INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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Samples: Disciplinare Di Gara
INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai Ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio modificato dall’art. 1, comma 20, lettera i), della legge n. 55 del 2019, i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che può spendereciò costituisca subappalto, oltre ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate consorziati non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente costituisce subappalto. La sussistenza in capo al consorzioai consorzi stabili dei requisiti richiesti per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
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Samples: Service Agreement
INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) e lett. b) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è ) deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione dal consorzio o da una delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologicaconsorziate esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) a devono essere posseduti: Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) b deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo all’Albo/abilitazioni è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione indicati quali responsabili delle prestazioni oggetto dell’appaltorelative prestazioni. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) d relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) e relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f relativo alla certificazione di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, può essere posseduto: - dal consorzio; - dal professionista indicato come responsabile delle attività di verifica della progettazione. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzioconsorziate.
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INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) a devono essere posseduti: Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) b deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), c relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) d relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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Samples: Disciplinare Di Gara
INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. D.M. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgsD . Lgs. 81/2008 è posseduto dai da uno dei professionisti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 della struttura operativa richiesta al paragrafo 7.1. che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito I consorzi di cui al punto 7.1 lettall’art. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della relazione geologicastazione appaltante. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 comma 2 bis del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendereè valutata, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo al consorzioai singoli consorziati.
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Samples: Affidamento Dei Servizi Di Ingegneria E Architettura
INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di accreditamento come Organismo di ispezione tipo A o tipo C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ovvero della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 per l’attività di verifica di cui al punto 7.1 lettlett.c) deve essere posseduto dalle società consorziate indicate come esecutrici. c), Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della verifica della relazione geologica. I consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 comma 2 bis del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendereè valutata, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo al consorzioai singoli consorziati.
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INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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Samples: Servizio Di Rup
INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. D.M. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. lettera a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. lettera b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. lettera c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. lettera d) ), relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgsD. Lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. lettera e) ), relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. I [In caso sia richiesta l’abilitazione antincendio] Omissis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti di capacità economica e finanziaria finanziaria, nonché tecnica e professionaleprofessionale richiesti nel presente disciplinare per l'affidamento dei servizi, ai sensi dell’art. 47 47, comma 2-bis, del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo al consorzioai singoli consorziati.
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Samples: Disciplinare Di Gara
INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 - per i consorzi di cui al punto 7.1 lettsocietà di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. a) devono essere posseduti: 5 del citato decreto. - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all’abilitazione I consorzi di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 46, comma 1, lett. ef) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della relazione geologicastazione appaltante. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti dal consorzio ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 6.1 lett. a) devono essere posseduti: • per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. • per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 6.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 6.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui al punto 7.1 6.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 6.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai punti 6.2 e .6.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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Samples: Disciplinary Procedure for Tender
INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di accreditamento come Organismo di ispezione tipo A o tipo C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ovvero della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 per l’attività di verifica di cui al punto 7.1 lettlett.c) deve essere posseduto dalle società consorziate indicate come esecutrici. c), Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Il requisito di cui relativo alla certificazione EGE nel settore civile è posseduto dal professionista della struttura operativa richiesta al punto 7.1 lettparagrafo 7.1. d) relativo all’abilitazione indicato come responsabile della verifica degli elaborati inerenti la diagnosi energetica e certificazioni APE. I consorzi di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della prestazione di coordinamento della sicurezza. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologicastazione appaltante. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 comma 2 bis del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendereè valutata, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo al consorzioai singoli consorziati.
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Samples: Servizio Di Verifica Del Livello Progettuale Di Fattibilità Tecnico Economica