INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE. Assicurati garantiti Rischio Prestazione Tutti Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura) Se l'Assicurato è ancora inabile dopo che è trascorso il periodo di Franchigia, riceve un'Indennità, in caso di Finanziamento, pari alle rate mensili (con esclusione della maxirata finale) che scadono durante il restante periodo di inabilità o, in caso di Locazione finanziaria, ai canoni mensili (con esclusione del riscatto finale) che scadono durante il restante periodo di inabilità, secondo il piano di rimborso risultante alla data del Sinistro. Se l'Assicurato riprende l'attività lavorativa o riacquista la capacità di dedicar- si alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo in- terrompere la propria attività o occupazione per la stessa Malattia o Infortu- nio, la copertura viene ripristinata senza alcun periodo di Franchigia. Se invece la causa è diversa rispetto all'interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia. Per i Massimali > art. 9 Franchigia: 30 giorni, a partire dal primo giorno di inattività lavorativa oppure dal giorno della perdita della capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane, indicato sul certificato medico.
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Samples: Polizza Creditor Protection Insurance, Polizza Creditor Protection Insurance
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE. garanzia sempre funzionante Assicurati garantiti Rischio Prestazione Tutti Inabilità Temporanea Totale dovuta a Infortunio o Malattia, in ogni caso nei limiti di quanto previsto all’art. 8 (eventi o situazioni esclusi dalla copertura) ). Se l'Assicurato è ancora inabile dopo che è trascorso il periodo di Franchigia, riceve un'Indennità, in caso di Finanziamento, un'Indennità pari alle rate mensili (con esclusione della maxirata finale) che scadono durante il restante periodo di inabilità o, in caso di Locazione finanziaria, ai canoni mensili (con esclusione del riscatto finale) Mutuo o del Finanziamento Energia che scadono durante il restante periodo di inabilità, secondo il piano di rimborso risultante alla data del Sinistro. Se l'Assicurato riprende l'attività lavorativa o riacquista la capacità di dedicar- si dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ed entro 60 giorni deve di nuovo in- terrompere la propria attività o occupazione interrompere il lavoro per la stessa Malattia o Infortu- nioInfortunio, la copertura viene ripristinata senza alcun periodo di Franchigia. Se invece la causa è diversa rispetto all'interruzione precedente, viene preso in considerazione un nuovo periodo di Franchigia. Se il capitale assicurato è inferiore all’importo finanziato, l'Indennità si riduce in proporzione alla differenza tra capitale assicurato e importo finanziato. Nel caso in cui la durata della copertura e la durata dell’ammortamento indicate nel Modulo di adesione (campi “Durata Copertura” e “Durata Ammortamento”) non coincidono, la Compagnia liquida un’Indennità mensile calcolata mediante il metodo di ammortamento alla francese (a frazionamento mensile) sulla base dei seguenti elementi: - la Somma Assicurata, ricalcolata alla data del Sinistro, considerando anche eventuali Estinzioni Anticipate Parziali - la Durata Copertura, indicata nel Modulo di Adesione - un tasso annuo nominale fisso pari al 5,50%. Sono in ogni caso esclusi eventuali importi di rate scadute e non pagate o di cui sia stata concordata la sospensione del pagamento. Per i Massimali > art. 9 Franchigia: 30 giorni, a partire dal primo giorno di inattività lavorativa oppure dal giorno della perdita della capacità di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane, indicato sul certificato medico.
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Samples: Polizza Creditor Protection Insurance (Bnl), Polizza Creditor Protection Insurance