Common use of Inadempimento del fornitore Clause in Contracts

Inadempimento del fornitore. In caso di inadempimento da parte del Convenzionato al contratto di fornitura del bene finanziato, laddove ricorrano i requisiti di cui all’art. 1455 c.c. (ossia inadempimento di non scarsa importanza), il Cliente, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del Convenzionato e una volta decorso inutilmente il termine ivi previsto, ha diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento, senza obbligo di rimborsare alla Banca l'importo del finanziamento già messo a disposizione del Convenzionato. In tal caso la Banca rimborserà al Cliente le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. I diritti di cui al presente articolo possono essere fatti valere dal Cliente anche nei confronti del terzo al quale la Banca abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto.

Appears in 2 contracts

Samples: media-bpfweb.mpsa.com, media-bpfweb.mpsa.com

Inadempimento del fornitore. In Copia idonea alla stipula Il Cliente in caso di inadempimento da parte del Convenzionato al contratto di fornitura del bene finanziato, laddove ricorrano i requisiti di cui all’art. 1455 c.c. (ossia inadempimento di non scarsa importanza), il Cliente, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del Convenzionato e una volta decorso inutilmente il termine ivi previsto, ha diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento, senza obbligo di rimborsare alla Banca l'importo del finanziamento al finanziatore (‹‹Banca››) l’importo che sia già messo a disposizione del stato versato al Convenzionato. In tal caso la Banca ‹‹Banca›› rimborserà al Cliente le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. I diritti di cui al presente articolo possono essere fatti valere dal Cliente anche nei confronti del terzo al quale la Banca ‹‹Banca›› abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Finanziamento Per I Clienti Consumatori

Inadempimento del fornitore. In Il Cliente in caso di inadempimento da parte del Convenzionato al contratto di fornitura del bene finanziato, laddove ricorrano i requisiti di cui all’art. 1455 c.c. (ossia inadempimento di non scarsa importanza), il Cliente, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del Convenzionato e una volta decorso inutilmente il termine ivi previsto, ha diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento, senza obbligo di rimborsare alla Banca l'importo del finanziamento al finanziatore (‹‹Banca››) l’importo che sia già messo a disposizione del stato versato al Convenzionato. In tal caso la Banca ‹‹Banca›› rimborserà al Cliente le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. I diritti di cui al presente articolo possono essere fatti valere dal Cliente anche nei confronti del terzo al quale la Banca ‹‹Banca›› abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali Di Finanziamento Per I Clienti Consumatori