Common use of Indennità in caso di morte Clause in Contracts

Indennità in caso di morte. 1. In caso di morte del lavoratore, l’indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso, devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado ed agli affini entro il 2° grado. 2. In mancanza delle persone indicate al primo comma e salve diverse disposizioni testamentarie, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell’articolo 2122 del cod. civ. 3. Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13a mensilità o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore in caso di normale licenziamento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Indennità in caso di morte. 1. In caso di morte del lavoratore, l’indennità l'indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso, devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado ed agli affini entro il 2° grado. 2. In mancanza delle persone indicate al primo comma e salve diverse disposizioni testamentarie, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell’articolo dell'art. 2122 del cod. civ. 3. Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13a 13ª mensilità o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore in caso di normale licenziamento. In caso di morte dell'operaio, il datore di lavoro valuterà per le anzianità inferiori ai 5 anni, l'opportunità di integrare il t.f.r. dovuto a termine contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza del coniuge o figli minori già conviventi a carico dell'operaio defunto ed in condizioni di particolare bisogno.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Indennità in caso di morte. 1. In caso di morte del lavoratoreprestatore di lavoro, l’indennità di licenziamento le indennità indicate dagli artt. 2118 e quella sostitutiva del preavviso, 2120 devono essere corrisposte corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratoreprestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed e agli affini entro il 2° grado. 2secondo grado (73, 78). La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate al nel primo comma e salve diverse disposizioni testamentariecomma, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell’articolo 2122 (565 e seguenti). E nullo (1421 e seguenti) ogni patto anteriore alla morte del cod. civprestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità (458). 3. Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13a mensilità o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore in caso di normale licenziamento.

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Samples: Insurance Contract, Employment Agreement

Indennità in caso di morte. 1. In caso di morte del lavoratorelavoratore dipendente, l’indennità il trattamento di licenziamento fine rapporto e quella l'indennità sostitutiva del preavviso, preavviso devono essere corrisposte corrisposti a norma dell'art. 2122 del Codice Civile, al coniuge, ai figli figli, e, se vivevano a carico del lavoratorelavoratore dipendente, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado. 2. La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le leggi vigenti. In mancanza delle persone indicate al primo comma e salve diverse disposizioni testamentariecomma, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell’articolo 2122 legittima. È nullo ogni patto anteriore alla morte del cod. civlavoratore dipendente circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità. 3. Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13a mensilità o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore in caso di normale licenziamento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Indennità in caso di morte. 1. In caso di morte del lavoratore, l’indennità l'indennità di licenziamento e quella sostitutiva del preavviso, devono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado ed e agli affini entro il 2° grado. 2. In mancanza delle persone indicate al primo comma 1 e salve diverse disposizioni testamentarie, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell’articolo dell'art. 2122 del cod. civ. 3. C.C.. Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13a mensilità o le frazioni di essa ed e ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore in caso di normale licenziamento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Indennità in caso di morte. 1. In caso di morte del lavoratorelavoratore dipendente, l’indennità il trattamento di licenziamento fine rapporto e quella l'indennità sostitutiva del preavviso, preavvi- so devono essere corrisposte corrisposti a norma dell'art. 2122 del Codice Civile, al coniuge, ai figli figli, e, se vivevano a carico del lavoratorelavoratore dipendente, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado. 2. La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le leggi vigenti. In mancanza delle persone indicate al primo comma e salve diverse disposizioni testamentariecomma, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell’articolo 2122 successio- ne legittima. E' nullo ogni patto anteriore alla morte del cod. civlavoratore dipendente circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità. 3. Resta fermo che verranno liquidate agli aventi diritto le ferie o le frazioni di esse, la 13a mensilità o le frazioni di essa ed ogni altro diritto che sarebbe spettato al lavoratore in caso di normale licenziamento.

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