Inadempimenti. 5.1 Il Fornitore è a conoscenza del fatto che il rispetto delle finalità della separazione funzionale, l’osservanza degli obblighi conseguenti e il rispetto delle altre normative richiamate nel presente atto, ha la massima importanza per l’esercizio dell’attività svolta dal Cliente e che la violazione di tali obblighi può comportare l’irrogazione di sanzioni pecuniarie al Cliente da parte dell’Autorità per l’energia e delle altre autorità di vigilanza e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell’attività o la revoca della concessione necessaria per il suo espletamento. 5.2 Nel caso in cui la condotta del Fornitore si ponga in contrasto con le finalità e gli obblighi della separazione funzionale derivanti dalla normativa emanata dall’Autorità per l’energia, il Cliente assegnerà al Fornitore – mediante comunicazione scritta – un termine di almeno 15 (quindici) giorni per cessare la condotta lesiva o adempiere gli obblighi, sempre che la violazione non abbia una gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Cliente oppure qualora la violazione sia di tale gravità da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via transitoria, il Cliente potrà dichiarare la risoluzione del Contratto/Accordo quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c. con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti al Cliente in base al Contratto/Accordo quadro e alle norme applicabili. In particolare il Fornitore risponderà dei propri inadempimenti ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile. 5.3 In ogni caso di risoluzione del Contratto/Accordo quadro per inadempimento del Fornitore riconosciuto definitivamente, quest’ultimo non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto. Inoltre, a prescindere dall’avvenuta risoluzione del Contratto/Accordo quadro, il Cliente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del Fornitore riconosciuto in via definitiva, compreso il rimborso degli importi pagati dal Cliente per eventuali sanzioni irrogate dall’AEEGSI o da altre autorità di vigilanza, per violazioni connesse all’esecuzione del Contratto/Accordo quadro.
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Samples: Addendum
Inadempimenti. 5.1 Il Fornitore è In caso di mancata o ritardata consegna, totale o parziale, della merce, oppure quando la merce risulti, a conoscenza seguito di verifica, non rispondente ai requisiti richiesti, l’Amministrazione si riserva la facoltà: di respingere la merce contestata la quale deve essere tempestivamente sostituita a spese e a rischio della ditta aggiudicataria; di acquistare presso altri fornitori la merce non consegnata tempestivamente o contestata, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del fatto che il rispetto delle finalità maggior costo sostenuto per l’approvvigionamento della separazione funzionale, l’osservanza degli obblighi conseguenti e il rispetto delle altre normative richiamate nel merce mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata; di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente atto, ha la massima importanza per l’esercizio dell’attività svolta dal Cliente e che la violazione di tali obblighi può comportare l’irrogazione di sanzioni pecuniarie al Cliente da parte dell’Autorità per l’energia e delle altre autorità di vigilanza e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell’attività o la revoca della concessione necessaria Capitolato. La merce contestata resta a disposizione dell’Appaltatore per il suo espletamento.
5.2 ritiro per un periodo di 10 giorni. All’Amministrazione non può essere addebitata alcuna responsabilità per il deprezzamento o l’eventuale deterioramento della merce immagazzinata. In caso di reiterata consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati, l’Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 Codice Civile e previa comunicazione scritta al contraente da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata, risolvere di diritto il contratto. Nei casi in cui l’Appaltatore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti per cause impreviste e imprevedibili, dovrà darne comunicazione con un preavviso di 7 giorni solari consecutivi. L’Appaltatore dovrà indicare quali prodotti aventi caratteristiche similari o migliori intenda offrire in sostituzione, ferme restando le condizioni economiche pattuite. L’Azienda Sanitaria procederà pertanto alla verifica tecnica e all’accettazione dei nuovi beni, dandone comunicazione al contraente. Nel caso in cui l’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara (o affetti da altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati) oppure per ragioni di sicurezza, la condotta del Fornitore mancata o parziale sostituzione mancato ritiro di tali beni e dei relativi imballaggi, non fossero imputabili a cause impreviste e imprevedibili si ponga in contrasto con applicheranno le finalità e gli obblighi della separazione funzionale derivanti dalla normativa emanata dall’Autorità per l’energiapenali di cui al presente Capitolato. In caso le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, l’Azienda Sanitaria potrà risolvere di diritto il Cliente assegnerà al Fornitore – mediante comunicazione scritta – un termine di almeno 15 contratto (quindici) giorni per cessare la condotta lesiva o adempiere gli obblighi, sempre che la violazione non abbia una gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Cliente oppure qualora la violazione sia di tale gravità da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via transitoria, il Cliente potrà dichiarare la risoluzione del Contratto/Accordo quadro ai sensi dell’artart. 1456 c.c. con comunicazione scritta al FornitoreCodice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti al Cliente in base al Contratto/Accordo quadro e alle norme applicabili. In particolare fatto salvo il Fornitore risponderà dei propri inadempimenti ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile.
5.3 In ogni caso di risoluzione del Contratto/Accordo quadro per inadempimento del Fornitore riconosciuto definitivamente, quest’ultimo non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto. Inoltre, a prescindere dall’avvenuta risoluzione del Contratto/Accordo quadro, il Cliente avrà diritto di ottenere agire per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del Fornitore riconosciuto in via definitiva, compreso il rimborso degli importi pagati dal Cliente per eventuali sanzioni irrogate dall’AEEGSI o da altre autorità di vigilanza, per violazioni connesse all’esecuzione del Contratto/Accordo quadroogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).
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Inadempimenti. 5.1 Il Fornitore è In caso di mancata o ritardata consegna, totale o parziale, della merce, oppure quando la merce risulti, a conoscenza seguito di verifica, non rispondente ai requisiti richiesti, l’Amministrazione si riserva la facoltà: - di respingere la merce contestata la quale deve essere tempestivamente sostituita a spese e a rischio della ditta aggiudicataria; - di acquistare presso altri fornitori la merce non consegnata tempestivamente o contestata, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del fatto che il rispetto delle finalità maggior costo sostenuto per l’approvvigionamento della separazione funzionale, l’osservanza degli obblighi conseguenti e il rispetto delle altre normative richiamate nel merce mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata; - di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente atto, ha la massima importanza per l’esercizio dell’attività svolta dal Cliente e che la violazione di tali obblighi può comportare l’irrogazione di sanzioni pecuniarie al Cliente da parte dell’Autorità per l’energia e delle altre autorità di vigilanza e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell’attività o la revoca della concessione necessaria Capitolato. La merce contestata resta a disposizione dell’Appaltatore per il suo espletamento.
5.2 ritiro per un periodo di 10 giorni. All’Amministrazione non può essere addebitata alcuna responsabilità per il deprezzamento o l’eventuale deterioramento della merce immagazzinata. In caso di reiterata consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati, l’Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 Codice Civile e previa comunicazione scritta al contraente da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata, risolvere di diritto il contratto. Nei casi in cui l’Appaltatore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti per cause impreviste e imprevedibili, dovrà darne comunicazione con un preavviso di 7 giorni solari consecutivi. L’Appaltatore dovrà indicare quali prodotti aventi caratteristiche similari o migliori intenda offrire in sostituzione, ferme restando le condizioni economiche pattuite. L’Azienda Sanitaria procederà pertanto alla verifica tecnica e all’accettazione dei nuovi beni, dandone comunicazione al contraente. Nel caso in cui l’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara (o affetti da altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati) oppure per ragioni di sicurezza, la condotta del Fornitore mancata o parziale sostituzione mancato ritiro di tali beni e dei relativi imballaggi, non fossero imputabili a cause impreviste e imprevedibili si ponga in contrasto con applicheranno le finalità e gli obblighi della separazione funzionale derivanti dalla normativa emanata dall’Autorità per l’energiapenali di cui al presente Capitolato. In caso le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, l’Azienda Sanitaria potrà risolvere di diritto il Cliente assegnerà al Fornitore – mediante comunicazione scritta – un termine di almeno 15 contratto (quindici) giorni per cessare la condotta lesiva o adempiere gli obblighi, sempre che la violazione non abbia una gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Cliente oppure qualora la violazione sia di tale gravità da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via transitoria, il Cliente potrà dichiarare la risoluzione del Contratto/Accordo quadro ai sensi dell’artart. 1456 c.c. con comunicazione scritta al FornitoreCodice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti al Cliente in base al Contratto/Accordo quadro e alle norme applicabili. In particolare fatto salvo il Fornitore risponderà dei propri inadempimenti ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile.
