Indennità. 1. Le indennità di cui al presente articolo spettano a tutti i dipendenti che svolgono le effettive, correlate mansioni, indipendentemente dalla posizione parametrale attribuita nel proprio livello d’inquadramento. 2. Il diritto a percepire tali indennità decade per effetto del mutamento delle correlate mansioni. 3. Le indennità sono le seguenti: a) Indennità giornaliera turni a ciclo continuo e avvicendato pari al 3,65% della retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta ai dipendenti addetti a lavorazioni a ciclo continuo su tre turni avvicendati nell’intero arco continuo di sette giorni per ogni giornata di effettivo svolgimento delle mansioni. Tale indennità è assorbita dall’indennità per lavoro domenicale eventualmente corrisposta. b) Indennità giornaliera per lavaggio indumenti pari a € 0,26 riconosciuta ai dipendenti di cui all’art. 66, lettera C., commi 3 e 5. c) Indennità giornaliera maneggio denaro pari al 5% della retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta al dipendente addetto a operazioni di riscossione e pagamento che comportino maneggio di denaro con oneri per errori. d) Indennità oraria sgombero neve pari al 5% della retribuzione individuale oraria per ogni ora di effettivo svolgimento delle mansioni. Tale indennità assorbe fino a concorrenza quanto percepito al medesimo titolo per effetto di accordi aziendali. e) Indennità domenicale elevata a € 7,00, dall’1.9.2012, riconosciuta ai lavoratori che prestano la propria opera in giornata di domenica con riposo settimanale compensativo in altro giorno della settimana; restando inteso che l’indennità non spetta nell’ipotesi di cui all’art. 25, comma 5. Il valore incrementato è assorbito dal maggiore importo eventualmente riconosciuto allo stesso titolo da accordi collettivi aziendali. f) Indennità mensile di funzione pari a € 135,00 per 14 mensilità riconosciuta ai dipendenti con categoria di Quadro (livello Q). g) Indennità integrativa mensile elevata a € 24,00, dall’1.4.2012, per 12 mensilità riconosciuta a tutti i dipendenti. La predetta indennità è aumentata a € 30.00 a decorrere dall’1.07.2013. h) Indennità giornaliera di € 1,00 al conducente operatore unico di livello 3° dell’Area Conduzione, per ogni giornata di effettiva prestazione. i) Indennità giornaliera di € 0,50 al conducente di livello 3° dell’Area Conduzione che svolge servizio di carico, scarico e attività accessorie in concorso con altro operatore, per ogni giornata di effettiva prestazione. j) Indennità di chiamata, di cui all’art. 34, comma 6. k) Indennità di reperibilità, di cui all’art. 34, comma 7. 4. Le indennità di cui alle predette lettere a), b), c), d), e), g), h), i), j), k) sono comprensive dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali e non sono computabili nel trattamento di malattia, di infortunio sul lavoro e per gravidanza e puerperio. 5. Le indennità di cui al comma 3, lettere f) e g), fanno parte della retribuzione globale. CHIARIMENTO A VERBALE
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Indennità. 1Al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità lorde:
a. Indennità di rischio da radiazioni. Le Al personale classificato di categoria "A" da parte dell’esperto qualificato, ai sensi del DLgs 17 marzo 1995, n.230, viene riconosciuta l’indennità di rischio da radiazioni pari a euro l.239,5O lorde annue frazionabile in rapporto all’effettivo servizio svolto. Detta indennità è comunque riconosciuta al personale tecnico sanitario di radiologia medica. Al personale sopra individuato compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15. La predetta indennità ed il permesso aggiuntivo vanno corrisposti nella misura integrale anche nel caso in cui al presente articolo spettano il dipendente a tutti i dipendenti che svolgono le effettive, correlate mansioni, indipendentemente dalla posizione parametrale attribuita nel proprio livello d’inquadramentotempo pieno svolga un orario di lavoro ridotto nella specifica attività di tecnico di radiologia.
2b. Indennità di profilassi antitubercolare. Il diritto Viene riconosciuta a percepire tali indennità decade tutto il personale operante in reparti o unità operative tisiologiche un’indennità di profilassi antitubercolare nella misura fissa ed uguale per effetto del mutamento delle correlate mansioni.tutti di euro O,l6 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla Legge 9 aprile 1953, n. 310, e successive modificazioni;
3c. Indennità per servizio notturno e festivo. Le indennità sono Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le seguenti:
a) Indennità giornaliera turni a ciclo continuo e avvicendato pari al 3,65% della retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta ai dipendenti addetti a lavorazioni a ciclo continuo su tre turni avvicendati nell’intero arco continuo ore notturne spetta un’"indennità notturna" rideterminata nella misura unica uguale per tutti di sette giorni per ogni giornata di effettivo svolgimento delle mansioni. Tale indennità è assorbita dall’indennità per lavoro domenicale eventualmente corrisposta.
b) Indennità giornaliera per lavaggio indumenti pari a € 0,26 riconosciuta ai dipendenti di cui all’art. 66, lettera C., commi 3 e 5.
c) Indennità giornaliera maneggio denaro pari al 5% della retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta al dipendente addetto a operazioni di riscossione e pagamento che comportino maneggio di denaro con oneri per errori.
d) Indennità oraria sgombero neve pari al 5% della retribuzione individuale oraria euro 2,74 lorde per ogni ora di effettivo svolgimento servizio prestato tra le 22.00 e le ore 6.00. Per il servizio del turno prestato in giorno festivo compete un’indennità rideterminata in euro l7,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario del turno, ridotta a euro 8,9l lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. I nuovi valori delle mansioniindennità decorrono dal 31/12/2003. Tale indennità assorbe fino a concorrenza quanto percepito al medesimo titolo per effetto Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di accordi aziendali.
e) Indennità domenicale elevata a € 7,00, dall’1.9.2012, riconosciuta ai lavoratori che prestano la propria opera in giornata di domenica con riposo settimanale compensativo in altro giorno della settimana; restando inteso che l’indennità non spetta nell’ipotesi di cui all’art. 25, comma 5. Il valore incrementato è assorbito dal maggiore importo eventualmente riconosciuto allo stesso titolo da accordi collettivi aziendali.
f) Indennità mensile di funzione pari a € 135,00 per 14 mensilità riconosciuta ai dipendenti con categoria di Quadro (livello Q).
g) Indennità integrativa mensile elevata a € 24,00, dall’1.4.2012, per 12 mensilità riconosciuta a tutti i dipendenti. La predetta indennità è aumentata a € 30.00 a decorrere dall’1.07.2013.
h) Indennità giornaliera di € 1,00 al conducente operatore unico di livello 3° dell’Area Conduzione, un’indennità festiva per ogni giornata di effettiva prestazionesingolo dipendente.
i) Indennità giornaliera di € 0,50 al conducente di livello 3° dell’Area Conduzione che svolge servizio di carico, scarico e attività accessorie in concorso con altro operatore, per ogni giornata di effettiva prestazione.
j) Indennità di chiamata, di cui all’art. 34, comma 6.
k) Indennità di reperibilità, di cui all’art. 34, comma 7.
4. Le indennità di cui alle predette lettere a), b), c), d), e), g), h), i), j), k) sono comprensive dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali e non sono computabili nel trattamento di malattia, di infortunio sul lavoro e per gravidanza e puerperio.
5. Le indennità di cui al comma 3, lettere f) e g), fanno parte della retribuzione globale. CHIARIMENTO A VERBALE
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Indennità. 1. Le Al personale appartenente al Corpo forestale compete una indennità per servizio di cui al presente articolo spettano a tutti i dipendenti che svolgono le effettiveistituto da corrispondersi in via forfettaria mensile, correlate mansioni, indipendentemente dalla posizione parametrale attribuita nel proprio livello d’inquadramentodiversificata per Aree.
2. Il diritto a percepire tali indennità decade L’indennità prevista nel comma 1 è cumulabile con il compenso per effetto del mutamento delle correlate mansionilavoro straordinario.
3. Le indennità sono le seguenti:
a) Indennità giornaliera turni a ciclo continuo e avvicendato pari al 3,65% della retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta ai dipendenti addetti a lavorazioni a ciclo continuo su tre turni avvicendati nell’intero arco continuo di sette giorni per ogni giornata di effettivo svolgimento delle mansioni. Tale indennità è assorbita dall’indennità per lavoro domenicale eventualmente corrisposta.
b) Indennità giornaliera per lavaggio indumenti pari a € 0,26 riconosciuta ai dipendenti L'indennità di cui all’art. 66al comma 1, lettera C., commi 3 e 5.
c) Indennità giornaliera maneggio denaro pari al 5% della retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta al dipendente addetto a operazioni di riscossione e pagamento che comportino maneggio di denaro con oneri per errori.
d) Indennità oraria sgombero neve pari al 5% della retribuzione individuale oraria per ogni ora di effettivo svolgimento delle mansioni. Tale indennità assorbe fino a concorrenza quanto percepito al medesimo titolo per effetto di accordi aziendali.
e) Indennità domenicale elevata a € 7,00, dall’1.9.2012, riconosciuta ai lavoratori che prestano ferma la propria opera in giornata di domenica con riposo settimanale compensativo in altro giorno della settimana; restando inteso che l’indennità non spetta nell’ipotesi cumulabilità di cui all’art. 25al comma 2, comma 5. Il valore incrementato compete limitatamente a dodici mensilità ed è assorbito dal maggiore importo eventualmente riconosciuto allo stesso titolo da accordi collettivi aziendali.
