Inflazione Clausole campione

Inflazione. Il calcolo dell’inflazione per i ricavi ed i costi del PEF (calcolato a partire dal 01/01/2024) è basato sulle seguenti assunzioni:
Inflazione. Nel mese di ottobre si è registrato un netto calo dell’indice dei prezzi al consumo. Il tas- so di inflazione si è infatti attestato sull’1,7% per le famiglie di operai e impiegati (FOI), con e senza tabacchi, e per l’intera collettività (NIC) al netto dei tabacchi; l’indice per l’intera collettività con i tabacchi è stato pari all’1,8%. La variazione congiunturale dell’indice ha registrato invece una riduzione dello 0,2% per l’indice FOI con e senza tabacchi e l’indice NIC senza tabacchi, mentre l’indice NIC con i tabacchi si è ridotto dello 0,1%. Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, famiglie di operai e impiegati - Italia Periodo Variazioni % rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente Variazioni % rispetto al periodo precedente Intera collettività NIC Famiglie di operai e impiegati FOI Intera collettività NIC Famiglie di operai e im- piegati FOI con i ta- xxxxxx senza ta- xxxxxx con i ta- xxxxxx senza ta- xxxxxx con i ta- xxxxxx senza ta- xxxxxx con i ta- xxxxxx senza ta- xxxxxx 2000 2,5 2,5 2,5 2,6 2001 2,7 2,8 2,8 2,7 2002 2,5 2,5 2,3 2,4 2003 2,7 2,6 2,5 2,5 2004 2,2 2,1 2,2 2,0 2005 1,9 1,8 1,9 1,7 Gennaio 2,2 2,2 2,2 2,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Febbraio 2,1 2,1 2,1 2,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Marzo 2,1 2,0 2,2 2,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Aprile 2,2 2,1 2,1 2,0 0,3 0,4 0,3 0,2 Maggio 2,2 2,1 2,1 2,2 0,3 0,2 0,2 0,3 Giugno 2,3 2,1 2,1 2,1 0,1 0,2 0,2 0,1 Luglio 2,2 2,0 2,3 2,1 0,3 0,2 0,4 0,2 Agosto 2,2 2,1 2,2 2,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Settembre 2,1 2,1 2,1 2,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 Ottobre 1,8 1,7 1,7 1,7 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 Fonte: Istat Nel mese di ottobre la disaggregazione per capitoli di spesa ha mostrato le variazioni congiunturali più elevate nei capitoli Istruzione (+1,3%), Abbigliamento e calzature e Comunicazione (+0,4%), mentre i capitoli Bevande alcoliche e tabacchi hanno registra- to variazioni nulle; i capitoli Servizi sanitari e spese per la salute hanno registrato una riduzione dell’1,2% e Trasporti dell’1%. In termini tendenziali invece gli incrementi più significativi si sono registrati nei capito- li Bevande alcoliche e tabacchi (+4,9%) e Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+4,6%) mentre le riduzioni più consistenti sono state nei capitoli Comunicazioni (-2,9%) e Servizi sanitari e spese per la salute (-1,2%). Italia AREA EURO PAESI UE (*) ott-06 set-06 ago-06 lug-06 giu-06 m ag-06 apr-06 m ar-06 feb-06 gen-06 dic-05 nov-05 ott-05 set-05 ago-05 lug-05 giu-05 m ag-05 apr-05 m ar-05 feb-05 gen-05 dic-04 no...
Inflazione. Espansione economica 🡪 deflazione con il rischio (teorico) di recessione
Inflazione. È determinata da un soggetto terzo (in realtà il compito è stato assegnato a un istituto di nomina governativa). Il recupero dello scostamento tra inflazione programmata e quella reale, nel pubblico impiego, non avverrà entro la scadenza del triennio contrattuale, come nel settore privato, ma eventualmente nel triennio successivo, compatibilmente con le disponibilità della finanza pubblica. In ogni caso il recupero inflattivo, pur differito, è subordinato alla rilevazione “dei reali andamenti delle retribuzioni di fatto dell’intero settore dei comparti contrattualizzati del pubblico impiego”. In definitiva l’eventuale recupero dello scostamento “avverrà nel successivo triennio contrattuale” nei limiti delle disponibilità delle leggi Finanziarie.

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  • Profilazione La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • Pubblicazione In pubblicazione dal 13/09/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi) Atto immediatamente esecutivo La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 X.xx. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

  • Fatturazione I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo ad esclusione della sola IVA. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.

  • Nozione L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

  • Autorizzazione 1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento degli NDC o di altri scopi di mitigazione diversi dal raggiungimento degli NDC richiede l’autorizzazione di ogni Parte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, agli articoli 3 e 4 del presente Accordo e ai rispettivi requisiti nazionali. 2. Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali, tra cui l’inoltro di un MADD, e informa l’altra Parte in caso di modifiche. 3. Ogni Parte pubblica le proprie autorizzazioni, compreso il MADD, in inglese nel rispettivo registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1 del presente Accordo e informa l’altra Parte, anche in merito a eventuali modifiche o aggiornamenti apportati nelle autorizzazioni. Ogni Parte inoltra le autorizzazioni al segretariato dell’Accordo di Parigi o a un ente ad hoc stabilito nelle decisioni pertinenti della CMA. 4. Ogni Parte può rivedere la coerenza tra le autorizzazioni corrispondenti e pubblicare una dichiarazione in caso di incoerenze. In assenza di tale dichiarazione, il trasferimento è autorizzato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti. 5. Su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può aggiornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche assumono validità secondo le modalità previste al paragrafo 4 del presente articolo.

  • PRESTAZIONE L’Impresa, qualora il ricovero dell’Assicurato si protragga per un numero di giorni superiore a 5, riconosce per ogni successivo giorno di degenza (i.e. a partire dal sesto giorno di ricovero) un importo pari a euro 100,00 per un numero massimo di giorni pari a 10. In conseguenza di quanto sopra, dunque, la somma massima esigibile da ciascun Assicurato nel corso della validità della polizza non potrà superare l’importo di € 1.000,00.

  • Retribuzione 1) Lavoratori a tempo indeterminato. a) retribuzione nazionale conglobata mensile, distinta per livello; b) stipendio o salario di II° livello contrattuale. Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali la quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 169. Il calcolo degli istituti economici contrattuali, quali, ad esempio, le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare su- gli elementi della retribuzione indicati al 1° comma del presente artico- lo. I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono retri- buiti con paga mensile per tutta la durata del rapporto con esclusione delle sole giornate non lavorate per assenze volontarie, malattia, od infortunio e ove previsto per le giornate di sospensione per le quali è stato richiesto ed ottenuto dal datore di lavoro l’intervento della cassa integrazione salariale. 2) Lavoratori a tempo determinato a) retribuzione nazionale conglobata giornaliera, ottenuta dividendo quella mensile per 26, distinta per livello; b) stipendio o salario di II° livello contrattuale. All’operaio a tempo determinato compete inoltre una indennità (3° ele- mento) pari al corrispettivo in percentuale dei seguenti istituti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato. Tale percentuale è calcolata sugli elementi di cui alle lettere a) e b), del primo comma del punto 2 del presente articolo. All’operaio a tempo determinato compete il trattamento di fine rapporto per l’effettivo lavoro ordinario svolto, pari al 9% della retribuzione nazionale conglobata, del salario di II livello contrattuale, nonché per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale. Tale misura deve essere evidenziata nelle buste paga e corrisposta al lavo- ratore insieme alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga. Il TFR non si calcola sul 3° elemento e la percentuale del 9% tiene conto della mancata suddivisione della retribuzione complessiva annua per il 13,5 nonché del diritto alla maturazione di quote di TFR anche per frazione di mese inferiori a 15 giorni.

  • Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.