Insorgenza del caso assicurativo. Mod. NET/0038/1 ‐ Ed. 01.2019 1) Ai fini della presente Assicurazione, l’insorgenza del “Caso assicurativo” si determina trascorsi 30 giorni dal mancato pagamento da parte del Conduttore del canone di locazione oggetto del rischio e/o dei relativi oneri accessori rispetto ai termini previsti dal Contratto di Locazione stesso o da norme di legge. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del “Caso assicurativo”, si fa riferimento alla data della prima violazione. 2) La garanzia assicurativa viene prestata per i “Casi assicurativi” che siano insorti durante il periodo di validità dell’Assicurazione. 3) La garanzia non ha luogo nei “Casi assicurativi” insorgenti da Contratti di Locazione che al momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetti dal Locatore o dal Conduttore o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei medesimi. 4) Si considerano a tutti gli effetti come “Unico caso assicurativo” le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
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Samples: Insurance Contract
Insorgenza del caso assicurativo. Mod1. NET/0038/1 ‐ Ed. 01.2019
1) Ai fini della presente Assicurazionepolizza, l’insorgenza per insorgenza del “Caso assicurativo” caso assicurativo si determina trascorsi 30 giorni dal mancato pagamento da parte del Conduttore del canone di locazione oggetto del rischio e/o dei relativi oneri accessori rispetto ai termini previsti dal Contratto di Locazione stesso o da norme di leggeintende: sicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. In in presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del “Caso assicurativo”caso as- abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto; il momento in cui l’Assicurato, si fa riferimento alla data della prima violazione.la controparte o un terzo ficarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; il momento del veri- 77 di 85 - per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - - per tutte le restanti ipotesi - -
2) . La garanzia assicurativa viene prestata per i “Casi assicurativi” casi assicurativi che siano insorti: - durante il periodo di validità dell’assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risar- cimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; - a deroga di quanto previsto dall’art. 6, trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza dell’assicu- razione, in tutte le restanti ipotesi.
3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità dell’Assicurazionedel- l’assicurazione e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini del- l’art. 100, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione dell’assicurazione stessa.
3) La garanzia non ha luogo nei “Casi assicurativi” insorgenti da Contratti di Locazione che al momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetti dal Locatore o dal Conduttore o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei medesimi.
4) Si considerano a tutti gli effetti come “Unico caso assicurativo” le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
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Samples: Assicurazione Contro I Danni All’esercizio Commerciale
Insorgenza del caso assicurativo. Mod. NET/0038/1 ‐ Ed. 01.2019
1) Ai fini della presente Assicurazione, l’insorgenza del “Caso assicurativo” si determina trascorsi 30 giorni dal mancato pagamento da parte del Conduttore del canone di locazione oggetto del rischio e/o dei relativi oneri accessori rispetto ai termini previsti dal Contratto di Locazione stesso o da norme di legge. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del “Caso assicurativo”, si fa riferimento alla data della prima violazione.
2) La garanzia assicurativa viene prestata per i “Casi assicurativi” che siano insorti durante il periodo di validità dell’Assicurazione.
3) La garanzia non ha luogo nei “Casi assicurativi” insorgenti da Contratti di Locazione che in relazione ai quali, al momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati dell'Assicurazione: - sia già disdetti stata data disdetta dal Locatore o dal Conduttore Conduttore; - sia stata chiesta la risoluzione o la cui rescissione, risoluzione modificazione dal Locatore o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei medesimidal Conduttore.
4) Si considerano a tutti gli effetti come “Unico caso assicurativo” le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
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Samples: Assicurazione Danni
Insorgenza del caso assicurativo. Mod. NET/0038/1 ‐ Ed. 01.2019
1) Ai fini della presente Assicurazione, l’insorgenza del “Caso assicurativo” si determina trascorsi 30 giorni dal mancato pagamento da parte del Conduttore del canone di locazione oggetto del rischio e/o dei relativi oneri accessori rispetto ai termini previsti dal Contratto di Locazione stesso o da norme di legge. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del “Caso assicurativo”, si fa riferimento alla data della prima violazione.
2) La garanzia assicurativa viene prestata per i “Casi assicurativi” che siano insorti durante il periodo di validità dell’Assicurazione.
3) La garanzia non ha luogo nei “Casi assicurativi” insorgenti da Contratti di Locazione che al momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetti dal Locatore o dal Conduttore o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei medesimi.
4) Si considerano a tutti gli effetti come “Unico caso assicurativo” le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni