Day-hospital Clausole campione

Day-hospital. Le prestazioni sanitarie relative a terapie chirurgiche e mediche praticate in Istituto di cura in regime di degenza diurna e documentate da cartella clinica con scheda nosologica.
Day-hospital. Qualora sia prestata la garanzia Diaria da ricovero, l’operatività della stessa si intende estesa al caso di day-hospital quando lo stesso sia di durata non inferiore a tre giorni continuativi, fatta eccezione per le festività, con un indennizzo pari al 50% di quanto previsto per la prestazione Diaria da ricovero.
Day-hospital. Qualora il ricovero venga effettuato in regime di degenza diurna ("Day Hospital"), la diaria di degenza verrà corrisposta nei limiti del capitale assicurato indicato nella Scheda di offerta tecnica per un massimo di 365 giorni.
Day-hospital. La copertura viene estesa in caso di degenza dell’Assicurato in regime di Day Hospital, resa necessaria da Infortunio o Malattia, per una Indennità giornaliera identica a quella assicurata per il caso di Ricovero. Qualora l’Assicurato, nell’arco temporale di 6 (sei) mesi, effettui almeno 5 (cinque) giorni di Day Hospital - anche non consecutivi - relativi alla medesima patologia, l’Impresa corrisponderà l’Indennità giornaliera assi- curata per ciascun giorno di degenza diurna.
Day-hospital. Qualora, il ricovero in Istituto di cura per infortunio indennizzabile a termini di polizza venga effettuato in regime di "Day Hospital", verrà corrisposta l’indennità giornaliera prevista dalla Tabella delle prestazioni TAPRE 19-20 per ogni giornata di degenza diurna e per un massimo di 365 accessi.
Day-hospital. Nel caso di day-hospital senza intervento chirurgico superiore a tre giorni (per i quali sia stata aperta una medesima cartella clinica oppure relativi alla stessa patologia/infortunio), la Società provvede al pagamento delle spese per le prestazioni previste al punto 4.1. della presente sezione. In caso di ricovero in regime di day-hospital senza intervento chirurgico uguale o inferiore a tre giorni, le prestazioni sostenute verranno rimborsate in base a quanto previsto dal successivo art.
Day-hospital. In caso di degenza in istituto di cura a regime esclusivamente diurno, la Società rimborsa le spese elencate all’art. 1, comma 1, esclusi gli esami e gli accertamenti diagnostici, con salvezza di quanto previsto dai successivi commi del predetto articolo.
Day-hospital. Qualora, successivamente ad un intervento chirurgico indennizzabile a termini delle norme di cui alla presente Sezione Prima, l’Assicurato debba proseguire la terapia prescritta dai medici curanti presso un istituto di cura in regime di Day Hospital, la Società rimborsa le spese sostenute per rette di degenza, assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici durante la permanenza in Day Hospital. Qualora l’Assicurato richieda l’indennità giornaliera sostitutiva prevista dall’Art. 5.8, questa verrà corrisposta, esclusivamente qualora la degenza si protragga per almeno 5 ore al giorno, nella misura di € 100,00 per ogni giorno di degenza, fermo il limite di 100 giorni per anno assicurativo.
Day-hospital. Qualora sia prestata la garanzia Diaria da ricovero, l’operatività
Day-hospital. In caso di intervento chirurgico in regime di day hospital (degenza diurna effettuata in istituto di cura pubblico o privato) la garanzia è prestata a prescindere dal numero dei giorni di ricovero. In tal caso si applica quanto previsto all’art. 3 sub A). Se l’intervento chirurgico è effettuato presso istituti di cura privati in cui non sia possibile l’attivazione dell’assistenza diretta (cfr. art. 2), viene applicato uno scoperto del 20%. Nei casi di ricovero senza intervento si applica quanto previsto dall’art.3 sub B solo quando la degenza diurna si protragga per almeno 2 giorni consecutivi (con esclusione dei festivi, sabato e domenica in cui non venga prestata l’assistenza). In alternativa verrà corrisposta la indennità giornaliera per ricovero prevista dall’art.1 fermo restando il limite di 2 gg. sopra indicato. Si conviene che l’atto volontario di donazione di organi da parte dell’Assicurato viene compreso in garanzia e pertanto dà diritto al rimborso delle spese secondo i criteri e i limiti di cui sopra. Il rimborso per queste rette verrà effettuato in eccedenza al massimale per un periodo non superiore a 30 gg. per ogni annualità assicurativa e con il limite massimo assoluto per ogni giorno di € 57,00. L’assicurazione del rimborso delle rette per l’accompagnatore è operante solo nei seguenti casi: - ricovero di minori di 14 anni - ricoveri relativi ai “grandi interventi” - ricoveri di persone di età superiore a 65 anni. - ricoveri di portatori di handicap in situazioni di gravità di cui all’art. 55 del CCNL.