Common use of Indennità di disagio Clause in Contracts

Indennità di disagio. Premesso che tutte le sedi di lavoro dell’Azienda sono conformi a quanto disposto dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008, ss.) è prevista una indennità di disagio di 3,70 € , ai sensi dell’art. 63 lett. c) del CCNL da corrispondere per un periodo di 5 mesi (dicembre-gennaio-febbraio- luglio-agosto) ai restauratori, ai custodi e ai coordinatori in servizio presso i siti Civiltà Romana, Mercati di Traiano, Territorio, Testaccio (padiglione 9/a vecchio), Circo di Massenzio, e piu’ in generale quei siti che non rispondono alle condizioni metereologiche di cui sopra., fino alla risoluzione della problematica. Verrà anche inoltre corrisposta anche agli addetti di biglietteria e libreria in servizio presso il Circo di Massenzio dove la postazione non è climatizzata e quindi potenzialmente disagiata dal punto di vista climatico ed al personale afferente all’Area conservazione che svolga attività di diserbo, depolveratura per l’intera giornata che comporti l’utilizzo di strumenti –quali aspirapolvere- con peso pari o superiore a 4 Kg. Viene inoltre, corrisposta al personale che lavori in situazioni di particolare pericolosità o difficoltà di seguito specificate (per esempio personale restauratore o personale afferente all’Area Progettazione, o personale, anche di custodia, che lavora in cantieri esterni, esposto a difficili situazioni climatiche): - lavori su impalcature fisse o mobili di altezza superiore a 2 m ( nuova normativa) - lavori presso ambienti sia al chiuso che all’aperto che presentino condizioni di umidità relativa superiore al 65% o di temperatura inferiore ai 15° o superiore ai 28° oppure particolari condizioni congiunte di temperatura e umidità tali che l’ambiente risulti eccezionalmente disagevole nonostante gli interventi attuati dall’Azienda finalizzati al miglioramento delle condizioni termoigrometriche - lavori svolti in un ambiente ipogeo - cantieri in cui le condizioni ambientali (inquinamento atmosferico o acustico) o lavorazioni particolari richiedano l’uso continuativo del D.P.I. - Al personale che lavora all’interno di strutture quali chioschi e autobus sprovvisti di servizi igienici quali Bibliobus, Biblioteche in Carcere, Bibliocafè in considerazione del disagio medio, verrà corrisposta una indennità giornaliera di 2 €. - In considerazione del disagio “minimo” verrà corrisposta, su presenza, una indennità di € 1,20 al personale di custodia in servizio presso le postazioni disagiate del metal detector, portoni, cortile, atrio, guardaroba Capitolini. Resta inteso che qualora si manifestassero altre situazioni le parti si impegnano ad incontrarsi per verificarle. Per quanto concerne coloro (rilevatori, fotografi e personale che opera nelle biblioteche in carcere o presso la biblioteca Centro) che impegnati in sopralluoghi devono trasportare pesanti strumenti di lavoro e per i quali è inevitabile l’utilizzo di un’autovettura, l’Azienda si impegna a coprire i costi sostenuti dai lavoratori che si spostano dall’Ufficio verso sedi esterne (o viceversa) utilizzando appunto una propria autovettura, con un rimborso forfettario a Km. Relativamente alla possibilità di erogazione di buoni benzina in sostituzione del rimborso forfettario, l’Azienda ha verificato che le trattenute sono le stesse in entrambe le tipologie di rimborso. Tale rimborso trova applicazione nell’ipotesi in cui il lavoratore, per una migliore organizzazione del lavoro, inizi il suo orario di lavoro direttamente in una sede esterna senza passare per quella di sua competenza. Per il personale che utilizza, per gli spostamenti, i mezzi pubblici, l’Azienda si impegna a rimborsare il costo del biglietto dietro presentazione di quest’ultimo regolarmente vidimato. Le parti si impegnano a verificare nuovamente, laddove possibile, ulteriori condizioni per cui riconoscere tale rimborso. Verrà corrisposta l’indennità di divisa di 1 € . Per i restauratori verra’ riconosciuta l’indennita’ di divisa ove richiesta obbligatoriamente dall’Azienda o prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza Le parti, inoltre, si impegnano ad una verifica dell’applicazione della nuova normativa sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008 attraverso l’istituzione di una Commissione Paritetica cui facciano parte anche il R.S.P.P.R. dell’Azienda e le RLS, con inzio attività da gennaio 2011.

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Samples: Contratto Di Ii Livello

Indennità di disagio. Premesso che tutte le sedi di lavoro dell’Azienda sono conformi a quanto disposto dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs1. n. 81/2008, ss.) è prevista una Con il termine indennità di disagio le parti intendono riferirsi ad una forma di 3,70 € compenso ai dipendenti di Categoria A, ai sensi dell’artB, C, inteso a remunerare il servizio prestato in condizioni disagiate. 63 lettL’indennità è diretta a remunerare specifiche modalità e condizioni della prestazione lavorativa di alcune tipologie di lavoratori, diverse da quelle della generalità degli altri dipendenti. Tali specificità devono prescindere dalle mansioni tipiche di un determinato profilo considerato che altrimenti sono già valutate e remunerate con il trattamento stipendiale riconosciuto allo specifico profilo; 2. Le parti convengono che per l’attribuzione dell’indennità di disagio si debba far riferimento alle seguenti condizioni e tipologie: a) attività nell’ambito dei servizi sociali che, per loro natura e finalità, implicano rapporti continuativi comportanti contatto diretto prevalentemente con utenti portatori di disagio sociale, psichico, igienico-sanitario; b) attività nell’ambito dei servizi demografici che per loro natura e finalità comportino rapporti continuativi con l’utenza; c) del CCNL attività che comportano prestazioni lavorative in tempi e orari disagiati; 3. Le parti stabiliscono di definire, in relazione al tipo di disagio, gli importi da corrispondere attribuire - per un periodo le giornate di 5 mesi effettivo servizio (dicembre-gennaio-febbraio- luglio-agostoal netto di ogni tipo di assenza) ai restauratori, ai custodi e ai coordinatori in servizio presso i siti Civiltà Romana, Mercati - che di Traiano, Territorio, Testaccio (padiglione 9/a vecchio), Circo di Massenzio, e piu’ in generale quei siti che non rispondono alle condizioni metereologiche di cui sopra., fino alla risoluzione della problematica. Verrà anche inoltre corrisposta anche agli addetti di biglietteria e libreria in servizio presso il Circo di Massenzio dove la postazione non è climatizzata e quindi potenzialmente disagiata dal punto di vista climatico ed seguito si riportano: a) € 1,15 giornalieri al personale afferente all’Area conservazione del Servizio politiche di welfare che svolga attività che implicano, per loro natura e finalità, rapporti continuativi e di diserboassistenza comportanti contatto diretto prevalentemente con utenti portatori di disagio sociale, depolveratura per l’intera giornata che comporti l’utilizzo di strumenti –quali aspirapolvere- con peso pari o superiore a 4 Kg. Viene inoltrepsichico, corrisposta igienico-sanitario; b) al personale che lavori sottoposto ad organizzazione, tempi e orari che, per la caratteristica delle attività, richiedono la disponibilità alla presenza in situazioni di particolare pericolosità o difficoltà di seguito specificate servizio oltre l’orario ordinario programmato, anche senza congruo preavviso (per esempio congruo preavviso si intende preavviso di qualche giorno) oppure in servizi il cui orario superi le 36 ore settimanali, e specificatamente in modo tassativo ossia: - € 1,15 giornalieri per gli autisti della residenza per la disponibilità in qualsiasi orario della settimana oltre l’orario ordinario; - € 1,15 giornalieri per il personale restauratore o usciere per la gestione della sede della residenza comunale (apertura, chiusura, sorveglianza). 4. E’ considerata disagiata l’attività prestata dal personale afferente all’Area Progettazionedei Servizi Demografici considerando l’ambiente di lavoro, o personale, l’impegno lavorativo e lo svolgimento di attività che implicano per loro finalità e natura rapporti continuativi con l'utenza anche di custodia, che lavora in cantieri esterni, esposto a difficili situazioni climatiche): - lavori su impalcature fisse o mobili di altezza superiore a 2 m ( nuova normativa) - lavori presso ambienti sia al chiuso che all’aperto che presentino condizioni di umidità relativa superiore al 65% o di temperatura inferiore ai 15° o superiore ai 28° oppure particolari condizioni congiunte di temperatura e umidità tali che l’ambiente risulti eccezionalmente disagevole nonostante gli interventi attuati dall’Azienda finalizzati al miglioramento delle condizioni termoigrometriche - lavori svolti in un ambiente ipogeo - cantieri in cui le condizioni ambientali (inquinamento atmosferico o acustico) o lavorazioni particolari richiedano l’uso continuativo del D.P.I. - Al personale che lavora all’interno di strutture quali chioschi e autobus sprovvisti di servizi igienici quali Bibliobus, Biblioteche in Carcere, Bibliocafè straniera in considerazione della elevata frequenza di contatti giornalieri. L’indennità annua è articolata come segue in funzione del disagio medio, verrà corrisposta una indennità giornaliera numero di 2 €ore allo sportello effettuate su base annua per l’intero orario di servizio: E' previsto un importo aggiuntivo pari ad € 80,00 per coloro che effettuano almeno 5. - In considerazione del disagio “minimo” verrà corrisposta, su presenza, una indennità di € 1,20 al E’ considerata disagiata l’attività svolta dal personale di custodia impiegato nei servizi chiamati frequentemente a lavorare in servizio presso le postazioni disagiate del metal detector, portoni, cortile, atrio, guardaroba Capitolini. Resta inteso che qualora si manifestassero altre situazioni le parti si impegnano ad incontrarsi per verificarle. Per quanto concerne coloro (rilevatori, fotografi e personale che opera nelle biblioteche in carcere o presso la biblioteca Centro) che impegnati in sopralluoghi devono trasportare pesanti strumenti di lavoro e per i quali è inevitabile l’utilizzo di un’autovettura, l’Azienda si impegna a coprire i costi sostenuti dai lavoratori che si spostano dall’Ufficio verso sedi esterne (o viceversa) utilizzando appunto una propria autovettura, con un rimborso forfettario a Km. Relativamente alla possibilità di erogazione di buoni benzina in sostituzione del rimborso forfettario, l’Azienda ha verificato che le trattenute sono le stesse in entrambe le tipologie di rimborso. Tale rimborso trova applicazione nell’ipotesi in cui il lavoratore, per una migliore organizzazione del lavoro, inizi il suo orario di lavoro direttamente ordinario, nelle giornate di sabato e festive e nelle ore serali o notturne (20 – 6) con orario di lavoro a tempo pieno, con esclusione delle attività svolte in una sede esterna senza passare turno od in regime di straordinario o nell'ambito di specifici progetti o obiettivi strategici 14; L'indennità è quantificata così come segue: a) per quella di sua competenza. Per il personale amministrativo: • € 30 per il servizio svolto nella giornata di sabato o festiva o nelle ore serali e notturne (20-6); b) per il personale tecnico: • € 40 per il servizio svolto nelle ore serali/notturne (20-6) o per impegni pari a mezza giornata nelle giornate di sabato e festive; • € 60 per il servizio nelle giornate di sabato o festive che utilizzaprevede un impegno per l’intera giornata. In ogni caso gli importi liquidati per i punti a) e b) non potranno superare il valore complessivo pari a € 360 annui cadauno; 6. Nel caso in cui la prestazione lavorativa è concretamente riconducibile sia ad ipotesi di rischio che ad ipotesi di disagio, dato il divieto di cumulo, al dipendente interessato è attribuito il trattamento economico di maggior favore secondo quanto specificato nell’atto di attribuzione del dirigente competente, mentre per gli spostamenti, i mezzi pubblici, l’Azienda si impegna a rimborsare il costo quanto concerne 13 Comma modificato previa Delibera di G.C. nr. 181 del biglietto dietro presentazione di quest’ultimo regolarmente vidimato. Le parti si impegnano a verificare nuovamente, laddove possibile, ulteriori condizioni per cui riconoscere tale rimborso. Verrà corrisposta l’indennità di divisa di 1 € . Per i restauratori verra’ riconosciuta l’indennita’ di divisa ove richiesta obbligatoriamente dall’Azienda o prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza Le parti, inoltre, si impegnano ad una verifica dell’applicazione della nuova normativa sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008 attraverso l’istituzione di una Commissione Paritetica cui facciano parte anche il R.S.P.P.R. dell’Azienda e le RLS, con inzio attività da gennaio 201128/07/2015.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Indennità di disagio. Premesso che tutte le sedi di lavoro dell’Azienda sono conformi a quanto disposto dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs1. n. 81/2008In applicazione dell'art.17, ss.) è prevista una indennità di disagio di 3,70 € comma 2, ai sensi dell’art. 63 lett. clette) del CCNL da corrispondere dell'I.4.1999 le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale appartenente alle Categorie A,B,C che svolge la propria attività in condizioni particolarmente disagiate. 2. Inoltre, in applicazione dell'art.4, comma 2, lett. e) dello stesso CCNL spetta alla contrattazione integrativa definire: "Le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per un periodo di 5 mesi (dicembre-gennaio-febbraio- luglio-agosto) ai restauratori, ai custodi e ai coordinatori in servizio presso i siti Civiltà Romana, Mercati di Traiano, Territorio, Testaccio (padiglione 9/a vecchio), Circo di Massenzio, e piu’ in generale quei siti che non rispondono l'individuazione dei compensi relativi alle condizioni metereologiche finalità di cui sopra.al presente articolo 3. Ai fini del precedente comma s'intende per attività particolarmente disagiata un'attività decisamente scomoda, fino alla risoluzione svolta in condizioni difficili e/o faticose per le circostanze specifiche nelle quali viene condotta sia rispetto a quella svolta da altre figure professionali della problematica. Verrà anche inoltre corrisposta anche agli addetti di biglietteria e libreria in servizio presso il Circo di Massenzio dove medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi la postazione non è climatizzata e quindi potenzialmente disagiata dal punto di vista climatico ed al personale afferente all’Area conservazione che svolga attività di diserbo, depolveratura per l’intera giornata che comporti l’utilizzo di strumenti –quali aspirapolvere- con peso pari o superiore a 4 Kg. Viene inoltre, corrisposta al personale che lavori in situazioni di particolare pericolosità o difficoltà di seguito specificate (per esempio personale restauratore o personale afferente all’Area Progettazione, o personale, anche di custodia, che lavora in cantieri esterni, esposto a difficili situazioni climatiche): - lavori su impalcature fisse o mobili di altezza superiore a 2 m ( nuova normativa) - lavori presso ambienti sia al chiuso che all’aperto che presentino condizioni di umidità relativa superiore al 65% o di temperatura inferiore ai 15° o superiore ai 28° oppure particolari condizioni congiunte di temperatura e umidità tali che l’ambiente risulti eccezionalmente disagevole nonostante gli interventi attuati dall’Azienda finalizzati al miglioramento delle condizioni termoigrometriche - lavori svolti in un ambiente ipogeo - cantieri in cui le condizioni ambientali (inquinamento atmosferico o acustico) o lavorazioni particolari richiedano l’uso continuativo del D.P.I. - Al personale che lavora all’interno di strutture quali chioschi e autobus sprovvisti di servizi igienici quali Bibliobus, Biblioteche in Carcere, Bibliocafè in considerazione del disagio medio, verrà corrisposta una indennità giornaliera di 2 €. - In considerazione del disagio “minimo” verrà corrisposta, su presenza, una indennità di € 1,20 al personale di custodia in servizio presso le postazioni disagiate del metal detector, portoni, cortile, atrio, guardaroba Capitolini. Resta inteso che qualora si manifestassero altre situazioni le parti si impegnano ad incontrarsi per verificarle. Per quanto concerne coloro (rilevatori, fotografi e personale che opera nelle biblioteche in carcere o presso la biblioteca Centro) che impegnati in sopralluoghi devono trasportare pesanti strumenti di lavoro e per i quali è inevitabile l’utilizzo di un’autovettura, l’Azienda si impegna a coprire i costi sostenuti dai lavoratori che si spostano dall’Ufficio verso sedi esterne (o viceversa) utilizzando appunto una propria autovettura, con un rimborso forfettario a Km. Relativamente alla possibilità di erogazione di buoni benzina in sostituzione del rimborso forfettario, l’Azienda ha verificato che le trattenute sono le stesse in entrambe le tipologie di rimborsomedesima figura professionale. Tale rimborso trova applicazione nell’ipotesi in cui il lavoratore, per una migliore organizzazione del lavoro, inizi il suo disagio può anche essere rappresentato: ⮚ da un orario di lavoro direttamente particolarmente flessibile o svolto in una sede esterna condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti dell'ente senza passare per quella che questo dia luogo a altre specifiche indennità (es. indennità di sua competenzaturno). Per il personale che utilizza⮚ da esposizione a situazione di disagio connesse a prestazioni rese con frequenti spostamenti sul territorio; ⮚ esposizione a situazione di disagio connesse al particolare tipo di utenza. 