Common use of Indennità sostitutiva Clause in Contracts

Indennità sostitutiva. Qualora l’Assicurato non richieda alcun rimborso alla Società, né per il ricovero né per altra prestazione sanitaria ad esso connessa (ad eccezio- ne degli accertamenti pre e post ricovero di cui sotto), la Società corri- sponderà un’indennità per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia, dell’infortunio, del parto dell’aborto terapeutico. L’indennità sarà pari ad € 150 e verrà erogata per ogni giorno di ricovero per un massimo di 100 giorni per ricovero. Nel caso di day-hospital l’in- dennità corrisposta sarà pari ad € 150. Tale indennità non verrà corrisposta qualora il sinistro sia già stato liqui- dato nella Sezione A della presente Convenzione, ovvero sia stata rico- nosciuta l’indennità sostitutiva prevista da detta Sezione. Ai fini del rimborso vengono considerate indennizzabili, e come tali com- putate come unica prestazione nell’ambito della spesa complessiva, an- che eventuali spese per l’anestesia o la sedazione che vengano prescritte per effettuare le prestazioni indicate alle lettere a) e b) che seguono. GARANZIE B In caso di erogazione dell’indennità di cui sopra è altresì previsto il rim- borso delle spese (visite, accertamenti, terapie e tutte le prestazioni sa- nitarie (Art. 2.1. lettere a) e g) fermi restando i limiti temporali ed il massi- male di spesa ivi previsti) secondo le seguenti modalità: • nel caso di prestazioni effettuate da strutture sanitarie private o per- sonale medico non convenzionato, il rimborso verrà effettuato dalla Società con applicazione di uno scoperto del 20%; • nel caso in cui le prestazioni siano rese in assistenza diretta - così come disciplinata dall’Art. 15 lettera a) delle Condizioni Generali di As- sicurazione, vale a dire in strutture sanitarie private e personale me- dico ambedue convenzionati, le spese relative ai servizi erogati ven- gono liquidate direttamente dalla Società alle strutture sanitarie ed ai medici convenzionati senza applicazione di franchigie e scoperti; • in caso di prestazione effettuata in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture con questo convenzionate, le spese per trattamento alberghiero e/o per ticket sanitari verranno rimborsate senza applicazione di franchigie e scoperti.

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Samples: Estratto Di Convenzione, Estratto Di Convenzione

Indennità sostitutiva. Qualora l’Assicurato non richieda alcun rimborso alla Società, né per il ricovero né per altra prestazione sanitaria ad esso connessa (ad eccezio- ne degli accertamenti pre e post ricovero di cui sotto)) così come previste al precedente Art. 2, la Società corri- sponderà corrisponderà un’indennità per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia, dell’infortunio, del parto dell’aborto terapeutico. L’indennità sarà pari ad € 150 e verrà erogata per ogni giorno di ricovero per un massimo di 100 giorni per ricovero. Nel caso di day-hospital l’in- dennità corrisposta sarà pari ad € 150. Tale indennità non verrà corrisposta qualora il sinistro sia già stato liqui- dato nella Sezione A della presente Convenzione, ovvero sia stata rico- nosciuta l’indennità sostitutiva prevista da detta Sezione. Ai fini del rimborso vengono considerate indennizzabili, e come tali com- putate come unica prestazione nell’ambito della spesa complessiva, an- che eventuali spese per l’anestesia o la sedazione che vengano prescritte per effettuare le prestazioni indicate alle lettere a) e b) che seguono. GARANZIE B In caso di erogazione dell’indennità di cui sopra è altresì previsto il rim- borso delle spese (visite, accertamenti, terapie e tutte le prestazioni sa- nitarie (Artart. 2.1. 2.2 lettere a) e g) fermi restando i limiti temporali ed il massi- 66 male di spesa ivi previsti) secondo le seguenti modalità: • nel caso di prestazioni effettuate da strutture sanitarie private o per- sonale medico non convenzionatoconvenzionati, il rimborso verrà effettuato dalla Società con applicazione di uno scoperto del 20%; • nel caso in cui le prestazioni siano rese in assistenza diretta - così come disciplinata dall’Art. 15 lettera a) delle Condizioni Generali di As- sicurazione, vale a dire in strutture sanitarie private e personale me- dico ambedue convenzionati, le spese relative ai servizi erogati ven- gono liquidate direttamente dalla Società alle strutture sanitarie ed ai medici convenzionati senza applicazione di franchigie e scoperti; • in caso di prestazione effettuata in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture con questo convenzionate, le spese per trattamento alberghiero e/o per ticket sanitari verranno rimborsate rimborsati senza applicazione di franchigie e scoperti. La Società rimborsa, nell’ambito del massimale della garanzia ricovero di cui all’Art.1 della presente Sezione Garanzia B Smart, le spese sanitarie sostenute nel primo mese di vita del neonato. Rientrano nelle garanzie prestate dalla polizza le spese, sostenute durante il periodo di ricovero post-parto, per degenza, cure, accertamenti diagnostici anche a scopo preventivo per il neonato, e tutte le spese connesse. La garanzia è operante a condizione che il neonato venga in ogni caso inserito nella copertura entro il 60° giorno dalla nascita con pagamento del relativo premio. In questo caso la copertura decorrerà dal giorno della nascita in forma rimborsuale; le prestazioni in forma diretta saranno erogate dal giorno d’inserimento del neonato nella copertura.

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Samples: Estratto Di Convenzione

Indennità sostitutiva. Qualora l’Assicurato non richieda alcun rimborso alla Società, né per il ricovero né per altra prestazione sanitaria ad esso connessa (ad eccezio- ne eccezione degli accertamenti pre e post ricovero di cui sotto), la Società corri- sponderà corrisponderà un’indennità per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia, dell’infortunio, del parto dell’aborto terapeutico. L’indennità sarà pari ad € 150 e verrà erogata per ogni giorno di ricovero per un massimo di 100 giorni per ricovero. Nel caso di day-hospital l’in- dennità l’indennità corrisposta sarà pari ad € 150. Tale indennità non verrà corrisposta qualora il sinistro sia già stato liqui- dato liquidato nella Sezione A della presente Convenzione, ovvero sia stata rico- nosciuta riconosciuta l’indennità sostitutiva prevista da detta Sezione. Ai fini del rimborso vengono considerate indennizzabili, e come tali com- putate come unica prestazione nell’ambito della spesa complessiva, an- che eventuali spese per l’anestesia o la sedazione che vengano prescritte per effettuare le prestazioni indicate alle lettere a) e b) che seguono. GARANZIE B In caso di erogazione dell’indennità di cui sopra è altresì previsto il rim- borso rimborso delle spese (visite, accertamenti, terapie e tutte le prestazioni sa- nitarie sanitarie (Art. 2.1. lettere a) e g) fermi restando i limiti temporali ed il massi- male massimale di spesa ivi previsti) secondo le seguenti modalità: nel caso di prestazioni effettuate da strutture sanitarie private o per- sonale personale medico non convenzionato, il rimborso verrà effettuato dalla Società con applicazione di uno scoperto del 20%; nel caso in cui le prestazioni siano rese in assistenza diretta - così come disciplinata dall’Art. 15 lettera a) delle Condizioni Generali di As- sicurazioneAssicurazione, vale a dire in strutture sanitarie private e personale me- dico medico ambedue convenzionati, le spese relative ai servizi erogati ven- gono vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture sanitarie ed ai medici convenzionati senza applicazione di franchigie e scoperti; in caso di prestazione effettuata in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture con questo convenzionate, le spese per trattamento alberghiero e/o per ticket sanitari verranno rimborsate senza applicazione di franchigie e scoperti.

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Samples: Contratto Num. 2020/05/2901681

