Inclusioni Clausole campione

Inclusioni. L'assicurazione comprende: a) i danni causati a terzi ed a beni di terzi, a seguito d'incendio od esplosione o scoppio dei beni detenuti dall'Assicurato, compresi aerei, merci e bagagli affidati in deposito o custodia; b) i danni causati a terzi per avarie, smarrimento o bagnamento delle merci o dei bagagli in deposito o custodia all'Assicurato; c) i danni da umidità e da acqua anche dovuti a guasti e rotture di tubazioni e condutture purché la responsabilità del danno possa essere fatta risalire all'Assicurato. Restano comunque esclusi i danni da stillicidio ed in genere insalubrità dei locali; d) i danni causati a terzi nell'espletamento dei servizi di assistenza completa a terra degli aeromobili con esclusione però di quelli derivanti, in qualsiasi modo, da attività comunque connesse al servizio di rifornimento di carburante gestito autonomamente dalle compagnie petrolifere, concessionarie degli impianti di distribuzione dislocati nell’aeroporto. e) i danni subiti dagli aeromobili dati eventualmente in custodia all'Assicurato, nonché i danni arrecati dall'impiego delle apparecchiature per il sollevamento degli aeromobili accidentati; f) i danni subiti dagli aeromobili nel corso di operazioni di carico / scarico e movimentazione nonchè i danni arrecati agli stessi in conseguenza di incendio dei beni di proprietà e/o in consegna a qualsiasi titolo o destinazione dell'Assicurato, sempre che l'evento sia imputabile alla responsabilità dell'Assicurato; g) i danni cagionati a terzi durante visite conoscitive agli impianti ed alle installazioni ed agli uffici dell'Assicurato; h) i danni causati nell'esercizio delle attività di: · - manutenzione e/o revisione di automezzi di proprietà di operatori aeroportuali con esclusione di qualunque responsabilità per danni cagionati dagli stessi e per danni cagionati a terzi dopo la riconsegna dell'automezzo. - facchinaggio dall'interno delle zone aeroportuali all’esterno e viceversa. Se questo servizio fosse affidato a cooperative facchini portabagagli aeroportuali, varrà quanto previsto alla successiva lettera k; - deposito bagagli e merci; i) i danni arrecati a terzi dalla gestione di mense aziendali, bar, pronto soccorso, negozi, attività di catering, provveditoria ecc. Limitatamente al rischio delle mense e dei bar aziendali, del pronto soccorso, nonché dei distributori automatici, sono considerati terzi i dipendenti in genere dell'Assicurato. L'assicurazione comprende i danni cagionati dai generi somministrati o sme...
Inclusioni. Dovranno essere compresi nella fornitura: - trasporto e installazione dell’impianto P2G/L e di qualunque componente presso la piattaforma pilota Sotacarbo, Grande Miniera di Serbariu, Carbonia (Italia); - trasporto da e per il cantiere, o qualsiasi spostamento all’interno dello stesso, delle attrezzature e mezzi d’opera necessari per l’esecuzione dei lavori; - assicurazione al trasporto della fornitura; - chiller per l’ottenimento delle condizioni richieste dall’impianto; - pulsanti di emergenza; - i dispositivi di protezione per temperature maggiori di 60°C nelle zone di possibile contatto diretto con l’operatore; - posa dei cavi, delle passerelle e di quant’altro necessario al funzionamento dell’impianto elettrico e del sistema di regolazione e controllo; - collegamento delle strutture metalliche e dei quadri all’impianto di messa a terra della stazione appaltante; - tutti i servizi e le prestazioni occorrenti all’esecuzione del servizio nel rispetto delle prescrizioni di legge; - tutti gli oneri diretti e indiretti connessi con l’installazione, il commissioning, i collaudi e quant’altro necessario per la consegna dell’impianto reso perfettamente funzionante; - tutti gli oneri diretti e indiretti connessi con il training on site; - tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti dalle trasferte che si rendono necessarie durante l’esecuzione della fornitura e fino all’accettazione della stessa; - assistenza remota; - tutti gli oneri connessi con lo smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti in fase di consegna, installazione e messa in servizio di quanto oggetto della fornitura in questione; - la fornitura di documenti anche non specificatamente menzionati, ma applicabili per consuetudine o perché richiesti dalle Autorità locali e/o nazionali; - quanto non menzionato, ma necessario all’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte. Tutti i macchinari e le attrezzature di lavoro che saranno messi a disposizione dalla ditta aggiudicataria ai propri lavoratori nella fase di installazione e collaudo dovranno essere conformi alle specifiche disposizioni legislative, idonee ai fini delle attività da eseguire e ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori nonché adeguate al lavoro da svolgere.