4. L'indennità di disagio non è cumulabile, per gli spostamenti, i mezzi pubblici, l’Azienda si impegna a rimborsare il costo del biglietto dietro presentazione di quest’ultimo regolarmente vidimato. Le parti si impegnano a verificare nuovamente, laddove possibile, ulteriori condizioni per cui riconoscere tale rimborso. Verrà corrisposta l’indennità di divisa di 1 € . Per i restauratori verra’ riconosciuta l’indennita’ di divisa ove richiesta obbligatoriamente dall’Azienda o prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza Le parti, inoltre, si impegnano ad una verifica dell’applicazione della nuova normativa sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008 attraverso l’istituzione di una Commissione Paritetica cui facciano parte anche il R.S.P.P.R. dell’Azienda e le RLSstesse motivazioni, con inzio altre indennità quali ad esempio l'indennità di rischio, di turno, o di reperibilità, inoltre non può essere attribuita per il semplice fatto di svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, ma per le condizioni particolari in cui tale prestazione è effettuata (è cumulabile, invece, con la maggiorazione del 50% di cui all'art.24, comma 1, del CCNL 14.09.2001 come integrato dall'art.14 del CCNL 14.10.2001, che non è classificabile quale indennità); 5. Visti i precedenti commi le parti convengono di considerare in atto le seguenti attività: ⮚ custode cimitero ⮚ farmacista collaboratore ⮚ collaboratori di farmacia ⮚ autista scuolabus Le stesse possono essere oggetto di modifica e/o integrazioni a seguito di nuovi o diversi servizi e esigenze sopravvenute lo svolgimento delle attività da gennaio 2011di seguito indicate è prevista un'indennità di disagio pari ad un importo mensile lordo di €. 30,00. Tale importo è corrisposto, annualmente, in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio. 6. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 27 e finalizzati ad incentivare la produttività, con esclusione dei risparmi derivanti dell'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 come convertito nella legge 13/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso)

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Samples: Contrattazione Decentrata Integrativa

Indennità di disagio. Premesso che tutte le sedi 1. L’indennità di lavoro dell’Azienda sono conformi a quanto disposto dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi disagio, di lavoro (D. Lgscui all’art. n. 81/200817, ss.) è prevista una indennità di disagio di 3,70 € comma 2, ai sensi dell’art. 63 lett. ce) del CCNL dell’ 1.4.1999, vale a remunerare specifiche modalità e condizioni, non solo spaziali, ma anche temporali, della prestazione lavorativa di alcune tipologie di lavoratori, diverse da corrispondere per un periodo quelle della generalità degli altri dipendenti. Deve trattarsi, comunque, di 5 mesi (dicembre-gennaio-febbraio- luglio-agosto) ai restauratori, ai custodi modalità della prestazione realmente ed effettivamente differenziate da quelle degli altri lavoratori e ai coordinatori in servizio presso i siti Civiltà Romana, Mercati di Traiano, Territorio, Testaccio (padiglione 9/a vecchio), Circo di Massenzio, e piu’ in generale quei siti che non rispondono alle condizioni metereologiche caratterizzano in modo tipico le mansioni di cui sopraun determinato profilo professionale, dato che queste sono già valutate e remunerate con il trattamento stipendiale previsto per il profilo specifico. Inoltre, poiché il disagio comporta una condizione di lavoro meno gravosa del rischio, il valore mensile non potrà essere superiore al compenso previsto per l’indennità di rischio e, pertanto, tale indennità viene fissata nella misura massima mensile di Euro 30,00., fino alla risoluzione della problematica 2. Verrà anche inoltre corrisposta anche agli addetti di biglietteria e libreria in servizio presso il Circo di Massenzio dove la postazione non è climatizzata e quindi potenzialmente disagiata dal punto di vista climatico ed al personale afferente all’Area conservazione che svolga attività di diserbo, depolveratura per l’intera giornata che comporti l’utilizzo di strumenti –quali aspirapolvere- con peso pari o superiore a 4 Kg. Viene inoltre, corrisposta al personale che lavori in Per situazioni di particolare pericolosità lavoro comportanti disagio e svolte da personale delle categorie A, B e C si intendono quelle attività particolarmente scomode, sia perché svolte in condizioni particolarmente faticose, sia perché riguardanti condizioni diverse nelle quali può trovarsi ad operare il dipendente interessato per particolari forme organizzative, problemi per la salute o difficoltà per il normale svolgimento di seguito specificate relazioni sociali. Tale disagio può anche essere rappresentato da un orario particolarmente flessibile o svolto in condizioni normalmente diverse e di maggior sacrificio rispetto agli altri dipendenti senza che questo dia luogo a specifiche indennità (per es. indennità di turno). 3. L’indennità di disagio non é cumulabile con altre indennità quali ad esempio personale restauratore o personale afferente all’Area Progettazionel’indennità di rischio, o personale, anche di custodia, che lavora in cantieri esterni, esposto a difficili situazioni climatiche): - lavori su impalcature fisse o mobili di altezza superiore a 2 m ( nuova normativa) - lavori presso ambienti sia al chiuso che all’aperto che presentino condizioni di umidità relativa superiore al 65% turno o di temperatura inferiore ai 15° o superiore ai 28° oppure particolari reperibilità. 