Interruzione di attività la responsabilità derivante da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di sinistro indennizzabile.
Interruzione di attività. La responsabilità derivante da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di sinistro indennizzabile. La garanzia comprende i danni derivanti da irregolare o mancata erogazione di gas, acqua, depurazione, calore, elettricità o altri servizi purché conseguente ad un guasto od un danno che abbia colpito i beni utilizzati dall’Assicurato e causato l’irregolare o mancata erogazione.
Interruzione di attività. L’Assicuratore indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell’Assicurato:
i. La perdita di Profitto Lordo sostenuta dall’Assicurato, e
ii. L’Aumento del costo del lavoro sostenuto dall’Assicurato derivante da una Violazione della sicurezza o da una Violazione della confidenzialità di dati personali, in ogni caso scoperta durante il Periodo Assicurativo.
Interruzione di attività. La conseguenza di un evento che provochi ad un’attività artigianale, commerciale, industriale o di servizi danni tali da impedirne la ripresa nello stesso luogo Manutenzione Ordinaria Gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Le opere di Manutenzione Ordinaria non richiedono un titolo abilitativo per eseguire i lavori. • riscaldamento, • elettrico, • gas cottura, • idrico sanitario, • canna fumaria, • condizionamento e ricambio dell'aria. • ricostruzione, rinnovamento e sostituzione di pavimenti interni ed esterni; • rifacimento, riparazione e tinteggiatura pareti interne ed esterne; • sostituzione, rinnovamento e riparazione infissi interni ed esterni e inferriate o altri sistemi anti intrusione; • riparazione sostituzione e rinnovamento di grondaie, tubi e pluviali; • riparazione, integrazione ed efficientamento di impianti elettrici, gas, igienico e idro sanitario. Massimale Il massimo esborso a cui è tenuta la Compagnia
Interruzione di attività. L’Assicuratore indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell’Assicurato:
i. L’Aumento del costo del lavoro sostenuto dall’Assicurato derivante da una Violazione della sicurezza o da una Violazione della confidenzialità di dati personali, in ogni caso scoperta durante il Periodo Assicurativo. La presenta garanzia si intenderà inoltre prestata anche a seguito di una interruzione dell’operatività del Sistema informatico dell’Assicurato a seguito della decisione di una Autorità di regolamentazione, oppure a seguito della decisione di un Assicurato, qualora si renda necessaria al fine di limitare un potenziale Impatto finanziario. La presente garanzia non opera qualora l’interruzione attività derivi da errori e o omissioni imputabili a fornitori esterni.
Interruzione di attività. La garanzia opera per i Xxxxx e le Perdite patrimoniali da mancato o ritardato inizio, interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un Sinistro risarcibile ai termini della presente Sezione. La garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo, con l’applicazione di uno Scoperto del 10 % per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00.
Interruzione di attività. La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato i Danni Patrimoniali consistenti nelle perdite dovute alla riduzione del fatturato subita e all’aumento dei costi d’esercizio sostenuti in seguito alla forzata interruzione, in tutto o in parte, dell'attività di impresa conseguente a blocco, totale o parziale, effettivo e misurabile, del Sistema informatico dell’Assicurato, derivante da un qualunque evento di Cyber crime e di Cyber terrorismo, cyber warfare. La presente garanzia è operante a condizione che le misure e le procedure messe in atto per ridurre il danno siano tempestive e conformi a quanto dichiarato nel questionario allegato alla Polizza.
Interruzione di attività la parziale o totale sospensione dell’attività svolta dall’Assicurato presso il Sito Assicurato derivante da un Evento di Inquinamento indennizzabile ai sensi della presente Polizza.
Interruzione di attività. In caso di brevi interruzioni o sospensioni dell'attività aziendale per cause imputabili alla volontà del datore di lavoro, il lavoratore continuerà a percepire la retribuzione giornaliera di cui all'art. 29 colonna "A". Nel caso, invece, di interruzioni o sospensioni dovute a cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro, al personale scritturato dovrà essere corrisposto il 50 per cento della retribuzione giornaliera di cui all'art. 29 colonna "A" per un periodo massimo di sette giorni, trascorso il quale il rapporto di lavoro potrà essere risolto.
Interruzione di attività. La Società non indennizza: ⚫ la perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo, costi di giustizia e spese legali di ogni tipo; ⚫ la perdita subita a seguito di condizioni commerciali sfavorevoli, perdita a seguito di variazioni dei valori di mercato o ogni altra perdita consequenziale; ⚫ la perdita derivante da qualunque limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella ripresa dell'attività derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità; ⚫ eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato.