Common use of Indennità di rischio Clause in Contracts

Indennità di rischio. Agli addetti allo sportello di cassa centralizzata sarà corrisposta: - l’indennità di rischio di cui al n. 9 lett. a), della tabella A) allegata al CCNL qualora l’addetto allo sportello disponga e risponda direttamente delle risultanze di una propria giacenza di cassa; - l’indennità di rischio di cui al n. 9 lett. b), punto 1) della tabella A) allegata al CCNL negli altri casi. Le indennità di cui al presente articolo competono per prestazione giornaliera di 5 ore e vanno erogate con i criteri di cui all’art. 49 del CCNL, integrato come segue. In aggiunta a quanto previsto dall’art. 49 del vigente CCNL le parti convengono che qualora vi sia, in via normale e sistematica, adibizione giornaliera allo sportello di durata inferiore alle 5 ore, l’indennità di rischio di cui alla tabella allegato A) del CCNL sarà proporzionalmente ridotta in relazione alle minori ore giornaliere di adibizione alla cassa. Nei casi particolari di adibizione effettuata in supporto dei cassieri titolari, dovuta ad esigenze ripetitive di carattere periodico, l’indennità di rischio, calcolata con i criteri di cui al precedente comma, sarà maggiorata del 20% fino a concorrenza massima dell’intera indennità mensile prevista dal CCNL. Per tali casi particolari, analoga maggiorazione del 20% sarà operata all’indennità giornaliera qualora vi sia adibizione allo sportello in via normale e sistematica per un numero ridotto di giornate nel corso della settimana o del mese e sempre fino a concorrenza massima dell’intera indennità mensile. † Regolamento del servizio di cassa Fermo restando quanto stabilito dall’art. 42 del vigente C.C.N.L. (ndr CCNL 20/02/1997) si conviene: - Che la qualifica di xxxxxxxx, sostituto e/o aiuto cassiere, debba essere conferita per iscritto e subordinata all’accettazione da parte del lavoratore. Congiuntamente saranno esaminati i casi in cui la mancata accettazione dell’incarico condizioni negativamente il buon andamento della Cassa Rurale, in particolare per le Casse con personale ridotto;

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Samples: Contratto Integrativo Di Secondo Livello Delle Casse Rurali b.c.c.

Indennità di rischio. Agli addetti allo sportello Compete ai dipendenti civili una indennità giornaliera per le prestazioni di cassa centralizzata sarà corrisposta: - l’indennità lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale, fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Tale indennità compete per ogni giornata di servizio effettivamente reso esclusi i giorni di assenza a qualsiasi titolo, ad eccezione di periodi di assenza per infermità dipendente da causa di servizio. Per quanto riguarda il pagamento delle indennità per le situazioni di rischio già individuate con un provvedimento formale (DM di rischio)si fa presente che le stesse potranno essere corrisposte laddove sussistano le condizioni accertate con tale provvedimento. Per eventuali nuove situazioni lavorative di rischio non formalizzate che dovessero essere individuate sotto la diretta responsabilità dei dirigenti preposti agli Enti, qualora sussistano le previste condizioni di riconoscimento del diritto al relativo pagamento così come individuato dal DPR 146/75, si dovrà provvedere facendo ricorso alle somme stanziate per il Fondo di Sede di cui è riferimento nell’ultima parte della circolare. Si rammenta che l’indennità in questione non è cumulabile con il premio di disattivazione previsto dalla L. 294/85 e con l’indennità per rischio da radiazioni prevista dall’art. 14 dell’Accordo per le particolari posizioni di lavoro per l’anno 1998, di cui alle circolari L/12 ed L/13 del 18.5.1998, né con l’indennità di cui al D.Lgs. Lgt. 320/1946 (Bonifica Campi Minati). IMPORTO min. Lit. 960 (su gg.5) max. Lit 5.100 (su gg. 5) min. Lit. 800 (su gg.6) max. Lit 4.250 (su gg. 6) come dal Tab. A allegata al DPR n. 9 lett146/75 Agli operatori subacquei spetta una indennità di rischio nelle misure e con le modalità previste dalla tab. ac del DPR 146/75 e successive modificazioni (Legge 3.2.1982, n.28), della tabella Acome riportato nella seguente tabella: Profondità massima raggiunta durante l’immersione (in metri) allegata al CCNL qualora l’addetto allo sportello disponga e risponda direttamente delle risultanze 1 Indennità (in lire) per ogni ora di una propria giacenza immersione con la saturazione usando apparecchiature a: indennità (in lire) per ogni ora di cassa; - l’indennità di rischio di cui al n. 9 lettimmersione in saturazione 5 0-12 . b), punto 1) della tabella A) allegata al CCNL negli altri casi. Le indennità di cui al presente articolo competono per prestazione giornaliera di 5 ore e vanno erogate con i criteri di cui all’art. 49 del CCNL, integrato come segue. In aggiunta a quanto previsto dall’art. 49 del vigente CCNL le parti convengono che qualora vi sia, in via normale e sistematica, adibizione giornaliera allo sportello di durata inferiore alle 5 ore, l’indennità di rischio di cui alla tabella allegato A) del CCNL sarà proporzionalmente ridotta in relazione alle minori ore giornaliere di adibizione alla cassa13-25 . Nei casi particolari di adibizione effettuata in supporto dei cassieri titolari, dovuta ad esigenze ripetitive di carattere periodico, l’indennità di rischio, calcolata con i criteri di cui al precedente comma, sarà maggiorata del 20% fino a concorrenza massima dell’intera indennità mensile prevista dal CCNL. Per tali casi particolari, analoga maggiorazione del 20% sarà operata all’indennità giornaliera qualora vi sia adibizione allo sportello in via normale e sistematica per un numero ridotto di giornate nel corso della settimana o del mese e sempre fino a concorrenza massima dell’intera indennità mensile. † Regolamento del servizio di cassa Fermo restando quanto stabilito dall’art. 42 del vigente C.C.N.L. (ndr CCNL 20/02/1997) si conviene: - Che la qualifica di xxxxxxxx, sostituto e/o aiuto cassiere, debba essere conferita per iscritto e subordinata all’accettazione da parte del lavoratore. Congiuntamente saranno esaminati i casi in cui la mancata accettazione dell’incarico condizioni negativamente il buon andamento della Cassa Rurale, in particolare per le Casse con personale ridotto;26-40 . . . . . 41-55 . . . . . 56-80 . . . . . 81-110 . . . . . 111-150 . . . . . 151-200 . . . . . oltre 200 . . . . . 1.200 1.600 2.000 3.000 5.000 6.000 ------ ------ ------ 1.600 2.400 3.400 4.400 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 2.400 3.400 ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 2.000 2.500 3.000

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Sull'interpretazione Autentica Dell'

Indennità di rischio. Agli addetti allo sportello di cassa centralizzata sarà corrisposta: - l’indennità di rischio di cui al n. 9 lett. a), della tabella A) allegata al CCNL qualora l’addetto allo sportello disponga e risponda direttamente delle risultanze di una propria giacenza di cassa; - l’indennità di rischio di cui al n. 9 lett. b), punto 1) della tabella A) allegata al CCNL negli altri casi. Le indennità di cui al presente articolo competono per prestazione giornaliera di 5 ore e vanno erogate con i criteri di cui all’art. 49 del CCNL, integrato come segue. In aggiunta a quanto previsto dall’art. 49 del vigente CCNL le parti convengono che qualora vi sia, in via normale e sistematica, adibizione giornaliera allo sportello di durata inferiore alle 5 ore, l’indennità di rischio di cui alla tabella allegato A) del CCNL sarà proporzionalmente ridotta in relazione alle minori ore giornaliere di adibizione alla cassa. Nei casi particolari di adibizione effettuata in supporto dei cassieri titolari, dovuta ad esigenze ripetitive di carattere periodico, l’indennità di rischio, calcolata con i criteri di cui al precedente comma, sarà maggiorata del 20% fino a concorrenza massima dell’intera indennità mensile prevista dal CCNL. Per tali casi particolari, analoga maggiorazione del 20% sarà operata all’indennità giornaliera qualora vi sia adibizione allo sportello in via normale e sistematica per un numero ridotto di giornate nel corso della settimana o del mese e sempre fino a concorrenza massima dell’intera indennità mensile. † Regolamento del servizio di cassa Fermo restando quanto stabilito dall’art. 42 del vigente C.C.N.L. (ndr CCNL 20/02/1997) si conviene: - Che la qualifica di xxxxxxxxcassiere, sostituto e/o aiuto cassiere, debba essere conferita per iscritto e subordinata all’accettazione da parte del lavoratore. Congiuntamente saranno esaminati i casi in cui la mancata accettazione dell’incarico condizioni negativamente il buon andamento della Cassa Rurale, in particolare per le Casse con personale ridotto;

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Samples: Contratto Integrativo Di Secondo Livello Delle Casse Rurali b.c.c.

