Interposizione di terzi. Il contratto di dispacciamento può essere concluso direttamente dal titolare delle risorse connesse al sistema elettrico, o per l’interposizione di un terzo nella forma di un mandato senza rappresentanza. Fatto salvo quanto riportato nella Sezione 3.1.4, in caso di interposizione di terzi, il soggetto che stipula il contratto di dispacciamento deve altresì stipulare il contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, qualora previsto. Nel caso di interposizione di terzi la qualifica di BRP è attribuita direttamente al soggetto terzo che ha concluso il contratto di dispacciamento.
Interposizione di terzi. Il contratto per l’erogazione dei servizi ancillari nazionali globali può essere concluso direttamente dal titolare delle risorse connesse al sistema elettrico o per l’interposizione di un terzo nella forma di un mandato senza rappresentanza. Nel caso di interposizione di terzi la qualifica di BSP è attribuita direttamente al soggetto terzo che ha concluso il contratto. Per i servizi ancillari per il bilanciamento e per il ridispacciamento la stipula del contratto per l’erogazione dei servizi ancillari nazionali globali è sempre obbligatoria in quanto detti servizi possono essere erogati esclusivamente per il tramite dei BSP. Si rinvia alle Sezioni 14 e 15 per ulteriori dettagli. Per i servizi ancillari non relativi alla frequenza e il servizio di modulazione straordinaria la situazione è più variegata. I servizi ancillari non relativi alla frequenza sono, infatti, erogati obbligatoriamente da tutte le UP, UC, UI e UE qualificate per detti servizi ai sensi della Sezione 8.6. TERNA assicura nell’ambito del ridispacciamento che sia presente in servizio un numero adeguato di tali risorse. Non si tratta, quindi, di un approvvigionamento esplicito, ma di una copertura implicita del fabbisogno tramite ridispacciamento. Non è quindi necessario prevedere la stipula di uno specifico contratto, in quanto la movimentazione, se necessaria, può avvenire nell’ambito del ridispacciamento per il quale la stipula del contratto per l’erogazione dei servizi ancillari nazionali globali è obbligatoria. In deroga alla verifica implicita nell’ambito del ridispacciamento TERNA può prevedere anche procedure di approvvigionamento a termine ai sensi della Sezione 15.4 con stipula di contratti specifici direttamente con i BSP. In questo caso i titolari delle risorse connesse al sistema elettrico che intendono partecipare a dette procedure di approvvigionamento a termine sono tenuti a stipulare, direttamente o per il tramite di terzi, il contratto per l’erogazione dei servizi ancillari nazionali globali per acquisire la qualifica di BSP, in analogia a quanto previsto per gli altri servizi ancillari nazionali globali offerti dal BSP. Infine sempre con riferimento ai servizi ancillari non relativi alla frequenza, TERNA può prevedere corrispettivi forfettari a copertura delle perdite di energia attiva sostenute per l’erogazione di tali servizi: in questo caso, dato che i corrispettivi sono erogati ai BSP, la stipula del contratto per l’erogazione dei servizi ancillari nazionali globali è...
Interposizione di terzi. Il contratto per l’erogazione dei servizi ancillari nazionali globali può essere concluso direttamente dal titolare delle risorse connesse al sistema elettrico o per l’interposizione di un terzo nella forma di un mandato senza rappresentanza. Nel caso di interposizione di terzi la qualifica di BSP è attribuita direttamente al soggetto terzo che ha concluso il contratto.
Interposizione di terzi. Il contratto di adesione alla Piattaforma per Conti Energia può essere concluso diret- tamente dal BRP o dall’operatore di mercato interessato o per l’interposizione di un operatore di mercato terzo nella forma di un mandato senza rappresentanza. Nel caso di interposizione di un operatore di mercato terzo la qualifica di Operatore PCE è attribuita direttamente al soggetto terzo firmatario del contratto. In definitiva è lasciata ampia flessibilità ai soggetti nella definizione dei propri ruoli e nell’assunzione dei propri rischi: • i soggetti fisici (gestori delle UP e clienti finali), allacciati alla rete possono direttamente stipulare il contratto di dispacciamento con TERNA o delegare un soggetto terzo, assumendo gli uni o l’altro il ruolo di BRP • i soggetti fisici possono decidere se, in relazione alla fornitura dei servizi ancillari nazionali globali, partecipare direttamente al mercato di tali servizi (assumendo direttamente il ruolo di BSP) oppure delegare un soggetto terzo (coincidente con l’eventuale BRP o con un soggetto ancora diverso), che nel caso assumerebbe tale ruolo • sono ammesse forme miste in cui i soggetti svolgono il ruolo di BRP o BSP in relazione ad una parte delle immissioni e dei prelievi di competenza, delegando altri soggetti per la parte non coperta. • benchè la partecipazione al mercato dell’energia elettrica sia di fatto condi- zione obbligatoria per i BRP e i BSP, essi possono decidere se parteciparvi direttamente, stipulando il contratto col GME, oppure se delegare un soggetto terzo, assumendo gli uni o l’altro il ruolo di operatore di mercato • analoga flessibilità vale per le transazioni a termine che devono essere obbli- gatoriamente registrate sulla Piattaforma per Conti Energia (PCE): anche in questo caso il BRP può decidere di aderire alla PCE direttamente (diventando quindi operatore della PCE) o per il tramite di un operatore di mercato terzo. Le considerazioni svolte per le UP e le UC valgono per analogia anche se riferite alle UI e alle UE. Fanno eccezione solamente le risorse di stoccaggio 210/2021 per le quali è prevista la coincidenza obbligatoria fra BSP e BRP. Per tali risorse, infatti, il programma base è definito direttamente da TERNA, mentre al gestore della UP rimangono in capo la presentazione delle offerte sul mercato per il bilanciamento e il ridispaccia- mento e la regolazione dei corrispettivi di sbilanciamento e dei corrispettivi per le movimentazione. Appare quindi logico assegnare dette responsabi...
Interposizione di terzi. Il contratto di dispacciamento può essere concluso direttamente dal titolare delle risorse connesse al sistema elettrico, o per l’interposizione di un terzo nella forma di un mandato senza rappresentanza. Fatto salvo quanto riportato nella Sezione 3.1.4, in caso di interposizione di terzi, il soggetto che stipula il contratto di dispacciamento deve altresì stipulare il contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, qualora previsto. Nel caso di interposizione di terzi la qualifica di BRP è attribuita direttamente al soggetto terzo che ha concluso il contratto di dispacciamento. I clienti finali riforniti nell’ambito dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza di cui al Testo Integrato Vendita (TIV) diversi dal servizio di maggior tutela delegano la firma del contratto di dispacciamento e la firma del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione di energia elettrica al relativo esercente del servizio. I clienti finali ricompresi nel servizio di maggior tutela: • delegano la firma del contratto di dispacciamento all’Acquirente Unico (AU) • delegano la firma del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione di energia elettrica all’esercente la maggior tutela. Per le unità di produzione in ritiro dedicato, le UP in scambio sul posto e le UP con tariffa fissa onnicomprensiva, i relativi produttori delegano la firma del contratto di dispacciamento al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Interposizione di terzi. Il contratto per la partecipazione al mercato dell’energia elettrica può essere concluso direttamente dal BRP o dal BSP o per l’interposizione di un terzo nella forma di un mandato senza rappresentanza. Nel caso di interposizione di terzi la qualifica di operatore di mercato è attribuita direttamente al soggetto terzo firmatario del contratto. I BRP e i BSP possono delegare la firma del contratto anche solamente per una parte delle immissioni e dei prelievi di cui sono responsabili.
Interposizione di terzi. Il contratto per l’erogazione dei servizi ancillari nazionali globali può essere concluso direttamente dal titolare delle risorse connesse al sistema elettrico o per l’interposizione di un terzo nella forma di un mandato senza rappresentanza. Nel caso di interposizione di terzi la qualifica di BSP è attribuita direttamente al soggetto terzo che ha concluso il contratto. I servizi ancillari nazionali globali possono essere erogati da risorse localizzate sul territorio nazionale o da risorse localizzate sulle reti dei paesi terzi. Nel primo caso il contratto è stipulato direttamente dal relativo titolare o da un BSP da loro delegato. Nel secondo caso occorre fare una ulteriore distinzione: • per le risorse localizzate sulla rete dei TSO esteri, l’erogazione dei servizi è ge- stita tramite un modello TSO-TSO ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2195 [4] per il tramite delle piattaforme di bilanciamento; la risorsa deve, pertanto, obbedire alle regole di dispacciamento previste dal TSO a cui è connessa. • le UI e le UE sono equiparate a risorse localizzate sul territorio nazionale; in tal caso il relativo titolare stipula il contratto per l’erogazione dei servizi ancillari nazionali globali direttamente o per il tramite di un BSP.
Interposizione di terzi. Il contratto per l’erogazione dei servizi ancillari nazionali globali può essere concluso direttamente dal titolare delle risorse connesse al sistema elettrico o per l’interposizione di un terzo nella forma di un mandato senza rappresentanza. Nel caso di interposizione di terzi la qualifica di BSP è attribuita direttamente al soggetto terzo che ha concluso il contratto. Non è possibile delegare la firma del contratto per l’erogazione dei servizi ancillari nazionali globali al GSE e all’AU. Questi soggetti non possono, pertanto, assumere la qualifica di BSP.