Casi di esclusione Clausole campione

Casi di esclusione. L’individuazione di indicatori a livello territoriale, ancorché distintamente per set- tore merceologico, comporta l’inevitabile rischio di valutazioni di tipo medio e massi- vo che possono prescindere dal reale andamento delle singole imprese operanti nella provincia e/o nel settore merceologico di riferimento. Sussiste quindi la necessità di individuare, preventivamente, dei casi oggettivi di esclusione dall’obbligo di corresponsione del premio, laddove ne scattino i presuppo- sti, per le aziende che si trovino in determinate situazioni. E così, a mero titolo di esempio, nei contratti provinciali potrà essere prevista l’e- sclusione dall’obbligo per le aziende: • rientranti nei territori in cui sia stato dichiarato dalle competenti autorità nazio- nali e/o territoriali lo stato di calamità; • la cui produzione prevalente rientra in comparti produttivi per i quali è stato di- chiarato, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, lo stato di crisi e/o lo stato di emergenza per rischio sanitario; • in crisi interessate da processi di ristrutturazione, riconversione, riorganizzazione nell’anno di riferimento, nonché da contratti di solidarietà di tipo difensivo; • in fase di start-up per la durata di . Il giorno 19 giugno 2018 presso la sede della Confederazione Generale dell’Agri- coltura Italiana (Confagricoltura) in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx n. 101, la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana la Confederazione Nazionale Coldiretti la CIA Agricoltori Italiani la FLAI-CGIL la FAI-CISL la UILA-UIL congiuntamente “le parti” • che l’acquacoltura è l’attività economica organizzata, esercitata professionalmen- te, diretta all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici che avviene attra- verso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine; • che le imprese che esercitano attività di acquacoltura ed i rispettivi lavoratori sono inquadrati a tutti gli effetti nel settore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c., come novellato dal D.lgs. n. 228/2001; • che i rapporti di lavoro tra le imprese che esercitano attività di acquacoltura e gli operai agricoli da esse dipendenti sono regolati dalla contrattazione collettiva agricola (art. 1, CCNL Operai agricoli e florovivaisti del 19 giugno 2018); • che il contratto collettivo di lavoro prevede disposizioni specifiche per la materia dell’acquacoltura attraverso una delega alla contrattazione provinc...
Casi di esclusione. La presente Procedura non trova applicazione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob OPC, nei seguenti casi: a) Remunerazioni e piani di compensi (i) le deliberazioni dell’Assemblea dei soci di GHC di cui all’articolo 2389, primo comma, del Codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione di GHC; (ii) le deliberazioni dell’Assemblea dei soci di GHC di cui all’articolo 2402 del Codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale di GHC; (iii) le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di GHC in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’Assemblea dei soci di GHC ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del Codice civile; (iv) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’Assemblea dei soci ai sensi dell’articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive; (v) le deliberazioni (diverse da quelle sopra indicate) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che: a. la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall’assemblea; b. nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti; c. la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.; Le OPC di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) sono del tutto escluse dall’applicazione della presente Procedura; mentre alle OPC di cui ai punti (iv) e (v) si applicano soltanto gli obblighi di informativa periodica previsti dall’Articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob OPC. b) OPC di Importo Esiguo i) Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) qualora la Parte Correlata sia un Dirigente con Responsabilità Strategiche di GHC o di una società che controlla direttamente o indirettamente GHC; o ii) Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) qualora la Parte Correlata sia una persona fisica diversa dai soggetti indicati al punto (i); o iii) Euro 100.000 (centomila/00) qualora la Parte Correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica. c) OPC Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard i. comunica alla Consob e al Comitato la controp...
Casi di esclusione. 1. Sono escluse dalle procedure di gara e dalla contrattazione con l’A.P.S.P. le persone o imprese che nell’esecuzione di precedenti contratti stipulati con l’A.P.S.P. medesima o con altre Amministrazioni pubbliche si siano rese inadempienti o colpevoli di gravi negligenze. I soggetti così esclusi possono essere riammessi a contrattare con l’A.P.S.P. ove l’A.P.S.P. stessa ritenga, sulla base di circostanze sopravvenute, che essi siano nuovamente in grado di assicurare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali. I provvedimenti di esclusione dalla contrattazione e di riammissione sono adottati dal Direttore.
Casi di esclusione. L’Inps precisa che ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale. Ad esempio, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure: • contratto originario: 1,4%; • 1° rinnovo: 1,9% (1,4% + 0,5%); • 2° rinnovo: 2,4% (1,9% + 0,5%); • 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%). L’incremento dello 0,5% non si applica ai rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018, pertanto si considera primo rinnovo contrattuale quello sottoscritto dal 14 luglio 2018, anche qualora il contratto a termine sia stato già rinnovato precedentemente alla suddetta data. Si precisa che l’incremento del contributo non è dovuto in caso di proroga del contratto a termine.
Casi di esclusione. 1. Restano esclusi dall’applicazione delle procedure comparative previste nel presente regolamento: ● gli incarichi disciplinati da specifiche norme di legge (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli incarichi professionali conferiti nell’ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici (D.lgs. 163/2006); ● gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
Casi di esclusione. Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento sulle sponsorizzazioni di Città metropolitana di Milano approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano Rep. n. 75/2018 del 19/12/2018, atti n. 280029/2018/3.6/2018/22, non saranno accettate proposte di sponsorizzazione qualora l’Ente: a) ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra l’attività pubblica e quella dello sponsor; b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alle proprie iniziative; c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse o in quanto contraria al buon costume. Sono altresì escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi per oggetto: a) propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o filosofica; b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico, o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche; c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia. Non si potranno sottoscrivere contratti di sponsorizzazione con soggetti che, a seguito di controlli, verseranno in almeno uno dei casi previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Casi di esclusione. Il datore di lavoro che, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, effettua il licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, del neoassunto o di altro lavoratore adibito alle medesime mansioni presso la medesima unità produttiva, decade dal beneficio con l’obbligo di restituire quanto già fruito a titolo di incentivo. Sono esclusi dall’incentivo i seguenti contratti: lavoro domestico L’incentivo non spetta se: - il datore di lavoro nei 6 mesi precedenti l’assunzione, abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva presso cui effettua la nuova assunzione - se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente - se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine - se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazioni aziendali, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’impiego di lavoratori inquadrati in un diverso livello o addetti ad unità produttive diverse - se il datore di lavoro • non è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi • abbia violato norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro • non rispetti gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale Giovani under 35‌‌ Incentivo Occupazione Mezzogiorno Descrizione La legge di bilancio 2018, all’art. 1, comma 893, stabilisce che in caso di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di giovani under 35 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il datore di lavoro ha diritto all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, per 12 mesi e nel limite massimo di € 8.060 euro annui. La legge di bilancio 2019, all’art. 1, comma 247, rinnova la disposizione contenuta nella legge di bilancio 2018, rifinanziando l’incentivo per gli anni 2019 e 2020. La tempistica, le modalità e le condizioni di spettanza dell’incentivo, relativamente alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 saranno definite con apposito decreto.
Casi di esclusione. Sono esclusi dai benefici previsti per gli aiuti all’assunzione, i proponenti che, nei 12 mesi precedenti la data della domanda: · abbiano effettuato riduzioni di personale; · non applichino le condizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro o, in sua assenza, degli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; · instaurino rapporti di lavoro, nel trasferimento di azienda e di cessione di ramo d’azienda, con lavoratori assunti a tempo indeterminato presso la stessa azienda o ramo d’azienda; · non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dalle convenzioni, negli ultimi dieci anni, stipulate con la Regione Calabria per progetti cofinanziati dal FSE, con particolare riferimento alla consegna delle informazioni amministrativo-contabili relative alla certificazione della spesa, alla vigilanza e al controllo dell’intervento; · abbiano subito, sia come persone giuridica, sia come amministratore, condanne definitive o passate in giudicato per inadempienze, illeciti o irregolarità connesse all’utilizzo di finanziamenti pubblici; · abbiano subito, sia come persone giuridica, sia come amministratore, condanne definitive o passate in giudicato per inadempienze, illeciti o irregolarità relativamente a rapporti contrattuali con la Regione Calabria · siano destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, ivi compresi i casi previsti dal D.P.C.M. 23 maggio 2007.
Casi di esclusione. Le richieste saranno escluse dal contributo qualora siano esaurite le risorse a disposizione. Sono esclusi dal contributo i soggetti assegnatari di alloggi E.R.P., per i quali gli Enti proprietari abbiano intentato una procedura di sfratto per morosità o siano stati dichiarati decaduti oppure abbiano occupato abusivamente un alloggio E.R.P. in qualunque tempo. Nell’ambito dello stesso procedimento di sfratto, non è ammessa ai cointestatari del contratto di locazione la possibilità di presentare più di un’istanza di contributo. L’ulteriore istanza verrà esclusa. L'istanza non è ammissibile qualora sussista un vincolo di parentela fino al secondo grado tra il nucleo familiare del contributo ed il/i locatore/i dell'immobile oggetto della procedura di sfratto. Il contributo, di cui alla presente misura, non potrà essere erogato per più di una volta al medesimo beneficiario che ne abbia già usufruito per morosità incolpevole determinata dallo stesso evento già dichiarato nella precedente domanda ammessa al contributo.
Casi di esclusione. Le domande di contributo non verranno ammesse al beneficio nel caso che: - siano redatte su modulo diverso da quello previsto nel bando (non con riferimento alla rappresentazione visiva del medesimo bensì al suo contenuto che deve risultare in modo integrale ovvero completo di ogni sua parte) - non siano complete o compilate solo parzialmente o compilate in modo illeggibile - siano compilate in modo ambiguo, tale da non rendere chiaro quali siano i requisiti posseduti dai richiedenti - non siano sottoscritte dal richiedente e/o dichiarante - non siano corredate dalla documentazione obbligatoria indicata nel presente bando. - non sia inoltrata, contestuale documentazione obbligatoria prodotta dal proprietario nei casi richiesti. Prima di procedere all'esclusione della domanda il responsabile del procedimento può chiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge 07.08.1990 n. 241, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete da regolarizzare entro 15 giorni dalla richiesta dell'ufficio.