Competenze Le Parti, fermi restando i diritti individuali e collettivi previsti dalla normativa vigente, decidono di demandare all’Ente Bilaterale Aziende Artigiane la gestione degli eventuali adempimenti connessi con la creazione ed attivazione di un fondo pensionistico chiuso. NOTA A VERBALE Le parti si danno atto che nel termine di sei mesi si incontreranno per monitorare la fattibilità di quanto previsto al primo comma dell’art. 132 in merito all’attivazione di un Fondo integrativo Pensioni chiuso.
Dimissioni In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 155. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 151 del presente contratto. Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo di cui all'art. 154. Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Obblighi e responsabilità del Cliente 10.1. Il Cliente provvederà ad installare fisicamente le apparecchiature fornite da Umbrianet necessarie alle fruizione del Servizio, facendosi carico dei costi relativi. 10.2. Il Cliente provvederà altresì a predisporre adeguatamente, a proprie spese, i locali e le attrezzature (quali, per esempio, impianti elettrici, sistemi antifurto, polizze assicurative ecc.) necessarie al corretto funzionamento e alla conservazione dell'integrità del Servizio e/o dei prodotti forniti da Umbrianet. 10.3. Il Cliente è consapevole che le apparecchiature fornite ed installate presso la propria sede sono parte integrante della rete Umbrianet, nonché necessarie per il funzionamento della Rete stessa e per la fornitura del Servizio. Il Cliente si impegna pertanto a non manomettere e/o interrompere in alcun modo il funzionamento di tali apparecchiature nonché a comunicare senza ritardo ad Umbrianet, con comunicazione scritta da inviarsi ai recapiti indicati di cui all’art.17, tale evenienza o ogni altra evenienza che possa determinare il malfunzionamento o l’interruzione del funzionamento di tali apparecchiature. 10.4. Il Cliente si impegna a restituire ad Umbrianet, alla scadenza del presente Contratto, tutte le attrezzature da quest’ultima eventualmente fornite in comodato, noleggio o altra forma diversa dalla vendita, e cesserà l'uso delle credenziali d’accesso assegnategli. 10.5. Il Cliente è responsabile della illiceità di ogni testo, informazione, immagine, programma o contenuto multimediale e dati trasferiti in Rete attraverso il Servizio, con espresso esonero di Umbrianet da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo. 10.6. Il Cliente si obbliga, di conseguenza, a tenere indenne Umbrianet da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere subite o sostenute da Umbrianet quale conseguenza di qualsiasi attività illecita del Cliente e /o inadempimento dello stesso agli obblighi e garanzie previste nel presente Contratto. 10.7. In particolare, qualora il Contratto preveda la possibilità di assegnare a terze parti accessi o mailbox addizionali generate e controllate dal Cliente stesso, questi si assume la responsabilità per i danni provocati dall'uso improprio del Servizio e si impegna ad informare tali terze parti dei contenuti del presente Contratto, dei propri diritti e delle proprie responsabilità. 10.8. Il Cliente dichiara, sotto la propria e totale ed esclusiva responsabilità, di avere la capacità giuridica di sottoscrivere il Contratto, di aver raggiunto la maggiore età, e che tutti i dati forniti all'atto della sottoscrizione sono veritieri. Il Cliente si impegna, altresì, a comunicare ad Umbrianet errori, omissioni o variazioni dei dati forniti durante il periodo di validità del Contratto.
Competenza I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.
Apprendistato professionalizzante 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL. 2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL. 3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione. 4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire. 5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione. 6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22. 7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL. 8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
Conclusioni Le prospettive aperte dal dettato costituzionale orientavano, dunque, verso la considerazione degli enti ecclesiastici come un “tertium genus” tra gli enti pubblici e le persone giuridiche private, o se si vuole un “quartum ge- nus”, se si considerano le persone giuridiche straniere operanti in Italia. Detta categoria, dopo la legge n. 222, appare regolata da una disciplina giu- ridica peculiare sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, ca- ratterizzata da un riparto di competenze tra legislatore canonico e legislato- re civile. Le caratteristiche proprie dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciu- to, ricavabili dall’ordito originario della ricordata legge del 1985, risultano sostanzialmente in attuazione di principi costituzionali: a) innanzitutto il principio dualistico per cui, posta la distinzione fra ordina- menti indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ambito, da un lato si nega la sussistenza di una “competenza delle competenze” a favore di un ordinamento rispetto all’altro, e dall’altro lato si pone la regola della sana collaborazione per la determinazione della regolamentazione di materie di comune interesse; b) in secondo luogo il principio della libertà religiosa istituzionale, che signi- fica libertà per la Chiesa di modellare le proprie strutture interne secondo 4 E ciò similmente agli enti di fatto di cui all’art. 38 cod. civ. Inoltre, nel caso di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ma non registrati, non potrebbero essere oppo- ste a terzi le limitazioni del potere di rappresentanza non risultanti a causa della mancata iscrizione e salva prova contraria della loro conoscenza (art. 19 cod. civ.). In tal senso X. XXXXXXXX, Enti e beni religiosi in Italia, Bologna 1992, p. 87 ss. la propria natura e le proprie finalità, vedendole così come sono ricono- scibili nell’ordinamento civile; c) in terzo luogo il principio della libertà religiosa individuale e collettiva, che se da un lato postula il riconoscimento civile delle forme aggregative e fondazionali nate per finalità religiose, con una disciplina giuridica rispet- tosa della loro identità; dall’altro lato postula quel riconoscimento come strumentale al soddisfacimento dei bisogni religiosi e alla rimozione degli ostacoli che , in concreto, possono impedire la fruizione delle libertà in materia religiosa. In sostanza il legislatore del 1985, esprimendo chiaramente il proces- so di armonizzazione delle disposizioni concordatarie sugli enti al quadro costituzionale, si è sforzato di forgiare una disciplina peculiare, riflesso della peculiarità data dal fatto insolito della sussistenza di due sovranità sullo stesso territorio e – almeno potenzialmente – sugli stessi soggetti giuridici.
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.
Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.
Motivi di esclusione Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).