4. Fra le situazioni di disagio sono individuate le seguenti: Esposizione a situazioni di disagio connesse alla particolare articolazione deH’orario di lavoro escluso il turno (orario frazionato, orario plurisettimanaie, ecc.); Esposizione a situazioni di disagio connesse ad attività rese in condizioni congiunte climatiche avverse; m \\ ^ ’m, Attività di temperatura front office, qualora l’orario di servizio coincida con l’apertura al pubblico, con elevato numero di utenti; K \ // iv Attività che comportino rischi per l’incolumità personale; Esposizione a situazioni di disagio connesse a prestazioni rese con scadenze periodiche e umidità tali cicliche irrinunciabili; Esposizione a situazioni di disagio connesse a prestazioni rese con frequenti spostamenti sul territorio. 5. L’indennità viene corrisposta su base giornaliera con il seguente rapporto: Euro 30,00/26 = Euro 1,15 per i lavoratori che l’ambiente risulti eccezionalmente disagevole nonostante gli interventi attuati dall’Azienda finalizzati prestano la loro attività su 6 giorni settimanali, Euro 30,00/22 = Euro 1,36 per i lavoratori che prestano la loro attività su 5 giorni settimanali. 6. L’erogazione della suddetta indennità é subordinata all’effettiva esposizione al miglioramento delle condizioni termoigrometriche - lavori svolti in un ambiente ipogeo - cantieri disagio e può essere riconosciuta solo per le giornate in cui le condizioni ambientali (inquinamento atmosferico si verifica tale situazione. L’esposizione al disagio deve essere attestata e certificata dal Dirigente e/o acustico) o lavorazioni particolari richiedano l’uso continuativo Responsabile del D.P.I. - Al personale che lavora all’interno di strutture quali chioschi e autobus sprovvisti di servizi igienici quali Bibliobus, Biblioteche in Carcere, Bibliocafè in considerazione del disagio medio, verrà corrisposta una indennità giornaliera di 2 €. - In considerazione del disagio “minimo” verrà corrisposta, su presenza, una indennità di € 1,20 al personale di custodia in servizio presso le postazioni disagiate del metal detector, portoni, cortile, atrio, guardaroba Capitolini. Resta inteso che qualora si manifestassero altre situazioni le parti si impegnano ad incontrarsi per verificarle. Per quanto concerne coloro (rilevatori, fotografi e personale che opera nelle biblioteche in carcere o presso la biblioteca Centro) che impegnati in sopralluoghi devono trasportare pesanti strumenti di lavoro e per i quali è inevitabile l’utilizzo di un’autovettura, l’Azienda si impegna a coprire i costi sostenuti dai lavoratori che si spostano dall’Ufficio verso sedi esterne (o viceversa) utilizzando appunto una propria autovettura, con un rimborso forfettario a Km. Relativamente alla possibilità di erogazione di buoni benzina in sostituzione del rimborso forfettario, l’Azienda ha verificato che le trattenute sono le stesse in entrambe le tipologie di rimborso. Tale rimborso trova applicazione nell’ipotesi in Servizio cui risulta assegnato il lavoratore, per una migliore organizzazione del lavoro, inizi il suo orario di lavoro direttamente in una sede esterna senza passare per quella di sua competenza. Per il personale che utilizza, per gli spostamenti, i mezzi pubblici, l’Azienda si impegna a rimborsare il costo del biglietto dietro presentazione di quest’ultimo regolarmente vidimato. Le parti si impegnano a verificare nuovamente, laddove possibile, ulteriori condizioni per cui riconoscere tale rimborso. Verrà corrisposta l’indennità di divisa di 1 € . Per i restauratori verra’ riconosciuta l’indennita’ di divisa ove richiesta obbligatoriamente dall’Azienda o prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza Le parti, inoltre, si impegnano ad una verifica dell’applicazione della nuova normativa sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008 attraverso l’istituzione di una Commissione Paritetica cui facciano parte anche il R.S.P.P.R. dell’Azienda e le RLS, con inzio attività da gennaio 2011dipendente interessato.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Indennità di disagio. Premesso che tutte le sedi 1. L’indennità di lavoro dell’Azienda sono conformi a quanto disposto dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008, ss.) disagio è prevista una indennità di disagio di 3,70 € dall’art. 17, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. ce) del CCNL da corrispondere del 01.04.1999 viene corrisposta per un specifiche situazioni di gravosità conseguenti alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, e spetta esclusivamente al personale appartenente alle categorie B e C. 2. Il disagio si caratterizza per l’esecuzione di attività in situazioni organizzative che, non rientrando nelle prestazioni di lavoro soggette a rischio, comportano per il dipendente una particolare gravosità, non comune alla generalità delle lavorazioni e dei dipendenti che le eseguono, alla quale è esposto in modo diretto e continuativo per il prevalente orario di lavoro. 3. Non rientrano nel presente articolo le prestazioni di lavoro di cui all’art. 17. 4. I criteri che dovranno essere assunti a riferimento sono i seguenti: a. non deve determinarsi, in nessun caso, tranne per le casistiche individuate al successivo comma 5, una sovrapposizione di presupposti applicativi con altri istituti a carattere indennitario, escludendo quindi dall’ambito applicativo del presente istituto le prestazioni che sono già oggetto di specifici compensi in applicazione di altre disposizioni del contratto collettivo nazionale (turno, reperibilità ecc..); b. il disagio è condizione specifica che non può essere riconosciuta per le ordinarie prestazioni di lavoro ( ad esempio per rientri pomeridiani) e per la generalità o quasi totalità del personale; c. il compenso per disagio deve essere riconosciuto agli addetti unicamente per il periodo di 5 mesi (dicembre-gennaio-febbraio- luglio-agosto) ai restauratorieffettivo svolgimento delle prestazioni disagiate e, ai custodi quindi, in relazione all’effettiva presenza in servizio: la percezione del compenso deve quindi essere esclusa in caso di assenza dal servizio e ai coordinatori in servizio presso i siti Civiltà Romana, Mercati di Traiano, Territorio, Testaccio (padiglione 9/a vecchio), Circo di Massenzio, e piu’ in generale quei siti che non rispondono dovrà essere proporzionata alla reale esposizione alle condizioni metereologiche di disagio nel caso di prestazione ad orario ridotto (personale a part time). 