Interventi edilizi Clausole campione

Interventi edilizi. 20. Tutti i Comuni ricompresi all'interno del Lode in forma associata affidano a SIENA CASA S.p.A. le procedure inerenti la realizzazione degli interventi di nuova costruzione, recupero, ristrutturazione o qualsiasi altra forma di appalto pubblico che permetta infine di realizzare alloggi da destinare alla locazione semplice di cui alla normativa sull'E.R.P.; 21. La SIENA CASA S.p.A. si impegna a redigere tutti gli elaborati progettuali necessari per l'appalto delle opere e a svolgere tutte le attività 22. La Società svolgerà per tutti i Comuni il compito di stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 163/2006 nel testo vigente. Gli interventi edilizi costituiscono immobilizzazioni in concessione eseguite per conto dei Comuni; 23. La copertura finanziaria degli interventi sopra descritti sarà assicurata dai finanziamenti previsti dalla normativa, in particolare da parte dello Stato e/o dalla Regione, e/o dai proventi previsti dalla alienazione degli alloggi ex L.R.T. n. 5/2014 ed in quota parte dall'eventuale residuo gettito canoni di cui al 2° comma dell'art. 23 della L.R.T. n. 96 del 20/12/1996 così come integrata e modificata dalla L.R.T. n. 41/2015. I rientri della 24. I finanziamenti, localizzati dal Lode, saranno posti a disposizione di cassa della Società che li utilizzerà per la copertura di tutte le somme previste dai quadri tecnici economici previsti dalla normativa e nella misura non superiore ai massimali di E.R.P. previsti dalla Regione Toscana; 25. Alla SIENA CASA S.p.A. sarà riconosciuto un compenso per spese generali e tecniche nella misura di una percentuale, a seconda del tipo di intervento, prevista dalla Regione Toscana sul finanziamento a copertura delle attività amministrativa e tecnica svolte dalla Società L'erogazione di tali somme è regolata dalla normativa vigente in tema di E.R.P. Le attività svolte per conto dei Comuni di elaborazione di progetti tecnici riguardanti immobili E.R.P., al di fuori di quelle ricomprese nei finanziamenti regionali o statali, potranno essere oggetto di appositi Protocolli di intesa fra le parti e in ogni caso saranno eseguite solo dopo che il Comune richiedente avrà adottato una delibera contenente costi, tempi e modalità di pagamento e successivo atto determinante l’impegno e la copertura finanziaria delle spese per l'esecuzione delle attività richieste.
Interventi edilizi. (ex art. 3 DPR 380/2001 e s.m.i. e art. 13 L.R. 56/77) 58
Interventi edilizi. 1) Il gestore degli impianti sportivi comunali può, in forza delle relative convenzioni, realizzare direttamente interventi edilizi sugli impianti ottenuti in concessione. Tali interventi sono soggetti alla disciplina di cui alla L.R. 31/2002 e, in caso di necessità di una procedura autorizzativa, al parere preventivo della Giunta Comunale che, valutate la coerenza e la congruità dell’intervento con la programmazione dell’Ente e con le esigenze del territorio, ne approva il progetto in linea tecnica. 2) Per ogni intervento deve essere presentato, al competente sportello unico, un progetto corredato di tutti gli elaborati e le certificazioni necessarie per i pareri di Azienda USL, VV.F., ecc. e della delibera della Giunta Comunale di cui al precedente comma 1. 3) La gestione degli impianti o dei complessi sportivi da realizzare a cura e spese del soggetto privato, su aree di proprietà comunale individuate dagli strumenti urbanistici, può essere affidata unitamente all’incarico per la costruzione delle strutture ai soggetti identificati al precedente art. 5. Le stesse modalità si applicano nel caso di affidamento della gestione di strutture da realizzare a servizio degli impianti sportivi già esistenti. 4) La durata delle convenzioni o l’eventuale proroga di quelle già sottoscritte è commisurata anche agli interventi edilizi che il gestore si impegna a realizzare nel corso della vigenza convenzionale. La durata della proroga o della convenzione non può essere di norma comunque superiore a 15 anni. 5) I manufatti realizzati dai gestori sono parte del patrimonio comunale fin dalla realizzazione in quanto la proprietà è dell'Amministrazione comunale; la disponibilità ed il possesso vengono trasferiti gratuitamente all’Amministrazione al termine del periodo convenzionale. 6) I tecnici comunali possono in ogni momento accedere al cantiere o al manufatto per verificarne la corretta esecuzione e la rispondenza al progetto approvato.
