Informazioni e documentazione aziendale. Il Rappresentante per la Sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f), co.1, art. 50, D.lgs. n. 81/2008. Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt.17, co. 1 e 26, co. 3, del D.lgs. n. 81/2008, custodito presso l’Azienda. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richieste secondo quanto previsto dalla legge. Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all’igiene e alla sicurezza sul lavoro. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 26, co. 3, del D.lgs. n. 81/2008, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.
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Informazioni e documentazione aziendale. Il Rappresentante per la Sicurezza sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f), co.1comma 1, art. 50, D.lgsD.Lgs. n. 81/2008. Lo stesso rappresentante Rappresentante ha diritto di consultare il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt.17artt. 17, co. comma 1 e 26, co. 3, comma 3 del D.lgsD.Lgs. n. 81/2008, custodito presso l’Aziendal'azienda. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentanteRappresentante, le informazioni e la documentazione richieste secondo quanto previsto dalla legge. Per informazioni inerenti l’organizzazione l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all’igiene all'igiene e alla sicurezza sul lavoro. Il Rappresentante dei lavoratori Rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso connesso alla sua funzione, nel rispetto delle norme di legge. Con riferimento al vigente D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si conviene quanto segue relativamente ai Rappresentanti per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 26, co. 3, del D.lgs. n. 81/2008, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni(R.L.S.).
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