Indennizzo in caso di morte Clausole campione

Indennizzo in caso di morte. Verti corrisponde la somma assicurata agli eredi dell’Assicurato in parti uguali, se la morte si ve- rifica entro 2 anni dal giorno del sinistro, anche successivamente alla scadenza della polizza; nel caso in cui, invece, il Conducente morisse successivamente al pagamento dell’indennizzo per invalidità permanente, gli eredi del Condu- cente hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per l’invalidità permanente. L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello d’invalidità permanente.
Indennizzo in caso di morte. La Compagnia corrisponde la somma assicurata agli eredi dell’assicurato, in parti uguali, se la morte si verifica entro due anni dal giorno del sinistro, in assenza di eventuale diversa designazione scritta dell’assicurato, anche in forma testamentaria. L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se l’assicurato muore entro due anni dal giorno del sinistro e per conseguenza dello stesso, gli eredi dell’assicurato hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per l’invalidità permanente. Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata. L’indennizzo per invalidità permanente è dovuto nel caso in cui la stessa si verifichi entro due anni dal giorno del sinistro. L’indennizzo per invalidità permanente sarà liquidato per la parte eccedente il 3% (franchigia). Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, verrà liquidata in ogni caso la parte eccedente il 5% di invalidità permanente e la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata. Nel caso di invalidità permanente accertata superiore al 30% e solo se i presidi di sicurezza obbligatori sono stati utilizzati, non verrà applicata alcuna franchigia. L’indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d’invalidità accertato in base alle percentuali contenute nella tabella ANIA (Allegato 3 – Tabella ANIA). Nei casi di invalidità permanente non specificati in tabella, l’indennità sarà stabilita prendendo a riferimento la complessiva riduzione della capacità lavorativa generica e procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti, comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
Indennizzo in caso di morte. Se l’Infortunio ha come conseguenza la morte del Conducente, la Compagnia corrisponderà l’Indennizzo se la Morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione, entro due anni dal giorno dell’Infortunio e in conseguenza di questo. Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile ai sensi della presente garanzia, il corpo del Conducente non venisse ritrovato ma si presume sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquiderà agli eredi il Massimale previsto per il caso di Morte. La liquidazione avverrà dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla sentenza del Tribunale di dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 c.c.. Se, dopo il pagamento dell’Indennizzo, risulterà che il Conducente è vivo, la Compagnia avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, il Conducente potrà far valere i propri diritti per l’Invalidità Permanente eventualmente residuata. L’Indennizzo sarà liquidato agli eredi del Conducente secondo quanto previsto dagli artt. 565 e seguenti c.c., con espressa esclusione di quanto previsto dagli artt. 584, 585 e 586 c.c.. L’Indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza di questo, il Conducente muore, gli eredi del Conducente hanno diritto soltanto alla differenza tra l’Indennizzo per Morte e quello eventualmente già pagato per Invalidità Permanente, fermo in ogni caso l’importo massimo indennizzabile di 50.000,00€.
Indennizzo in caso di morte. Verti corrisponde la somma assicurata, agli eredi dell’assicurato in parti uguali, se la morte si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno del sinistro. L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello di inva- lidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanen- te, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di que- sto, il conducente muore, gli eredi hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte e quello già pagato per l’invalidità permanente. Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima inden- nizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.

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  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.