Indennità giornaliera malattia. Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: A. ad una indennità pari al cento per cento della retribuzione giornaliera per i primi 3 giorni "periodo di carenza"; B. ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art.1 della legge 29 febbraio 1980, n.33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n.33; C. ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art.2 della legge 29 febbraio 1980, n.33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 48 ore dal rilascio da parte del medico curante l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
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Indennità giornaliera malattia. Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
A. A) ad una indennità pari al cento per cento 100% della retribuzione giornaliera per i primi 3 giorni "periodo di carenza";
B. B) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n.833n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art.1 dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n.33n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e le 2 della legge 29 febbraio 1980, n.33n. 33;
C. C) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzioneretribuzione netta. Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con percentuali o maggiorazioni (turni) il calcolo dell'importo giornaliero dovrà essere effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione di fatto percepita nei dodici mesi precedenti la maturazione del diritto, o comunque, nel periodo di minore servizio prestato presso l'azienda. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art.2 dell'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n.33 n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 48 ore due giorni dal rilascio da parte del medico curante l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso. Il periodo di malattia è per i primi 220 giorni considerato come presenza effettiva e quindi l'azienda integrerà la retribuzione per tutto il periodo corrisposta a detto titolo dall'INPS. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Indennità giornaliera malattia. Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo dall’articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
A. A) ad una indennità pari al cento per cento 100% della retribuzione giornaliera per i primi 3 giorni "“periodo di carenza"”;
B. B) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS dell’INPS ai sensi dell'articolo dell’articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n.833n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art.1 dell’art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n.33n. 33. L'importo L’importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPSall’INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n.33n. 33;
C. C) ad una integrazione dell'indennità dell’indennità a carico dell'INPS dell’INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzioneretribuzione netta. Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con percentuali o maggiorazioni (turni) il calcolo dell’importo giornaliero dovrà essere effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione di fatto percepita nei dodici mesi precedenti la maturazione del diritto, o comunque, nel periodo di minore servizio prestato presso l’azienda. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art.2 dell’art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n.33 n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 48 ore due giorni dal rilascio da parte del medico curante l'attestazione sull'inizio l’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno dell’anno di calendario in corso. Il periodo di malattia è per i primi 220 giorni considerato come presenza effettiva e quindi l’azienda integrerà la retribuzione per tutto il periodo corrisposta a detto titolo dall’INPS. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS l’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità l’indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità l’indennità stessa è corrisposta dall'INPS dall’INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istitutodall’Istituto.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Indennità giornaliera malattia. Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
A. A) ad una indennità pari al cento per cento 100% della retribuzione giornaliera per i primi 3 giorni "periodo di carenza";
B. B) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n.833n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art.1 dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n.33n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n.33n. 33;
C. C) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzioneretribuzione netta. Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con percentuali o maggiorazioni (turni) il calcolo dell'importo giornaliero dovrà essere effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione di fatto percepita nei dodici mesi precedenti la maturazione del diritto, o comunque, nel periodo di minore servizio prestato presso l'azienda. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art.2 dell'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n.33 n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 48 ore due giorni dal rilascio da parte del medico curante l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso. Il periodo di malattia è per i primi 220 giorni considerato come presenza effettiva e quindi l’azienda integrerà la retribuzione per tutto il periodo corrisposta a detto titolo dall’INPS. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro