Common use of Indennità in caso di morte Clause in Contracts

Indennità in caso di morte. Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli artt. 55 e 57 devono corrispondersi agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'impresa. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme della successione legittima. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità. In caso di morte del lavoratore, il datore di lavoro valuterà, per le anzianità inferiori ai 5 anni, l'opportunità di integrare il trattamento di fine rapporto dovuto a termine di contratto, nella ipotesi di sopravvivenza del coniuge o dei figli minori già conviventi a carico del lavoratore defunto e in condizioni di particolare bisogno.

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Indennità in caso di morte. Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli artt. 55 e 57 devono corrispondersi agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'impresa. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme della successione legittima. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità. In caso di morte del lavoratore, l'indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso, devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado ed agli affini entro il 2° grado. In mancanza delle persone indicate al 1° comma e salve diverse disposizioni testamentarie, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell'art. 2122 cod. civ. Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13ª mensilità o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore in caso di normale licenziamento. In caso di morte dell'operaio, il datore di lavoro valuterà, valuterà per le anzianità inferiori ai 5 anni, l'opportunità di integrare il trattamento di fine rapporto t.f.r. dovuto a termine di contratto, nella ipotesi nell'ipotesi di sopravvivenza del coniuge o dei figli minori già conviventi a carico del lavoratore dell'operaio defunto e ed in condizioni di particolare bisogno.

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Indennità in caso di morte. Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli artt. 55 e 57 devono corrispondersi agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'impresa. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme della successione legittima. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità. In caso di morte del lavoratore, il datore di lavoro valuterà, per le anzianità inferiori ai 5 anni, l'opportunità di integrare il trattamento di fine rapporto dovuto a termine di contratto, nella ipotesi di sopravvivenza del coniuge o dei figli minori già conviventi a carico del lavoratore defunto e ed in condizioni di particolare bisogno.

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Indennità in caso di morte. Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli artt. 55 49, 50 e 57 51 devono corrispondersi agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge legge, fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'impresa. Non sono però deducibili le somme spettanti per la previdenza prevista dall'art. 62 del presente contratto. La ripartizione delle della indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme della successione legittima. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità. In caso di morte del lavoratore, il datore di lavoro valuterà, per le anzianità inferiori ai a 5 anni, l'opportunità di integrare il trattamento di fine rapporto dovuto dovuta a termine di contratto, nella ipotesi nell'ipotesi di sopravvivenza del coniuge o dei figli minori già conviventi a carico del lavoratore defunto e ed in condizioni di particolare bisogno.

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Indennità in caso di morte. Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli artt. 55 e 57 devono corrispondersi agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'impresa. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme della successione legittima. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità. In caso di morte del lavoratore, l'indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso, devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado ed agli affini entro il 2° grado. In mancanza delle persone indicate al primo comma e salve diverse disposizioni testamentarie, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell'art. 2122 del cod. civ.. Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13a mensilità o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore in caso di normale licenziamento. In caso di morte dell'operaio, il datore di lavoro valuterà, valuterà per le anzianità inferiori ai 5 anni, l'opportunità di integrare il trattamento di fine rapporto T.F.R. dovuto a termine di contratto, nella ipotesi nell'ipotesi di sopravvivenza del coniuge o dei figli minori già conviventi a carico del lavoratore dell'operaio defunto e ed in condizioni di particolare bisogno.

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Indennità in caso di morte. Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli artt. 55 e 57 devono corrispondersi agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'impresa. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme della successione legittima. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità. Raccomandazione a verbale In caso di morte del lavoratore, il datore di lavoro valuterà, per le anzianità inferiori ai 5 anni, l'opportunità di integrare il trattamento di fine rapporto dovuto a termine di contratto, nella ipotesi di sopravvivenza del coniuge o dei figli minori già conviventi a carico del lavoratore defunto e ed in condizioni di particolare bisogno.

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Indennità in caso di morte. Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli artt. 55 e 57 devono corrispondersi agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge fatta deduzione di quanto essi percepiscono per eventuali atti di previdenza compiuti dall'impresa. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme della successione legittima. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità. Raccomandazione a verbale In caso di morte del lavoratore, il datore di lavoro valuterà, per le anzianità inferiori ai 5 anni, l'opportunità di integrare il trattamento di fine rapporto dovuto a termine di contratto, nella ipotesi di sopravvivenza del coniuge o dei figli minori già conviventi a carico del lavoratore defunto e in condizioni di particolare bisogno.

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