Indennità sostitutiva. Qualora l’Assicurato non richieda alcun rimborso alla Società, né per il ricovero né per altra prestazione sanitaria ad esso connessa (ad eccezio- ne degli accertamenti pre e post ricovero di cui sotto)) così come previste al precedente Art. 2, la Società corri- sponderà corrisponderà un’indennità per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia, dell’infortunio, del parto dell’aborto terapeutico. L’indennità sarà pari ad € 150 e verrà erogata per ogni giorno di ricovero per un massimo di 100 giorni per ricovero. Nel caso di day-hospital l’in- dennità corrisposta sarà pari ad € 150. Tale indennità non verrà corrisposta qualora il sinistro sia già stato liqui- dato nella Sezione A della presente Convenzione, ovvero sia stata rico- nosciuta l’indennità sostitutiva prevista da detta Sezione. Ai fini del rimborso vengono considerate indennizzabili, e come tali com- putate come unica prestazione nell’ambito della spesa complessiva, an- che eventuali spese per l’anestesia o la sedazione che vengano prescritte per effettuare le prestazioni indicate alle lettere a) e b) che seguono. GARANZIE B In caso di erogazione dell’indennità di cui sopra è altresì previsto il rim- borso delle spese (visite, accertamenti, terapie e tutte le prestazioni sa- nitarie (Artart. 2.1. 2.2 lettere a) e g) fermi restando i limiti temporali ed il massi- 69 68 male di spesa ivi previsti) secondo le seguenti modalità: • nel caso di prestazioni effettuate da strutture sanitarie private o per- sonale medico non convenzionatoconvenzionati, il rimborso verrà effettuato dalla Società con applicazione di uno scoperto del 20%; • nel caso in cui le prestazioni siano rese in assistenza diretta - così come disciplinata dall’Art. 15 lettera a) delle Condizioni Generali di As- sicurazione, vale a dire in strutture sanitarie private e personale me- dico ambedue convenzionati, le spese relative ai servizi erogati ven- gono liquidate direttamente dalla Società alle strutture sanitarie ed ai medici convenzionati senza applicazione di franchigie e scoperti; • in caso di prestazione effettuata in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture con questo convenzionate, le spese per trattamento alberghiero e/o per ticket sanitari verranno rimborsate rimborsati senza applicazione di franchigie e scoperti. La Società rimborsa, nell’ambito del massimale della garanzia ricovero di cui all’Art.1 della presente Sezione Garanzia B Smart, le spese sanitarie sostenute nel primo mese di vita del neonato. Rientrano nelle garanzie prestate dalla polizza le spese, sostenute durante il periodo di ricovero post-parto, per degenza, cure, accertamenti diagnostici anche a scopo preventivo per il neonato, e tutte le spese connesse. La garanzia è operante a condizione che il neonato venga in ogni caso inserito nella copertura entro il 60° giorno dalla nascita con pagamento del relativo premio. In questo caso la copertura decorrerà dal giorno della nascita in forma rimborsuale; le prestazioni in forma diretta saranno erogate dal giorno d’inserimento del neonato nella copertura.

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Samples: Estratto Di Convenzione

Indennità sostitutiva. Qualora l’Assicurato non richieda alcun rimborso alla Società, né per il ricovero né per altra prestazione sanitaria ad esso connessa (ad eccezio- ne eccezione degli accertamenti pre e post ricovero di cui sotto)) così come previste al precedente Art. 2, la Società corri- sponderà corrisponderà un’indennità per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia, dell’infortunio, del parto dell’aborto terapeutico. L’indennità sarà pari ad € 150 e verrà erogata per ogni giorno di ricovero per un massimo di 100 giorni per ricovero. Nel caso di day-hospital l’in- dennità l’indennità corrisposta sarà pari ad € 150. Tale indennità non verrà corrisposta qualora il sinistro sia già stato liqui- dato liquidato nella Sezione A della presente Convenzione, ovvero sia stata rico- nosciuta riconosciuta l’indennità sostitutiva prevista da detta Sezione. Ai fini del rimborso vengono considerate indennizzabili, e come tali com- putate come unica prestazione nell’ambito della spesa complessiva, an- che eventuali spese per l’anestesia o la sedazione che vengano prescritte per effettuare le prestazioni indicate alle lettere a) e b) che seguono. GARANZIE B In caso di erogazione dell’indennità di cui sopra è altresì previsto il rim- borso rimborso delle spese (visite, accertamenti, terapie e tutte le prestazioni sa- nitarie sanitarie (Artart. 2.1. 2.2 lettere a) e g) fermi restando i limiti temporali ed il massi- male massimale di spesa ivi previsti) secondo le seguenti modalità: nel caso di prestazioni effettuate da strutture sanitarie private o per- sonale personale medico non convenzionatoconvenzionati, il rimborso verrà effettuato dalla Società con applicazione di uno scoperto del 20%; nel caso in cui le prestazioni siano rese in assistenza diretta - così come disciplinata dall’Art. 15 lettera a) delle Condizioni Generali di As- sicurazioneAssicurazione, vale a dire in strutture sanitarie private e personale me- dico medico ambedue convenzionati, le spese relative ai servizi erogati ven- gono vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture sanitarie ed ai medici convenzionati senza applicazione di franchigie e scoperti; in caso di prestazione effettuata in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture con questo convenzionate, le spese per trattamento alberghiero e/o per ticket sanitari verranno rimborsate rimborsati senza applicazione di franchigie e scoperti.

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Samples: Contratto Num. 2020/05/2901681

Indennità sostitutiva. Qualora l’Assicurato non richieda alcun rimborso Con riferimento al solo ricovero, qualora le prestazioni disciplinate alla Societàlettera A. punti 1 fino a 6 siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, né per il ricovero né per altra prestazione sanitaria ad esso connessa (ad eccezio- ne degli accertamenti pre e post ricovero di cui sotto), la Società corri- sponderà viene corrisposta un’indennità per far fronte alle necessità legate al recupero a seguito della malattia, dell’infortunio, del parto dell’aborto terapeutico. L’indennità sarà pari ad € 150 e verrà erogata sostitutiva per ogni giorno di ricovero per un massimo di 100 giorni per ricovero. Nel caso di day-hospital l’in- dennità corrisposta sarà pari ad € 150. Tale indennità non verrà corrisposta qualora (si intende come tale ogni giorno che comprende anche il sinistro sia già stato liqui- dato nella Sezione A della presente Convenzione, ovvero sia stata rico- nosciuta l’indennità sostitutiva prevista da detta Sezione. Ai fini del rimborso vengono considerate indennizzabili, e come tali com- putate come unica prestazione nell’ambito della spesa complessiva, an- che eventuali spese per l’anestesia o la sedazione che vengano prescritte per effettuare le prestazioni indicate alle lettere apernottamento) e b) che seguonoper ogni giorno di Day Hospital entro i limiti indicati nell’Opzione Assicurativa. GARANZIE B In caso di erogazione dell’indennità di cui sopra è altresì previsto Qualora le suddette spese siano solo o in parte a carico del Servizio Sanitario Nazionale, l’Assicurato potrà scegliere tra l’Indennità Sostitutiva e il rim- borso rimborso delle spese (visiterimaste a suo carico. Inoltre, accertamentivengono rimborsate, terapie e tutte le prestazioni sa- nitarie (Art. 2.1. lettere a) e g) fermi restando senza applicazione di Scoperto ed entro i limiti temporali ed il massi- male di spesa ivi previsti) secondo le seguenti modalità: • nel caso di prestazioni effettuate da strutture sanitarie private o per- sonale medico non convenzionato, il rimborso verrà effettuato dalla Società con applicazione di uno scoperto del 20%; • nel caso in cui le prestazioni siano rese in assistenza diretta - così come disciplinata dall’Art. 15 lettera a) delle Condizioni Generali di As- sicurazione, vale a dire in strutture sanitarie private e personale me- dico ambedue convenzionati, le spese relative ai servizi erogati ven- gono liquidate direttamente dalla Società alle strutture sanitarie a: • accertamenti diagnostici, visite specialistiche, effettuati nei giorni precedenti il ricovero; • accertamenti diagnostici, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed ai medici convenzionati infermieristiche, cure termali (escluse le spese alberghiere), trattamenti fisioterapici e rieducativi solo a seguito di ricovero o DH con intervento effettuati nei giorni successivi al termine del ricovero e resi necessari dall’evento che ha determinato il ricovero medesimo. F. Ticket SSN – ospedaliere Vengono rimborsate senza applicazione di franchigie alcuno Scoperto le spese sostenute a titolo di ticket sanitario per qualunque prestazione disciplinata in Polizza, entro i limiti di assistenza previsti per ogni singolo tipo di prestazione. Garanzia Extraospedaliere G. Alta Diagnostica (Cure e scoperti; • in caso diagnostica di prestazione effettuata in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture Alta Specializzazione) Vengono rimborsate, entro il limite massimo e con questo convenzionategli Scoperti/limiti indicati nell’Opzione Assicurativa prescelta, le spese per trattamento alberghiero e/le prestazioni di seguito elencate: Diagnostica di Alta Specializzazione • Amniocentesi (oltre il 35° anno di età o per ticket sanitari verranno rimborsate senza applicazione in caso di franchigie e scoperti.rischio genetico comprovato del feto) • Angiografia digitale • Artrografia • Broncografia • Cistografia • Colangiografia • Colangiografia percutanea

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Samples: Assicurazione Malattie