Common use of Interessi Clause in Contracts

Interessi. Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla relativa Data di Scadenza (esclusa) ai sensi del precedente Articolo 6 (Data di Emissione e Data di Godimento), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articoli 10 (Rimborso Anticipato ad opzione degli Obbligazionisti) e 11 (Rimborso Anticipato ad opzione dell’Emittente) al tasso fisso annuo lordo (il “Tasso di Interesse”) pari al 6,25% del valore nominale di volta in volta non ancora rimborsato (il “Valore Nominale Residuo”). Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base trimestrale, a ciascuna Data di Pagamento Interessi. Qualora la relativa Data di Pagamento Interessi dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo né la riduzione dell’importo dovuto in favore od a carico degli Obbligazionisti (Modified Following Business Day Convention – Unadjusted). Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

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Interessi. Le Obbligazioni sono fruttifere Il Prestito Obbligazionario è fruttifero di interessi a partire al tasso fisso nominale annuo lordo (il “Tasso di Interesse”) con un tasso minimo di interesse pari al 5,5% (il “Tasso Minimo di Interesse”) dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla relativa Data di Scadenza (esclusa) ai sensi del precedente Articolo 6 (Data di Emissione e Data di Godimento), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articoli al successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore dell’Emittente) ovvero all’Articolo 10 (Rimborso Anticipato ad opzione anticipato a favore degli Obbligazionisti) e 11 (Rimborso Anticipato ad opzione dell’Emittente) al tasso fisso annuo lordo (il “). Il Tasso di Interesse”Interesse sarà de- terminato l’ultimo giorno del Periodo di Distribuzione dopo la chiusura dei mercati e comunicato secondo le modalità previste all’Articolo 21 (Varie) pari al 6,25% del valore nominale di volta in volta non ancora rimborsato (il “Valore Nominale Residuo”)che segue. Gli Interessi interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base trimestrale, semestrale a ciascuna Data di Pagamento Interessi. Qualora la relativa Paga- mento, a decorrere dalla prima Data di Pagamento che cadrà il 9 settembre 2021. L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale delle Obbligazioni per il Tasso di Interesse applicabile, fermo restando che gli interessi semestrali sono calcolati considerando il numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo né la riduzione dell’importo dovuto in favore od a carico degli Obbligazionisti sulla base della convenzione Actual/Actual (Modified Following Business Day Convention – UnadjustedICMA). Ciascuna Obbligazione cesserà L’importo della cedola sarà arrotondato al centesi- mo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore). Le Obbligazioni cesseranno di maturare Interessi interessi alla prima tra le seguenti datetra:

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Interessi. Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla relativa Data di Scadenza (esclusa) anche in caso di emissione delle stesse in più tranches ai sensi del precedente Articolo 6 (Data di Emissione e Data di Godimento), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articoli 10 (Rimborso Anticipato ad opzione degli Obbligazionisti) e 11 (Rimborso Anticipato ad opzione dell’Emittente) al tasso fisso annuo lordo (il “Tasso di Interesse”) pari al 6,257% del valore nominale di volta in volta non ancora rimborsato (il “Valore Nominale Residuo”). Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base trimestrale, a ciascuna Data di Pagamento Interessi. Qualora la relativa Data di Pagamento Interessi dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo né la riduzione dell’importo dovuto in favore od a carico degli Obbligazionisti (Modified Following Business Day Convention – Unadjusted). Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

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Interessi. Le Obbligazioni I Xxxxxx sono fruttifere fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla relativa Data di Scadenza (esclusa) ai sensi del precedente Articolo 6 (Data di Emissione e Data di Godimento), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articoli nel successivo Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli) od Articolo 10 (Rimborso Anticipato ad opzione degli Obbligazionisti) e 11 (Rimborso Anticipato ad opzione anticipato a favore dell’Emittente) ), al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 5,50% (cinque virgola cinquanta per cento) (il “Tasso di InteresseInteresse Iniziale”) pari al 6,25% del calcolato sul valore nominale di volta in volta non ancora rimborsato dei Titoli. A seconda del valore del Covenant Finanziario PFN/EBITDA riferito a ciascuna Data di Calcolo nella Dichiarazione sui Covenant, e salvo quanto previsto all’Articolo 12 (Impegni dell’Emittente) (vii) il Tasso di Interesse Iniziale può essere aumentato o diminuito (il Tasso di Interesse Iniziale, come aumentato ai sensi del presente Articolo 7, il Valore Nominale ResiduoTasso di Interesse Variato)) sulla base di quanto riportato di seguito: Resta inteso che il relativo Tasso di Interesse Variato (ovvero il Tasso di Interesse Iniziale in caso di successiva applicazione dello stesso a seguito del ripristino del parametro finanziario ai livelli iniziali) sarà applicato a partire dal Periodo di Interessi che ha inizio dalla Data di Pagamento (inclusa) precedente alla Data di Verifica in cui sia verificato e calcolato il suddetto Covenant Finanziario. Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base trimestrale, semestrale a ciascuna Data di Pagamento Interessi. Qualora la relativa Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento Interessi dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo né la riduzione dell’importo dovuto in favore od a carico degli Obbligazionisti (Modified Following Business Day Convention – Unadjusted)Pagamento. Ciascuna Obbligazione Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

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Interessi. Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla relativa Data di Scadenza (esclusa) ai sensi del precedente Articolo 6 (Data di Emissione e Data di Godimento), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articoli 10 (Rimborso Anticipato ad opzione degli Obbligazionisti) e 11 (Rimborso Anticipato ad opzione dell’Emittente) al tasso fisso annuo lordo (il “Tasso di Interesse”) pari al 6,257,00% del valore nominale di volta in volta non ancora rimborsato (il “Valore Nominale Residuo”)Nominale. Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base trimestrale, a ciascuna Data di Pagamento Interessi. Qualora la relativa Data di Pagamento Interessi dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo né la riduzione dell’importo dovuto in favore od a carico degli Obbligazionisti (Modified Following Business Day Convention – Unadjusted). Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

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