Interventi edilizi. 4.1.a - Manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione La manutenzione straordinaria, il restauro e la ristrutturazione hanno per oggetto opere ed interventi su immobili dello Stato prevalentemente destinati a uffici governativi con fondi messi a disposizione dal Bilancio dello Stato e identificati nel Piano degli Investimenti dell’Agenzia. La manutenzione straordinaria, il restauro, e la ristrutturazione hanno per oggetto la progettazione e la realizzazione di opere funzionali al riutilizzo, la razionalizzazione e alla conservazione del patrimonio immobiliare dello Stato e al suo utilizzo. Il processo comprende : a) l’elaborazione preliminare della documentazione necessaria all’inserimento nel piano degli investimenti dell’Agenzia progetto di fattibilità tecnico economica; b) la redazione della progettazione definitiva, esecutiva e le connesse all’attività quali il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, prevalentemente in affidamento esterno con conseguente gestione della procedura di affidamento; c) eventuale affidamento esterno delle attività di collaudo; d) attività relative alla gestione della gara lavori, predisposizione bando, pubblicazione, gara, attività connesse alla trasparenza e anticorruzione con conseguenti comunicazioni all’ ANAC; e) gestione delle attività di controllo e vigilanza nelle fase di esecuzione dei lavori, RUP, autorizzazione fatturazione, procedure amministrative di pagamento, comunicazioni ANAC; f) gestione attività di collaudo fini alla chiusura dell’intervento. È prevista, inoltre, la possibilità che, nell’ambito di processi di valorizzazione prevalentemente economica, l’esecuzione dell’intervento sia affidata a terzi che utilizzano fondi messi a disposizione dall’Agenzia. Quest’ultima, quindi, interviene principalmente con un investimento economico destinato all’esecuzione totale o parziale di opere di manutenzione / ristrutturazione / recupero dell’immobile, anche al fine di favorire l’appetibilità sul mercato del bene stesso. Tale investimento, effettuato sulla base della normativa vigente, viene supportato da una precedente fase di concertazione con gli altri soggetti coinvolti rispetto al tipo di intervento da eseguire, alle modalità di conduzione dell’intervento e di coordinamento delle specifiche competenze e responsabilità di ciascun soggetto (progettazione dell’intervento, appalto delle opere, verifiche sull’esecuzione delle opere, etc.). L’Agenzia conserva in tutti i casi un...
Interventi edilizi. SEZIONE I – NORME GENERALI
Interventi edilizi. 4.1.a - Manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione a) l’elaborazione preliminare della documentazione necessaria all’inserimento nel piano degli investimenti dell’Agenzia progetto di fattibilità tecnico economica; b) la redazione della progettazione definitiva, esecutiva e le connesse all’attività quali il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, prevalentemente in affidamento esterno con conseguente gestione della procedura di affidamento; c) eventuale affidamento esterno delle attività di collaudo; d) attività relative alla gestione della gara lavori, predisposizione bando, pubblicazione, gara, attività connesse alla trasparenza e anticorruzione con conseguenti comunicazioni all’ ANAC; e) gestione delle attività di controllo e vigilanza nelle fase di esecuzione dei lavori, RUP, autorizzazione fatturazione, procedure amministrative di pagamento, comunicazioni ANAC; f) gestione attività di collaudo fini alla chiusura dell’intervento. a) approvazione dei progetti con riferimento alla corrispondenza dei quadri esigenziali delle amministrazioni e il rispetto della TOC; b) monitoraggio degli Stati di Avanzamento Lavori; c) autorizzazione al pagamento delle fatture emesse a seguito di incarichi professionali o a favore delle imprese appaltatrici; d) approvazione degli atti di collaudo e degli eventuali accordi bonari; e) consenso preventivo alla nomina di professionisti esterni alla Stazione Appaltante; f) elaborazione delle previsioni finanziarie sul singolo intervento con l’obiettivo di prevedere i fabbisogni di cassa scaturenti dall’espletamento delle operazioni connesse allo stesso.
