Common use of Inadempimenti Clause in Contracts

Inadempimenti. Nel caso di ritardo nel ritiro o nella consegna della merce, salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1256 del C.C., e per un periodo massimo di tolleranza di ulteriori 8 (otto) giorni oltre a quelli già definiti nell’art. 6.8, la parte inadempiente è tenuta a corrispondere alla controparte lesa un’ammenda pari al 2% del valore del prestabilito di contratto, quale parziale risarcimento dei danni subiti. Tale ammenda deve essere corrisposta tramite bonifico bancario, o tramite altra modalità concordata fra le parti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna o di ritiro della merce. In caso di mancato pagamento della suddetta ammenda nei termini previsti dalla parte inadempiente, salvo successivo accordo fra le parti, l’operatore deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.. L’operatore leso, potrà adire in arbitrato secondo quanto disposto dall’art. 10, per avere risarcimento dei danni subiti. Nel caso di mancata indicazione del luogo di ritiro/consegna nei termini previsti dall’articolo 6.9. e per un periodo di tolleranza di ulteriori 72 (settantadue) ore, il prestabilito di contratto è risolto e la parte lesa può adire in arbitrato secondo quanto disposto dall’art. 10, per avere risarcimento dei danni subiti. Inoltre, la parte lesa deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.. Nel caso di mancato ritiro o consegna della merce il prestabilito di contratto è risolto e la parte lesa può adire in arbitrato secondo quanto disposto dall’art. 10, per avere risarcimento dei danni subiti. Inoltre, la parte lesa deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a..

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Inadempimenti. Nel caso di ritardo nel ritiro o nella consegna della merce, salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1256 del C.C., e per un periodo massimo di tolleranza di ulteriori 8 (otto) giorni oltre a quelli già definiti nell’art. 6.8, la parte inadempiente è tenuta a corrispondere alla controparte lesa un’ammenda pari al 2% del valore del prestabilito di contratto, quale parziale risarcimento dei danni subiti. Tale ammenda deve essere corrisposta tramite bonifico bancario, o tramite altra modalità concordata fra le parti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna o di ritiro della merce. In caso di mancato pagamento della suddetta ammenda nei termini previsti dalla parte inadempiente, salvo successivo accordo fra le parti, l’operatore deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.. L’operatore leso, potrà adire in arbitrato alla Camera Arbitrale indicata nel contratto secondo quanto disposto dall’art. 10, per avere risarcimento dei danni subiti. Nel caso di mancata indicazione del luogo di ritiro/consegna nei termini previsti dall’articolo 6.9. e per un periodo di tolleranza di ulteriori 72 (settantadue) ore7, il prestabilito di contratto è risolto e la parte lesa può adire in arbitrato alla Camera Arbitrale indicata nel contratto secondo quanto disposto dall’art. 10, per avere risarcimento dei danni subiti. Inoltre, la parte lesa deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.. Nel caso di mancato ritiro o consegna della merce il prestabilito di contratto è risolto e la parte lesa può adire in arbitrato alla Camera Arbitrale indicata nel contratto secondo quanto disposto dall’art. 10, per avere risarcimento dei danni subiti. Inoltre, la parte lesa deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a..

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Inadempimenti. Nel caso di ritardo nel ritiro o nella consegna della merce, salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1256 del C.C., e per un periodo massimo di tolleranza di ulteriori 8 (otto) giorni oltre a quelli già definiti nell’art. 6.8, la parte inadempiente è tenuta a corrispondere alla controparte lesa un’ammenda pari al 2% del valore del prestabilito di contratto, quale parziale risarcimento dei danni subiti. Tale ammenda deve essere corrisposta tramite bonifico bancario, o tramite altra modalità concordata fra le parti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna o di ritiro della merce. In caso di mancato pagamento della suddetta ammenda nei termini previsti dalla parte inadempiente, salvo successivo accordo fra le parti, l’operatore deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.. L’operatore leso, potrà adire in arbitrato procedere secondo quanto disposto dall’art. 10, per avere risarcimento dei danni subiti. Nel caso di mancata indicazione del luogo di ritiro/mancato ritiro o consegna nei termini previsti dall’articolo 6.9. e per un periodo di tolleranza di ulteriori 72 (settantadue) ore, della merce il prestabilito di contratto è risolto e la parte lesa può adire in arbitrato potrà procedere secondo quanto disposto dall’art. 10, per avere risarcimento dei danni subiti. Inoltre, la parte lesa deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.. Nel caso di mancato ritiro o consegna della merce il prestabilito di contratto è risolto e la parte lesa può adire in arbitrato secondo quanto disposto dall’art. 10, per avere risarcimento dei danni subiti. Inoltre, la parte lesa deve darne immediata comunicazione, tramite posta elettronica e/o fax, alla sede amministrativa ed operativa di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a...

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