Common use of INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI Clause in Contracts

INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 5 lett. b) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 5 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 5 lett. b) , relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 5 lett. b) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 5 lett. b) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato come incaricati della relazione geologica. I consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale devono essere posseduti dal consorzio ai sensi ai sensi dell’art. 47 del Codice.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del D.M. d.m. 263/2016 di cui al punto 5 7.1 lett. ba) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 5 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 5 lett. b) , relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 5 lett. b) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista da uno dei professionisti di cui ai punti 1 e 2 della struttura operativa richiesta al paragrafo 7.1. che nel gruppo di lavoro è indicato sono indicati come incaricato incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 5 lett. b) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dal professionista dai professionisti che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto punto 7.1 lett. b) è posseduto dall’operatore deputato all’esecuzione delle prove e delle indagini. I consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. lettera f) ), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I requisiti di capacità economica e finanziaria/finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti dal consorzio ai sensi professionale, ai sensi dell’art. 47 comma 2 bis del Codice, è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I Ai sensi dell’art. 47 del Codice, modificato dall’art. 1, comma 20, lettera l), del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, i consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 5 lett. b) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti agli articoli 45, comma 2, lettera c), e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 5 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 5 lett. b) , relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 5 lett. b) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 5 lett. b) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato come incaricati della relazione geologica. I consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese e nell’Albo delle Imprese di assicurazione di cui al paragrafo 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale finanziaria di cui al paragrafo 7.2 devono essere posseduti o dal consorzio stabile o dalle consorziate esecutrici, se l’operatore è un consorzio stabile. Per i consorzi fra società cooperative e di imprese artigiane, tali requisiti devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo, che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai sensi consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai sensi dell’artconsorziati. 47 del CodiceLe quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del D.M. d.m. 263/2016 di cui al punto 5 7.1 lett. ba) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - . per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 5 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 5 7.1 lett. b) c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 5 7.1 lett. bd) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista dai professionisti che nel gruppo di lavoro è indicato sono indicati come incaricato incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 5 7.1 lett. be) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dal professionista dai professionisti che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato sono indicati come incaricati della relazione geologica. I consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale devono essere posseduti dal consorzio ai sensi di cui al precedente punto 7.2, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 5 8.1 lett. ba) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 5 8.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 5 8.1 lett. b) c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 5 8.1 lett. bd) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 5 8.1 lett. be) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato come incaricati della relazione geologica. I consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale devono essere posseduti dal consorzio ai sensi ai sensi dell’art. 47 del Codice.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I Ai sensi dell’art. 47 del Codice, modificato dall’art. 1, comma 20, lettera i), della legge n. 55 del 2019, i consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 5 lett. b) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti agli articoli 45, comma 2, lettera c), e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 5 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 5 lett. b) , relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 5 lett. b) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 5 lett. b) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato come incaricati della relazione geologica. I consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti per l’affidamento di capacità economica servizi e finanziaria/tecnica forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e professionale devono essere posseduti dal forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai sensi ai sensi dell’artconsorziati. 47 del CodiceLe quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del D.M. d.m. 263/2016 di cui al punto 5 7.1 lett. ba) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 5 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 5 lett. b) , relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 5 lett. b) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista da uno dei professionisti di cui ai punti 1 e 2 della struttura operativa richiesta al paragrafo 7.1. che nel gruppo di lavoro è indicato sono indicati come incaricato incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 5 lett. b) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito relativo all’iscrizione nell’Elenco degli operatori abilitati per la valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica del M.I.B.A.C.. (art. 25 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 ) è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato come incaricati della relazione geologicaverifica preventiva dell’interesse archeologico. Il requisito di cui al punto punto 7.1 lett. b) è posseduto dall’operatore deputato all’esecuzione delle prove e delle indagini. I consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. lettera f) ), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I requisiti di capacità economica e finanziaria/finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti dal consorzio ai sensi professionale, ai sensi dell’art. 47 comma 2 bis del Codice, è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del D.M. d.m. 263/2016 di cui al punto 5 lett. b) 1 del paragrafo 6.1 devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 5 lett. b) 2 del paragrafo 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 3 e 5 lett. b) del paragrafo 6.1, relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 5 lett. b) 4 del paragrafo 6.1, relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista dai professionisti che nel gruppo di lavoro è indicato sono indicati come incaricato incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 5 lett. b) 6 del paragrafo 6.1, relativo all’iscrizione all’albo dei geologi nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dal professionista dai professionisti che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato sono indicati come incaricati della relazione geologicadel relativo servizio. I consorzi Il requisito di cui all’artal punto 7 del paragrafo 6.1, relativo in possesso di certificazione vigente in accordo UNI CEI11339 rilasciata da organismo accreditato quale soggetto Esperto in Gestione dell'Energia - settore civile- (rif. 46D.lgs. 192/2005, comma 1D.lgs.115/2008, lettD.lgs. f) eseguono le prestazioni 102/2014), secondo la norma internazionale ISO/IEC17024- "Conformityassessment - General requirements for bodiesoperatingcertification of persons" o con la propria struttura o tramite i consorziati equivalente, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. come incaricati del relativo servizio I requisiti di capacità economica e finanziaria/finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti dal consorzio ai sensi professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 5 lett. b) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 5 7.1 lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito I requisiti di cui al punto 5 lettcapacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. b) 47 del Codice, relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 5 lett. b) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 5 lett. b) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato come incaricati della relazione geologica. I devono essere posseduti per i consorzi di cui all’art. 4645, comma 12 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. Si segnala che i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. fc) del Codice, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I Inoltre, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale devono essere posseduti dal consorzio gara è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai sensi ai sensi dell’art. 47 del Codicesingoli consorziati.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 5 alla precedente lett. ba1) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 5 alla precedente lett. ba2) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 5 lett. b) , relativo all’iscrizione all’Albo è professionale di cui alla precedente lett. a3) deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione dal consorzio o da una delle prestazioni oggetto dell’appaltoconsorziate esecutrici. Il requisito di cui al punto 5 lett. b) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgsD.lgs. 81/2008 è previsto alla precedente lett. a4) deve essere posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 5 lett. b) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato come incaricati della relazione geologica. I consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) eseguono le prestazioni consorzio o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltanteda una delle consorziate esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria/finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti dal consorzio ai sensi professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Ai consorzi stabili si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi stabili la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 5 lett. b) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 5 7.1 lett. a) devono essere posseduti: Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 5 7.1 lett. bc) , è posseduto dall’operatore deputato all’esecuzione delle prove e delle indagini. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appaltolimitatamente ai quali viene espressamente prescritto ai fini della struttura operativa minima per l’esecuzione del servizio. Il requisito relativo ai titoli di cui al punto 5 lett. b) relativo all’abilitazione studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nella Struttura operativa minima sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti specifici titoli di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezzastudio/professionali. Il requisito di cui al punto 5 lett. b) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro nella Struttura operativa minima è indicato al punto n. 2 come incaricato come incaricati della relazione geologica. Il requisito relativo alla certificazione EGE nel settore civile è posseduto dal professionista della Struttura operativa di cui al punto n. 3 Responsabile della diagnosi e certificazione energetica ai sensi del D.Lgs. 192/2005 ss.mm.ii., del D.Lgs. 311/2006 e della Legge 10/1991 nonché di tutte le norme vigenti in materia. I consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I requisiti di capacità economica e finanziaria/finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti dal consorzio ai sensi professionale, ai sensi dell’art. 47 comma 2 bis del Codice, è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

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