Indennità per servizio di picchetto. 1 Durante il servizio di xxxxxxxxx il collaboratore / la collaboratrice resta a disposizione al di fuori dell’orario di lavoro per eventuali impieghi di lavoro che riguardino la risoluzione di perturbazioni, la prestazione di assistenza in situazioni di emergenza, ronde di controllo o simili eventi particolari.
2 Se i collaboratori / le collaboratrici su ordine del datore di lavoro devono restare a disposizione per un eventuale impiego di lavoro, hanno diritto a una indennità per servizio di picchetto di 6 franchi per ora, pro rata temporis.
3 In deroga al cpv. 2, il datore di lavoro può concordare individualmente con i collaboratori / le collaboratrici delle indennità di picchetto forfetarie.
Indennità per servizio di picchetto. Il servizio di picchetto viene compensato nel seguente modo: - picchetto a domicilio (giorni feriali) fr. 1.70 all’ora - picchetto a domicilio (giorni festivi) fr. 3.30 all’ora Sono applicabili le disposizioni federali sul lavoro, in particolare l’ordinanza 1 della legge federale sul lavoro, Art. 14 e 15 (nel rispetto dei tempi di pause e riposo):
a) se il servizio di picchetto è prestato all’interno del Servizio, tutto il tempo di lavoro messo a disposizione è considerato tempo di lavoro;
b) se il servizio di picchetto è prestato fuori dal Servizio, il tempo messo a disposizione è computato nella misura dell’attività effettivamente svolta dal lavoratore; in questo caso la durata del tragitto per recarsi sul luogo di lavoro e ritorno va computata come sul tempo di lavoro. È inoltre applicabile per il tempo di lavoro l’articolo 25 del CCL SACD privati (indennità per lavoro notturno e festivo).