere inequivocabilmente ed in via esclusiva, pena la non ammissibilità della Domanda, rivolto all’ambito applicativo civile e, comunque, non riguardante i materiali di armamento come definiti dall’art. 2 della Legge del 9 Luglio 1990 n. 185 e ss.mm.ii.
Casi di esclusione. Gli incentivi non spettano - se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente; - se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; - se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazioni aziendali, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’impiego di lavoratori inquadrati in un diverso livello o addetti ad unità produttive diverse; - se il lavoratore è stato licenziato nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulta con quest’ultimo in rapporti di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.