Inadempimento per ritardo. Qualora vengano riscontrati ritardi non giustificati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, sulla base del termine indicato dall’Amministrazione, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale per il ritardato adempimento in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale; in caso di ritardo che possa nuocere gravemente al Centro, si riserva la facoltà di elevare l'entità della penale all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'ammontare complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dall’ Amministrazione a mezzo di reclamo, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al domicilio eletto dall’impresa per la recezione di ogni comunicazione relativa al presente Accordo Quadro. In ogni caso, quale che sia l’inadempienza contestata, nel reclamo sarà concesso all’impresa un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, l’Amministrazione, procederà ad applicare le penali sopra indicate. L’applicazione delle predette penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Qualora le controdeduzioni presentate nei termini prescritti non siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione a procedere con l’applicazione di penali commisurate all’entità del danno o dell’attività non correttamente realizzata. Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento. I termini previsti dal presente capitolato sono da considerarsi essenziali ai sensi ed agli effetti dell’ art. 1457 codice civile.
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Inadempimento per ritardo. Qualora vengano riscontrati ritardi non giustificati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, sulla base del termine indicato dall’Amministrazione, la Stazione appaltante La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale per il ritardato adempimento in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale; in caso di ritardo che possa nuocere gravemente al regolare svolgimento delle attività laboratoriali del Centro, si riserva la facoltà di elevare l'entità della penale all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'ammontare complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dall’ Amministrazione a mezzo di reclamo, trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al domicilio eletto dall’impresa per la recezione di ogni comunicazione relativa al presente Accordo Quadrocontratto. In ogni caso, quale che sia l’inadempienza contestata, nel reclamo sarà concesso all’impresa un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, l’Amministrazione, procederà ad applicare le penali sopra indicate. L’applicazione delle predette penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Qualora le controdeduzioni presentate nei termini prescritti non siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione a procedere con l’applicazione di penali commisurate all’entità del danno o dell’attività non correttamente realizzata. Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento. I termini previsti dal presente capitolato sono da considerarsi essenziali ai sensi ed agli effetti dell’ art. 1457 codice civile.
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Inadempimento per ritardo. Qualora vengano riscontrati ritardi non giustificati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, sulla base del termine indicato dall’Amministrazione, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale per il ritardato adempimento in nella misura giornaliera dello 0,3 dell’1% dell’ammontare del singolo ordine per mille dell'ammontare netto contrattualeciascun giorno di ritardo; in caso di ritardo che possa nuocere gravemente al CentroServizio Servizi all’Infanzia, si riserva la facoltà di elevare l'entità della penale all'1 all'3% dell'ammontare del singolo ordine per mille dell'ammontare netto contrattuale. L'ammontare complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10 per cento ciascun giorno di detto ammontare netto contrattualeritardo. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dall’ Amministrazione a mezzo di reclamo, trasmesso dall’Amministrazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al domicilio eletto dall’impresa all’indirizzo indicato dall’operatore economico per la recezione di ogni comunicazione relativa relative al presente Accordo Quadroaccordo quadro. In ogni caso, quale che sia l’inadempienza contestata, nel reclamo sarà concesso all’impresa all’aggiudicatario un termine non inferiore a 10 5 (diecicinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, l’Amministrazione, procederà ad applicare le penali sopra indicate. L’applicazione delle predette penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Qualora le controdeduzioni presentate nei termini prescritti non siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile a giudizio dell’Amministrazione a procedere questa procederà con l’applicazione di penali commisurate all’entità del danno o dell’attività non correttamente realizzata. Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento. I termini previsti dal presente capitolato sono da considerarsi essenziali ai sensi ed agli effetti dell’ art. 1457 codice civile.
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