Common use of Infortunio Clause in Contracts

Infortunio. Le Aziende sono tenute ad assicurare presso l’INAIL contro gli in- fortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipen- dente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il la- voratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all’lNAlL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai sensi dell’art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’inte- grazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo de- terminato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Infortunio. Le Aziende sono tenute Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l’INAIL contro gli in- fortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipen- dente soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le vigenti norme legislative disposizioni di legge contenute nel Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e regolamentarisuccessive modificazioni e integrazioni. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il la- voratore lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio dell’infortunio, non abbia potuto inviare inoltrare la prescritta denuncia all’lNAlLall’INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione Salvo quanto previsto per ciascun comparto nella parte speciale del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai presente Contratto, ai sensi dell’art. dell’articolo 73 del DPR D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio e ed una indennità pari al sessanta per cento della normale retribuzione giornaliera per i successivi tre giorni successivi (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo L’azienda corrisponderà ai lavoratori assunti a quello dell’infortuniotempo indeterminato, nel caso di infortunio sul lavoro, a titolo di anticipazione, l’importo dell’indennità per inabilità temporanea assoluta erogata dall’INAIL chiedendone, nel contesto, il rimborso all’Istituto assicuratore. Tali importi verranno erogati alle normali scadenze dei periodi di paga. Al fine di recuperare la somma erogata a titolo di anticipazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, l’azienda comunicherà all’INAIL, nel contesto della denuncia di infortunio, che intende avvalersi di quanto previsto all’articolo 70 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124. Nel caso in cui l’INAIL non dovesse riconoscere al dipendente il diritto a percepire l’indennità per inabilità temporanea assoluta, o non la dovesse rimborsare all’azienda, l’importo anticipato verrà recuperato ratealmente. Nel caso in cui in tale periodo intervenisse la cessazione del rapporto di lavoro, i restanti importi da recuperare verranno trattenuti, complessivamente, dalle competenze di fine rapporto. Per il personale assicurato dal datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’inte- grazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino contro gli infortuni resta inibita ogni forma di cumulo tra le indennità relative a raggiungere complessivamente tale assicurazione e le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo de- terminato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stessoprestazioni corrisposte dall’INPS.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Infortunio. Le Aziende aziende sono tenute ad assicurare presso l’INAIL il personale dipendente soggetto all’obbligo assi- curativo contro gli in- fortuni infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipen- dente soggetto all’obbligo assicurativo professionali, secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il la- voratore lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio dell’infortunio, non abbia potuto inviare inoltrare la prescritta denuncia all’lNAlLde- nuncia all’INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai sensi dell’art. 73 del DPR 30 giugno 1965Il lavoratore, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’inte- grazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo de- terminato le norme relative infortunio sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto ed nel termine previ- sto dal precedente articolo 7, al paragrafo “Periodo di comporto”. Superato il termine di conservazione del posto come sopra indicato, l’azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento retributivo sono applicabili nei limiti previsto per il caso di scadenza licenziamento, ivi compre- sa l’indennità sostitutiva di preavviso. Qualora al superamento di detto periodo il lavoratore ritenga di non poter riprendere servizio questi potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Qualora l’azienda non proceda al licenziamento e il lavoratore non risolva volontariamente il rapporto di lavoro, quest’ultimo rimane sospeso a tutti gli effetti, salvo la decorrenza dell’anzianità ai fini del contratto stessopreavviso.

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Samples: Accordo Nazionale 2 Giugno 1987, Accordo Nazionale 2 Giugno 1987

Infortunio. Le Aziende sono tenute ad assicurare presso l’INAIL l'INAIL contro gli in- fortuni infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipen- dente dipendente soggetto all’obbligo all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il la- voratore lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio dell'infortunio non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all’lNAlLall'lNAlL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai sensi dell’artdell'art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’intera l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio l'infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’inte- grazione un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L’indennità L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità l'indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo de- terminato determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie

Infortunio. Le Aziende In caso di infortunio, al lavoratore che abbia superato il periodo di prova, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per almeno 45 giorni di calendario. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro sono tenute ad assicurare presso l’INAIL contro gli in- fortuni da calcolarsi nell'anno civile intendendosi per tale il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro e con prognosi superiore a tre giorni, spettano le malattie professionali il personale dipen- dente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentariprestazioni di legge erogate dall'Istituto nazionale infortuni sul lavoro. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavorolavoro ha l'obbligo di denunciare gli infortuni nei seguenti termini: - entro le 24 ore, in caso di morte o pericolo di morte; quando il la- voratore abbia trascurato - entro 2 giorni dall'accertamento per quelli con prognosi superiore a tre giorni. La denuncia deve essere redatta sull'apposito modulo distribuito dall'INAIL e corredata dal certificato medico. Xxxxx denuncia deve essere rimessa entro 2 giorni dall'evento all'autorità di ottemperare all’obbligo predetto e il datore pubblica sicurezza. Qualora la prognosi indicata nel certificato rilasciato dal pronto soccorso non sia pari od inferiore a tre giorni di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all’lNAlLcalendario, il datore di lavoro resta esonerato da ogni attualmente non ha l'obbligo di denunciare l'infortunio all'INAIL. Con I'emanazione e qualsiasi responsabilità derivante l'entrata in vigore del decreto-legge in attuazione degli artt. 8 e 18, comma 1, lett. r), D.Lgs. n. 81/2008 sarà obbligatoria anche la comunicazione all'INAIL, a fini statistici, dell'infortunio con assenza inferiore a tre giorni. Poiché le prestazioni economiche dell'INAIL hanno inizio a partire dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai sensi dell’art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunioquarto giorno, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’inte- grazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% la retribuzione globale per i primi tre giorni (periodo quattro giorni, comprensivi di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda quello in cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L’indennità a carico del datore di lavoro non l'infortunio è dovuta se l’INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo de- terminato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stessoavvenuto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Colf E Badanti 3, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Infortunio. Le Aziende sono tenute ad assicurare presso l’INAIL contro gli in- fortuni infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipen- dente dipendente soggetto all’obbligo all’ob- bligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il la- voratore lavoratore abbia trascurato trascu- rato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all’lNAlL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai sensi dell’art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’inte- grazione un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapportorap- porto. L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non corrisponde cor- risponde per qualsiasi motivo l’indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo de- terminato determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Infortunio. Operai a tempo indeterminato: 100% della retribuzione relativa alla qualifica di appartenenza in vigore al 1° di febbraio per i giorni indennizzati dall’INAIL fino a guarigione avvenuta e comunque fino ad un massimo di 12 mesi; inoltre 100% per il 2°3°e 4°giorno. - Operai a tempo determinato 100% del salario medio convenzionale per i giorni indennizzati dell’INAIL fino a guarigione avvenuta e comunque fino ad un massimo di 12 mesi; inoltre 100% per il 2°3°e 4°giorno. Le Aziende integrazioni così liquidate dalla Cassa sono tenute ad assicurare assoggettate alle imposte previste dalle leggi vigenti e entro i termini stabiliti i lavoratori riceveranno la certificazione delle trattenute effettuate. Per ottenere l’integrazione i lavoratori, direttamente o tramite i patronati, devono presentare domanda su apposito modulo, predisposto dalla Cassa, distinto tra operai a tempo determinato e operai a tempo indeterminato, allegando il prospetto in originale che accompagna l’assegno relativo all’indennità erogata dell’INPS o dall’INAIL. La domanda deve pervenire alla sede della CIMILA di Verona – Xxx Xxxxxxxxx 0 – entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la malattia o l’infortunio (si vedano due fac simili allegati disponibili presso l’INAIL contro gli in- fortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipen- dente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentarila sede della C.I.M.I.L.A.) . Il termine è tassativo, salvo il caso in cui il lavoratore deve dare immediata notizia percepisca dagli Istituti Previdenziali l’indennità per malattia o infortunio relativa all’anno precedente dopo il 31 marzo. In questa eventualità la domanda andrà presentata alla CIMILA entro 90 giorni dalla data di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il la- voratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti liquidazione dell’indennità. L’integrazione verrà erogata a conoscenza dell’infortunio non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all’lNAlL, condizione che il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante abbia regolarmente versato il Contributo per Integrazione Malattia previsto dal ritardo stessoContratto Integrativo Provinciale di Lavoro. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di Il contributo, alla cui all’art. 25. Ai sensi dell’art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il formazione concorrono datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’intera retribuzione per la giornata e lavoratore in cui avviene l’infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortuniopari quota, il datore viene calcolato sulla base delle giornate di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assolutadipendente, derivante da infortunio un’inte- grazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: trimestralmente denunciate all’INPS, e versato in concomitanza ai contributi previdenziali, con il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapportoMod. L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo de- terminato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stessoF24.

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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro Degli Operai Agricoli Della Provincia Di Verona

Infortunio. Le Aziende aziende sono tenute ad assicurare presso l’INAIL il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo contro gli in- fortuni infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipen- dente soggetto all’obbligo assicurativo professionali, secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il la- voratore lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio dell'infortunio, non abbia potuto inviare inoltrare la prescritta denuncia all’lNAlLall'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai sensi dell’art. 73 del DPR 30 giugno 1965Il lavoratore, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’inte- grazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo de- terminato le norme relative infortunio sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto ed nel termine previsto dal precedente articolo 7, al paragrafo “Periodo di comporto”. Superato il termine di conservazione del posto come sopra indicato, l’azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento retributivo sono applicabili nei limiti previsto per il caso di scadenza licenziamento, ivi compresa l’indennità sostitutiva di preavviso. Qualora al superamento di detto periodo il lavoratore ritenga di non poter riprendere servizio questi potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Qualora l’azienda non proceda al licenziamento e il lavoratore non risolva volontariamente il rapporto di lavoro, quest’ultimo rimane sospeso a tutti gli effetti, salvo la decorrenza dell’anzianità ai fini del contratto stessopreavviso.

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Samples: www.contram.it

Infortunio. Le Aziende sono tenute ad assicurare presso l’INAIL l'INAIL contro gli in- fortuni infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipen- dente dipendente soggetto all’obbligo all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il la- voratore lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio dell'infortunio non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all’lNAlLall'lNAlL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 2524. Ai sensi dell’artdell'art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’intera l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio l'infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’inte- grazione un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L’indennità [A decorrere dal primo giorno successivo al periodo di carenza (quinto giorno dalla data dell’infortunio) di cui al comma precedente, sarà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere il 75% (settantacinque per cento) della retribuzione media giornaliera, calcolata con le modalità stabilite dallo stesso INAIL.] L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità l'indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo de- terminato determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie

Infortunio. Le Aziende Il più delle volte gli infortuni sul lavoro sono tenute ad assicurare presso l’INAIL coperti da un’assicurazione obbligatoria contro gli in- fortuni sul lavoro infortuni, i cui premi vengono assunti, per lo meno in misura principale, dal datore di lavoro, cosa che invece avviene solo raramente nel caso dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali. Bisogna dunque accertarsi che tali assicurazioni siano state stipulate e che le relative prestazioni siano sufficienti. In caso contrario andrebbero pattuite prestazioni supplementari, quali la presa in carico dei contributi per un’assicurazione privata contro gli infortuni. Secondo il diritto svizzero, i premi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali il personale dipen- dente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il la- voratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all’lNAlL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai sensi dell’art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’inte- grazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L’indennità sono a carico del datore di lavoro lavoro, mentre il lavoratore versa i premi per l’assicurazione contro gli infortuni non è dovuta se l’INAIL professionali. Per i propri lavoratori occupati all’estero, alcune ditte stipulano assicurazioni particolari che coprono anche gli infortuni non corrisponde professionali e/o assicurazioni sulla vita. L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) ha pubblicato un prospetto sull’assicurazione contro gli infortuni per qualsiasi motivo l’indennità prevista dalla leggei lavoratori che esercitano un’attività all’estero. ☞ xxx.xxxx.xx > ricerca inserendo «Estero» o n. di ordinazione «1673/19.I» Le prestazioni delle assicurazioni sociali statali (non sempre presenti) corrispondono raramente allo standard svizzero. A volte i lavoratori stranieri non possono usufruirne, in quanto generalmente non vengono impiegati nel Paese estero sufficientemente a lungo da raggiungere il necessario periodo di contribuzione minimo e di attesa. Negli Stati dell’UE/AELS, i lavoratori svizzeri sono generalmente tenuti al versamento dei contributi all’assicurazione per le pensioni del Paese nel quale lavorano, per poi ricevere durante la vecchiaia rendite parziali (sistema pro-rata). Di regola, il lavoratore che viene mandato all’estero da una ditta svizzera continua a essere soggetto al sistema di sicurezza sociale svizzero. Nei confronti Paesi extraeuropei è possibile continuare ad aderire volontariamente all’assicurazione AVS/AI, come illustrato nell’apposito opuscolo redatto dall’AVS. ☞ xxx.xxx-xx.xxxx > Opuscoli & moduli > Opuscoli informativi > Internazionale Nel caso di un’adesione all’assicurazione facoltativa, il lavoratore è tenuto al versamento dei lavoratori assunti con contratto a tempo de- terminato le norme relative alla conservazione contributi. Un’eventuale partecipazione da parte del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti datore di scadenza del contratto stessolavoro deve essere disciplinata per via contrattuale.

