Informazione antimafia Clausole campione

Informazione antimafia. Così come previsto dagli artt. 83 e 91 del d. lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, per le domande di importo complessivo uguale o superiore a € 150.000.00 ovvero nel caso di beneficiari che dimostrano di coltivare terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a € 25.000,00 (dal 01.01.2022: 5.000,00 €) l’ufficio istruttore deve richiedere l'informazione antimafia mediante consultazione dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA). La consultazione alla BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) avviene attraverso l’applicativo Si.ce.ant. (Sistema di Certificazione Antimafia) del Ministero dell’Interno (▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇). Il rilascio dell’informazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA, quando non emergerà a carico dei soggetti censiti, la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del d.lgs. n. 159/2011. Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della BDNA sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia. In tali casi, il prefetto effettuerà le opportune verifiche. Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito negativo, il prefetto rilascerà l’informazione antimafia liberatoria attestando il rilascio mediante il collegamento alla Banca dati nazionale. Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito positivo, il prefetto rilascerà l’informazione antimafia interdittiva. Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinatorio. Pertanto, nei casi indicati dall’art. 92, comma 2 del d.lgs n. 159/2011, decorso il termine di 30 giorni o di 30 + 45 giorni (in caso di complessità dell’istruttoria) o nei casi di urgenza, immediatamente, si può procedere anche in assenza delle informazioni antimafia, ma in tali casi, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 d.lgs. n. 159/2011 vengono corrisposti sotto condizione risolutiva e devono essere revocati se vengono accertati elementi relativi ai tentativi di infiltrazione mafiosa. Ai sensi dell’art. 86 del d.lgs n. 159/2011 l'informazione antimafia è utilizzabile per un periodo di dodici mesi dalla data del rilascio, qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto dell'informazione.
Informazione antimafia. D.lgs. 159/2011 e D.lgs. 218/2012 NO NO SI* * richiesta inviata solo in caso di subappalto a cura del RP, tramite il medesimo sistema previsto per la “Comunicazione Antimafia”. L’interrogazione del sistema si effettua con l’indicazione del Codice Fiscale dell’operatore economico sottoposto a verifica e con l’elenco dei familiari conviventi. Si prescinde dalla predetta verifica se l’operatore economico risulta iscritto in White List o risulta aver presentato richiesta d’iscrizione presso la Prefettura competente per territorio.
Informazione antimafia. Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 159/2011 inerenti alla documentazione antimafia, Regione Lombardia acquisisce d'ufficio, tramite le prefetture, la documentazione antimafia. L’operatore che eroga servizi di formazione e/o al lavoro finanziati con lo strumento dote, qualora l’importo dei servizi da esso forniti, nell’ambito di Garanzia Giovani, superi la somma di € 150.000,00, è tenuto a presentare a Regione Lombardia copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni oltre alla dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011. La richiesta di informazioni antimafia, corredata della suddetta documentazione sarà trasmessa alla competente Prefettura che procederà alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D. Lgs. 159/2011 (attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011).
Informazione antimafia. 1. L’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui sopra, nonché nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nell’art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 2. L’informazione è un certificato rilasciato dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti (pubbliche amministrazioni e enti pubblici) hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione, e può essere conseguito tramite consultazione della banca dati nazionale dai soggetti indicati all’articolo 97, comma 1, del D. Lgs. 159/2011, debitamente autorizzati, o mediante modulo da inoltrare alla Prefettura stessa, che si allega al presente regolamento. 3. La richiesta dell’informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati al momento dell’aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto. 4. L’informazione antimafia è utilizzabile per un periodo di dodici mesi dalla data del rilascio, qualora non siano intervenuti mutamenti nell’assetto societario e gestionale dell’impresa oggetto dell’informazione. È consentito utilizzare l’informazione antimafia in corso di validità conseguita per altro procedimento anche in copia autentica. 5. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta, ovvero, nei casi di urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, il Comune procederà alla stipula anche in assenza dell’informativa. 6. L’informazione antimafia, ai sensi dell’art. 2 del “Protocollo per lo sviluppo della legalità”, è richiesta per la stipula di contratti di lavori pubblici di valore superiore ad € 250.000,00 e comunque superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati e per i servizi e le forniture e per i sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 50.000,00, e, in ogni caso, indipendentemente dal valore, ai sensi del “Protocollo per lo sviluppo della legalità” di cui sopra, nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidate forniture e servizi “sensibili” inere...