Common use of INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI Clause in Contracts

INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) e lett. b) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al punto 7.1 lett. c) deve essere posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 6.1 lett. a) e lett. b) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 6.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al punto 7.1 6.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 6.1 lett. d) deve essere relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutricidai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 6.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai punti 6.2 e .6.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) e lett. b) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al punto 7.1 lett. c) deve essere ), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dal consorzio o da una dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle consorziate esecutriciprestazioni oggetto dell’appalto. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) e lett. b) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) deve essere relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutricidai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) e lett. b) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di accreditamento come Organismo di ispezione tipo A o tipo C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ovvero della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 per l’attività di verifica di cui al punto 7.1 lett. clett.c) deve essere posseduto dal consorzio dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della verifica della relazione geologica. I consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o da una delle consorziate esecutricicon la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 comma 2 bis del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendereè valutata, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo al consorzioai singoli consorziati.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) e lett. b) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 7.2devono essere posseduti: Il requisito di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere b, relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dal consorzio o da una dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle consorziate esecutriciprestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.2 lett. c relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.2 lett.d relativo all’iscrizione all’Albo professionale dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutriciconsorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) e lett. b) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. I consorzi di cui al punto 7.1 all’art. 46, comma 1, lett. cf) deve essere posseduto dal consorzio eseguono le prestazioni o da una delle consorziate esecutricicon la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti dal consorzio ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) e lett. b) a devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) b deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al punto 7.1 lett. c) deve essere c relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dal consorzio o da una dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle consorziate esecutriciprestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) e lett. b) a devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) b deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al punto 7.1 lett. c) deve , relativo all’iscrizione all’Albo/abilitazioni è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati quali responsabili delle relative prestazioni. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f relativo alla certificazione di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, può essere posseduto posseduto: - dal consorzio o da una consorzio; - dal professionista indicato come responsabile delle consorziate esecutriciattività di verifica della progettazione. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzioconsorziate.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. D.M. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) e lett. b) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del D . Lgs. 81/2008 è posseduto da uno dei professionisti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 della struttura operativa richiesta al punto 7.1 lettparagrafo 7.1. c) deve essere posseduto dal consorzio che sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. I consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o da una delle consorziate esecutricicon la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 comma 2 bis del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendereè valutata, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo al consorzioai singoli consorziati.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. D.M. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. lettera a) e lett. b) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. lettera b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al punto 7.1 lettlettera c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. c) deve essere Il requisito di cui al punto 7.1 lettera d), relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 è posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutricidai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. I Il requisito di cui al punto 7.1 lettera e), relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. [In caso sia richiesta l’abilitazione antincendio] Omissis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti di capacità economica e finanziaria finanziaria, nonché tecnica e professionaleprofessionale richiesti nel presente disciplinare per l'affidamento dei servizi, ai sensi dell’art. 47 47, comma 2-bis, del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo al consorzioai singoli consorziati.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) e lett. b) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di accreditamento come Organismo di ispezione tipo A o tipo C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ovvero della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 per l’attività di verifica di cui al punto 7.1 lett. clett.c) deve essere posseduto dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito relativo alla certificazione EGE nel settore civile è posseduto dal consorzio professionista della struttura operativa richiesta al paragrafo 7.1. indicato come responsabile della verifica degli elaborati inerenti la diagnosi energetica e certificazioni APE. I consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o da una delle consorziate esecutricicon la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 comma 2 bis del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendereè valutata, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo al consorzioai singoli consorziati.

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INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. D.M. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) e lett. b) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di cui al punto 7.1 lett. c) deve essere posseduto dal consorzio o da una lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle consorziate esecutriciprestazioni oggetto dell’appalto. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

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