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Samples: www.eda.admin.ch

Infortunio. Le Aziende sono tenute ad assicurare presso l’INAIL contro gli in- fortuni sul lavoro e le malattie professionali Durante il personale dipen- dente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia periodo di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il la- voratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all’lNAlL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la infortunio l’apprendista avrà diritto alla conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai sensi dell’art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio e per i successivi tre giorni (un periodo di carenza)180 giorni in un anno solare. A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore in caso di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente assenza per invalidità inabilità temporanea assoluta, assoluta derivante da infortunio un’inte- grazione dell’indennità sul lavoro, gli verrà corrisposta dall’Inail un’indennità integrativa rispetto a quella dell’INAIL fino a raggiungere complessivamente le al raggiungimento complessivo delle seguenti misure: il 100- 50% per i primi tre giorni (3 giorni; • - 60% dal 4° al 20° giorno; • - 70% dal 21° giorno in poi. Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano a decorrere dal superamento del periodo di carenzaprova. Ai sensi di quanto previsto dall’art 2, lett. d); il 100% , Dlgs n. 167/11, l’attuazione del programma formativo è seguita dal referente per i giorni l’apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa. Il referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal titolare della studio professionale dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate. Per l’apprendistato professionalizzante qualora lo studio intenda avvalersi per l’erogazione della formazione di una struttura esterna quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze. Il contratto di apprendistato potrà essere stipulato per acquisire le professionalità propria dei livelli dal II al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto V. Il rapporto di apprendistato si estingue in caso relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di normale svolgimento del rapporto. L’indennità a carico del seguito indicate: II livello 36 mesi III P, III livello 36 mesi IV P, IV livello 36 mesi V livello 24 mesi Il datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non corrisponde tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per qualsiasi l’impiego di cui al D.lgs. n. 469/1997 i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l’impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo l’indennità prevista sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla leggecessazione stessa. Nei confronti In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in relazione alla regolamentazione dei lavoratori assunti con contratto profili formativi dell’apprendistato, che è rimessa alle Regioni, tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali possono essere realizzate intese diverse. Le predette intese devono essere trasmesse agli Enti Bilaterali territoriali competenti (E.BI.L.P. regionali e provinciali) e ai relativi Osservatori Territoriali che provvedono a tempo de- terminato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stessodarne periodica comunicazione all’Ente Bilaterale Nazionale (E.BI.L.P.- Nazionale).

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Samples: aidipro.it

Infortunio. Le Aziende sono tenute ad assicurare presso l’INAIL l'INAIL contro gli in- fortuni infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipen- dente dipendente soggetto all’obbligo all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il la- voratore lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio dell'infortunio non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all’lNAlLall'lNAlL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 2524. Ai sensi dell’artdell'art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’intera l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio l'infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello al periodo di carenza (quinto giorno dalla data dell’infortunio) di cui al comma precedente, il sarà corrisposta dal datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità inabilità temporanea assoluta, assoluta derivante da infortunio un’inte- grazione dell’indennità sul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall’Inail dall'INAIL fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% (settantacinque per i giorni dal 22° al 90° cento) della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapportomedia giornaliera, calcolata con le modalità stabilite dallo stesso INAIL. L’indennità L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità l'indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo de- terminato determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Ortofrutticole Ed Agrumarie

Infortunio. Le Aziende sono tenute ad assicurare presso l’INAIL contro gli in- fortuni infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipen- dente dipendente soggetto all’obbligo all’ob- bligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il la- voratore lavoratore abbia trascurato trascu- rato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all’lNAlL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai sensi dell’art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’inte- grazione un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non corrisponde cor- risponde per qualsiasi motivo l’indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo de- terminato determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Infortunio. Le Aziende sono tenute ad assicurare presso l’INAIL contro gli in- fortuni infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipen- dente dipendente soggetto all’obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari. Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il la- voratore lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all’lNAlL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui all’art. 25. Ai sensi dell’art. 73 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l’intera retribuzione per la giornata in cui avviene l’infortunio e per i successivi tre giorni (periodo di carenza). A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assente per invalidità temporanea assoluta, derivante da infortunio un’inte- grazione un’integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure: il 100% per i primi tre giorni (periodo di carenza); il 100% per i giorni dal 5° al 21°; il 75% per i giorni dal 22° al 90° della retribuzione giornaliera lorda cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. L’indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l’INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità prevista dalla legge. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo de- terminato determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro