Indennità. 1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 + IVA per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento; l’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo. 3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto. 4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) può essere aumentato del 20%, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare, a richiesta del mediatore e previa valutazione dell’ODM; b) viene aumentato del 25% in caso di successo della mediazione; c) viene aumentato del 20% nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo; d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1 bis e comma 2 del decreto legislativo deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti del presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento; 5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompresso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato dal mediatore. 6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 8. Qualora il valore risulti indeterminato o indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima il mediatore – in accordo con le parti – stabilisce un valore di riferimento; ove vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo viene chiamato a decidere il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura pari alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale conclusivo del procedimento di cui al decreto legislativo; l’Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. 10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo. 11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte. 13. L’Organismo provvederà a versare al mediatore il 70% dell’importo dovuto e versato dalle parti. 14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
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Samples: Regolamento Di Procedura Per L’organismo Di Mediazione
Indennità. 1. L’indennità L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 + IVA (oltre IVA) per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 (oltre IVA) per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento; l’importo . L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.presente
4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato del 20%, in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare, a richiesta del mediatore e previa valutazione dell’ODM;
b) viene deve essere aumentato del 25% in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) viene può essere aumentato del 20% di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1 1-bis e comma 2 2, del decreto legislativo legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti del al presente articolo a eccezione di quello previsto dalla alla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma, comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento;.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompresso ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato dal mediatoredeterminato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato o indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima il mediatore – in accordo con le parti – stabilisce un valore di riferimento; ove vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo viene chiamato a decidere l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura pari non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero l’intero prima del rilascio del verbale conclusivo del procedimento di accordo di cui al all’articolo 11 del decreto legislativo; l’Organismo . In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario l'onorario del mediatore per l’intero l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.più
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennitàdell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi d'interessi si considerano come un’unica un'unica parte. Nei procedimenti aventi ad oggetto la divisione di beni, ogni centro di interessi dovrà versare un’indennità rapportata al valore della quota di sua spettanza, se non è in discussione il valore del compendio da dividere; qualora fosse in discussione il compendio da dividere, ogni centro di interessi, dovrà versare un’indennità rapportata al valore dell’intera massa da dividere. Si applica comunque l’art.10, comma 8, del presente Regolamento.
13. L’Organismo provvederà a versare al mediatore il 70% dell’importo dovuto e versato dalle parti.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
14. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità (spese di avvio e spese di mediazione ex art.16 del D.M. n. 180/2010). A tal fine essa è tenuta a depositare, presso l'O.d.M. apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché, se l’Organismo lo richiede, a produrre, a pena di inammissibilità dell’istanza la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
15. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.
16. Fermo quanto previsto dall’articolo 7 del presente regolamento, è garantito il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il Segretario dell’Organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.
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Samples: Regolamento Di Procedura
Indennità. 1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e procedimento, le spese di mediazionemediazione e il compenso dovuto ai mediatori.
2. E’ liquidato a parte il compenso per l’esperto di cui all’art. 5, comma 10°.
3. Per le spese di avvioavvio del procedimento, da intendersi a valere sull’indennità complessivacopertura delle spese di gestione amministrativa della pratica, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, parte un importo di euro 40,00 + IVA per le liti Euro 40,00, se la lite è di valore fino a Euro 250.000,00 euro e o di euro Euro 80,00 per quelle di se il valore è superiore, oltre alle spese vive documentateche deve essere versato, che è versato dall’istante dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e (pena il mancato avvio della procedura) e, dalla parte chiamata alla mediazione convocata, al momento della sua adesione dell'adesione al procedimento; l’importo è dovuto primo incontro (pena la chiusura del procedimento per mancata partecipazione). Le spese di avvio sono dovute anche in caso quando, all'esito del primo incontro, le parti decidono di mancato accordonon proseguire con la procedura.
34. Il mancato pagamento nei termini stabiliti comporterà il mancato avvio della procedura.
5. Per le spese di mediazione – comprensive dell’onorario del mediatore – è dovuto dovuto, in solido, da ciascuna parte l’importo che decide di aderire al procedimento di mediazione all’esito del primo incontro esplorativo, l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decretoregolamento, già approvata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina, che deve essere corrisposto secondo le modalità ivi riportate, qualora le parti decidano di proseguire il procedimento di mediazione. Nel caso in cui le parti, all'esito del primo incontro di mediazione, non intendano proseguire il procedimento, le spese di mediazione non sono dovute.
46. L’importo massimo Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato del 20%, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare, a richiesta del mediatore e previa valutazione dell’ODM;
b) viene aumentato del 25% in caso di successo della mediazione;
c) viene aumentato del 20% nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1 bis e comma 2 del decreto legislativo deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti del presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento;
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompresso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato dal mediatorel'O.d.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.C.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore Nel caso in cui risulti indeterminato o indeterminabileindeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima il mediatore – in accordo con le parti – stabilisce un valore di riferimento; ove vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo viene chiamato a decidere il Direttivo dell’O.d.C. decide il valore di riferimento, riferimento sino al limite di euro 250.000€. 250.000,00, e lo comunica comunicandolo - per il tramite del mediatore - alle partiparti in sede di primo incontro. In ogni casoTuttavia, se all’esito del procedimento qualora all'esito della procedura di mediazione emergesse il valore risulta diversoreale della lite, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il diverso da quello determinato dall'O.d.C., l'indennità verrà corrisposta in misura corrispondente al pertinente scaglione di riferimento.
8. Quando, sulla base della documentazione allegata all’istanza, non risulti possibile procedere alla suddetta determinazione da parte del Direttivo, spetterà al mediatore procedere all’individuazione dello scaglione di riferimento previo invito alle parti di depositare la necessaria documentazione integrativa.
9. Le spese di mediazione applicate secondo la tabella allegata sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura pari alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale conclusivo del procedimento di cui al decreto legislativo; l’Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche ridotte rispetto a quella contenuta nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
13. L’Organismo provvederà a versare al mediatore il 70% dell’importo dovuto e versato dalle parti.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.D.M. 180/2010:
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Samples: Regolamento Di Procedura
Indennità. 1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 + IVA per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento; l’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato del 20%, tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare, a richiesta del mediatore e previa valutazione dell’ODM;
b) viene aumentato del 25% in caso di successo della mediazione;
c) viene aumentato del 20% nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1 bis e comma 2 del decreto legislativo deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti del presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento;
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompresso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato dal mediatore.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato o indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima il mediatore – in accordo con le parti – stabilisce un valore di riferimento; ove vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo viene chiamato a decidere il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura pari alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale conclusivo del procedimento di cui al decreto legislativo; l’Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore Mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore Mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatoriMediatori, di nomina di uno o più mediatori Mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore Mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo dell’art. 11 del decreto legislativod. lgs n. 28/2010.
112. E’ liquidato a parte il compenso per l’esperto di cui all’art. 5, comma 10.
3. Per le spese di avvio del procedimento, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00, oltre IVA, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento dell’adesione e, comunque, prima dell’incontro.
4. Le spese di mediazione sono dovute, nella misura indicata nella Tabella allegata al presente regolamento, tutte oltre IVA, da ciascuna parte che ha aderito al procedimento, anche nel caso in cui le parti siano più di due. Ai fini della corresponsione delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un’unica parte. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
125. Ai fini Il pagamento deve avvenire prima dell'inizio del primo incontro di mediazione, nella misura di almeno la metà dell’indennità astrattamente prevista come da tabella di cui sopra, senza gli aumenti previsti dall’art. 16 comma 4 D.M. 180/10.
6. Il valore della corresponsione dell’indennitàlite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si indeterminabile, o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’ODM decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.00,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore della controversia risulta diverso da quello indicato dalle parti o individuato dall’ODM, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
7. Si considerano come un’unica parte.
13. L’Organismo provvederà importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a versare quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al mediatore il 70% dell’importo dovuto e versato dalle parti.
14primo scaglione è pari ad € 40,00. Gli importi minimi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
8. L’indennità dovuta è aumentata di un quarto in caso di conclusione dell’accordo ed è aumentata di un quinto in caso di formulazione della proposta da parte del Mediatore.
9. L'ODM ridetermina ogni tre anni l'ammontare delle indennità di mediazione praticate, sulla base, e nel rispetto ove inderogabili, di quelle fissate per ciascun scaglione legge, ed eventualmente la percentuale di riferimentoriparto delle stesse con i Mediatori.
10. Il Mediatore riceve il pagamento del compenso per la sua attività, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decretonella misura prevista, sono derogabilicondizionatamente all’effettivo incasso delle indennità da parte dell’ODM.
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Samples: Regolamento Di Procedura
Indennità. 1. L’indennità comprende Le indennità di mediazione comprendono le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, parte per lo svolgimento del primo incontro, incontro un importo di euro 40,00 + IVA oltre Iva per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 oltre Iva per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, importo che è versato dall’istante dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento; l’importo . L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo l'importo indicato nella tabella delle tariffe allegata al presente regolamento, in conformità a quanto previsto dalla tabella A allegata al presente decretoD.M. 180/2010.
4. L’importo L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella Atabella:
a) può essere aumentato del 20%, in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare, a richiesta del mediatore e previa valutazione dell’ODMdell'affare;
b) viene può essere aumentato del 25% in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) viene deve essere aumentato del 20% di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo dell'articolo 11 del decreto legislativoD.lgs. 28/2010;
d) nelle materie di cui all’articolo all'articolo 5, comma 1 1-bis e comma 2 2, del decreto legislativo D.lgs. 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti del dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) ). Non sono dovute spese di mediazione allorché le parti non prestino consenso all’avvio delle sessioni di mediazione all’esito del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento;incontro.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompresso ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato dal mediatoredeterminato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato o indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima il mediatore – in accordo con le parti – stabilisce un valore di riferimento; ove vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo viene chiamato a decidere l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio dell'inizio delle sessioni di mediazione o nel termine fissato dal mediatore all’esito del primo incontro incontro. Il regolamento di mediazione in misura pari alla metà. Le procedura dell'organismo può prevedere che le indennità devono debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale conclusivo del procedimento di accordo di cui al decreto legislativo; l’Organismo all'articolo 11 del D.lgs. 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, commi 1-bis e 2, del D.lgs. 28/2010, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario l'onorario del mediatore per l’intero l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo dell'articolo 11 del decreto legislativoD.lgs. 28/2010.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennitàdelle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi d'interessi si considerano come un’unica un'unica parte.
13. L’Organismo provvederà a versare Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al mediatore il 70% dell’importo dovuto comma 3 dell’art. 16 D.M. 180/2010, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), del medesimo articolo per le materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis, D.lgs. 28/2010 e versato dalle partinei casi di cui al secondo comma di detto art. 5. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decretoD.M. 180/2010, sono derogabili. L’ODM applica a tutti i casi di mediazione civile e commerciale, anche a quella volontaria, le riduzioni di cui alla lettera d) del comma 4 del presente articolo. Per le controversie di valore superiore a euro 25.000,00, le parti, all'esito del primo incontro, possono di comune accordo optare per l'applicazione della modalità di pagamento delle spese di mediazione “a incontro”, con dichiarazione resa a verbale. In tal caso, per le controversie ricadenti nello scaglione compreso tra euro 25.001,00 e 500.000,00 saranno dovuti da ciascuna parte euro 200,00 oltre Iva per ciascun incontro a titolo di spese di mediazione; per le controversie di valore superiore a euro 500.000,00, sarà dovuto in tal caso da ciascuna parte, a titolo di spese di mediazione, un importo per ogni incontro pari a un quinto della tariffa prevista dalla modalità tradizionale per lo scaglione corrispondente, come da tabella delle tariffe, oltre Iva. In nessun caso, indipendentemente dal numero degli incontri, l'importo totale delle spese di mediazione dovuto da ciascuna parte potrà superare il massimo fissato dalla tariffa prevista dalla modalità tradizionale per lo scaglione di riferimento. Le spese di mediazione previste dalla modalità “a incontro” sono dovute anche per l’ipotesi di abbandono del procedimento successivamente all’avvenuta fissazione di un incontro, con con conseguente necessità per il mediatore di presenziare comunque e redigere verbale conclusivo negativo.
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Indennità. 1. L’indennità 1)L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per 2)Per le spese di avvio, a valere sull’indennità sulla indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro € 40,00 + IVA per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e ad € 250.000,00; un importo di euro € 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle le spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento; l’importo . L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per 3)Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella in tabella A allegata al presente decreto.
4DM 180/2010. L’importo 4)L’importo massimo delle spese di mediazione mediazione, per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può Può essere aumentato del 20%, in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare, a richiesta del mediatore e previa valutazione dell’ODM;
b) viene Deve essere aumentato del 25% in misura non superiore ad un quarto in caso di successo della mediazione;
c) viene Deve essere aumentato del 20% di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo dell’art. 11 del decreto legislativoD. lgs 28/2010;
d) nelle materie di cui all’articolo 5, all’art. 5 comma 1 bis e comma 2 del decreto legislativo D.lgs. 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti del dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve ; e)deve essere ridotto a euro quaranta 40,00 per il primo scaglione e ad euro cinquanta 50,00 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma, comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazionemediazione , partecipa al procedimento;
5. Si 5)Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompresso ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato dal mediatore.
6determinato. Gli 6)Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il 7)Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora 8)Qualora il valore risulti indeterminato indeterminato, indeterminabile o indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima il mediatore – in accordo con le parti – stabilisce un valore di riferimento; ove vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo viene chiamato a decidere l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le 9)Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura pari non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale conclusivo del procedimento di accordo di cui al all’art 11 del D.lgs 28/2010. In ogni caso nelle ipotesi di cui all’articolo 5 comma 1 del decreto legislativo; l’Organismo , l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le 10)Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo dell’art 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
13. L’Organismo provvederà a versare al mediatore il 70% dell’importo dovuto e versato dalle parti.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
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Samples: Regolamento Di Procedura
Indennità. 1. Per il procedimento di mediazione é dovuto, da ciascuna parte, l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.
2. L’indennità comprende di cui alla tabella ricomprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. E’ liquidato a parte il compenso per l’esperto eventualmente nominato.
23. Per le spese di avvioavvio del procedimento, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, parte un importo di euro 40,00 + IVA per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superioreEuro 40,00, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento; l’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
34. Per le spese di mediazione è e’ dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decretoregolamento.
45. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella Atabella:
a) può essere aumentato del 20%, in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà difficoltà’ dell’affare, a richiesta del mediatore e previa valutazione dell’ODM;
b) viene deve essere aumentato del 25% in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) viene deve essere aumentato del 20% di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1 bis e comma 2 1, del decreto legislativo legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà meta’ per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti del dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma, comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento;.
56. Si Fatta eccezione per il primo scaglione, per il quale l’indennità anche nel minimo è fissata in Euro 65,00, si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompresso ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato dal mediatore.;
67. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
78. Il valore della lite è e’ indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
89. Qualora il valore risulti indeterminato o indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima il mediatore – in accordo con le parti – stabilisce un valore di riferimento; ove vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo viene chiamato a decidere l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti.
10. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
911. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura pari non inferiore alla metà. Le indennità devono debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale conclusivo del procedimento di accordo di cui al all’articolo 11 del decreto legislativo; l’Organismo . In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
1012. In ogni altro caso, il mancato pagamento delle spese di mediazione autorizza l’Organismo a sospendere la procedura; la sospensione non può durare oltre 30 gg., decorsi i quali, se è avvenuto il pagamento, essa riprende; altrimenti è conclusa con dichiarazione di recesso dell’Organismo.
13. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativomediatore.
1114. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
1215. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
1316. L’Organismo provvederà a versare al mediatore il 70% dell’importo dovuto e versato dalle partiL'Organismo può rideterminare ogni tre anni l'ammontare delle indennità.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
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Samples: Regolamento Di Mediazione