Informazione antimafia Clausole campione

Informazione antimafia. In base alle modifiche apportate alla normativa antimafia dal D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. (D.Lgs. 218/2012), entrate in vigore il 13/02/2013, in caso di contributo concesso superiore a 150.000,00 euro, occorrerà allegare alla domanda on-line di anticipo/SAL/saldo l'autodichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA per la richiesta di informazione antimafia, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ai sensi del DPR 445/00 indicando le generalità dei soggetti che ricoprono le cariche societarie da sottoporre a verifica, ai sensi dell'art. 85 del DLgs 159/2011. Al posto della autodichiarazione sarà accettata anche la visura camerale solo nel caso in cui sia aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i soggetti di cui all'art. 85 del DLgs 159/2011. In base a quanto prescritto al comma 3) dell'art. 85 del DLgs 159/2011, ciascuna persona fisica indicata nella dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA dovrà, a sua volta, dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, le generalità dei propri familiari conviventi di maggiore età, allegando a tale autocertificazione copia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante. La modulistica (modelli per autodichiarazione sostitutiva di visura camerale con dicitura antimafia e dei familiari conviventi) è scaricabile dal sito internet di ARTEA.
Informazione antimafia. 1. L’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui sopra, nonché nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nell’art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. 2. L’informazione è un certificato rilasciato dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti (pubbliche amministrazioni e enti pubblici) hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione, e può essere conseguito tramite consultazione della banca dati nazionale dai soggetti indicati all’articolo 97, comma 1, del D. Lgs. 159/2011, debitamente autorizzati, o mediante modulo da inoltrare alla Prefettura stessa, che si allega al presente regolamento. 3. La richiesta dell’informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati al momento dell’aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto. 4. L’informazione antimafia è utilizzabile per un periodo di dodici mesi dalla data del rilascio, qualora non siano intervenuti mutamenti nell’assetto societario e gestionale dell’impresa oggetto dell’informazione. È consentito utilizzare l’informazione antimafia in corso di validità conseguita per altro procedimento anche in copia autentica. 5. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta, ovvero, nei casi di urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, il Comune procederà alla stipula anche in assenza dell’informativa. 6. L’informazione antimafia, ai sensi dell’art. 2 del “Protocollo per lo sviluppo della legalità”, è richiesta per la stipula di contratti di lavori pubblici di valore superiore ad € 250.000,00 e comunque superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati e per i servizi e le forniture e per i sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 50.000,00, e, in ogni caso, indipendentemente dal valore, ai sensi del “Protocollo per lo sviluppo della legalità” di cui sopra, nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidate forniture e servizi “sensibili” inere...
Informazione antimafia. Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 159/2011 inerenti alla documentazione antimafia, Regione Lombardia acquisisce d'ufficio, tramite le prefetture, la documentazione antimafia. L’operatore che eroga servizi di formazione e/o al lavoro finanziati con lo strumento dote, qualora l’importo dei servizi da esso forniti, nell’ambito di Garanzia Giovani, superi la somma di € 150.000,00, è tenuto a presentare a Regione Lombardia copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni oltre alla dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011. La richiesta di informazioni antimafia, corredata della suddetta documentazione sarà trasmessa alla competente Prefettura che procederà alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D. Lgs. 159/2011 (attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011).
Informazione antimafia. D.lgs. 159/2011 e D.lgs. 218/2012 NO NO SI* * richiesta inviata solo in caso di subappalto a cura del RP, tramite il medesimo sistema previsto per la “Comunicazione Antimafia”. L’interrogazione del sistema si effettua con l’indicazione del Codice Fiscale dell’operatore economico sottoposto a verifica e con l’elenco dei familiari conviventi. Si prescinde dalla predetta verifica se l’operatore economico risulta iscritto in White List o risulta aver presentato richiesta d’iscrizione presso la Prefettura competente per territorio.

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  • Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no

  • INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Richiesta di Offerta, dello Schema di Contratto e degli altri documenti della procedura di confronto competitivo, potranno essere richiesti alla Consip. Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 14/10/2020. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno inviati dalla Consip in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

  • Informazioni Riservate a. Le Parti, come sopra rappresentate, si obbligano reciprocamente a mantenere e a far mantenere da tutti i loro dipendenti, collaboratori, incaricati, fino a che gli stessi mantengano tale qualità e sino al termine del loro rapporto, il più stretto riserbo sulla documentazione e su tutte le informazioni, notizie, concetti, idee, procedimenti e metodi e/o dati tecnici, anche se non espressamente qualificati di volta in volta come confidenziali e/o riservati e/o segreti di cui siano comunque venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività che ne costituiscono oggetto. b. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti, in persona come sopra, si obbligano a: – non comunicare e/o divulgare a terzi l’esistenza ed il contenuto della documentazione e di tutte le relative e/o connesse informazioni; – proteggere la documentazione e tutte le relative e/o connesse informazioni con ogni cautela e precauzione al riguardo necessaria; – consentire l’accesso e l’uso della documentazione e delle informazioni solo a persone espressamente autorizzate, rendendole previamente edotte delle finalità del medesimo accesso ed uso, nonché degli obblighi di segretezza e di riservatezza analogamente a quanto previsto nel presente atto. c. Ciascuna parte si impegna ad utilizzare le suddette documentazioni e/o informazioni solo ed esclusivamente nell’ambito delle finalità e dei limiti di cui alla presente convenzione, salvo preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte, da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta. d. Le statuizioni di cui sopra non si applicano alle documentazioni, informazioni, notizie e dati che la parte beneficiaria possa provare: – essere di dominio pubblico al tempo della sua ricezione; – essere divenuta di dominio pubblico dopo il suo ricevimento, senza che ciò sia avvenuto per dolo, colpa od omissione da parte del beneficiario stesso; – essere stato necessario renderla nota alle Autorità governative o a qualunque altra legittima Autorità, tra cui l’Autorità di vigilanza e controllo. In tal caso l’altra parte dovrà essere informata prima che siano divulgate le informazioni riservate; – essere stata ricevuta da un terzo senza nessun obbligo di riservatezza; – l’avvenuto consenso alla sua divulgazione.

  • Informazione preventiva Informazione successiva

  • Informazione 1. L’informazione si propone di xxxxxx sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti. 2. Ciascun Ente fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all’articolo 41 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro. 3. Gli enti sono tenuti a fornire un’informazione preventiva, facendo pervenire tempestivamente la documentazione necessaria, sulle seguenti materie: a) articolazione dell’orario di lavoro e di servizio; b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro laddove previsti e delle dotazioni organiche; c) verifica periodica della produttività delle strutture; d) stato dell’occupazione anche a tempo determinato e parziale; e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità, di innovazione e di sperimentazione gestionale; f) criteri generali riguardanti l’organizzazione del lavoro e le sue modifiche; g) modalità di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalità da impiegare nei progetti di telelavoro; h) adozione di forme di lavoro flessibili, di cui all’art. 36, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001; i) bilancio preventivo e consuntivo. j) modalità di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo la disciplina e nei rispetto dei tempi e delle procedure dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001; k) modalità e cadenze delle verifiche ai fini del passaggio dei ricercatori e tecnologi dalla posizione stipendiale in godimento a quella immediatamente successiva. 4. Nelle seguenti materie l’informazione è successiva e ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati: a) attuazione dei programmi di formazione del personale; b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; c) andamento generale della mobilità del personale; d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni; e) distribuzione complessiva delle risorse per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi, e per la qualità della prestazione individuale; f) andamento a consuntivo del ricorso al lavoro interinale; g) attuazione delle iniziative relative ai servizi sociali in favore del personale; h) attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva. 5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall’amministrazione consenta la raccolta e l’utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni provvedono a una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore. 6. Non è oggetto di riservatezza l’informazione alle organizzazioni sindacali sui principi e criteri di erogazione dei trattamenti accessori.

  • Informazioni aggiuntive Bagaglio In aggiunta a quanto già indicato nel DIP Base, si specifica che la garanzia prevede altresì quanto segue: • con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti; • con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità e generi di uso personale sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso.

  • Informazioni L’Assicurato può richiedere le informazioni previste all’art. 48.1 telefonando durante le ore d’ufficio e nei giorni feriali (dalle 08.30 alle ore 18.00) al seguente numero: Fax +00 000 0000000 Telefono dall’Estero +00 000 0000 0000

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

  • Informazioni generali a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046. b) Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx). c) Recapito telefonico: 051.5077111 - telefax: 051.7096584 - siti internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx - indirizzo di posta elettronica: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx. d) È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.