Inadempimento del fornitore Clausole campione

Inadempimento del fornitore. 1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.
Inadempimento del fornitore. In caso di inadempimento da parte del Convenzionato al contratto di fornitura del bene finanziato, laddove ricorrano i requisiti di cui all’art. 1455 c.c. (ossia inadempimento di non scarsa importanza), il Cliente, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del Convenzionato e una volta decorso inutilmente il termine ivi previsto, ha diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento, senza obbligo di rimborsare alla Banca l'importo del finanziamento già messo a disposizione del Convenzionato. In tal caso la Banca rimborserà al Cliente le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. I diritti di cui al presente articolo possono essere fatti valere dal Cliente anche nei confronti del terzo al quale la Banca abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto.
Inadempimento del fornitore. “Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito”.
Inadempimento del fornitore. (articolo 125-quinquies del T.U.) Nei contratti di credito collegati (1), in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile (cioè che l’inadempimento del fornitore non abbia scarsa importanza avuto riguardo all’interesse del consumatore). La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. La risoluzione del contratto di locazione finanziaria comporta i medesimi effetti, in termini di rimborsi, previsti dall’articolo 125- quinquies, comma 2, del T.U. con riferimento alla generalità dei contratti di credito. I diritti previsti dall’articolo 125-quinquies del T.U. possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di credito. Ai sensi dell’articolo 122, comma 4, del T.U., l’articolo 125-quinquies non si applica alle dilazioni di pagamento disciplinate dal paragrafo 4.2.3.
Inadempimento del fornitore. 9.1 Il Consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di credito in caso di inadempimento da parte del Fornitore al ricorrere delle seguenti condizioni:
Inadempimento del fornitore. Qualora, a giudizio della Committente, il Fornitore non esegua la Fornitura in accordo al Contratto e/o non proceda abbastanza rapidamente da assicurare il completamento della Fornitura entro i termini stabiliti nel Contratto, o qualora detti termini siano già scaduti, e/o si renda responsabile di qualsiasi altra violazione o inadempienza grave, inclusa la mancata consegna nei termini previsti nel Contratto della documentazione tecnica contrattuale, la Committente potrà richiedere per iscritto al Fornitore di porre rimedio alla propria inadempienza entro un termine di sette giorni. Qualora il Fornitore non ottemperi a tale richiesta, la Committente potrà, senza pregiudizio alcuno dei propri diritti e a spese del Fornitore: - ritenere risolto in tutto o in parte il Contratto e provvedere direttamente o per mezzo di altri fornitori all’esecuzione di quanto non espletato dal Fornitore; - apportare alla Fornitura tutte quelle modifiche, sostituzioni e/o aggiunte necessarie alla corretta esecuzione della stessa; - esigere il pagamento delle penali per ritardata consegna.
Inadempimento del fornitore. Il contratto di leasing è un contratto puramente bilaterale stipulato tra concedente ed utilizzatore e collegato ad altro contratto bilaterale stipulato tra concedente e fornitore per l’acquisizione del bene a favore dell’utilizzatore. Il contratto stipulato tra concedente e fornitore è di grande importanza per l’utilizzatore poiché in esso si fissano le qualità e le caratteristiche del bene, le garanzie di conformità, gli obblighi di consegna e altri patti (come le clausole inerenti al pagamento). Nella pratica il collegamento tra i due contratti (quello di leasing e quello di fornitura) si realizza tramite particolari clausole previste in ciascuno dei due contratti. In particolare nel contratto di leasing, quelle clausole : • obbligano il concedente ad acquistare il bene che l’utilizzatore desidera; • cedono all’utilizzatore diritti futuri, ma determinabili perché derivanti dal concedente nel contratto di fornitura; • obbligano il concedente alla futura cessione di eventuali diritti nascenti da responsabilità del fornitore.
Inadempimento del fornitore i diritti dell’utilizzatore in tema di vizi della cosa

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

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