f) Indennità mensile ridotta nella stessa proporzione in cui ha luogo la riduzione dello stipendio per congedo straordinario, aspettativa, sanzione disciplinare e ogni altra posizione di funzione pari a € 135,00 per 14 mensilità riconosciuta ai dipendenti con categoria di Quadro (livello Q).
g) Indennità integrativa mensile elevata a € 24,00, dall’1.4.2012, per 12 mensilità riconosciuta a tutti i dipendenti. La predetta indennità è aumentata a € 30.00 a decorrere dall’1.07.2013.
h) Indennità giornaliera di € 1,00 al conducente operatore unico di livello 3° dell’Area Conduzione, per ogni giornata di effettiva prestazione.
i) Indennità giornaliera di € 0,50 al conducente di livello 3° dell’Area Conduzione stato che svolge servizio di carico, scarico e attività accessorie in concorso con altro operatore, per ogni giornata di effettiva prestazione.
j) Indennità di chiamata, di cui all’art. 34, comma 6.
k) Indennità di reperibilità, di cui all’art. 34, comma 7comporti la riduzione dello stipendio.
4. Le indennità L’indennità di cui alle predette lettere a), b), c), d), e), g), h), i), j), k) sono comprensive dell’incidenza su al comma 1 non compete al personale dichiarato permanentemente inidoneo allo svolgimento delle attività proprie del Corpo forestale ed è sospesa in tutti gli istituti contrattuali e legali e non sono computabili nel trattamento i casi di malattia, sospensione dello stipendio o sospensione della qualifica di infortunio sul lavoro e pubblica sicurezza oppure per gravidanza e puerperioil personale dichiarato temporaneamente inidoneo per il periodo eccedente i due anni.
5. Le indennità La misura dell'indennità prevista nel presente articolo è determinata con i procedimenti e gli accordi per l’area di contrattazione previsti nell’articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998.
6. Per le finalità di cui al comma 3ai commi da 1 a 5 è autorizzato l’incremento di euro 1.000.000 sul fondo di cui all’articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998 da destinare alla relativa contrattazione collettiva riferita agli anni 2016-2018, lettere f) e g)con decorrenza 1 gennaio 2017.
7. Al personale del Corpo forestale trasferito per motivi organizzativi ad altra sede di servizio, fanno parte della retribuzione globale. CHIARIMENTO A VERBALEdistante oltre cinquanta chilometri da quella di appartenenza o di residenza, è corrisposta un'indennità di trasferimento una tantum, il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva.
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Samples: Legge
Indennità. 1. Le Al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità di cui al presente articolo spettano a tutti i dipendenti che svolgono le effettive, correlate mansioni, indipendentemente dalla posizione parametrale attribuita nel proprio livello d’inquadramento.
2. Il diritto a percepire tali indennità decade per effetto del mutamento delle correlate mansioni.
3. Le indennità sono le seguentilorde:
a) Indennità giornaliera turni a ciclo continuo e avvicendato di rischio da radiazioni. Al personale classificato di categoria A da parte dell'esperto qualificato, ai sensi del D.lgs. 17.3.95 n. 230, viene riconosciuta l'indennità di rischio da radiazioni pari al 3,65% della retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta ai dipendenti addetti a lavorazioni a ciclo continuo su tre turni avvicendati nell’intero arco continuo di sette giorni per ogni giornata di effettivo svolgimento delle mansioniad E 1.239,50 lorde annue frazionabile in rapporto all'effettivo servizio svolto. Tale Detta indennità è assorbita dall’indennità per comunque riconosciuta al personale tecnico sanitario di radiologia medica. Al personale sopra individuato compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15. La predetta indennità e il permesso aggiuntivo vanno corrisposti nella misura integrale anche nel caso in cui il dipendente a tempo pieno svolga un orario di lavoro domenicale eventualmente corrispostaridotto nella specifica attività di tecnico di radiologia.
b) Indennità giornaliera di profilassi antitubercolare. Viene riconosciuta a tutto il personale operante in reparti o unità operative tisiologiche una indennità di profilassi antitubercolare nella misura fissa e uguale per lavaggio indumenti pari a € 0,26 riconosciuta ai dipendenti tutti di cui all’art. 66, lettera C., commi 3 E 0,16 giornalieri lorde nei modi prescritti dalla legge 9.4.53 n. 310 e 5.successive modificazioni;
c) Indennità giornaliera maneggio denaro per servizio notturno e festivo. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennità notturna" rideterminata nella misura unica uguale per tutti di E 2,74 lordi per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le 6. Per il servizio del turno prestato in giorno festivo compete una indennità rideterminata in E 17,82 lordi se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario del turno, ridotta ad E 8,91 lordi se le prestazioni sono di durata pari al 5% della retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta al dipendente addetto a operazioni o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di riscossione e pagamento che comportino maneggio 2 ore. I nuovi valori delle indennità decorrono dal 31.12.03. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di denaro con oneri un'indennità festiva per erroriogni singolo dipendente.
d) Indennità oraria sgombero neve pari Altre indennità.