Inclusioni. Il compenso individuato per le lavorazioni descritte nell’Elenco Prezzi comprende e remunera ogni onere relativo alla fornitura e posa in opera di carpenteria metallica di qualsiasi sezione, semplice o composta, anche tramite assemblaggio meccanico, formata da profili laminati a caldo, oppure formati a freddo, oppure trafilati, comprese IPE, UNP, HE, piatti, angolari, lamiere e così via, per la realizzazione di elementi strutturali quali travi, architravi e irrigidimenti, comprese piastre, bulloni, sfridi, tagli, saldature e quanto altro necessario per dare l’opera compiuta e finita a perfetta regola d’arte. Nel compenso si intende compresa la formazione della sede per l’alloggiamento, il rinzaffo a cemento o a malta bastarda e il ripristino del paramento murario e dell’intonaco originali, i ponteggi di servizio a qualunque piano e altezza, le opere di puntellamento provvisionale, assistenze murarie e da fabbro, le pulizie finali e quanto altro per dare l’opera completa e finita a perfetta regola d’arte.
Inclusioni. Si precisa che l’assicurazione comprende i danni: a) derivanti dall’esecuzione, da parte del personale dipendente dall’Assicurato, di lavori di ordinaria manutenzione di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta, o ad altre infrastrutture ed installazioni aeroportuali; b) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico; c) cagionati a terzi durante l’effettuazione del servizio PRM (passeggeri a mobilità ridotta) da parte dei soggetti a tale scopo incaricati dall’Assicurato. Limitatamente a tali servizi gli incaricati predetti sono considerati assicurati congiunti. d) cagionati a terzi durante l’effettuazione del servizio di pulizia dell’aerostazione, servizio raccolta rifiuti e smaltimento e servizio di raccolta e riordino dei carrelli portabagagli, da parte dei soggetti a tale scopo incaricati dall’Assicurato. Limitatamente a tali servizi gli incaricati predetti sono considerati assicurati congiunti. Resta inteso che le inclusioni di cui alla precedenti lettere c) e d) valgono solo nel caso in cui non siano coperti dalle polizza di Responsabilità Civile allo scopo stipulate dai rispettivi incaricati, e/o per la differenza tra i massimali previsti dalle predette polizze ed il massimale di cui all’art. 7. Fermo quanto precede e ferma inoltre l’unicità dei massimali e dei sottolimiti, l’assicurato e i soggetti incaricati sono considerati terzi tra loro. Inoltre, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 2 delle Condizioni Generali l’assicurazione include: e) i danni imputabili all’Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o gestore di mense aziendali, bar e ristoranti. È altresì compresa la responsabilità per i danni corporali,anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione e/o vendita di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all’Assicurato come committente dei servizi summenzionati; f) i danni imputabili all’Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o gestore di distributori automatici di cibi, bevande e simili, nonché derivanti dall’esistenza in ambito aeroportuale di distributori di proprietà di terzi e fatto salvo in quest’ultimo caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili; g) il rimborso dei diritti doganali che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere all'Amministrazione doganale con riguardo a merci colpite da danni risarcibili ai sensi della presente polizza; h) il rimborso delle ammende doganali che l'As...
Inclusioni. Entro 7 giorni dalla scadenza dell’annualità devono essere comunicati i nominativi degli Associati, e dei relativi familiari fiscalmente a carico ed entro i 15 giorni successivi all’attivazione, il nome dei familiari non fiscalmente a carico.
Inclusioni. Si ritengono inclusi nelle modalità del ritiro dei beni acquistati ed a carico dell’acquirente:
Inclusioni. Oltre al termine del 15.11 di ogni anno l’inserimento in copertura/assistenza potrà avvenire al verificarsi dei seguenti casi:

