Protezione della personalità Clausole campione

Protezione della personalità. 1 Il datore di lavoro protegge la personalità dei collaboratori / delle collaborat- xxxx e tiene debitamente in considerazione, in particolare, la loro salute fisica e psichica. La protezione della personalità comprende il costante il rispetto della dignità di tutti sul posto di lavoro e il contributo attivo a un clima di rispetto e tolleranza. 2 Il datore di lavoro vieta il mobbing e la molestia sessuale e adotta misure per tutelare gli occupati. 3 Nel caso di un evento di mobbing o molestia sessuale, è data la possibilità di chiedere una consulenza. I collaboratori e le collaboratrici vittime di mobbing, discriminazione o molestia che chiedono consulenza non devono per questo subire svantaggi. 4 Il datore di lavoro riconosce le situazioni personali di particolare difficoltà e intraprende i passi necessari per sostenere i collaboratori / le collaboratrici interessati/e.
Protezione della personalità. 1Il datore di lavoro protegge la personalità dei collaboratori / delle collabo- xxxxxxx e tiene debitamente in considerazione, in particolare, la loro salute fisica e psichica. 2Il datore di lavoro protegge i collaboratori / le collaboratrici dal mobbing e dalle molestie sessuali sul posto di lavoro.
Protezione della personalità. 1 TILO SA prende misure di protezione della personalità del proprio personale, in particolare quelle di prevenzione dal mobbing. Esso provvede affinché il personale non subisca discriminazioni, in particolare a causa della cultura, della lingua, della fede religiosa o del modo di vivere.
Protezione della personalità. Nei rapporti di lavoro il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del dipendente e avere riguardo per la sua salute. Il dato- re di lavoro inoltre deve assicurare la messa in applicazione di un siste- ma di gestione della salute e sicurezza sul lavoro secondo le disposizio- ni della LAINF. Il datore di lavoro deve rivolgersi agli specialisti – MSSL.
Protezione della personalità. Nei rapporti di lavoro l’USI deve rispettare e proteggere la personalità del collaboratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare deve vigilare affinché il collaboratore non subisca molestie sessuali e/o psicologiche, e se lo stesso ne fosse vittima non subisca ulteriori svantaggi.
Protezione della personalità. Nel rapporto di lavoro il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del dipendente e avere riguardo per la sua salute adottando le misure che ritiene adeguate.
Protezione della personalità. 12.1 Il datore di lavoro rispetta e protegge la personalità e la salute del lavoratore nell’ambito delle possibilità dell’azienda. 12.2 Il datore di lavoro provvede affinché nell’azienda regni un clima di rispetto e tol- leranza reciproci, bandendo discriminazioni, pregiudizi ed in particolare molestie sessuali.
Protezione della personalità. Il datore di lavoro rispetta e protegge la personalità delle lavoratrici e dei lavoratori.
Protezione della personalità. 1) Nei rapporti di lavoro la IS deve rispettare e proteggere la personalità del dipendente ed avere riguardo per la sua salute e sicurezza. 2) La IS deve prendere e costantemente aggiornare in base all’esperienza acquisita i provvedimenti adeguati e necessari al rispetto delle disposizio- ni legali vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Protezione della personalità. 16.1 Le imprese rispettano e proteggono la personalità delle loro collaboratrici e dei loro collaboratori e usano il dovuto riguardo per la loro salute. 16.2 Le imprese si adoperano affinché tra le collaboratrici e i collaboratori regni un clima di reciproco rispetto e di tolleranza che escluda pregiudizi e discriminazioni fondate sul sesso, sull'età, sulla provenienza, sulla razza, sull‟orientamento sessuale, sulla lingua, sulla posizione sociale, sullo stile di vita, sulle convinzioni religiose, filosofiche o politiche o su una disabilità fisica, mentale o psichica, e che precluda molestie e danni alla salute. Per prevenire il mobbing, le imprese instaurano una cultura della comunicazione aperta e senza paure. Per mobbing si intende lo sviluppo sul posto di lavoro di conflitti in cui singole persone vengono insistentemente e durevolmente messe alle strette da colleghi e/o superiori. 16.3 Le imprese si adoperano alfine di impedire che vengano inflitte molestie sessuali sul posto di lavoro. Per molestie sessuali si intende qualsiasi atto a sfondo sessuale sgradito a una delle parti. Le imprese emanano direttive in proposito.