1) Al personale sanitario inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al 5% della retribuzione individuale oraria personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli ausiliari specializzati, purché destinati esclusivamente ai servizi di diagnosi e cura, di riabilitazione e servizi di assistenza agli anziani, operante su 3 turni, compete un'indennità, per ogni ora le giornate di effettivo svolgimento delle mansioniservizio prestato, di E 4,50 giornalieri. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei 3 turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile alternanza dei turni di servizio (mattina, pomeriggio e notte) in relazione al modello di turni adottato nella struttura sanitaria, e indipendentemente dalla frequenza della presenza del lavoratore in quello notturno.
2) Al personale sanitario, inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli ausiliari specializzati stabilmente operante nelle terapie intensive, sub- intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi, compete una indennità, per le giornate di effettivo servizio prestate, di E 4,13 giornaliere.
3) L'indennità prevista al punto 2 della presente lett. d), maggiorata di E 1,03 giornaliere, compete al solo personale sanitario assegnato ai servizi di malattie infettive.
4) Al personale ausiliario specializzato, agli OTA e agli OSS operanti nei servizi di malattie infettive, viene corrisposta l'indennità giornaliera di E 1,03.
5) Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni economiche da A fino a D3 e agli operatori inquadrati nella categoria DS, addetti a tutti i servizi attivati in base alla programmazione della Struttura e operanti su almeno 2 turni (antimeridiano e pomeridiano) per l'ottimale utilizzazione degli impianti stessi, compete una indennità giornaliera legata alla effettuazione dei turni di servizio programmati pari ad E 2,06. Tale indennità assorbe fino a concorrenza quanto percepito non è cumulabile con l'indennità prevista dalla presente lett. d) al medesimo titolo per effetto precedente punto 1. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale sui 2 turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi una stabile alternanza del turno di accordi aziendaliservizio, in relazione al modello adottato nella Struttura sanitaria.
e6) Indennità domenicale elevata a € 7,00per l'assistenza domiciliare. Al fine di migliorare l'assistenza territoriale agli anziani, dall’1.9.2012ai disabili psicofisici e ai malati terminali, riconosciuta ai lavoratori che prestano la propria opera in giornata di domenica con riposo settimanale compensativo in altro giorno della settimana; restando inteso che l’indennità non spetta nell’ipotesi di cui all’art. 25, comma 5. Il valore incrementato è assorbito dal maggiore importo eventualmente riconosciuto allo stesso titolo da accordi collettivi aziendali.
f) Indennità mensile di funzione pari a € 135,00 per 14 mensilità riconosciuta ai dipendenti con categoria di Quadro (livello Q).
g) Indennità integrativa mensile elevata a € 24,00, dall’1.4.2012, per 12 mensilità riconosciuta a tutti i dipendenti. La predetta indennità è aumentata a € 30.00 a decorrere dall’1.07.2013.
h) Indennità giornaliera dal 31.12.03, al personale del ruolo sanitario, nonché agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio-assistenziali, agli operatori tecnici addetti all'assistenza e/o agli operatori socio-sanitari, dipendenti delle strutture sanitarie che espletano in via diretta le prestazioni di € 1,00 al conducente operatore unico di livello 3° dell’Area Conduzioneassistenza domiciliare presso l'utente compete una indennità giornaliera, nella misura sottoindicata, per ogni giornata giorno di effettiva prestazione.servizio prestato:
i(a) Indennità giornaliera personale appartenente alla categoria A- B- B1 iniziale: E 2,58 lordi;
(b) personale appartenente alla categoria B, dalla posizione economica B2, C, D, DS: E 5,16 lordi. L'indennità non è corrisposta nei giorni di € 0,50 assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata o quando giornalmente non vengano erogate prestazioni ed è cumulabile con le altre indennità ove spettanti. Essa compete, con le stesse modalità, anche al conducente di livello 3° dell’Area Conduzione che svolge personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il servizio di carico, scarico e attività accessorie assistenza domiciliare limitatamente alle giornate o alle quote di giornata in concorso con altro operatore, per ogni giornata di effettiva cui viene erogata la prestazione.
j) Indennità di chiamata, di cui all’art. 34, comma 6.
k) Indennità di reperibilità, di cui all’art. 34, comma 7.
4. Le indennità di cui alle predette lettere a), b), c), d), e), g), h), i), j), k) sono comprensive dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali e non sono computabili nel trattamento di malattia, di infortunio sul lavoro e per gravidanza e puerperio.
5. Le indennità di cui al comma 3, lettere f) e g), fanno L'indennità entra a far parte della retribuzione globale. CHIARIMENTO A VERBALEnozione di retribuzione.
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Indennità. 1. Le indennità di cui al presente articolo spettano a tutti i dipendenti che svolgono le effettive, correlate mansioni, indipendentemente dalla posizione parametrale attribuita nel proprio livello d’inquadramento.