Related to Inclusioni

  • Esclusioni L'assicurazione R.C.T. non comprende: a) le gare che coinvolgono i natanti in quanto soggette alla legge 990 del 24/12/1969; b) i rischi di responsabilità civile dei proprietari e/o dei conducenti degli autoveicoli e natanti al seguito di gare sportive. Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni: c) conseguenti a inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d’acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; d) provocati a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; e) provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da questi detenute; f) da furto; g) dovuti ad errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente per legge; h) alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate; i) ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i lavori; j) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore; k) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di aeromobili; l) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo trenta giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso od aperta al pubblico; m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; n) da detenzione od impiego di esplosivi; o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); p) di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto, ne per i danni da campi elettromagnetici; q) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; r) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni s) causato o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

  • Esclusione L’esclusione dal Consorzio di singoli Consorziati è deliberata, su proposta del Comitato Esecutivo, dall’Assemblea dei Consorziati, con la maggioranza di due terzi dei voti complessivamente spettanti ai Consorziati, senza com- putare i voti spettanti al Consorziato sulla cui esclusione si delibera, qualora si verifichi a carico degli interessati una delle seguenti circostanze: a) perdita anche di uno solo dei requisiti nell’articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 214 del 12 settembre 2017 e nell’articolo 5 del Decreto Direttoriale del 29 gennaio 2018, e loro successive modi- fiche e integrazioni che si intendono. agli effetti del presente arti- colo, automaticamente recepite; b) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Sta- tuto, delle deliberazioni degli organi consortili o degli obblighi as- sunti verso il Consorzio, previa contestazione dell’inosservanza da parte del Comitato Esecutivo con comunicazione inviata tra- mite Posta Elettronica Certificata al Consorziato interessato ed invito ad adempiere agli obblighi assunti o a conformarsi alle di- sposizioni statutarie o alle deliberazioni degli organi consortili entro il termine di giorni 15 (quindici). La deliberazione di esclusione deve essere motivata e notificata al soggetto interessato, tramite Posta Elettronica Certificata, entro 15 giorni dall’ado- zione. In caso di esclusione non sono ripetibili i contributi corrisposti né gli apporti al fondo patrimoniale comune a qualsiasi titolo eseguiti. Si applicano gli art. 2609, primo comma, e 2614 c.c. Resta ferma la responsabilità del Consorziato escluso per le obbligazioni maturate anteriormente alla cessazione del rapporto consortile. L’esclusione del Consorziato determina la decadenza automatica ed imme- diata dalla carica di suoi eventuali rappresentanti negli organi del Consor- zio. L’eventuale permanenza di soggetti legati al Consorziato escluso nei progetti in fase di attuazione e nelle iniziative in essere sarà deliberata dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è autorizzato a chiedere al Consorziato inadempiente, anche se non escluso, il risarcimento dei danni patiti dal Consorzio a causa del suo inadempimento.

  • Esclusioni generali L’Assicurazione non è operante nei casi di: a) eventi derivanti dalla pratica di sport aerei e motonautici; b) eventi derivanti da atti dolosi e di pura temerarietà dell’Assicurato; c) eventi derivanti da situazioni patologiche note all’Assicurato alla data di inizio della copertura e/o loro conseguenze, ricadute o recidive; d) cure dovute per malattie mentali, disturbi psichici in genere e nervosi; e) aborto volontario; f) eventi conseguenti ad abuso di alcolici e psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni assunti volontariamente; g) eventi derivanti da abuso di alcool, psicofarmaci ad uso non terapeutico, stupefacenti e allucinogeni; h) guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, atti vandalici, terremoti, influenze atmosferiche e fenomeni naturali aventi caratteristiche di calamità; i) conseguenze dirette e indirette di trasmutazione dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; j) cure o eliminazione di difetti fisici o di malformazioni congenite, applicazioni di apparecchi protesici, cure infermieristiche, termali e dimagranti; k) prestazioni aventi finalità di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio avvenuto a seguito di incidente stradale verificatosi nel corso della garanzia; l) le cure dentarie e paradontoiatriche non rese necessarie da infortunio verificatosi nel corso del contratto e, in ogni caso, le protesi dentarie; m) l’acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici o terapeutici, salvo per gli apparecchi applicati durante l’intervento; n) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); o) il suicidio o il tentato suicidio.

  • Esclusioni e rivalsa L'assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; b) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente; e) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta o certificato di circolazione, ad esclusione di quelli derivanti dall’omesso o errato utilizzo delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta dei bambini; f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada; g) nei casi previsti dall’art. 1 - “DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO”; h) per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle zone private aeroportuali. Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà nei confronti del Contraente/Assicurato diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, la Società limiterà la rivalsa nei confronti del conducente e/o Assicurato (proprietario del veicolo o locatario per veicolo in leasing) al 10% del danno con il massimo di € 500,00.

  • Limitazioni, esclusioni e rivalse Sono esclusi i danni:a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente; b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni; c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo; e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara; f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;g) subiti dall'autoveicolo in occasione di traino (attivo o passivo);h) occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;i) conseguenti a furto, rapina e incendio; j) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente a danno da collisione con veicoli a motore identificati e targati; k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato; l) avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, salvo che il veicolo sia assicurato con XXXX per la garanzia RCA e sia stata pattuita la condizione aggiuntiva “Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti”;m) da Collisione, in caso di mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente;n) conseguenti a manovre di spinta a mano o a circolazione “fuoristrada”.

