Common use of Infortuni sul lavoro e malattie professionali Clause in Contracts

Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo. L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la direzione per i provvedimenti del caso. Quando l’infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze. Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste nell’art. 33. Al lavoratore sarà conservato il posto: inabilità temporanea previsto dalla legge; In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa. Il lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per la prima giornata nella quale abbandona il lavoro. Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o in altre norme, fino al raggiungimento della normale retribuzione netta, per un periodo massimo di diciotto mesi, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale. L’azienda corrisponderà alla scadenza dei singoli periodi di paga l’indennità di infortunio a carico dell’INAIL a condizione che dette anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito dall’Istituto medesimo il loro sollecito rimborso, in ogni caso non oltre 60 giorni dalla chiusura della pratica, tramite accordi con le aziende interessate. Il trattamento economico di cui ai precedenti commi, verrà corrisposto ai lavoratori sempreché l’infortunio o la malattia professionale siano riconosciuti dall’INAIL. L’azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli nel caso in cui l’erogazione dell’indennità da parte dell’INAIL non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del lavoratore stesso. Per l’eventuale periodo d’infortunio e di malattia professionale eccedente la scadenza di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale trattamento assicurativo. L’azienda nel frattempo corrisponderà, ove richiesti, acconti per la parte a suo carico. Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza. Al termine del periodo dell’invalidità temporanea o del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro. Qualora la prosecuzione della infermità oltre i termini di conservazione del posto di cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso. Ove ciò non avvenga e l’azienda non provveda al licenziamento il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti. I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza e soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo. L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale deve informare la direzione per i provvedimenti del caso. Quando l’infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze. Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste nell’art. 33. Al lavoratore sarà conservato il posto: inabilità temporanea previsto dalla legge; In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa. Il lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per la prima giornata nella quale abbandona il lavoro. Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o in altre norme, fino al raggiungimento della normale retribuzione netta, per un periodo massimo di diciotto mesi, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale. L’azienda corrisponderà alla scadenza dei singoli periodi di paga l’indennità di infortunio a carico dell’INAIL a condizione che dette anticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito dall’Istituto medesimo il loro sollecito rimborso, in ogni caso non oltre 60 giorni dalla chiusura della pratica, tramite accordi con le aziende interessate. Il trattamento economico di cui ai precedenti commi, verrà corrisposto ai lavoratori sempreché l’infortunio o la malattia professionale siano riconosciuti dall’INAIL. L’azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli nel caso in cui l’erogazione dell’indennità da parte dell’INAIL non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del lavoratore stesso. Per l’eventuale periodo d’infortunio e di malattia professionale eccedente la scadenza di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale trattamento assicurativo. L’azienda nel frattempo corrisponderà, ove richiesti, acconti per la parte a suo carico. Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza. Al termine del periodo dell’invalidità temporanea o del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro. Qualora la prosecuzione della infermità oltre i termini di conservazione del posto di cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso. Ove ciò non avvenga e l’azienda non provveda al licenziamento il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti. I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza e soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento. Vengono condivise alcune indicazioni che prevederanno particolari azioni di monitoraggio periodico per valutarne l’efficacia e per introdurre eventuali azioni correttive; attenzione agli eventi definiti “quasi infortuni” e dei comportamenti non sicuri; specifiche azioni in collaborazione con l’Inail per diffondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alle peculiarità di ciascun settore produttivo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 12 Febbraio 2020

Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativiassicu- rativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo. L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore su- periore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge. Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente nel- l’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore supe- riore diretto il quale deve informare la direzione per i provvedimenti del caso. Quando l’infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze. Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste nell’art. 33. Al lavoratore sarà conservato il posto: inabilità temporanea previsto dalla legge; In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni man- sioni più adatte alla propria capacità lavorativa. Il lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per la prima giornata nella quale abbandona il lavoro. Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio in- fortunio o malattia professionale una integrazione di quanto il lavoratore lavo- ratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o in altre norme, fino al raggiungimento della normale retribuzione netta, per un periodo massimo di diciotto mesi, operando a tal fine i relativi conguagli con- guagli al termine del periodo di trattamento contrattuale. L’azienda corrisponderà alla scadenza dei singoli periodi di paga l’indennità di infortunio a carico dell’INAIL a condizione che dette anticipazioni an- ticipazioni non siano soggette a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito dall’Istituto medesimo il loro sollecito rimborso, in ogni caso non oltre 60 giorni dalla chiusura della pratica, tramite accordi con le aziende interessate. Il trattamento economico di cui ai precedenti commi, verrà corrisposto corri- sposto ai lavoratori sempreché l’infortunio o la malattia professionale siano riconosciuti dall’INAIL. L’azienda si rivarrà nei confronti del lavoratore di quanto corrispostogli corrispo- stogli nel caso in cui l’erogazione dell’indennità da parte dell’INAIL non abbia avuto luogo o venga a mancare per inadempienze del lavoratore la- voratore stesso. Per l’eventuale periodo d’infortunio e di malattia professionale eccedente ec- cedente la scadenza di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale trattamento assicurativo. L’azienda nel frattempo corrisponderà, ove richiesti, acconti per la parte a suo carico. Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenzacon- correnza. Al termine del periodo dell’invalidità temporanea o del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimentoimpedi- mento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro. Qualora la prosecuzione della infermità oltre i termini di conservazione conserva- zione del posto di cui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere ri- prendere servizio, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso. Ove ciò non avvenga e l’azienda non provveda al licenziamento il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti. I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza e soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimentosta- bilimento. Vengono condivise alcune indicazioni che prevederanno particolari azioni di monitoraggio periodico per valutarne l’efficacia e per intro- durre eventuali azioni correttive; attenzione agli eventi definiti “quasi 88 infortuni” e dei comportamenti non sicuri; specifiche azioni in colla- borazione con l’Inail per diffondere la cultura della sicurezza nei luo- ghi di lavoro con particolare riferimento alle peculiarità di ciascun settore produttivo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro