Common use of Inizio e termine della garanzia Clause in Contracts

Inizio e termine della garanzia. L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della polizza. L’Assicurato dichiara, ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 c.c., di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento per danno a lui imputabile. L’assicurazione non ha più effetto dalla data di scadenza della polizza, sono pertanto escluse dalla garanzia le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato successivamente alla cessazione della presente assicurazione per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante o prima del periodo di validità della stessa.

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Samples: www.hdiitalia.it

Inizio e termine della garanzia. L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessadell’assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della polizzadell’assicurazione. L’Assicurato dichiara, ai sensi Agli effetti di quanto previsto disposto dagli Arttartt. 1892 e 1893 c.c., l’Assicurato dichiara di non aver avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di un obbligo di risarcimento risarcimento, per danno fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto. L’assicurazione non ha più effetto dalla data di scadenza della polizza, Le garanzie sono pertanto escluse dalla garanzia inoltre operanti per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato successivamente presentate nei due anni successivi alla cessazione della presente assicurazione per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto scadenza del contratto a condizione che si riferiscano a fatti posti in essere durante o prima del il periodo di validità della stessacopertura e che non esista altra polizza per lo stesso rischio.

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Samples: www.poliziadistato.it

Inizio e termine della garanzia. L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della polizza. L’Assicurato dichiara, ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 c.c., di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento per danno a lui imputabile. L’assicurazione non ha più effetto dalla data di scadenza della polizza, sono pertanto escluse dalla garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento pervenute presentate per la prima volta all’Assicurato successivamente alla entro un anno dalla cessazione della presente assicurazione per qualsiasi motivodel contratto, anche se sempreché il comportamento colposo è stato posto in essere fatto che ha originato la richiesta si sia verificato durante o prima del il periodo di validità della stessapolizza.

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Samples: www.amissima.it

Inizio e termine della garanzia. L’assicurazione L'assicurazione vale per i comportamenti colposi commessi nel periodo di efficacia dell'assicurazione anche se le richieste di risarcimento venissero presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo all'Assicurato od al Contraente, entro il termine di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a 5 anni. L'assicurazione vale inoltre per i comportamenti colposi posti in essere non oltre due a cinque anni prima della data di effetto inizio della polizzagaranzia. L’Assicurato dichiara, ai sensi Agli effetti di quanto previsto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 c.c.artt.1892 -1893 C.C., il Contraente dichiara di non aver avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e in ordine a comportamenti colposi, nè di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo dell'obbligo di risarcimento per danno fatti a lui imputabileimputabili già al momento della stipulazione del contratto. L’assicurazione non ha più effetto dalla data di scadenza della polizza, sono pertanto escluse dalla La garanzia le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato successivamente alla cessazione della presente assicurazione per qualsiasi motivo, anche se postuma cessa nel caso che il comportamento colposo è stato posto in essere durante o prima del periodo di validità della stessarischio sia assicurato presso altro assicuratore con polizza che offra garanzie similari.

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Samples: www.amt.ct.it

Inizio e termine della garanzia. L’assicurazione La garanzia della presente sezione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta alla Contraente e/o all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessadell’assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della polizza. L’Assicurato dichiara, ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 c.c., di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento per danno a lui imputabile. L’assicurazione non ha più effetto indipendentemente dalla data di scadenza della polizza, sono pertanto escluse dalla garanzia le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato successivamente alla cessazione della presente assicurazione per qualsiasi motivo, anche se in cui il comportamento colposo è fatto che ha originato il sinistro sia stato posto in essere durante o prima del in un periodo non superiore ai 2 (due) anni precedenti la stipula della polizza. L’assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 6 (sei) mesi successivi alla scadenza della presente polizza (periodo di garanzia postuma) purché afferenti a fatti posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa. La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità della stessanei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l’Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

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Samples: Polizza Multirischi Per L’assicurazione Infortuni E Responsabilità Civile Generale a Favore Dell’ Automobile Club D’italia