Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore. Le disposizioni del presente Contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono cor- relative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. il Agli effetti del precedente comma si considerano costituenti un unico istituto complesso degli istituti individuali e collettivi di carattere normativo-regola- mentare. non tore Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente Contratto, hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevoli al lavora- attualmente in servizio non derivanti da accordi nazionali, le quali continue- ranno ad essere mantenute ad personam.
Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore. Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Agli effetti del precedente comma si considerano costituenti un unico istituto il complesso degli istituti di carattere normativo regolamentare (norme generali disciplinari, ferie, preavviso e TFR, malattia ed infortunio, puerperio). Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute 'ad personam'.
Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore. Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Agli effetti del precedente comma si considerano costituenti un unico istituto il complesso degli istituti di carattere normativo regolamentare (norme generali disciplinari, ferie, preavviso e trattamento di fine rapporto, malattia ed infortunio, puerperio). Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute ad personam.
Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore. Art. 85 Decorrenza e durata - Una tantum
Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore. Il presente contratto annulla e sostituisce ogni contratto collettivo nazionale, regionale e provinciale eventualmente vigente alla data di stipula del presente contratto. Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con altro trattamento contrattuale. Fermo restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni definite a livello aziendale e territoriale più favorevoli al lavoratore in servizio alla data di stipula del presente contratto.