Common use of Infortuni sul lavoro e malattie professionali Clause in Contracts

Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attivita` lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, perche` possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge. Quando l'infortunio accade all'operaio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verra` stesa al piu` vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze. Nel caso di assenza per malattia professionale, l'operaio dovra` attenersi alle disposizioni dell'art. 46. All'operaio sara` conservato il posto per un periodo pari a quello durante il quale percepisce l'indennita` di inabilita` temporanea prevista dalla legge. L'operaio infortunato ha diritto, a termine di legge, all'intera retribuzione per la giornata nella quale abbandona il lavoro. Inoltre, gli operai assenti dal lavoro per infortunio o malattia professionale, le aziende corrisponderanno un'integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento dell'intera retribuzione globale netta di fatto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato, per un periodo massimo di assenza dal lavoro di 12 mesi; operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo in parola. Ove richiesto saranno erogati proporzionali acconti. Il trattamento di cui sopra non e` cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future con conseguente assorbimento fino a concorrenza. L'integrazione di cui trattasi verra` erogata soltanto in quanto l'infortunio sul lavoro o malattia professionale xxxx` stato riconosciuto dall'INAIL. Qualora, per postumi invalidanti, l'operaio non sia in grado di assolvere le mansioni precedentemente svolte, xxxx` possibilmente adibito a mansioni piu` adatta alla nuova capacita` lavorativa, compatibilmente con le necessita` dell'azienda. L'assenza per infortunio sul lavoro o per malattia professionale nei limiti della conservazione del posto di lavoro, non interrompe l'anzianita` a tutti gli effetti (tredicesima mensilita`, ferie, indennita` di anzianita`, ecc.). I ratei della tredicesima mensilita` corrisposti dall'Istituto assicuratore saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento economico di cui al presente articolo. Pertanto, dalla tredicesima mensilita`, di cui all'art. 26 non saranno effettuate detrazioni per i periodi di assenza del lavoro per infortunio o malattia professionale.

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Samples: www.fenealuil.it

Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo. L'infortunio L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attivita` dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio dal lavoratore al proprio superiore diretto, perche` diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie denunce di legge. Quando l'infortunio accade all'operaio comandato Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso. Qualora l’infortunio accada al lavoro lavoratore in lavori fuori stabilimento o cavastabilimento, la denuncia verra` stesa verrà fatta al piu` più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze. Nel Al lavoratore sarà conservato il posto: • in caso di assenza per malattia professionale, l'operaio dovra` attenersi alle disposizioni dell'art. 46. All'operaio sara` conservato il posto professionale per un periodo pari a quello durante per il quale percepisce l'indennita` di inabilita` egli percepisca l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla leggelegge • in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell’Istituto Assicuratore. L'operaio In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa. Il lavoratore infortunato ha diritto, a termine di legge, all'intera diritto all’intera retribuzione per la prima giornata nella quale abbandona il lavoro. Inoltre, gli operai assenti dal lavoro Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale, le aziende corrisponderanno un'integrazione professionale una integrazione di quanto il lavoratore percepisce egli percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento dell'intera retribuzione globale netta di fatto del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse normalmente lavoratolavorato secondo quanto previsto dai soli commi 27 e 28 paragrafo “Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro” del presente articolo e ad esclusione di quanto previsto ai commi 29, per un periodo massimo di assenza dal lavoro di 12 mesi; 30 e 31, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo in paroladi trattamento contrattuale. Ove richiesto saranno Per l’eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedente la scadenza di cui sopra, il lavoratore percepirà il normale trattamento assicurativo. Xxx richiesti verranno erogati proporzionali acconti. Il trattamento di cui sopra non e` cumulabile con Le eventuali altri analoghi trattamenti integrazioni aziendali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future con conseguente assorbimento sono assorbite fino a concorrenza. L'integrazione di cui trattasi verra` erogata soltanto in quanto l'infortunio Per gli infortuni sul lavoro verificatisi in azienda, fatto salvo quanto previsto dalla Nota a verbale e secondo le procedure previste dall’Ente assicurativo competente, sarà garantita al lavoratore assente l’erogazione delle spettanze come avviene per il trattamento economico di malattia. A compensazione delle anticipazioni così effettuate, gli importi delle prestazioni di competenza dell’Ente assicurativo vengono liquidate direttamente all’azienda. Al termine del periodo dell’invalidità temporanea o malattia professionale xxxx` stato riconosciuto dall'INAIL. Qualora, per postumi invalidanti, l'operaio non sia in grado del periodo di assolvere le mansioni precedentemente svolte, xxxx` possibilmente adibito a mansioni piu` adatta alla nuova capacita` lavorativa, compatibilmente con le necessita` dell'azienda. L'assenza per infortunio sul lavoro o degenza e convalescenza per malattia professionale nei limiti della professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato impedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro. Qualora la prosecuzione dell’infermità oltre i termini di conservazione del posto di lavorocui ai punti a) e b) non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò non interrompe l'anzianita` a tutti gli avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti (tredicesima mensilita`del preavviso. L’infortunio sul lavoro sospende il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, ferie, indennita` di anzianita`, ecc.). I ratei nei limiti ed agli effetti della tredicesima mensilita` corrisposti dall'Istituto assicuratore saranno considerati utili ai fini normativa sulla conservazione del raggiungimento delle misure del posto e sul trattamento economico di cui al presente articolo. PertantoI lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, dalla devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento. L’assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi fissati dal presente articolo per la conservazione del posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, tredicesima mensilita`mensilità, ecc.). In caso di cui all'art. 26 infortunio e di malattia professionale non saranno effettuate detrazioni per i periodi di assenza del lavoro per infortunio o malattia professionalesi farà luogo al cumulo fra il trattamento previsto dal presente Contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso al lavoratore il trattamento globale più favorevole.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro Per I Lavoratori Addetti Al Settore Edile Ed Affini

Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attivita` dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto, perche` perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie di legge. Quando l'infortunio accade all'operaio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verra` verrà stesa al piu` più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze. Nel caso di assenza per malattia professionale, l'operaio dovra` dovrà attenersi alle disposizioni dell'art. 4653. All'operaio sara` sarà conservato il posto per un periodo pari a quello durante il quale percepisce l'indennita` l'indennità di inabilita` inabilità temporanea prevista dalla legge. L'operaio infortunato ha diritto, a termine di legge, all'intera retribuzione per la giornata nella quale abbandona il lavoro. Inoltre, gli operai assenti dal lavoro per infortunio o malattia professionale, le aziende corrisponderanno un'integrazione di quanto il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento dell'intera retribuzione globale netta di fatto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato, per un periodo massimo di assenza dal lavoro di 12 mesi; operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo in parola. Ove richiesto Xxx xxxxxxxx saranno erogati proporzionali acconti. Il trattamento di cui sopra non e` è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future con conseguente assorbimento fino a concorrenza. L'integrazione di cui trattasi verra` verrà erogata soltanto in quanto l'infortunio sul lavoro o malattia professionale xxxx` sarà stato riconosciuto dall'INAILdall'Inail. Qualora, per postumi invalidanti, l'operaio non sia in grado di assolvere le mansioni precedentemente svolte, xxxx` sarà possibilmente adibito a mansioni piu` più adatta alla nuova capacita` capacità lavorativa, compatibilmente con le necessita` necessità dell'azienda. L'assenza per infortunio sul lavoro o per malattia professionale nei limiti della conservazione del posto di lavoro, non interrompe l'anzianita` l'anzianità a tutti gli effetti (tredicesima mensilita`mensilità, ferie, indennita` indennità di anzianita`anzianità, ecc.). I ratei della tredicesima mensilita` mensilità corrisposti dall'Istituto assicuratore saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del trattamento economico di cui al presente articolo. Pertanto, dalla tredicesima mensilita`mensilità, di cui all'art. 26 28 non saranno effettuate detrazioni per i periodi di assenza del lavoro per infortunio o malattia professionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Infortuni sul lavoro e malattie professionali. Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo. L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attivita` dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio dal lavoratore al proprio superiore diretto, perche` diretto perché possano essere prestate le te previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denuncie denunce di legge. Quando Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso. Qualora l'infortunio accade all'operaio comandato accada al lavoro lavoratore in lavori fuori stabilimento o cavastabilimento, la denuncia verra` stesa verrà fatta al piu` più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze. Nel caso di assenza per […] In tali casi [malattia professionale, l'operaio dovra` attenersi alle disposizioni dell'art. 46. All'operaio sara` conservato il posto infortunio], ove per un periodo pari a quello durante il quale percepisce l'indennita` di inabilita` temporanea prevista dalla legge. L'operaio infortunato ha diritto, a termine di legge, all'intera retribuzione per la giornata nella quale abbandona il lavoro. Inoltre, gli operai assenti dal lavoro per infortunio o malattia professionale, le aziende corrisponderanno un'integrazione di quanto postumi invalidanti il lavoratore percepisce in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento dell'intera retribuzione globale netta di fatto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato, per un periodo massimo di assenza dal lavoro di 12 mesi; operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo in parola. Ove richiesto saranno erogati proporzionali acconti. Il trattamento di cui sopra non e` cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o, comunque, derivanti da norme generali in atto o future con conseguente assorbimento fino a concorrenza. L'integrazione di cui trattasi verra` erogata soltanto in quanto l'infortunio sul lavoro o malattia professionale xxxx` stato riconosciuto dall'INAIL. Qualora, per postumi invalidanti, l'operaio non sia in grado di assolvere le mansioni