Common use of Inquadramenti Clause in Contracts

Inquadramenti. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003, come mo- dificato dall’art. 1 bis, comma 1, lett.c), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, le Parti convengono che nei contratti di inse- rimento, stipulati ai sensi del presente articolo o di accordi aziendali preceden- temente sottoscritti, anche alle lavoratrici di cui all’art. 54, comma 1, lett. e) si applica la medesima disciplina sulle modalità di inquadramento definita per i la- voratori assunti con contratto di inserimento. Le Parti, nel riconoscere che il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed articolazione della prestazione lavorativa, intendono va- lorizzare il rapporto di lavoro a tempo parziale quale istituto in grado di rispondere alle esigenze organizzative delle Aziende e a quelle individuali dei lavoratori e delle lavoratrici. Le corresponsioni ultra mensili (tredicesima e quattordicesima mensilità) saranno erogate pro-rata, in relazione al tempo trascorso in part-time o in full-time nel corso dell’anno solare di riferimento. Per gli istituti non soggetti a riproporzionamento si fa riferimento a quanto defi- nito dalla Commissione Tecnica Paritetica di settore in data 2 dicembre 2003, istituita ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 4 dell’art. 15 del CCNL 24.7.2001. - sono compensate entro i limiti del 15% della durata settimanale del part-time con una maggiorazione pari al 20% della retribuzione oraria come definita dall’art. 35 (“Struttura retributiva”); per le ore eccedenti tale limite si applica la maggiora- zione del 40% della predetta retribuzione oraria. non procrastinabili), è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario ri- dotto concordato. E’ altresì consentito, sempre in presenza di specifiche esi- genze organizzative e produttive, il ricorso al lavoro in giorni diversi da quelli in cui si dovrebbe svolgere la prestazione contrattualmente concordata. Lo svolgi- mento di tali prestazioni è ammesso, oltre che nelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato, anche in ogni fattispecie in cui è possibile l’as- sunzione a tempo determinato. Le predette prestazioni - che costituiscono lavoro supplementare - sono ammesse, previa richiesta dell’Azienda, entro il limite mas- simo del 30% dell’orario annuo stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale. Le ore di lavoro supplementare effettuate entro il limite del 15% della durata set- timanale del part-time sono retribuite come ore ordinarie. Alle ore eventualmente prestate eccedenti tale limite - sempre che non ricorra la fattispecie del lavoro straordinario - si applica una percentuale di maggiorazione del 40% della retri- buzione oraria, come definita dall’art. 35 (“Struttura retributiva”), con eventuali conguagli a livello annuale.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Inquadramenti. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003, come mo- dificato dall’art. 1 bis, comma 1, lett.c), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80Con riferimento a quanto previsto dal C.C.N.L. del 7/12/2000 e dal “Progetto professionalità” di cui all’accordo aziendale del 21/02/2002, le Parti convengono che nei contratti si danno atto che, al fine di inse- rimentodare pari opportunità di sviluppo professionale e di carriera da attuarsi in coerenza con le strategie aziendali, stipulati la valorizzazione della professionalità dei dipendenti deve essere realizzata mediante: - formazione adeguata e correlata ai sensi fabbisogni e alle opportunità di crescita professionale; - esperienza pratica di lavoro e la mobilità su diverse posizioni di lavoro; - definizione di metodi e criteri di valutazione e di sviluppo professionale, analisi delle competenze e valutazione del presente articolo o potenziale. Le Parti individuano le seguenti correlazioni tra sistema di accordi aziendali preceden- temente sottoscritti, anche alle lavoratrici di cui inquadramento e profili professionali: 3a Area Professionale In relazione a quanto previsto dalla “Norma Transitoria” in calce all’art. 54109 del C.C.N.L. 7/12/2000, comma 1, lett. e) si applica la medesima disciplina sulle modalità vengono previsti i seguenti inquadramenti connessi ad alcuni profili professionali: - è inquadrato nel 3° livello retributivo colui che ha ricevuto l’incarico di inquadramento definita per i la- voratori assunti con contratto responsabile di inserimento. Le Parti, Reparto rientrando in tale incarico anche il responsabile di ciascun turno lavorativo svolto presso il CED aziendale; - è inquadrato nel riconoscere che 4° livello retributivo il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed articolazione della prestazione lavorativa, intendono va- lorizzare il rapporto responsabile di lavoro a tempo parziale quale istituto in grado di rispondere alle esigenze organizzative delle Aziende e a quelle individuali dei lavoratori e delle lavoratrici. Le corresponsioni ultra mensili (tredicesima e quattordicesima mensilità) saranno erogate pro-rataReparto dopo 24 mesi, in relazione al tempo trascorso via continuativa, di espletamento dell’incarico; - è inquadrato nel 2° livello retributivo l’addetto che, in part-time o possesso di un coerente titolo di studio e dopo aver ottenuto almeno due valutazioni annuali positive consecutive, abbia svolto per un periodo di almeno 36 mesi, in full-time via continuativa e prevalente, attività di consulenza di rilevante complessità nei confronti delle BCC; - è inquadrato nel corso dell’anno solare 3° livello retributivo l’addetto allo sviluppo che, dopo aver ottenuto almeno 2 valutazioni annuali positive consecutive, abbia ricevuto l’incarico di riferimentogestire l’intero rapporto commerciale con gruppi di BCC. Per gli istituti non soggetti a riproporzionamento si fa riferimento a quanto defi- nito dalla Commissione Tecnica Paritetica Dopo 36 mesi di settore in data espletamento della relativa attività e fermo restando il conseguimento di 2 dicembre 2003valutazioni annuali positive consecutive, istituita ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 4 dell’art. 15 del CCNL 24.7.2001. - sono compensate entro i limiti del 15% della durata settimanale del part-time con una maggiorazione pari al 20% della retribuzione oraria come definita dall’art. 35 (“Struttura retributiva”); per le ore eccedenti tale limite si applica la maggiora- zione del 40% della predetta retribuzione oraria. non procrastinabili), è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario ri- dotto concordato. E’ altresì consentito, sempre in presenza di specifiche esi- genze organizzative e produttive, il ricorso al lavoro in giorni diversi da quelli in cui si dovrebbe svolgere la prestazione contrattualmente concordata. Lo svolgi- mento di tali prestazioni è ammesso, oltre che nelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato, anche in ogni fattispecie in cui è possibile l’as- sunzione a tempo determinato. Le predette prestazioni - che costituiscono lavoro supplementare - sono ammesse, previa richiesta dell’Azienda, entro il limite mas- simo del 30% dell’orario annuo stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale. Le ore di lavoro supplementare effettuate entro il limite del 15% della durata set- timanale del part-time sono retribuite come ore ordinarie. Alle ore eventualmente prestate eccedenti tale limite - sempre che non ricorra la fattispecie del lavoro straordinario - si applica una percentuale di maggiorazione del 40% della retri- buzione oraria, come definita dall’art. 35 (“Struttura retributiva”), con eventuali conguagli a viene inquadrato nel 4° livello annualeretributivo.

Appears in 1 contract

Samples: www.firstcisl.it

Inquadramenti. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003, come mo- dificato dall’art. 1 bis, comma 1, lett.c), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80Con riferimento a quanto previsto dal C.C.N.L. del 7/12/2000 e dal “Progetto professionalità” di cui all’accordo aziendale del 21/02/2002, le Parti convengono che nei contratti si danno atto che, al fine di inse- rimentodare pari opportunità di sviluppo professionale e di carriera da attuarsi in coerenza con le strategie aziendali, stipulati la valorizzazione della professionalità dei dipendenti deve essere realizzata mediante: - formazione adeguata e correlata ai sensi fabbisogni e alle opportunità di crescita professionale; - esperienza pratica di lavoro e la mobilità su diverse posizioni di lavoro; - definizione di metodi e criteri di valutazione e di sviluppo professionale, analisi delle competenze e valutazione del presente articolo o potenziale. Le Parti individuano le seguenti correlazioni tra sistema di accordi aziendali preceden- temente sottoscritti, anche alle lavoratrici di cui inquadramento e profili professionali: In relazione a quanto previsto dalla “Norma Transitoria” in calce all’art. 54109 del C.C.N.L. 7/12/2000, comma 1, lett. e) si applica la medesima disciplina sulle modalità vengono previsti i seguenti inquadramenti connessi ad alcuni profili professionali: - è inquadrato nel 3° livello retributivo colui che ha ricevuto l’incarico di inquadramento definita per i la- voratori assunti con contratto responsabile di inserimento. Le Parti, Reparto rientrando in tale incarico anche il responsabile di ciascun turno lavorativo svolto presso il CED aziendale; - è inquadrato nel riconoscere che 4° livello retributivo il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed articolazione della prestazione lavorativa, intendono va- lorizzare il rapporto responsabile di lavoro a tempo parziale quale istituto in grado di rispondere alle esigenze organizzative delle Aziende e a quelle individuali dei lavoratori e delle lavoratrici. Le corresponsioni ultra mensili (tredicesima e quattordicesima mensilità) saranno erogate pro-rataReparto dopo 24 mesi, in relazione al tempo trascorso via continuativa, di espletamento dell’incarico; - è inquadrato nel 2° livello retributivo l’addetto che, in part-time o possesso di un coerente titolo di studio e dopo aver ottenuto almeno due valutazioni annuali positive consecutive, abbia svolto per un periodo di almeno 36 mesi, in full-time via continuativa e prevalente, attività di consulenza di rilevante complessità nei confronti delle BCC; - è inquadrato nel corso dell’anno solare 3° livello retributivo l’addetto allo sviluppo che, dopo aver ottenuto almeno 2 valutazioni annuali positive consecutive, abbia ricevuto l’incarico di riferimentogestire l’intero rapporto commerciale con gruppi di BCC. Per gli istituti non soggetti a riproporzionamento si fa riferimento a quanto defi- nito dalla Commissione Tecnica Paritetica Dopo 36 mesi di settore in data espletamento della relativa attività e fermo restando il conseguimento di 2 dicembre 2003valutazioni annuali positive consecutive, istituita ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 4 dell’art. 15 del CCNL 24.7.2001. - sono compensate entro i limiti del 15% della durata settimanale del part-time con una maggiorazione pari al 20% della retribuzione oraria come definita dall’art. 35 (“Struttura retributiva”); per le ore eccedenti tale limite si applica la maggiora- zione del 40% della predetta retribuzione oraria. non procrastinabili), è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario ri- dotto concordato. E’ altresì consentito, sempre in presenza di specifiche esi- genze organizzative e produttive, il ricorso al lavoro in giorni diversi da quelli in cui si dovrebbe svolgere la prestazione contrattualmente concordata. Lo svolgi- mento di tali prestazioni è ammesso, oltre che nelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato, anche in ogni fattispecie in cui è possibile l’as- sunzione a tempo determinato. Le predette prestazioni - che costituiscono lavoro supplementare - sono ammesse, previa richiesta dell’Azienda, entro il limite mas- simo del 30% dell’orario annuo stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale. Le ore di lavoro supplementare effettuate entro il limite del 15% della durata set- timanale del part-time sono retribuite come ore ordinarie. Alle ore eventualmente prestate eccedenti tale limite - sempre che non ricorra la fattispecie del lavoro straordinario - si applica una percentuale di maggiorazione del 40% della retri- buzione oraria, come definita dall’art. 35 (“Struttura retributiva”), con eventuali conguagli a viene inquadrato nel 4° livello annualeretributivo.

Appears in 1 contract

Samples: www.firstcisl.it

Inquadramenti. Ai sensi dell’artUniCredit Banca è molto cambiata nella sua Organizzazione del Lavoro rispetto al momento della sua nascita, nel Gennaio 2003. 59Gli Inquadramenti applicati sono peraltro quelli previsti dal Contratto Integrativo Aziendale del Credito Italiano, comma che risale al Maggio 2001. La Piattaforma per il primo C.I.A. dopo la realizzazione del Progetto S3 non può quindi prescindere dal “rimettere a fuoco” la fotografia della struttura aziendale così come è venuta articolandosi in questi anni. Gli Inquadramenti sono, da sempre lo strumento per il riconoscimento (in base ad elementi oggettivi) della professionalità che Lavoratrici e Lavoratori esprimono, e che l'Azienda richiede loro, nel ricoprire i vari Ruoli previsti dal Modello Organizzativo dell'impresa. Da qualche anno rappresentano anche una risposta, strutturale e permanente, alla politica messa in atto dalla Banca con gli Incentivi, sempre più pervasivi ma anche, per loro natura, aleatori ed in gran parte discrezionali. L'applicazione della Normativa sugli Inquadramenti, così come disciplinata dal vigente C.I.A. e sue successive integrazioni e modificazioni, ha efficacemente rapportato le professionalità tempo per tempo emerse nella realtà operativa ad adeguati livelli di equilibrio tra Aree Professionali e Quadri Direttivi – attualmente il personale si articola in un 1% di Dirigenti, D. Lgs42% di Quadri Direttivi e 57% di appartenenti alle are Professionali - ed ha contribuito a valorizzare il Personale Femminile, anche se in misura ancora insufficiente. n. 276/2003Questo capitolo della Piattaforma affronta dunque, con uno sguardo attento anche al futuro prossimo, la nuova realtà di UniCredit Banca non disgiunta dai mutati elementi di quadro, che conseguono al variare delle normative nazionali di categoria, come mo- dificato della legislazione sul lavoro. Va anche richiamato il fatto che, il 18 ottobre 2004, è stato raggiunto un Accordo per normare le Nuove Figure Professionali sorte per effetto della creazione del Ruolo di Sviluppatore e della rivisitazione della Rete con l’istituzione degli Sportelli Leggeri e Staccati. Premessa necessaria alla trattativa è, comunque, la riscrittura di una chiara norma, che la renda realmente ed effettivamente esigibile, per il recupero dei periodi di “anzianità pregressa nelle mansioni”, anche se non continuativi, ripristinando quanto previsto in merito sia dal C.I.A. Credito Italiano che dall’Accordo del 20/01/2003, ed oggi in larga parte disatteso da un'applicazione aziendale assolutamente arbitraria e non giustificata (oltre che da noi, ovviamente, non condivisa). Tale norma dovrà anche prevedere il conteggio, ai fini della determinazione delle “anzianità nelle mansioni”, dei periodi di assenza per maternità (v. capitolo Welfare di Gruppo), e la validità delle “anzianità pregresse” anche nel caso di mobilità tra aziende del Gruppo. Come noto il vigente CCNL assegna alla Contrattazione Aziendale la possibilità di individuare Nuove Figure e Profili Professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti organizzativi; tale facoltà si estrinseca attraverso un potere di contrattazione pieno fino al Quadro Direttivo di II livello; mentre i profili di Quadro Direttivo di III e IV livello e i Ruoli Chiave sono sottoposti alla cosiddetta “Procedura Quadri Direttivi”, prevista dall’art. 1 bis73 del CCNL, comma 1nel corso della quale le XX.XX. possono solo formulare osservazioni e proposte che l’Azienda si riserva di accogliere. ➔ Ai fini del computo degli addetti per l’applicazione della normativa sugli inquadramenti, lett.c)nonché del riconoscimento dell’Indennità di Reggenza, D.L. 14 marzo 2005vanno inclusi, n. 35oltre al Responsabile/Preposto/Direttore di Agenzia, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, i Lavoratori e le Parti convengono che nei contratti di inse- rimento, stipulati ai sensi del presente articolo o di accordi aziendali preceden- temente sottoscritti, anche alle lavoratrici di cui all’art. 54, comma 1, lett. e) si applica la medesima disciplina sulle modalità di inquadramento definita per i la- voratori Lavoratrici assunti con contratto Contratto di inserimento. Le PartiApprendistato, nel riconoscere che il lavoro mentre i dipendenti con Contratto a tempo parziale può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed articolazione della prestazione lavorativaTempo Parziale si considerano ognuno come una unità, intendono va- lorizzare il rapporto di lavoro a tempo parziale quale istituto in grado di rispondere alle esigenze organizzative delle Aziende e a quelle individuali dei lavoratori e delle lavoratrici. Le corresponsioni ultra mensili (tredicesima e quattordicesima mensilità) saranno erogate pro-rata, in relazione al tempo trascorso in part-time o in full-time nel corso dell’anno solare di riferimento. Per gli istituti non soggetti a riproporzionamento si fa riferimento a quanto defi- nito dalla Commissione Tecnica Paritetica di settore in data 2 dicembre 2003, istituita ai sensi dell’ultimo capoverso del comma 4 dell’art. 15 del CCNL 24.7.2001. - sono compensate entro i limiti del 15% della durata settimanale del part-time con una maggiorazione pari al 20% della retribuzione oraria come definita dall’art. 35 (“Struttura retributiva”); per le ore eccedenti tale limite si applica la maggiora- zione del 40% della predetta retribuzione oraria. non procrastinabili), è consentita la prestazione di lavoro eccedente l’orario ri- dotto concordato. E’ altresì consentito, sempre in presenza di specifiche esi- genze organizzative e produttive, il ricorso al lavoro in giorni diversi da quelli in cui si dovrebbe svolgere la prestazione contrattualmente concordata. Lo svolgi- mento di tali prestazioni è ammesso, oltre che nelle ipotesi di rapporto di lavoro part-time a tempo indeterminato, anche in ogni fattispecie in cui è possibile l’as- sunzione a tempo determinato. Le predette prestazioni - che costituiscono lavoro supplementare - sono ammesse, previa richiesta dell’Azienda, entro il limite mas- simo del 30% dell’orario annuo stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale. Le ore di lavoro supplementare effettuate entro il limite del 15% della durata set- timanale del part-time sono retribuite come ore ordinarie. Alle ore eventualmente prestate eccedenti tale limite - sempre che non ricorra la fattispecie del lavoro straordinario - si applica una percentuale di maggiorazione del 40% della retri- buzione oraria, come definita dall’art. 35 (“Struttura retributiva”), con eventuali conguagli a livello annualeindipendentemente dall’orario praticato.

Appears in 1 contract

Samples: www.fabiunicredit.org