  • Conclusioni Il presente CCNL, in funzione delle concrete situazioni delle Aziende, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, anche grazie ai recuperi di efficienza, alla promozione di servizi e all’attivazione di prestazioni di solidarietà, allo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto, perciò, di porre in essere, ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purchè in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà poi, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità di Mancata Contrattazione”, che non sarà spettante in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che qualora il costo dei benefici di secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutita, l’Accordo per essere applicabile dovrà essere sottoposto a Referendum e approvato dai Lavoratori interessati.

  • Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative: - Quadro I – Incendio e altri danni materiali. Garantisce il Fabbricato adibito prevalentemente a uso civile contro il rischio di Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione e Scoppio e altri numerosi eventi, secondo quanto indicato al Quadro I delle condizioni di assicurazione; è strutturato con una garanzia base obbligatoria ("Incendio") e una serie di coperture facoltative ("Altri danni materiali" - "Eventi eccezionali" - "Fuoriuscita di liquidi""), secondo quanto indicato al Quadro I delle condizioni di assicurazione; - Quadro II - Responsabilità Civile. È strutturato con diverse garanzie, secondo quanto indicato al Quadro II delle condizioni di assicurazione, per: 1) garantire l’Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose in relazione alla proprietà del Fabbricato e/o alla conduzione delle parti comuni dello stesso; 2) assicurare, se civilmente responsabile, il risarcimento delle somme che il conduttore delle Unità immobiliari è tenuto a pagare a terzi per danni involontari derivanti dalla conduzione di Unità immobiliari o di Fabbricati unifamiliari; 3) offrire la copertura di “Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro" (R.C.O.); 4) garantire l’amministratore dello stabile indicato in Polizza, di quanto è tenuto a pagare come civilmente responsabile, nell’esercizio della propria attività. - Quadro III – Tutela Legale (acquistabile solo in abbinamento alla garanzia "Proprietà del Fabbricato" del Quadro II - Responsabilità Civile). Garantisce le spese legali e peritali, sia giudiziali che stragiudiziali, per controversie legate al condominio e alla sua manutenzione, con possibilità di scelta tra garanzia Base e garanzia Super, secondo quanto indicato al Quadro III delle condizioni di assicurazione; - Quadro IV - Assistenza. Garantisce prestazioni di aiuto immediato all’Assicurato a tutela dei locali del Fabbricato indicato in Polizza, secondo quanto indicato al Quadro IV delle condizioni di assicurazione;

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni: a. avvenuti in occasione di atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, utilizzo di armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche,biologiche), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; b. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine; c. ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; d. determinati da dolo dell’Assicurato.

  • Motivi di esclusione Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

  • Qualità del servizio Premesso che il 6 dicembre 2004 EBIT ha sottoscritto il Manifesto di Agrigento: “PRINCIPI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA TURISTICO PER TUTTI”, le Parti ritengono sia di vitale importanza sviluppare la qualità del servizio. In questa direzione, è determinante il fattore culturale quindi gestionale e organizzativo ancora prima che strutturale, cioè il modo di porsi: – la professionalità nel servizio, per soddisfare le esigenze di tutti; – l’attenzione e comprensione dei bisogni speciali, per offrire una gamma di soluzioni diverse; – l’efficienza e la correttezza delle informazioni, per una completa trasparenza funzionale alla eventuale rispondenza delle strutture e dei servizi ai vari bisogni speciali; – il coinvolgimento di tutto il sistema turistico (trasporti, alberghi, ristoranti, siti archeologici, musei, monumenti storici ed artistici, parchi naturali e a tema, spiagge, etc.); – nonché al recepimento della normativa europea in materia di marchi dell’ospitalità nella norma- tiva nazionale. In merito all’accoglienza delle persone con bisogni speciali, le Parti concordano che, oltre a rendere meglio accessibile tutto il sistema turistico (trasporti, alberghi, ristoranti, siti archeologici, musei, monumenti storici ed artistici, parchi naturali, spiagge, etc.); è indispensabile che la capaci- tà di accogliere clienti con bisogni speciali faccia parte del patrimonio professionale di tutti gli addetti dell’Industria turistica; in questo quadro le Parti si impegnano affinché, a partire dalla for- mazione continua, e dall’attività della bilateralità vengano predisposte specifiche attività, anche for- mative e progetti mirati.