5.3 In ogni caso di risoluzione del Contratto/Accordo quadro per inadempimento del Fornitore riconosciuto definitivamente, quest’ultimo non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto. Inoltre, a prescindere dall’avvenuta risoluzione del Contratto/Accordo quadro, il Cliente avrà diritto di ottenere agire per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del Fornitore riconosciuto in via definitiva, compreso il rimborso degli importi pagati dal Cliente per eventuali sanzioni irrogate dall’AEEGSI o da altre autorità di vigilanza, per violazioni connesse all’esecuzione del Contratto/Accordo quadroogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).
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Samples: Procurement Agreement
Inadempimenti. 5.1 Il Fornitore è In caso di mancata o ritardata consegna, totale o parziale, della merce, oppure quando la merce risulti, a conoscenza seguito di verifica, non rispondente ai requisiti richiesti, l’Amministrazione si riserva la facoltà: • di respingere la merce contestata la quale deve essere tempestivamente sostituita a spese e a rischio della ditta aggiudicataria; • di acquistare presso altri fornitori la merce non consegnata tempestivamente o contestata, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del fatto che il rispetto delle finalità maggior costo sostenuto per l’approvvigionamento della separazione funzionale, l’osservanza degli obblighi conseguenti e il rispetto delle altre normative richiamate nel merce mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata; • di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente atto, ha la massima importanza per l’esercizio dell’attività svolta dal Cliente e che la violazione di tali obblighi può comportare l’irrogazione di sanzioni pecuniarie al Cliente da parte dell’Autorità per l’energia e delle altre autorità di vigilanza e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell’attività o la revoca della concessione necessaria Capitolato. La merce contestata resta a disposizione dell’Appaltatore per il suo espletamento.
5.2 ritiro per un periodo di 10 giorni. All’Amministrazione non può essere addebitata alcuna responsabilità per il deprezzamento o l’eventuale deterioramento della merce immagazzinata. In caso di reiterata consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati, l’Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 Codice Civile e previa comunicazione scritta al contraente da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata, risolvere di diritto il contratto. Nei casi in cui l’Appaltatore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti per cause impreviste e imprevedibili, dovrà darne comunicazione con un preavviso di 7 giorni solari consecutivi. L’Appaltatore dovrà indicare quali prodotti aventi caratteristiche similari o migliori intenda offrire in sostituzione, ferme restando le condizioni economiche pattuite. L’Azienda Sanitaria procederà pertanto alla verifica tecnica e all’accettazione dei nuovi beni, dandone comunicazione al contraente. Nel caso in cui l’avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara (o affetti da altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all’uso cui sono stati destinati) oppure per ragioni di sicurezza, la condotta del Fornitore mancata o parziale sostituzione mancato ritiro di tali beni e dei relativi imballaggi, non fossero imputabili a cause impreviste e imprevedibili si ponga in contrasto con applicheranno le finalità e gli obblighi della separazione funzionale derivanti dalla normativa emanata dall’Autorità per l’energiapenali di cui al presente Capitolato. In caso le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, l’Azienda Sanitaria potrà risolvere di diritto il Cliente assegnerà al Fornitore – mediante comunicazione scritta – un termine di almeno 15 contratto (quindici) giorni per cessare la condotta lesiva o adempiere gli obblighi, sempre che la violazione non abbia una gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Cliente oppure qualora la violazione sia di tale gravità da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via transitoria, il Cliente potrà dichiarare la risoluzione del Contratto/Accordo quadro ai sensi dell’artart. 1456 c.c. con comunicazione scritta al FornitoreCodice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti al Cliente in base al Contratto/Accordo quadro e alle norme applicabili. In particolare fatto salvo il Fornitore risponderà dei propri inadempimenti ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile.
5.3 In ogni caso di risoluzione del Contratto/Accordo quadro per inadempimento del Fornitore riconosciuto definitivamente, quest’ultimo non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto. Inoltre, a prescindere dall’avvenuta risoluzione del Contratto/Accordo quadro, il Cliente avrà diritto di ottenere agire per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del Fornitore riconosciuto in via definitiva, compreso il rimborso degli importi pagati dal Cliente per eventuali sanzioni irrogate dall’AEEGSI o da altre autorità di vigilanza, per violazioni connesse all’esecuzione del Contratto/Accordo quadroogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).
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Samples: Fornitura in Noleggio Di Un Sistema Di Neuronavigazione
Inadempimenti. 5.1 Il Fornitore è a conoscenza del fatto che il rispetto delle finalità della separazione funzionale, l’osservanza degli obblighi conseguenti e il rispetto delle altre normative richiamate nel presente atto, ha la massima importanza per l’esercizio dell’attività svolta dal Cliente e che la violazione di tali obblighi può comportare l’irrogazione di sanzioni pecuniarie al Cliente da parte dell’Autorità per l’energia di regolazione e delle altre autorità di vigilanza e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell’attività o la revoca della concessione necessaria per il suo espletamento.
5.2 Nel caso in cui la condotta del Fornitore si ponga in contrasto con le finalità e gli obblighi della separazione funzionale derivanti dalla normativa emanata dall’Autorità per l’energiadi regolazione, il Cliente assegnerà al Fornitore – mediante comunicazione scritta – un termine di almeno 15 (quindici) giorni per cessare la condotta lesiva o adempiere gli obblighi, sempre che la violazione non abbia una gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Cliente oppure qualora la violazione sia di tale gravità da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via transitoria, il Cliente potrà dichiarare la risoluzione del Contratto/Accordo quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c. con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti al Cliente in base al Contratto/Accordo quadro e alle norme applicabili. In particolare il Fornitore risponderà dei propri inadempimenti ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile.
5.3 In ogni caso di risoluzione del Contratto/Accordo quadro per inadempimento del Fornitore riconosciuto definitivamente, quest’ultimo non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto. Inoltre, a prescindere dall’avvenuta risoluzione del Contratto/Accordo quadro, il Cliente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del Fornitore riconosciuto in via definitiva, compreso il rimborso degli importi pagati dal Cliente per eventuali sanzioni irrogate dall’AEEGSI dall’ARERA o da altre autorità di vigilanza, per violazioni connesse all’esecuzione del Contratto/Accordo quadro.
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Samples: Addendum
Inadempimenti. 5.1 Il Fornitore è a conoscenza del fatto che il rispetto delle finalità della separazione funzionale, l’osservanza degli obblighi conseguenti e il rispetto delle altre normative richiamate nel presente atto, ha la massima importanza per l’esercizio dell’attività svolta dal Cliente e che la violazione di tali obblighi può comportare l’irrogazione di sanzioni pecuniarie al Cliente da parte dell’Autorità per l’energia di regolazione e delle altre autorità di vigilanza e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell’attività o la revoca della concessione necessaria per il suo espletamento.
5.2 Nel caso in cui la condotta del Fornitore si ponga in contrasto con le finalità e gli obblighi della separazione funzionale derivanti dalla normativa emanata dall’Autorità per l’energiadi regolazione, il Cliente assegnerà al Fornitore – mediante comunicazione scritta – un termine di almeno 15 (quindici) giorni per cessare la condotta lesiva o adempiere gli obblighi, sempre che la violazione non abbia una gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Cliente oppure qualora la violazione sia di tale gravità da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via transitoria, il Cliente potrà dichiarare la risoluzione del Contratto/Accordo quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c. con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti al Cliente in base al Contratto/Accordo quadro e alle norme applicabili. In particolare particolare, il Fornitore risponderà dei propri inadempimenti ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile.
