Common use of Inizio e termine della garanzia Clause in Contracts

Inizio e termine della garanzia. L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicura- to nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell’assicurazione. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892,1893 e 1894 del Codice Civile, gli assicurati dichiarano, e la Società ne prende atto, di non avere mai ricevu- to alcuna richiesta di risarcimento indennizzabile ai sensi della presente assicurazione e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento - pre- sentate a loro stessi e/o all’Ente di appartenenza - indennizzabili ai sensi della presente assi- curazione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, purché non determinata da provve- dimento di revoca individuale da parte dell’Autorità preposta, l’assicurazione vale per le richie- ste di risarcimento presentate per la prima volta allo stesso nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell’assicurazione.

Appears in 1 contract

Samples: www.csap.it

Inizio e termine della garanzia. L’assicurazione L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate pervenute all’Assicurato per la prima volta all’assicura- to nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessadell’Assicurazione, a condizione indipendentemente dalla data in cui i comportamenti che abbiano causato tali richieste di risarcimento siano conseguenti a comportamenti colposi stati posti in essere non oltre due anni prima della (retroattività illimitata). Qualora l’Assicurato abbia polizza, per il medesimo rischio con la scrivente Società, avente scadenza alla data di effetto dell’assicurazionedecorrenza della presente polizza, quest’ultima si intenderà in sostituzione della precedente senza soluzione di continuità assicurativa. Agli effetti Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 1892,1893 Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli assicurati dichiarano, l’Assicurato dichiara e la Società ne prende atto, di non avere mai ricevu- to alcuna richiesta di risarcimento indennizzabile ai sensi della presente assicurazione e di non essere a conoscenza di atti circostanze o fatti situazioni che possano dar luogo a possono determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento - pre- sentate a loro stessi e/o all’Ente di appartenenza - indennizzabili ai sensi della presente assi- curazione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, purché non determinata occasionate da provve- dimento di revoca individuale da parte dell’Autorità preposta, l’assicurazione vale per le richie- ste di risarcimento presentate per la prima volta allo stesso nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni fatti già verificatisi prima della data di effetto dell’assicurazionedella presente Polizza.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Assicurazione Responsabilità Civile Professionale Avvocati

Inizio e termine della garanzia. L’assicurazione L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicura- to all’Assicurato nel corso del di periodo di efficacia dell’assicurazione della assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell’assicurazionenello stesso periodo. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892,1893 e 1894 del Codice Civilecodice civile, gli assicurati dichiaranol’Assicurato dichiara, e la Società Compagnia ne prende atto, di non avere mai ricevu- to alcuna aver ricevuto nessuna richiesta di risarcimento indennizzabile ai sensi della presente assicurazione e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento - pre- sentate – presentate a loro stessi e/o all’Ente di appartenenza - indennizzabili ai sensi della presente assi- curazionepolizza. Nel caso di decesso dell’Assicurato o di cessazione del mandato, o del rapporto di lavoro, purché non determinata determinato da provve- dimento provvedimento di revoca individuale o di scioglimento dell’organo collegiale da parte dell’Autorità dell’Autorità’ preposta, l’assicurazione l’Assicurazione vale per le richie- ste richieste di risarcimento risarcimento, presentate per la prima volta allo stesso o, in caso di decesso, ai suoi eredi, nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell’assicurazione.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Appalto

Inizio e termine della garanzia. L’assicurazione vale La garanzia viene prestata per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicura- to avanzate nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione stessavalidità dell’assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell’assicurazione. Agli Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di quanto disposto dagli articoli 1892,1893 e 1894 del Codice Civile, gli assicurati dichiaranoimputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti. Xxxxx restando gli obblighi stabiliti in ordine ai termini ed alle modalità di denuncia dei sinistri la garanzia resta efficace: - per i sinistri denunciati alla Società ne prende attoentro due anni dalla cessazione della polizza, di non avere mai ricevu- to alcuna richiesta di risarcimento indennizzabile ai sensi della presente assicurazione e di non essere purché relativi a conoscenza di atti o fatti che possano dar luogo a richieste di risarcimento - pre- sentate a loro stessi e/o all’Ente di appartenenza - indennizzabili ai sensi della presente assi- curazione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, purché non determinata da provve- dimento di revoca individuale da parte dell’Autorità preposta, l’assicurazione vale per le richie- ste di risarcimento presentate per la prima volta allo stesso nel corso del atti posti in essere durante il periodo di efficacia dell’assicurazione della stessa. - qualora, durante il periodo di validità dell’Assicurazione, si sia verificata la cessazione dell’attività svolta dall’Assicurato presso l’Amministrazione di appartenenza, dovuta a condizione che tali richieste siano conseguenti pensionamento, o a morte, o a qualsiasi altro motivo ad eccezione del licenziamento per giusta causa, la garanzia è comunque operante per i sinistri denunciati alla Società nei cinque anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolti presso la medesima Amministrazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data durante il periodo di effetto dell’assicurazioneefficacia dell’Assicurazione stessa.

Appears in 1 contract

Samples: www.poliziadistato.it