Indipendenza delle parti Clausole campione

Indipendenza delle parti. Le parti sono fra loro indipendenti, e nessuna clausola del presente contratto può essere interpretata come diretta a creare un rapporto di impiego o una relazione di agenzia, associazione e/o joint venture fra le parti. A nessuna delle parti è concesso il diritto o la facoltà di assumere o creare qualsiasi tipo di obbligazione o responsabilità esplicita o implicita, in nome o per conto dell’altra parte o di vincolare l’altra parte in alcun modo.
Indipendenza delle parti. Le Parti sono indipendenti tra loro e opereranno di conseguenza. È esclusa qualsiasi costituzione di agenzie, associazione, partnership o joint ventures. Ciascuna delle Parti non assumerà impegni o sosterrà oneri o spese per conto o a nome dell’altra Parte.
Indipendenza delle parti. Nessuna disposizione dell’Accordo intende, o deve essere interpretata nel senso che intenda, stabilire tra le parti nessuna società, compartecipazione o joint venture tra le stesse, o che una parte possa agire quale rappresentante o agente dell’altra parte, né autorizza ciascuna parte a concludere accordi o assumere impegni per conto dell’altra parte o vincolanti anche l’altra parte.
Indipendenza delle parti. Ciascuna Parte agisce in nome e per conto proprio. Le Parti sono indipendenti l'una dall'altra e sono vincolate esclusivamente dalle disposizioni del Contratto. In nessun caso il Contratto può essere interpretato come atto costitutivo di una qualsiasi società tra le Parti, né come contratto di mandato, né come fonte di rapporti di subordinazione o solidarietà tra le stesse.
Indipendenza delle parti. Il rapporto di fornitura è concluso tra parti indipendenti. Nessuna delle clausole previste nell’ordine, nei documenti dallo stesso richiamati, né nelle presenti condizioni generali di acquisto può essere interpretata nel senso di conferire ad una delle parti potere o mandato per agire in nome o per conto dell'altra parte, come preponente e agente, costituire una joint-venture, un’associazione o società tra le parti.
Indipendenza delle parti. 20.5.1. Al fine di evitare ogni dubbio, le Parti si danno espressamente e reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del Contratto, le stesse non intendono creare alcuna associazione, joint venture, impresa comune o simili tra il Cliente e il Fornitore.
Indipendenza delle parti ciascuna Parte è una persona giuridica economicamente e giuridicamente indipendente che agisce in nome proprio e sotto la sua esclusiva responsabilità. Questo Accordo non costituisce alcun rapporto di società, partnership, joint venture, agenzia, mandato, né conferisce procura ad agire in nome e/o per conto dell’altra Parte, né autorizza alcuna Parte a eseguire o stipulare alcun atto o impegno per o per conto dell’altra Parte. Ciascuna Parte non assume alcuna obbligazione che sia stata assunta in nome e per conto dell’altra Parte e non potrà agire per conto dell’altra Parte. I dipendenti di Cegid rimarranno dipendenti di Cegid. Questi dipendenti eseguiranno i loro incarichi e mansioni sotto la gestione, la supervisione e la responsabilità di Cegid.
Indipendenza delle parti. AAI ed il Cliente agiscono come contraenti indipendenti, ciascuno nel rispetto dei diritti dell’altro. Nello svolgimento delle attività previste dal Contratto, AAI si riserva il diritto di utilizzare con- sulenti esterni. AAI è una Società che rispetta la Legge sulle pari opportunità.
Indipendenza delle parti. Il presente Accordo non deve in alcun modo essere interpretato come la creazione di un rapporto di associazione o di partenariato di fatto tra le Parti, ciascuna delle quali è da considerarsi come un con-contraente indipendente. Con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna Parte esclude qualsiasi supporto diretto o indiretto per le attività dell’altra Parte, dei suoi successori, assegnatari o licenziatari autorizzati. Ciascuna Parte non deve in alcun modo rappresentare o implicare che il presente Accordo costituisca un'approvazione di tali attività da parte dell’altra Parte o di una qualsiasi delle sue unità organizzative o dei suoi dipendenti. Art. 17 -
Indipendenza delle parti. Acqua dell’Elba e RAZVITIE LTD sono imprenditori indipendenti, con autonomia giuridica ed economica e senza vincoli di collegamento, subordinazione o para-subordinazione, joint-venture o associazione e il presente contratto non conferisce in nessun modo a RAZVITIE LTD la qualità di rappresentante, agente, mandatario, socio, socio in partecipazione, di Acqua dell’Elba. Alla cessazione, per qualunque causa, del presente contratto, RAZVITIE LTD non avrà diritto a nessuna indennità o compenso o pagamento a nessun titolo, e ciò indipendentemente dagli investimenti effettuati in relazione all’attività oggetto del presente contratto.