2d'inquadramento. Il diritto a percepire tali indennità decade per effetto del mutamento delle correlate mansioni.
3. Le A decorrere dal 1º maggio 2008, le indennità sono le seguenti:
a) Indennità indennità giornaliera turni a ciclo continuo e avvicendato pari al 3,65% della retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta ai dipendenti addetti a lavorazioni a ciclo continuo su tre turni avvicendati nell’intero nell'intero arco continuo di sette giorni per ogni giornata di effettivo svolgimento delle mansioni. Tale indennità è assorbita dall’indennità dall'indennità per lavoro domenicale eventualmente corrisposta.;
b) Indennità indennità giornaliera per lavaggio indumenti pari a € 0,26 riconosciuta ai dipendenti di cui all’artall'art. 6665, lettera C.lett. C), commi 3 e 5.;
c) Indennità indennità giornaliera maneggio denaro pari al 5% della retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta al dipendente addetto a operazioni di riscossione e pagamento che comportino maneggio di denaro con oneri per errori.;
d) Indennità indennità oraria sgombero neve pari al 5% della retribuzione individuale oraria per ogni ora di effettivo svolgimento delle mansioni. Tale indennità assorbe fino a concorrenza quanto percepito al medesimo titolo per effetto di accordi aziendali.;
e) Indennità indennità domenicale elevata pari a € 7,00, dall’1.9.2012, 4,13 riconosciuta ai lavoratori che prestano la propria opera in giornata di domenica con riposo settimanale compensativo in altro giorno della settimana; restando inteso che l’indennità non spetta nell’ipotesi di cui all’art. 25, comma 5. Il valore incrementato è assorbito dal maggiore importo eventualmente riconosciuto allo stesso titolo da accordi collettivi aziendali.;
f) Indennità indennità mensile di funzione pari a € 135,00 95,00 per 14 mensilità riconosciuta ai dipendenti con categoria di Quadro quadro (livello Q).. Tale indennità è aumentata a € 120,00 a decorrere dal 1º gennaio 2009 e a € 135,00 a decorrere dal 1º novembre 2010;
g) Indennità indennità integrativa mensile elevata pari a € 24,00, dall’1.4.2012, 11,00 per 12 mensilità riconosciuta a tutti i dipendenti. La predetta Tale indennità è aumentata a € 30.00 15,00 a decorrere dall’1.07.2013.dal 1º ottobre 2008 e a € 19,00 dal 1º maggio 2010;
h) Indennità indennità giornaliera di € 1,00 al conducente operatore unico di livello 3° dell’Area Conduzione3º dell'area conduzione, per ogni giornata di effettiva prestazione.;
i) Indennità indennità giornaliera di € 0,50 al conducente di livello 3° dell’Area Conduzione 3º dell'area conduzione che svolge servizio di carico, scarico e attività accessorie in concorso con altro operatore, per ogni giornata di effettiva prestazione.
j) Indennità di chiamata, di cui all’art. 34, comma 6.
k) Indennità di reperibilità, di cui all’art. 34, comma 7.
4. Le indennità di cui alle predette lettere lett. a), b), c), d), e), g), h), i), j), k) sono comprensive dell’incidenza dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali e non sono computabili nel trattamento di malattia, di infortunio sul lavoro e per gravidanza e puerperio.
5. In deroga a quanto sopra, l'indennità di cui alla lett. d) è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e l'indennità di cui alla lett. g) è utile ai fini del trattamento di malattia, di infortunio sul lavoro, per gravidanza e puerperio. Le indennità di cui al comma 3, lettere lett. f) e g), fanno parte della retribuzione globale. CHIARIMENTO A VERBALE.
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Indennità. 1. Le indennità La convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante prevede l'erogazione al tirocinante di cui al presente articolo spettano a tutti i dipendenti che svolgono le effettive, correlate mansioni, indipendentemente dalla posizione parametrale attribuita nel proprio livello d’inquadramentoun’indennità mensili lorda di almeno € 600,00.
2. Il diritto a percepire tali indennità decade L’indennità di tirocinio è rimborsata dalla Regione Basilicata per effetto del mutamento delle correlate mansioniil tramite dell’INPS, che opera anche come sostituto d’imposta, nella misura di euro 450 direttamente al tirocinante.
3. Le indennità Ulteriori 150 euro sono corrisposti direttamente dall’impresa che si farà carico anche del pagamento delle assicurazioni obbligatorie (assicurazione INAIL per infortuni sul lavoro e civile verso terzi). I giovani riceveranno dall’Inps, mediante le seguenti:
a) Indennità giornaliera turni a ciclo continuo predette modalità di pagamento, l’indennità di tirocinio, determinata e avvicendato pari al 3,65% della retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta ai dipendenti addetti a lavorazioni a ciclo continuo su tre turni avvicendati nell’intero arco continuo di sette giorni per ogni giornata di effettivo svolgimento delle mansioni. Tale indennità è assorbita dall’indennità per lavoro domenicale eventualmente corrisposta.
b) Indennità giornaliera per lavaggio indumenti pari a € 0,26 riconosciuta ai dipendenti di cui all’art. 66calcolata dalla Regione, lettera C., commi 3 e 5.
c) Indennità giornaliera maneggio denaro pari al 5% della retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta al dipendente addetto a operazioni di riscossione e pagamento che comportino maneggio di denaro con oneri per errori.
d) Indennità oraria sgombero neve pari al 5% della retribuzione individuale oraria per ogni ora di effettivo svolgimento delle mansioni. Tale indennità assorbe fino a concorrenza quanto percepito al medesimo titolo per effetto di accordi aziendali.
e) Indennità domenicale elevata a € 7,00, dall’1.9.2012, riconosciuta ai lavoratori che prestano la propria opera in giornata di domenica con riposo settimanale compensativo in altro giorno della settimana; restando inteso che l’indennità non spetta nell’ipotesi di cui all’art. 25, comma 5. Il valore incrementato è assorbito dal maggiore importo eventualmente riconosciuto allo stesso titolo da accordi collettivi aziendali.
f) Indennità mensile di funzione pari a € 135,00 per 14 mensilità riconosciuta ai dipendenti con categoria di Quadro (livello Q).
g) Indennità integrativa mensile elevata a € 24,00, dall’1.4.2012, per 12 mensilità riconosciuta a tutti i dipendenti. La predetta indennità è aumentata a € 30.00 a decorrere dall’1.07.2013.
h) Indennità giornaliera di € 1,00 al conducente operatore unico di livello 3° dell’Area Conduzione, per ogni giornata di effettiva prestazione.
i) Indennità giornaliera di € 0,50 al conducente di livello 3° dell’Area Conduzione che svolge servizio di carico, scarico e attività accessorie in concorso con altro operatore, per ogni giornata di effettiva prestazione.
j) Indennità di chiamata, di cui all’art. 34, comma 6.
k) Indennità di reperibilità, di cui all’art. 34, comma 7cadenza mensile.
4. Le indennità Il parametro di cui alle predette lettere a)riferimento dell’indennità di tirocinio è stabilito dal Disciplinare regionale in materia, b)approvato con la D.G.R. n. 116/2014, c), d), e), g), h), i), j), k) sono comprensive dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali e non sono computabili nel trattamento di malattia, di infortunio sul lavoro e per gravidanza e puerperiopari ad € 450 lordi mensili.
5. Le L’importo massimo finanziabile a valere sul PAR per i tirocini extracurriculari non può superare l’importo di € 3.000 per l’intero periodo di tirocinio;
6. L’importo massimo finanziabile a valere sul PAR è elevato a € 6.000 per disabili e persone svantaggiate ai sensi della Legge 381/91;
7. L’indennità di tirocinio è assimilata ai fini fiscali al reddito da lavoro dipendente.
8. Ai fini dell’erogazione dell’indennità mensile di tirocinio a carico del PAR Basilicata, il soggetto promotore, trasmette : • il prospetto mensile delle ore di tirocinio effettuate dal tirocinante attraverso il sistema informativo BASIL, sezione COL, rispetto a cui ha effettuato l’accreditamento; • la richiesta di erogazione delle indennità mensili alla Regione- Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro Formazione e Ricerca- Ufficio Politiche del Lavoro. La richiesta, debitamente sottoscritta dal tirocinante, dovrà contenere i dati anagrafici dello stesso tirocinante, il periodo di riferimento e l’importo lordo complessivo da corrispondere a titolo di indennità di cui al comma 3, lettere f) e g), fanno parte della retribuzione globale. CHIARIMENTO A VERBALEtirocinio per tale periodo.
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Indennità. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Le indennità di cui al presente articolo spettano a tutti i dipendenti che svolgono le effettive, correlate mansioni, indipendentemente dalla posizione parametrale attribuita nel proprio livello d’inquadramentod'inquadramento.
2. Il diritto a percepire tali indennità decade per effetto del mutamento delle correlate mansioni.
3. Le indennità sono le seguenti:
a) Indennità giornaliera turni a ciclo continuo e avvicendato pari al 3,65% della retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta ai dipendenti addetti a lavorazioni a ciclo continuo su tre turni avvicendati nell’intero nell'intero arco continuo di sette giorni per ogni giornata di effettivo svolgimento delle mansioni. Tale indennità è assorbita dall’indennità dall'indennità per lavoro domenicale eventualmente corrisposta.
b) Indennità giornaliera per lavaggio indumenti pari a € 0,26 riconosciuta ai dipendenti di cui all’artall'art. 66, lettera C.C, commi 3 e 5.