5. Sono individuate come situazioni di disagio: a) esposizione a situazione di disagio connesse alla particolare articolazione dell’orario di lavoro come orario plurisettimanale; b) esposizione a situazione di disagio connesse all’esecuzione di particolari e specifici servizi dedicati di polizia locale purché finalizzati al presidio, di norma a posto fisso, di determinate zone oggetto di rilevanti problematiche di sicurezza urbana; c) esposizione a situazione di disagio connesse a prestazioni che comportano spostamenti sul territorio comunale in tutti i giorni in cui è articolata e dovuta la prestazione lavorativa mensile ad esclusione dei messi notificatori e degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale. 6. Ai dipendenti interessati spetta, per il periodo di effettiva esposizione al disagio, un’indennità mensile lorda di € 25,00. 7. L’individuazione delle attività aventi le caratteristiche di cui sopraal comma 5 e dei dipendenti interessati è effettuata dal Dirigente di Servizio/Unità di Staff., fino alla risoluzione della problematica. Verrà anche inoltre corrisposta anche agli addetti di biglietteria e libreria in servizio presso il Circo di Massenzio dove la postazione non è climatizzata e quindi potenzialmente disagiata dal punto di vista climatico ed al personale afferente all’Area conservazione che svolga attività di diserbo, depolveratura per l’intera giornata che comporti l’utilizzo di strumenti –quali aspirapolvere- con peso pari o superiore a 4 Kg. Viene inoltre, corrisposta al personale che lavori in situazioni di particolare pericolosità o difficoltà di seguito specificate (per esempio personale restauratore o personale afferente all’Area Progettazione, o personale, anche di custodia, che lavora in cantieri esterni, esposto a difficili situazioni climatiche): - lavori su impalcature fisse o mobili di altezza superiore a 2 m ( nuova normativa) - lavori presso ambienti sia al chiuso che all’aperto che presentino condizioni di umidità relativa superiore al 65% o di temperatura inferiore ai 15° o superiore ai 28° oppure particolari condizioni congiunte di temperatura e umidità tali che l’ambiente risulti eccezionalmente disagevole nonostante gli interventi attuati dall’Azienda finalizzati al miglioramento delle condizioni termoigrometriche - lavori svolti in un ambiente ipogeo - cantieri in cui le condizioni ambientali (inquinamento atmosferico o acustico) o lavorazioni particolari richiedano l’uso continuativo del D.P.I. - Al personale che lavora all’interno di strutture quali chioschi e autobus sprovvisti di servizi igienici quali Bibliobus, Biblioteche in Carcere, Bibliocafè in considerazione del disagio medio, verrà corrisposta una indennità giornaliera di 2 €. - In considerazione del disagio “minimo” verrà corrisposta, su presenza, una indennità di € 1,20 al personale di custodia in servizio presso le postazioni disagiate del metal detector, portoni, cortile, atrio, guardaroba Capitolini. Resta inteso che qualora si manifestassero altre situazioni le parti si impegnano ad incontrarsi per verificarle. Per quanto concerne coloro (rilevatori, fotografi e personale che opera nelle biblioteche in carcere o presso la biblioteca Centro) che impegnati in sopralluoghi devono trasportare pesanti strumenti di lavoro e per i quali è inevitabile l’utilizzo di un’autovettura, l’Azienda si impegna a coprire i costi sostenuti dai lavoratori che si spostano dall’Ufficio verso sedi esterne (o viceversa) utilizzando appunto una propria autovettura, con un rimborso forfettario a Km. Relativamente alla possibilità di erogazione di buoni benzina in sostituzione del rimborso forfettario, l’Azienda ha verificato che le trattenute sono le stesse in entrambe le tipologie di rimborso. Tale rimborso trova applicazione nell’ipotesi in cui il lavoratore, per una migliore organizzazione del lavoro, inizi il suo orario di lavoro direttamente in una sede esterna senza passare per quella di sua competenza. Per il personale che utilizza, per gli spostamenti, i mezzi pubblici, l’Azienda si impegna a rimborsare il costo del biglietto dietro presentazione di quest’ultimo regolarmente vidimato. Le parti si impegnano a verificare nuovamente, laddove possibile, ulteriori condizioni per cui riconoscere tale rimborso. Verrà corrisposta l’indennità di divisa di 1 € . Per i restauratori verra’ riconosciuta l’indennita’ di divisa ove richiesta obbligatoriamente dall’Azienda o prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza Le parti, inoltre, si impegnano ad una verifica dell’applicazione della nuova normativa sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008 attraverso l’istituzione di una Commissione Paritetica cui facciano parte anche il R.S.P.P.R. dell’Azienda e le RLS, con inzio attività da gennaio 2011.

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Samples: Contratto Decentrato Integrativo

Indennità di disagio. Premesso 1. Ai lavoratori appartenenti alle categorie giuridiche A, B e C che tutte svolgono attività connotate da particolare “disagio”, come in prosieguo inquadrate, compete – per il periodo di effettiva esposizione al disagio - una indennità mensile. La misura dell’indennità di disagio non è superiore a quello di rischio in quanto, secondo un criterio di ragionevolezza, il “rischio” che tutela la salute ha una maggiore rilevanza rispetto al “disagio”. 2. La presente indennità è erogata in relazione alla tipologia del disagio. 3. Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo lavoratore (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc…), non può coincidere con le sedi ordinarie prestazioni di lavoro dell’Azienda da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero decisamente limitato di potenziali beneficiari. E’ fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti, tenuto conto dei principi generali di cui al precedente articolo 17 e di quanto previsto al presente articolo, e, conseguentemente, l’effettiva individuazione degli aventi diritto che sono conformi di esclusiva competenza del dirigente con il supporto del responsabile di posizione organizzativa o alta professionalità interessato. 4. Si individuano i seguenti fattori rilevanti di disagio: a) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni di esposizione ad agenti atmosferici sfavorevoli; l’esposizione deve essere intensa, sistematica e continuativa nonché differenziata rispetto a quanto disposto dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi quella di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008altri prestatori con analogo ruolo/mansioni; b) prestazione richiesta e resa, ss.) è prevista una indennità per esigenze di disagio funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, di 3,70 € tempi e di modi, ai sensi dell’art. 63 lett. fini del recupero psico-fisico nell’arco della giornata; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni; c) prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, di tempi e di modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l’autonomia temporale e relazionale del CCNL da corrispondere per un periodo singolo; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di 5 mesi (dicembre-gennaio-febbraio- luglio-agosto) ai restauratori, ai custodi e ai coordinatori in servizio presso i siti Civiltà Romana, Mercati altri prestatori con analogo ruolo/mansioni. 5. L’erogazione dell’indennità avviene mensilmente sulla base dei dati desunti dal sistema di Traiano, Territorio, Testaccio (padiglione 9/rilevazione presenze entro il mese successivo a vecchio), Circo quello di Massenzio, e piu’ in generale quei siti che non rispondono alle condizioni metereologiche di cui sopramaturazione., fino alla risoluzione della problematica 6. Verrà anche inoltre corrisposta anche agli addetti di biglietteria e libreria in servizio presso il Circo di Massenzio dove la postazione non è climatizzata e quindi potenzialmente disagiata dal punto di vista climatico ed al personale afferente all’Area conservazione che svolga Le attività di diserbo“disagio” secondo i fattori declinati al comma 4 sono al momento della stipulazione del presente contratto: 1 Indennità disagio rientro giorni non lavorativi Rientro nei giorni non lavorativi per non più di 4 (quattro) ore per esigenze di servizio € 30,00 (eur trenta/00) Indennità mensile al verificarsi di almeno un rientro 2 Indennità disagio sostituzioni immediate educatrici asilo nido Brevi sostituzioni educatrici per esigenze di servizio e diverso scaglionamento e cambio turo € 30,00 (eur trenta/00) Indennità mensile con criterio della prevalenza ex art. 17, depolveratura comma 8, CCID 3 Indennità disagio 14esima xxxxxxxx Xxxxxx oltre le 13 domeniche lavorate nell’anno nella misura massima di 26 domeniche lavorabili nell’anno € 30,00 (eur trenta/00) Indennità verificarsi un caso mensile di almeno al di 4 Indennità disagio orario spezzato Spetta per l’intera giornata che comporti l’utilizzo di strumenti –quali aspirapolvere- il disagio dei lavoratori assegnati a orari spezzati con peso interruzione pari o superiore a 4 Kgalle due ore. Viene inoltre, corrisposta € 5,00 (eur cinque/00) al personale che lavori in situazioni di particolare pericolosità o difficoltà di seguito specificate (per esempio personale restauratore o personale afferente all’Area Progettazione, o personale, anche di custodia, che lavora in cantieri esterni, esposto a difficili situazioni climatiche): - lavori su impalcature fisse o mobili di altezza giorno Indennità giornaliera con il limite superiore a 2 m ( nuova normativa) - lavori presso ambienti sia al chiuso che all’aperto che presentino condizioni di umidità relativa superiore al 65% o di temperatura inferiore ai 15° o superiore ai 28° oppure particolari condizioni congiunte di temperatura e umidità tali che l’ambiente risulti eccezionalmente disagevole nonostante gli interventi attuati dall’Azienda finalizzati al miglioramento delle condizioni termoigrometriche - lavori svolti in un ambiente ipogeo - cantieri in cui le condizioni ambientali (inquinamento atmosferico o acustico) o lavorazioni particolari richiedano l’uso continuativo del D.P.I. - Al personale che lavora all’interno di strutture quali chioschi e autobus sprovvisti di servizi igienici quali Bibliobus, Biblioteche in Carcere, Bibliocafè in considerazione del disagio medio, verrà corrisposta una indennità giornaliera di 2 €. - In considerazione del disagio “minimo” verrà corrisposta, su presenza, una indennità di € 1,20 al personale di custodia in servizio presso le postazioni disagiate del metal detector, portoni, cortile, atrio, guardaroba Capitolini. Resta inteso che qualora si manifestassero altre situazioni le parti si impegnano ad incontrarsi per verificarle. Per quanto concerne coloro 25,00 (rilevatori, fotografi e personale che opera nelle biblioteche in carcere o presso la biblioteca Centro) che impegnati in sopralluoghi devono trasportare pesanti strumenti di lavoro e per i quali è inevitabile l’utilizzo di un’autovettura, l’Azienda si impegna a coprire i costi sostenuti dai lavoratori che si spostano dall’Ufficio verso sedi esterne (o viceversa) utilizzando appunto una propria autovettura, con un rimborso forfettario a Km. Relativamente alla possibilità di erogazione di buoni benzina in sostituzione del rimborso forfettario, l’Azienda ha verificato che le trattenute sono le stesse in entrambe le tipologie di rimborso. Tale rimborso trova applicazione nell’ipotesi in cui il lavoratore, per una migliore organizzazione del lavoro, inizi il suo orario di lavoro direttamente in una sede esterna senza passare per quella di sua competenza. Per il personale che utilizza, per gli spostamenti, i mezzi pubblici, l’Azienda si impegna a rimborsare il costo del biglietto dietro presentazione di quest’ultimo regolarmente vidimato. Le parti si impegnano a verificare nuovamente, laddove possibile, ulteriori condizioni per cui riconoscere tale rimborso. Verrà corrisposta l’indennità di divisa di 1 € . Per i restauratori verra’ riconosciuta l’indennita’ di divisa ove richiesta obbligatoriamente dall’Azienda o prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza Le parti, inoltre, si impegnano ad una verifica dell’applicazione della nuova normativa sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008 attraverso l’istituzione di una Commissione Paritetica cui facciano parte anche il R.S.P.P.R. dell’Azienda e le RLS, con inzio attività da gennaio 2011eur venticinque/00).

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Decentrato

Indennità di disagio. Premesso che tutte le sedi di lavoro dell’Azienda sono conformi a quanto disposto dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs1. n. 81/2008, ss.) è prevista una indennità di disagio di 3,70 € È riconosciuta, ai sensi dell’art. 63 17, comma 2 lett. ce) del CCNL 1/4/1999, una specifica indennità volta a remunerare il personale appartenente alle categorie A, B e C che, a prescindere dal profilo professionale, svolge la propria attività di lavoro in condizioni particolarmente disagiate. 2. I contenuti delle prestazioni lavorative che possono essere causa di disagio per i lavora- tori interessati sono quelli che: a) rendano necessaria, al fine di erogare un servizio ottimale, una elevata soglia di attenzione e concentrazione degli operatori in attività quali quelle di relazione con il pubblico effettuate in particolare attraverso operazioni di sportello; b) siano organizzate in modo da corrispondere non consentire al personale impiegato la possibili- tà di fruire della flessibilità in ingresso; c) siano svolte continuativamente in ambienti in cui siano collocati macchinari rumorosi; d) siano svolte in modo diretto e continuo all’aperto; e) siano svolte in modo significativo ma non continuativo all’aperto per attività comportanti sopralluoghi in cantiere, ispezioni e controlli; f) siano svolte da personale inquadrato nelle categorie A, B e C e comprendano l’affiancamento continuativo di personale in difficoltà, nell’ultimo caso se svol- to con funzioni di coordinamento diretto di una molteplicità di tale personale; g) siano svolte su attività istituzionali che proseguano con frequenza e per almeno 1 volta la settimana oltre le ore 18, ovvero implichino, con la medesima fre- quenza, interventi lavorativi in attività della Provincia riferite ad esercizi privati operativi oltre le ore 18; h) siano svolte da personale operante in locali ai quali accede l’utenza interna ed esterna in orario di servizio, anche se in maniera non continuativa, ivi compreso il supporto telefonico/informatico; i) richiedano un’elevata soglia di attenzione e precisione da parte del personale che svolge con continuità e prevalenza attività di inserimento dati o di archivia- zione di documenti, anche in formato cartaceo. 3. La prestazione di lavoro in attività che prevedano una significativa fase di relazione con il pubblico esterno/interno comporta disagio quando sia organizzata con sportelli od uf- fici aperti al pubblico con cadenza almeno bisettimanale e per non meno di 8 ore com- plessive. 4. Le indennità di disagio sono le seguenti: a) euro 51,32 lorde mensili: per le lettere b), c), d ), f), g) del comma 2 e per la lettera a) del medesimo comma limitatamente ad attività di relazione afferenti la generalità dei pro- cedimenti dell’ente o di un’intera Area ed in particolare: • ufficio relazioni con il pubblico; • euroinfopoint; • sportello ambiente; • sportelli del servizio lavoro; • centralino telefonico della Provincia e numeri verdi; • biblioteca storica; b) euro 35,82 lorde mensili: per la lettera a) del comma 2, limitatamente ad attività di rela- zione attraverso uffici settoriali aperti al pubblico, per un periodo minimo totale complessivo di 5 mesi (dicembre-gennaio-febbraio- luglio-agostoventi ore settimanali e per la lettera e) ai restauratoridel medesimo comma; c) euro 25,49 lorde mensili: per le lettere h) e i) del comma 2. 5. Le indennità di disagio non sono cumulabili tra loro; qualora il dipendente percepisca anche la indennità di rischio, ai custodi le due indennità sono cumulabili sino ad un massimo di euro 61,65 lorde mensili. 6. La indennità di disagio è calcolata su base mensile e ai coordinatori in servizio presso i siti Civiltà Romana, Mercati di Traiano, Territorio, Testaccio (padiglione 9/spetta esclusivamente a vecchio), Circo di Massenzio, seguito della effettiva esposizione al disagio e piu’ in generale quei siti che non rispondono alle condizioni metereologiche di cui sopra., fino alla risoluzione della problematica. Verrà anche inoltre corrisposta anche agli addetti di biglietteria e libreria in servizio presso il Circo di Massenzio dove la postazione comunque non è climatizzata e quindi potenzialmente disagiata dal punto dovuta per le giornate di vista climatico ed al personale afferente all’Area conservazione che svolga attività di diserbo, depolveratura per l’intera giornata che comporti l’utilizzo di strumenti –quali aspirapolvere- con peso pari o superiore a 4 Kg. Viene inoltre, corrisposta al personale che lavori in situazioni di particolare pericolosità o difficoltà di seguito specificate (per esempio personale restauratore o personale afferente all’Area Progettazione, o personale, anche di custodia, che lavora in cantieri esterni, esposto a difficili situazioni climatiche): - lavori su impalcature fisse o mobili di altezza superiore a 2 m ( nuova normativa) - lavori presso ambienti sia al chiuso che all’aperto che presentino condizioni di umidità relativa superiore al 65% o di temperatura inferiore ai 15° o superiore ai 28° oppure particolari condizioni congiunte di temperatura e umidità tali che l’ambiente risulti eccezionalmente disagevole nonostante gli interventi attuati dall’Azienda finalizzati al miglioramento delle condizioni termoigrometriche - lavori svolti in un ambiente ipogeo - cantieri in cui le condizioni ambientali (inquinamento atmosferico o acustico) o lavorazioni particolari richiedano l’uso continuativo del D.P.I. - Al personale che lavora all’interno di strutture quali chioschi e autobus sprovvisti di servizi igienici quali Bibliobus, Biblioteche in Carcere, Bibliocafè in considerazione del disagio medio, verrà corrisposta una indennità giornaliera di 2 €. - In considerazione del disagio “minimo” verrà corrisposta, su presenza, una indennità di € 1,20 al personale di custodia in servizio presso le postazioni disagiate del metal detector, portoni, cortile, atrio, guardaroba Capitolini. Resta inteso che qualora si manifestassero altre situazioni le parti si impegnano ad incontrarsi per verificarle. Per quanto concerne coloro (rilevatori, fotografi e personale che opera nelle biblioteche in carcere o presso la biblioteca Centro) che impegnati in sopralluoghi devono trasportare pesanti strumenti di lavoro e per i quali è inevitabile l’utilizzo di un’autovettura, l’Azienda si impegna a coprire i costi sostenuti dai lavoratori che si spostano dall’Ufficio verso sedi esterne (o viceversa) utilizzando appunto una propria autovettura, con un rimborso forfettario a Km. Relativamente alla possibilità di erogazione di buoni benzina in sostituzione del rimborso forfettario, l’Azienda ha verificato che le trattenute sono le stesse in entrambe le tipologie di rimborso. Tale rimborso trova applicazione nell’ipotesi in cui il lavoratore, per una migliore organizzazione del lavoro, inizi il suo orario di lavoro direttamente in una sede esterna senza passare per quella di sua competenza. Per il personale che utilizza, per gli spostamenti, i mezzi pubblici, l’Azienda si impegna a rimborsare il costo del biglietto dietro presentazione di quest’ultimo regolarmente vidimato. Le parti si impegnano a verificare nuovamente, laddove possibile, ulteriori condizioni per cui riconoscere tale rimborso. Verrà corrisposta l’indennità di divisa di 1 € . Per i restauratori verra’ riconosciuta l’indennita’ di divisa ove richiesta obbligatoriamente dall’Azienda o prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza Le parti, inoltre, si impegnano ad una verifica dell’applicazione della nuova normativa sulla sicurezza D. Lgs. 81/2008 attraverso l’istituzione di una Commissione Paritetica cui facciano parte anche il R.S.P.P.R. dell’Azienda e le RLS, con inzio attività da gennaio 2011.assen-

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