5.3 In ogni caso di risoluzione del Contratto/Accordo quadro per inadempimento del Fornitore riconosciuto definitivamente, quest’ultimo non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto. Inoltre, a prescindere dall’avvenuta risoluzione del Contratto/Accordo quadro, il Cliente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del Fornitore riconosciuto in via definitiva, compreso il rimborso degli importi pagati dal Cliente per eventuali sanzioni irrogate dall’AEEGSI dall’ARERA o da altre autorità di vigilanza, per violazioni connesse all’esecuzione del Contratto/Accordo quadro.
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Samples: Addendum
Inadempimenti. 5.1 La Ditta appaltatrice, nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente Capitolato. Le inadempienze contrattuali saranno contestate per iscritto dal Comune di Isili a mezzo PEC presso il domicilio legale della Ditta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presa d’atto del fatto. Alla contestazione dell’inadempienza, la ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Gli importi dovuti dalla Ditta in conseguenza delle inadempienze accertate e contestate o in conseguenza di mancata o insufficiente giustificazione saranno detratti direttamente dal corrispettivo dovuto per l’appalto. Il Fornitore è a conoscenza del fatto che il rispetto delle finalità della separazione funzionaleComune di Isili, l’osservanza degli obblighi conseguenti e il rispetto delle altre normative richiamate nel presente attoprevia contestazione alla ditta aggiudicataria, ha la massima importanza per l’esercizio dell’attività svolta dal Cliente e che la violazione di tali obblighi può comportare l’irrogazione di applica sanzioni pecuniarie al Cliente da parte dell’Autorità per l’energia e delle altre autorità di vigilanza e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell’attività o la revoca della concessione necessaria in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto con il presente capitolato e nello specifico : - Euro 300 per il suo espletamento.
5.2 Nel caso di negligenza degli operatori in cui conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo per l’utente; - Euro 150 per ogni operatore non sostituito per ogni giorno di mancata sostituzione, per il caso di mancata sostituzione degli operatori assenti , ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza della quale si sia verificata una mancata copertura del servizio; - Euro 150 per la condotta incongrua o incompleta attuazione dell’intervento sul piano tecnico-professionale. Quando le inadempienze, le inosservanze e le contestazioni (anche degli utenti) sono riferite alla professionalità di un singolo operatore, la Ditta aggiudicataria, su richiesta motivata del Fornitore Comune, si ponga in contrasto con le finalità e gli obblighi della separazione funzionale derivanti dalla normativa emanata dall’Autorità per l’energiaobbliga alla sua sostituzione. Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il Cliente assegnerà al Fornitore – mediante comunicazione scritta – contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all’aggiudicatario un termine non inferiore a giorni quindici dalla sua ricezione per l’adempimento. Alla fine di almeno 15 (quindici) giorni per cessare la condotta lesiva o adempiere gli obblighidetto termine, sempre che la violazione non abbia una gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Cliente oppure qualora la violazione sia in caso di tale gravità da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via transitoriainadempimento, il Cliente potrà dichiarare la risoluzione del Contratto/Accordo quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c. con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti al Cliente in base al Contratto/Accordo quadro e alle norme applicabili. In particolare il Fornitore risponderà dei propri inadempimenti ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civilecontratto si intende risolto di diritto.
5.3 In ogni caso di risoluzione del Contratto/Accordo quadro per inadempimento del Fornitore riconosciuto definitivamente, quest’ultimo non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento del rapporto. Inoltre, a prescindere dall’avvenuta risoluzione del Contratto/Accordo quadro, il Cliente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del Fornitore riconosciuto in via definitiva, compreso il rimborso degli importi pagati dal Cliente per eventuali sanzioni irrogate dall’AEEGSI o da altre autorità di vigilanza, per violazioni connesse all’esecuzione del Contratto/Accordo quadro.
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Samples: Service Agreement