precedentemente svolteil precedente lavoro, xxxx` sarà possibilmente adibito a mansioni piu` adatta più adatte alla nuova capacita` propria capacità lavorativa. […] I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera dì assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, compatibilmente devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento. […] […] La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o affetti da morbo di Xxxxxx nonché dei lavoratori affetti da neoplasie, da epatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie, sarà considerata dalle aziende con la massima attenzione, anche nell'ambito della Commissione verifica assenteismo, facendo riferimento alle disposizioni assistenziali vigenti. […] Le parti riconoscono la necessità di evitare utilizzi impropri della normativa in materia di trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro. Al tal fine per prevenire situazioni di elevato livello di assenteismo collegate ad eventi giustificati come malattia che si dovessero verificare nei singoli stabilimenti/enti/unità organizzative, le necessita` dell'aziendaparti concordano di applicare la regolamentazione di seguito riportata. L'assenza Questa specifica regolamentazione non troverà applicazione in caso di ricovero ospedaliero e nelle seguenti situazioni: - lavoratori sottoposti a emodialisi o affetti dal morbo di Xxxxxx, da neoplasie, da epatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie; - lavoratori affetti da TBC o da gravi patologie, che richiedono terapie salvavita, con conseguente discontinuità nella prestazione lavorativa. L'azienda, inoltre, esaminerà e valuterà con particolare cautela e attenzione i casi di superamento del periodo di comporto in caso di malattie terminali. Il trattamento di miglior favore per infortunio sul lavoro o i lavoratori operai rispetto alla legge previsto dal presente Contratto per il periodo di cosiddetta carenza non trova applicazione a fronte di situazioni anomale di assenteismo nello stabilimento/ente/unità organizzativa secondo le seguenti modalità. Nei casi a livello di stabilimento/ente/unità organizzativa in cui si registrino anomalie rispetto all'obiettivo di non superamento del 3,5% di assenze per malattia professionale nei limiti distinto tra operai e impiegati/ professional , le parti, nell'ambito della conservazione Commissione verifica assenteismo, esamineranno la situazione e individueranno le modalità di applicazione del posto trattamento di lavorocarenza. Qualora la Commissione non individui soluzioni efficaci a livello di unità produttiva, non interrompe l'anzianita` le parti si incontreranno quattro mesi prima della scadenza del presente Contratto al fine di individuarle a tutti gli effetti (tredicesima mensilita`livello di CCSL entro il 31dicembre 2012 con il compito di stabilire provvedimenti efficaci e condivisi per contrastare il fenomeno e per realizzare l'obiettivo. In assenza di tale individuazione, ferie, indennita` dal 1° gennaio 2013 cesseranno di anzianita`, ecc.). I ratei della tredicesima mensilita` corrisposti dall'Istituto assicuratore saranno considerati utili ai fini del raggiungimento delle misure del avere effetto i trattamenti di miglior favore rispetto alle disposizioni di legge previsti dal presente Contratto in materia di trattamento economico di malattia relativo al periodo di cosiddetta carenza nei confronti dei lavoratori degli stabilimenti/enti/unità organizzative ove non siano state individuate le soluzioni idonee. Analoghe iniziative verranno adottate nel caso in cui si verifichino simili criticità nell’aria impiegatizia. • la regolamentazione qui convenuta in relazione al presente articolo. Pertantomonitoraggio, dalla tredicesima mensilita`ai fini di un miglioramento, dell'andamento dell'assenteismo per malattia non troverà applicazione in caso di cui all'art. 26 non saranno effettuate detrazioni per ricovero ospedaliero e nelle seguenti situazioni: - lavoratori sottoposti a emodialisi o affetti dal morbo di Xxxxxx, da neoplasie, da epatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie; - lavoratori affetti da TBC o da gravi patologie, che richiedono terapie salvavita, con conseguente discontinuità nella prestazione lavorativa; • l'azienda esaminerà e valuterà con particolare cautela e attenzione i periodi casi di assenza superamento del lavoro per infortunio o malattia professionaleperiodo di comporto in caso di malattie terminali; la Commissione verifica assenteismo a livello dì stabilimento/unità produttiva opererà come segue.

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Samples: rsafimcislpcmasb.altervista.org