c) Indennità giornaliera maneggio denaro pari al 5% della retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta al dipendente addetto a operazioni di riscossione e pagamento che comportino maneggio di denaro con oneri per errori.
d) Indennità oraria sgombero neve pari al 5% della retribuzione individuale oraria per ogni ora di effettivo svolgimento delle mansioni. Tale indennità assorbe fino a concorrenza quanto percepito al medesimo titolo per effetto di accordi aziendali.
e) Indennità domenicale elevata a € 7,00, dall’1.9.2012dal 1° settembre 2012, riconosciuta ai lavoratori che prestano la propria opera in giornata di domenica con riposo settimanale compensativo in altro giorno della settimana; restando inteso che l’indennità l'indennità non spetta nell’ipotesi nell'ipotesi di cui all’artall'art. 25, comma 5. Il valore incrementato è assorbito dal maggiore importo eventualmente riconosciuto allo stesso titolo da accordi collettivi aziendali.
f) Indennità mensile di funzione pari a € 135,00 per 14 mensilità riconosciuta ai dipendenti con categoria di Quadro (livello Q).
g) Indennità integrativa mensile elevata a € 24,00, dall’1.4.2012dal 1° aprile 2012, per 12 mensilità riconosciuta a tutti i dipendenti. La predetta indennità è aumentata a € 30.00 30,00 a decorrere dall’1.07.2013dal 1° luglio 2013 e a € 50,00 dal 1° ottobre 2018.
h) Indennità giornaliera di € 1,00 al conducente operatore unico di livello 3° dell’Area Conduzionedell'area conduzione, per ogni giornata di effettiva prestazione.
i) Indennità giornaliera di € 0,50 al conducente di livello 3° dell’Area dell'Area Conduzione che svolge servizio di carico, scarico e attività accessorie in concorso con altro operatore, per ogni giornata di effettiva prestazione.
j) Indennità di chiamata, di cui all’artall'art. 34, comma 6.
k) Indennità di reperibilità, di cui all’artall'art. 34, comma 7.
4. Le indennità di cui alle predette lettere a), b), c), d), e), g), h), i), j), k) sono comprensive dell’incidenza dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali e non sono computabili nel trattamento di malattia, di infortunio sul lavoro e per gravidanza e puerperio. In deroga a quanto sopra, l'indennità di cui alla lettera d) è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e l'indennità di cui alla lettera g) è utile ai fini del trattamento di malattia, di infortunio sul lavoro, per gravidanza e puerperio.
5. Le indennità di cui al comma 3, lettere f) e g), fanno parte della retribuzione globale. CHIARIMENTO A VERBALELe parti stipulanti confermano che i lavoratori cui spetta l'indennità domenicale di cui all'art. 33, comma 3, lettera e) sono esclusivamente coloro che, secondo una prestabilita programmazione periodica, lavorano, di norma, anche di domenica, con riposo settimanale compensativo in giorno settimanale di norma diverso dalla domenica.
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Indennità. 1. Le Al lavoratore, ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità di cui al presente articolo spettano a tutti i dipendenti che svolgono le effettive, correlate mansioni, indipendentemente dalla posizione parametrale attribuita nel proprio livello d’inquadramento.
2. Il diritto a percepire tali indennità decade per effetto del mutamento delle correlate mansioni.
3. Le indennità sono le seguentilorde:
a) Indennità giornaliera turni indennità di rischio da radiazioni. Al personale classificato di categoria “A” da parte dell’esperto qualificato, ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, viene riconosciuta l’indennità di rischio da radiazioni pari a ciclo continuo e avvicendato pari al 3,65% della retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta ai dipendenti addetti a lavorazioni a ciclo continuo su tre turni avvicendati nell’intero arco continuo di sette giorni per ogni giornata di effettivo svolgimento delle mansionieuro 1.239,50 lorde annue frazionabile in rapporto all’effettivo servizio svolto. Tale Detta indennità è assorbita dall’indennità per comunque riconosciuta al personale tecni- co sanitario di radiologia medica. Al personale sopra individuato compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 15. La predetta indennità ed il permesso aggiuntivo vanno corrisposti nella misura integrale anche nel caso in cui il dipendente a tempo pieno svolga un orario di lavoro domenicale eventualmente corrisposta.ridotto nella specifica attività di tecnico di radiologia;
b) Indennità giornaliera indennità di profilassi antitubercolare. Viene riconosciuta a tutto il personale operante in reparti o unità operative tisiologiche un’indennità di profilassi antitubercolare nella misura fissa ed uguale per lavaggio indumenti pari a € 0,26 riconosciuta ai dipendenti tutti di cui all’art. 66euro 0,16 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla L. 9 aprile 1953, lettera C.n. 310, commi 3 e 5.successive modificazioni;
c) Indennità giornaliera maneggio denaro pari al 5% della retribuzione base parametrale giornaliera riconosciuta al indennità per servizio notturno e festivo. Al personale dipendente addetto a operazioni il cui turno di riscossione servizio si svolga durante le ore notturne spetta una “indennità notturna” rideterminata nella misura unica uguale per tutti di euro 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le 22.00 e pagamento che comportino maneggio di denaro con oneri per errorile ore 6.00.
d) Indennità oraria sgombero neve pari altre indennità.
1) Al personale sanitario inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al 5% della retribuzione individuale oraria personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli Ausiliari specializzati, purché destinati esclusivamente ai servizi di diagnosi e cura, di riabilita- zione e servizi di assistenza agli anziani, operante su tre turni, compete un’indennità, per ogni ora le giornate di effettivo svolgimento delle mansioniservizio prestato, di euro 4,50 giornaliere. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi una stabile alternanza dei turni di servizio (mattina, pomeriggio e notte) in relazione al modello di turni adottato nella struttura sanitaria, e indipendentemente dalla frequenza della presenza del lavoratore in quello notturno.
2) Al personale sanitario, inquadrato nelle posizioni da B1 a D3 e al personale inquadrato nella categoria DS, agli OTA, agli OSS e agli Ausiliari specializzati stabilmente operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale opera- torie e nei servizi di nefrologia e dialisi, compete una indennità, per le giornate di effettivo servizio prestate, di euro 4,13 giornaliere.
3) L’indennità prevista al punto 2 della presente lett. d), maggiorata di euro 1,03 giornaliere, compete al solo persona- le sanitario assegnato ai servizi di malattie infettive.
4) Al personale ausiliario specializzato, agli OTA e agli OSS operanti nei servizi di malattie infettive, viene corrispo- sta l’indennità giornaliera di euro 1,03.
5) Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati nelle posizioni economiche da A fino a D3 e agli operatori inquadrati nella categoria DS, addetti a tutti i servizi attivati in base alla programmazione della struttura ed operanti su almeno due turni (antimeridiano e pomeridiano) per l’ottimale utilizzazione degli impianti stessi, compete un’indennità giornaliera legata all’effettuazione dei turni di servizio programmati pari a euro 2,06. Tale indennità assorbe fino a concorrenza quanto percepito non è cumulabile con l’indennità prevista dalla presente lett. d) al medesimo titolo per effetto precedente punto 1. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale sui due turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi una stabile alternanza del turno di accordi aziendaliservizio, in relazione al modello adottato nella struttura sanitaria.
e6) Indennità domenicale elevata a € 7,00per l’assistenza domiciliare. Al fine di migliorare l’assistenza territoriale agli anziani, dall’1.9.2012ai disabili psico-fisici ed ai malati terminali, riconosciuta ai lavoratori che prestano la propria opera in giornata di domenica con riposo settimanale compensativo in altro giorno della settimana; restando inteso che l’indennità non spetta nell’ipotesi di cui all’art. 25, comma 5. Il valore incrementato è assorbito dal maggiore importo eventualmente riconosciuto allo stesso titolo da accordi collettivi aziendali.
f) Indennità mensile di funzione pari a € 135,00 per 14 mensilità riconosciuta ai dipendenti con categoria di Quadro (livello Q).
g) Indennità integrativa mensile elevata a € 24,00, dall’1.4.2012, per 12 mensilità riconosciuta a tutti i dipendenti. La predetta indennità è aumentata a € 30.00 a decorrere dall’1.07.2013.
h) Indennità giornaliera dal 31 dicembre 2003, al personale del ruolo sanitario, nonché agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio- assistenziali, agli operatori tecnici addetti all’assistenza e/o agli operatori socio-sanitari, dipendenti delle strutture sani- tarie che espletano in via diretta le prestazioni di € 1,00 al conducente operatore unico di livello 3° dell’Area Conduzioneassistenza domiciliare presso l’utente compete un’indennità giornalie- ra, nella misura sottoindicata, per ogni giornata giorno di effettiva prestazioneservizio prestato:
a) personale appartenente alla categoria A, B, B1 iniziale: euro 2,58 lordi;
b) personale appartenente alla categoria B, dalla posizione economica B2, C, D, DS: euro 5,16 lordi.
i) Indennità giornaliera di € 0,50 al conducente di livello 3° dell’Area Conduzione che svolge servizio di carico, scarico e attività accessorie in concorso con altro operatore, per ogni giornata di effettiva prestazione.
j) Indennità di chiamata, di cui all’art. 34, comma 6.
k) Indennità di reperibilità, di cui all’art. 34, comma 7.
4. Le indennità di cui alle predette lettere a), b), c), d), e), g), h), i), j), k) sono comprensive dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali e non sono computabili nel trattamento di malattia, di infortunio sul lavoro e per gravidanza e puerperio.
5. Le indennità di cui al comma 3, lettere f) e g), fanno parte della retribuzione globale. CHIARIMENTO A VERBALE
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