Indennità sostitutiva. Qualora l’Assicurato non richieda alcun rimborso alla Società, né per il ricovero né per altra prestazione sanitaria ad esso connessa (ad eccezio- ne degli accertamenti pre e post ricovero di cui sotto), la Società corri- sponderà un’indennità per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia, dell’infortunio, del parto dell’aborto terapeutico. L’indennità sarà pari ad € 150 e verrà erogata per ogni giorno di ricovero per un massimo di 100 giorni per ricovero. Nel caso di day-hospital l’in- dennità corrisposta sarà pari ad € 150. Tale indennità non verrà corrisposta qualora il sinistro sia già stato liqui- dato nella Sezione A della presente Convenzione, ovvero sia stata rico- nosciuta l’indennità sostitutiva prevista da detta Sezione. Ai fini del rimborso vengono considerate indennizzabili, e come tali com- putate come unica prestazione nell’ambito della spesa complessiva, an- che eventuali spese per l’anestesia o la sedazione che vengano prescritte per effettuare le prestazioni indicate alle lettere a) e b) che seguono. GARANZIE B In caso di erogazione dell’indennità di cui sopra è altresì previsto il rim- borso delle spese (visite, accertamenti, terapie e tutte le prestazioni sa- nitarie (Art. 2.1. lettere a) e g) fermi restando i limiti temporali ed il massi- male di spesa ivi previsti) secondo le seguenti modalità: • nel caso di prestazioni effettuate da strutture sanitarie private o per- sonale medico non convenzionato, il rimborso verrà effettuato dalla Società con applicazione di uno scoperto del 20%; • nel caso in cui le prestazioni siano rese in assistenza diretta - così come disciplinata dall’Art. 15 lettera a) delle Condizioni Generali di As- sicurazione, vale a dire in strutture sanitarie private e personale me- dico ambedue convenzionati, le spese relative ai servizi erogati ven- gono liquidate direttamente dalla Società alle strutture sanitarie ed ai medici convenzionati senza applicazione di franchigie e scoperti; • in caso di prestazione effettuata in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture con questo convenzionate, le spese per trattamento alberghiero e/o per ticket sanitari verranno rimborsate senza applicazione di franchigie e scoperti.
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Indennità sostitutiva. Qualora l’Assicurato non richieda alcun rimborso alla Società, né per il ricovero né per altra prestazione sanitaria ad esso connessa (ad eccezio- ne degli accertamenti pre e post ricovero di cui sotto)) così come previste al precedente Art. 2, la Società corri- sponderà corrisponderà un’indennità per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia, dell’infortunio, del parto dell’aborto terapeutico. L’indennità sarà pari ad € 150 e verrà erogata per ogni giorno di ricovero per un massimo di 100 giorni per ricovero. Nel caso di day-hospital l’in- dennità corrisposta sarà pari ad € 150. Tale indennità non verrà corrisposta qualora il sinistro sia già stato liqui- dato nella Sezione A della presente Convenzione, ovvero sia stata rico- nosciuta l’indennità sostitutiva prevista da detta Sezione. Ai fini del rimborso vengono considerate indennizzabili, e come tali com- putate come unica prestazione nell’ambito della spesa complessiva, an- che eventuali spese per l’anestesia o la sedazione che vengano prescritte per effettuare le prestazioni indicate alle lettere a) e b) che seguono. GARANZIE B In caso di erogazione dell’indennità di cui sopra è altresì previsto il rim- borso delle spese (visite, accertamenti, terapie e tutte le prestazioni sa- nitarie (Artart. 2.1. 2.2 lettere a) e g) fermi restando i limiti temporali ed il massi- 66 male di spesa ivi previsti) secondo le seguenti modalità: • nel caso di prestazioni effettuate da strutture sanitarie private o per- sonale medico non convenzionatoconvenzionati, il rimborso verrà effettuato dalla Società con applicazione di uno scoperto del 20%; • nel caso in cui le prestazioni siano rese in assistenza diretta - così come disciplinata dall’Art. 15 lettera a) delle Condizioni Generali di As- sicurazione, vale a dire in strutture sanitarie private e personale me- dico ambedue convenzionati, le spese relative ai servizi erogati ven- gono liquidate direttamente dalla Società alle strutture sanitarie ed ai medici convenzionati senza applicazione di franchigie e scoperti; • in caso di prestazione effettuata in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture con questo convenzionate, le spese per trattamento alberghiero e/o per ticket sanitari verranno rimborsate rimborsati senza applicazione di franchigie e scoperti. La Società rimborsa, nell’ambito del massimale della garanzia ricovero di cui all’Art.1 della presente Sezione Garanzia B Smart, le spese sanitarie sostenute nel primo mese di vita del neonato. Rientrano nelle garanzie prestate dalla polizza le spese, sostenute durante il periodo di ricovero post-parto, per degenza, cure, accertamenti diagnostici anche a scopo preventivo per il neonato, e tutte le spese connesse. La garanzia è operante a condizione che il neonato venga in ogni caso inserito nella copertura entro il 60° giorno dalla nascita con pagamento del relativo premio. In questo caso la copertura decorrerà dal giorno della nascita in forma rimborsuale; le prestazioni in forma diretta saranno erogate dal giorno d’inserimento del neonato nella copertura.
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Samples: Estratto Di Convenzione
Indennità sostitutiva. Qualora l’Assicurato non richieda alcun rimborso alla Società, né per il ricovero né per altra prestazione sanitaria ad esso connessa (ad eccezio- ne eccezione degli accertamenti pre e post ricovero di cui sotto), la Società corri- sponderà corrisponderà un’indennità per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia, dell’infortunio, del parto dell’aborto terapeutico. L’indennità sarà pari ad € 150 e verrà erogata per ogni giorno di ricovero per un massimo di 100 giorni per ricovero. Nel caso di day-hospital l’in- dennità l’indennità corrisposta sarà pari ad € 150. Tale indennità non verrà corrisposta qualora il sinistro sia già stato liqui- dato liquidato nella Sezione A della presente Convenzione, ovvero sia stata rico- nosciuta riconosciuta l’indennità sostitutiva prevista da detta Sezione. Ai fini del rimborso vengono considerate indennizzabili, e come tali com- putate come unica prestazione nell’ambito della spesa complessiva, an- che eventuali spese per l’anestesia o la sedazione che vengano prescritte per effettuare le prestazioni indicate alle lettere a) e b) che seguono. GARANZIE B In caso di erogazione dell’indennità di cui sopra è altresì previsto il rim- borso rimborso delle spese (visite, accertamenti, terapie e tutte le prestazioni sa- nitarie sanitarie (Art. 2.1. lettere a) e g) fermi restando i limiti temporali ed il massi- male massimale di spesa ivi previsti) secondo le seguenti modalità: • ▪ nel caso di prestazioni effettuate da strutture sanitarie private o per- sonale personale medico non convenzionato, il rimborso verrà effettuato dalla Società con applicazione di uno scoperto del 20%; • ▪ nel caso in cui le prestazioni siano rese in assistenza diretta - così come disciplinata dall’Art. 15 lettera a) delle Condizioni Generali di As- sicurazioneAssicurazione, vale a dire in strutture sanitarie private e personale me- dico medico ambedue convenzionati, le spese relative ai servizi erogati ven- gono vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture sanitarie ed ai medici convenzionati senza applicazione di franchigie e scoperti; • ▪ in caso di prestazione effettuata in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture con questo convenzionate, le spese per trattamento alberghiero e/o per ticket sanitari verranno rimborsate senza applicazione di franchigie e scoperti.
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Samples: Contratto Num. 2020/05/2901681
Indennità sostitutiva. Qualora l’Assicurato non richieda alcun rimborso alla Società, né per il ricovero né per altra prestazione sanitaria ad esso connessa (ad eccezio- ne degli accertamenti pre e post ricovero di cui sotto)) così come previste al precedente Art. 2, la Società corri- sponderà corrisponderà un’indennità per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia, dell’infortunio, del parto dell’aborto terapeutico. L’indennità sarà pari ad € 150 e verrà erogata per ogni giorno di ricovero per un massimo di 100 giorni per ricovero. Nel caso di day-hospital l’in- dennità corrisposta sarà pari ad € 150. Tale indennità non verrà corrisposta qualora il sinistro sia già stato liqui- dato nella Sezione A della presente Convenzione, ovvero sia stata rico- nosciuta l’indennità sostitutiva prevista da detta Sezione. Ai fini del rimborso vengono considerate indennizzabili, e come tali com- putate come unica prestazione nell’ambito della spesa complessiva, an- che eventuali spese per l’anestesia o la sedazione che vengano prescritte per effettuare le prestazioni indicate alle lettere a) e b) che seguono. GARANZIE B In caso di erogazione dell’indennità di cui sopra è altresì previsto il rim- borso delle spese (visite, accertamenti, terapie e tutte le prestazioni sa- nitarie (Artart. 2.1. 2.2 lettere a) e g) fermi restando i limiti temporali ed il massi- 69 68 male di spesa ivi previsti) secondo le seguenti modalità: • nel caso di prestazioni effettuate da strutture sanitarie private o per- sonale medico non convenzionatoconvenzionati, il rimborso verrà effettuato dalla Società con applicazione di uno scoperto del 20%; • nel caso in cui le prestazioni siano rese in assistenza diretta - così come disciplinata dall’Art. 15 lettera a) delle Condizioni Generali di As- sicurazione, vale a dire in strutture sanitarie private e personale me- dico ambedue convenzionati, le spese relative ai servizi erogati ven- gono liquidate direttamente dalla Società alle strutture sanitarie ed ai medici convenzionati senza applicazione di franchigie e scoperti; • in caso di prestazione effettuata in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture con questo convenzionate, le spese per trattamento alberghiero e/o per ticket sanitari verranno rimborsate rimborsati senza applicazione di franchigie e scoperti. La Società rimborsa, nell’ambito del massimale della garanzia ricovero di cui all’Art.1 della presente Sezione Garanzia B Smart, le spese sanitarie sostenute nel primo mese di vita del neonato. Rientrano nelle garanzie prestate dalla polizza le spese, sostenute durante il periodo di ricovero post-parto, per degenza, cure, accertamenti diagnostici anche a scopo preventivo per il neonato, e tutte le spese connesse. La garanzia è operante a condizione che il neonato venga in ogni caso inserito nella copertura entro il 60° giorno dalla nascita con pagamento del relativo premio. In questo caso la copertura decorrerà dal giorno della nascita in forma rimborsuale; le prestazioni in forma diretta saranno erogate dal giorno d’inserimento del neonato nella copertura.
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Samples: Estratto Di Convenzione
Indennità sostitutiva. Qualora l’Assicurato non richieda alcun rimborso alla Società, né per il ricovero né per altra prestazione sanitaria ad esso connessa (ad eccezio- ne eccezione degli accertamenti pre e post ricovero di cui sotto)) così come previste al precedente Art. 2, la Società corri- sponderà corrisponderà un’indennità per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia, dell’infortunio, del parto dell’aborto terapeutico. L’indennità sarà pari ad € 150 e verrà erogata per ogni giorno di ricovero per un massimo di 100 giorni per ricovero. Nel caso di day-hospital l’in- dennità l’indennità corrisposta sarà pari ad € 150. Tale indennità non verrà corrisposta qualora il sinistro sia già stato liqui- dato liquidato nella Sezione A della presente Convenzione, ovvero sia stata rico- nosciuta riconosciuta l’indennità sostitutiva prevista da detta Sezione. Ai fini del rimborso vengono considerate indennizzabili, e come tali com- putate come unica prestazione nell’ambito della spesa complessiva, an- che eventuali spese per l’anestesia o la sedazione che vengano prescritte per effettuare le prestazioni indicate alle lettere a) e b) che seguono. GARANZIE B In caso di erogazione dell’indennità di cui sopra è altresì previsto il rim- borso rimborso delle spese (visite, accertamenti, terapie e tutte le prestazioni sa- nitarie sanitarie (Artart. 2.1. 2.2 lettere a) e g) fermi restando i limiti temporali ed il massi- male massimale di spesa ivi previsti) secondo le seguenti modalità: • ▪ nel caso di prestazioni effettuate da strutture sanitarie private o per- sonale personale medico non convenzionatoconvenzionati, il rimborso verrà effettuato dalla Società con applicazione di uno scoperto del 20%; • ▪ nel caso in cui le prestazioni siano rese in assistenza diretta - così come disciplinata dall’Art. 15 lettera a) delle Condizioni Generali di As- sicurazioneAssicurazione, vale a dire in strutture sanitarie private e personale me- dico medico ambedue convenzionati, le spese relative ai servizi erogati ven- gono vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture sanitarie ed ai medici convenzionati senza applicazione di franchigie e scoperti; • ▪ in caso di prestazione effettuata in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture con questo convenzionate, le spese per trattamento alberghiero e/o per ticket sanitari verranno rimborsate rimborsati senza applicazione di franchigie e scoperti.
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Samples: Contratto Num. 2020/05/2901681
Indennità sostitutiva. Qualora l’Assicurato non richieda alcun rimborso Con riferimento al solo ricovero, qualora le prestazioni disciplinate alla Societàlettera A. punti 1 fino a 6 siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, né per il ricovero né per altra prestazione sanitaria ad esso connessa (ad eccezio- ne degli accertamenti pre e post ricovero di cui sotto), la Società corri- sponderà viene corrisposta un’indennità per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia, dell’infortunio, del parto dell’aborto terapeutico. L’indennità sarà pari ad € 150 e verrà erogata sostitutiva per ogni giorno di ricovero per un massimo di 100 giorni per ricovero. Nel caso di day-hospital l’in- dennità corrisposta sarà pari ad € 150. Tale indennità non verrà corrisposta qualora (si intende come tale ogni giorno che comprende anche il sinistro sia già stato liqui- dato nella Sezione A della presente Convenzione, ovvero sia stata rico- nosciuta l’indennità sostitutiva prevista da detta Sezione. Ai fini del rimborso vengono considerate indennizzabili, e come tali com- putate come unica prestazione nell’ambito della spesa complessiva, an- che eventuali spese per l’anestesia o la sedazione che vengano prescritte per effettuare le prestazioni indicate alle lettere apernottamento) e b) che seguonoper ogni giorno di Day Hospital entro i limiti indicati nell’Opzione Assicurativa. GARANZIE B In caso di erogazione dell’indennità di cui sopra è altresì previsto Qualora le suddette spese siano solo o in parte a carico del Servizio Sanitario Nazionale, l’Assicurato potrà scegliere tra l’Indennità Sostitutiva e il rim- borso rimborso delle spese (visiterimaste a suo carico. Inoltre, accertamentivengono rimborsate, terapie e tutte le prestazioni sa- nitarie (Art. 2.1. lettere a) e g) fermi restando senza applicazione di Scoperto ed entro i limiti temporali ed il massi- male di spesa ivi previsti) secondo le seguenti modalità: • nel caso di prestazioni effettuate da strutture sanitarie private o per- sonale medico non convenzionato, il rimborso verrà effettuato dalla Società con applicazione di uno scoperto del 20%; • nel caso in cui le prestazioni siano rese in assistenza diretta - così come disciplinata dall’Art. 15 lettera a) delle Condizioni Generali di As- sicurazione, vale a dire in strutture sanitarie private e personale me- dico ambedue convenzionati, le spese relative ai servizi erogati ven- gono liquidate direttamente dalla Società alle strutture sanitarie a: • accertamenti diagnostici, visite specialistiche, effettuati nei giorni precedenti il ricovero; • accertamenti diagnostici, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed ai medici convenzionati infermieristiche, cure termali (escluse le spese alberghiere), trattamenti fisioterapici e rieducativi solo a seguito di ricovero o DH con intervento effettuati nei giorni successivi al termine del ricovero e resi necessari dall’evento che ha determinato il ricovero medesimo. F. Ticket SSN – ospedaliere Vengono rimborsate senza applicazione di franchigie alcuno Scoperto le spese sostenute a titolo di ticket sanitario per qualunque prestazione disciplinata in Polizza, entro i limiti di assistenza previsti per ogni singolo tipo di prestazione. Garanzia Extraospedaliere G. Alta Diagnostica (Cure e scoperti; • in caso diagnostica di prestazione effettuata in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture Alta Specializzazione) Vengono rimborsate, entro il limite massimo e con questo convenzionategli Scoperti/limiti indicati nell’Opzione Assicurativa prescelta, le spese per trattamento alberghiero e/le prestazioni di seguito elencate: Diagnostica di Alta Specializzazione • Amniocentesi (oltre il 35° anno di età o per ticket sanitari verranno rimborsate senza applicazione in caso di franchigie e scoperti.rischio genetico comprovato del feto) • Angiografia digitale • Artrografia • Broncografia • Cistografia • Colangiografia • Colangiografia percutanea
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Samples: Assicurazione Malattie