Indennità di rischio. Agli addetti allo sportello di cassa centralizzata sarà corrisposta: - l’indennità di rischio di cui al n. 9 lett. a), della tabella A) allegata al CCNL qualora l’addetto allo sportello disponga e risponda direttamente delle risultanze di una propria giacenza di cassa; - l’indennità di rischio di cui al n. 9 lett. b), punto 1) della tabella A) allegata al CCNL negli altri casi. Le indennità di cui al presente articolo competono per prestazione giornaliera di 5 ore e vanno erogate con i criteri di cui all’art. 49 del CCNL, integrato come segue. In aggiunta a quanto previsto La previsione dall’art. 49 del vigente CCNL le parti convengono che qualora vi sia2015, in via normale e sistematica, adibizione giornaliera allo sportello di durata inferiore alle 5 ore, l’indennità di rischio di cui alla tabella allegato A) del CCNL sarà proporzionalmente ridotta in relazione alle minori ore giornaliere di adibizione alla cassa. Nei casi particolari di adibizione effettuata in supporto dei cassieri titolari, dovuta ad esigenze ripetitive di carattere periodico, l’indennità nella parte relativa all’indennità di rischio, calcolata viene così integrata e modificata: il rischio cassa c.d. continuativo verrà erogato come da importo previsto dal CCNL tempo per tempo vigente, con i criteri distinguo tra le piazze appartenenti alla fascia “alta” ed appartenenti alle restanti fasce (cfr. Allegato 5 al CCNL 2015 ovvero pari ad €173,21 ed €129,89), senza frazionamento in base alle ore di cui adibizione effettiva. Nell’elenco della c.d. fascia alta verranno inserite ulteriori 10 dipendenze con maggiore operatività di sportello, secondo il criterio della numerosità delle operazioni; tale elenco verrà aggiornato annualmente, nel mese di gennaio, con riferimento alla media dell’anno precedente. Il rischio cassa c.d. saltuario, invece, verrà erogato tenendo conto di quanto previsto dal CCNL 2015 (ore di effettiva adibizione) ed al precedente commanumero di giorni di adibizione nel mese, sarà maggiorata del 20% non necessariamente continuativi: ✓ 1/3 in caso di adibizione fino a concorrenza massima dell’intera indennità mensile prevista dal CCNL7 giorni ✓ 2/3 in caso di adibizione tra 7 e 11 giorni ✓ 3/3 in caso di adibizione oltre 11 giorni flessibilità organizzativa ex accordo 15 dicembre 2020 (contrazione pausa pranzo ex art. Per tali casi particolari, analoga maggiorazione 104 CCNL - Unità Operative di Direzione Generale e Strutture Decentrate di D.G. non allocate in Filiali di Rete Commerciale): le Parti convengono che la materia verrà trattata a stralcio e definita entro il mese di giugno 2022 e le intese raggiunte formeranno parte integrante del 20% sarà operata all’indennità giornaliera qualora vi sia adibizione allo sportello Contratto di secondo livello. Condizioni agevolate previste per il Personale Dipendente La Banca si impegna ad informare preventivamente le XX.XX. in via normale e sistematica per un numero ridotto caso di giornate nel corso della settimana o del mese e sempre fino a concorrenza massima dell’intera indennità mensile. † Regolamento del servizio di cassa Fermo restando quanto stabilito dall’art. 42 del vigente C.C.N.L. (ndr CCNL 20/02/1997) si conviene: - Che la qualifica di xxxxxxxx, sostituto e/o aiuto cassiere, debba essere conferita per iscritto e subordinata all’accettazione da parte del lavoratore. Congiuntamente saranno esaminati i casi in cui la mancata accettazione dell’incarico variazioni alle condizioni negativamente il buon andamento della Cassa Ruraleagevolate riservate al Personale Dipendente, in particolare per le Casse con personale ridotto;servizio o in quiescenza o inserito nel Fondo di Solidarietà di settore. Cfr. Allegato Circolare “CONDIZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE” (attualmente vigente la NO2017118 / 6 del 13 aprile 2021).

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Samples: www.fisac-cgil.it

Indennità di rischio. Agli addetti allo sportello di cassa centralizzata sarà corrisposta: - l’indennità di rischio di cui al n. 9 lett. a), della tabella A) allegata al CCNL C.C.N.L. qualora l’addetto allo sportello disponga e risponda direttamente delle risultanze di una propria giacenza di cassa; - l’indennità di rischio di cui al n. 9 lett. b), punto 1) della tabella A) allegata al CCNL C.C.N.L. negli altri casi. Le indennità di cui al presente articolo competono per prestazione giornaliera di 5 ore e vanno erogate con i criteri di cui all’art. 49 del CCNLC.C.N.L., integrato come segue. In aggiunta a quanto previsto dall’art. 49 del vigente CCNL le C.C.N.L. Le parti convengono che qualora vi sia, in via normale e sistematica, adibizione giornaliera allo sportello di durata inferiore alle 5 ore, l’indennità di rischio di cui alla tabella allegato A) del CCNL C.C.N.L. sarà proporzionalmente ridotta in relazione alle minori ore giornaliere di adibizione alla cassa. Nei casi particolari di adibizione effettuata in supporto dei cassieri titolari, dovuta ad esigenze ripetitive di carattere periodico, l’indennità di rischio, calcolata con i criteri di cui al precedente comma, sarà maggiorata del 20% fino a concorrenza massima dell’intera indennità mensile prevista dal CCNL. C.C.N.L. Per tali casi particolari, analoga maggiorazione del 20% sarà operata all’indennità giornaliera qualora vi sia adibizione allo sportello in via normale e sistematica per un numero ridotto di giornate nel corso della settimana o del mese e sempre fino a concorrenza massima dell’intera indennità mensile. * Regolamento del servizio di cassa Fermo restando quanto stabilito dall’art. 42 del vigente C.C.N.L. (ndr CCNL 20/02/1997) si convieneconviente: - Che la qualifica di xxxxxxxx, sostituto e/o aiuto cassiere, debba essere conferita per iscritto e subordinata all’accettazione da parte del lavoratore. Congiuntamente saranno esaminati i casi in cui la mancata accettazione dell’incarico condizioni negativamente il buon andamento della Cassa Rurale, in particolare per le Casse con personale ridotto;

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Samples: Contratto Integrativo Di Secondo Livello