Interventi edilizi. Si intendono comprese azioni che prevedono la realizzazione di nuovi edifici e/o la ristruttu- razione di edifici esistenti, inclusi la riqualificazione energetica, l’adeguamento sismico e la ri-funzionalizzazione.
Interventi edilizi. Quando la dichiarazione autocertificativa riguarda attività che comportano interventi edilizi, essa deve essere corredata, a pena di irricevibilità, da tutti gli elaborati progettuali richiesti dai regolamenti edilizi, ivi compresi, quando necessari ai sensi della normativa vigente, i progetti degli impianti tecnologici da installare nell’edificio. Decorsi 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa, la ricevuta rilasciata dal SUAP, unitamente agli elaborati progettuali vidimati ai sensi dell’art. 6, equivale a tutti gli effetti al permesso di costruire o ad altro titolo abilitativo edilizio di cui al D.P.R. 380/2001. Non è necessario presentare la dichiarazione autocertificativa nei casi di attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001. Unitamente alla dichiarazione autocertificativa, a pena di irricevibilità dell’istanza, l’interessato dovrà presentare: 1. il calcolo degli oneri concessori previsti dalle vigenti norme, secondo la parametrazione in vigore nel Comune di riferimento, redatto dal tecnico progettista; 2. la ricevuta del versamento degli oneri stessi. Se il Comune ammette il pagamento rateale, dovrà essere allegata la copia del versamento della prima rata, con un prospetto analitico della rateizzazione stessa, secondo gli schemi e le modalità previste dal regolamento edilizio, sottoscritta dal tecnico progettista e dal richiedente. Sono escluse dal campo di applicazione dell’art. 1, commi 16-32 della L.R. 3/2008 le procedure di condono edilizio e di sanatoria.

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  • PRONTO INTERVENTO Lo scopo principale del Pronto Intervento (che potrà riguardare interventi manutentivi d’urgenza su aree verdi e impianti d’irrigazione) è la risoluzione di emergenze e l'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa compromettere in modo grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi della struttura interessata. Pertanto, considerata l'importanza del Pronto Intervento, è essenziale che l'Aggiudicatario si organizzi in maniera tale da essere sempre reperibile in qualunque ora e pronto all'esecuzione degli interventi necessari per risolvere le emergenze e per poter ripristinare le condizioni di sicurezza delle aree e degli impianti interessati da eventuali guasti. Nel caso di pronto intervento possono essere utilizzati ordini scritti e trasmessi xxx xxx, xxx e-mail o consegnati a mano, sottoscritti dall’Aggiudicatario, ed anche in ore non corrispondenti alle normali ore di ufficio. Nell’impossibilità di utilizzare i mezzi di comunicazione sopra descritti, l'intervento può essere eccezionalmente ordinato mediante semplice telefonata da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. La reperibilità dell’Aggiudicatario dovrà pertanto essere assicurata per tutti i giorni dell'anno, inclusi i giorni festivi, 24 ore su 24. Per assicurare la necessaria tempestività d’intervento, è fatto obbligo all'Aggiudicatario di dotarsi di un recapito telefonico permanentemente attivo e presidiato (numero verde o cellulare) in modo da potere ricevere in qualunque istante le chiamate della Stazione Appaltante. Entro cinque giorni lavorativi dalla fine del pronto intervento si procederà alla regolarizzazione dell’intervento eseguito con la formalizzazione dell’affidamento. Nel caso di chiamata di Pronto Intervento, l'Aggiudicatario dovrà rendere immediatamente disponibile una squadra di tecnici ed intervenire sul posto per l'eliminazione delle cause del guasto, entro e non oltre 1 (una) ora dalla segnalazione ricevuta, con tutta l’attrezzatura necessaria per l’eliminazione delle cause del problema. Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del problema, l'Aggiudicatario dovrà predisporre ed agire in maniera tale da limitare al minimo i danni o l’insorgenza di pericoli. Il pronto intervento eseguito sarà successivamente contabilizzato con le stesse modalità previste per gli interventi di manutenzione. Nel caso di mancata reperibilità o di mancato intervento o nell'eventualità che l’Aggiudicatario non si presenti sul posto entro i termini sopracitati, si procederà all'applicazione di penalità, così come meglio precisato nell’Articolo relativo alle “PENALI” del presente Capitolato, salvo che dal ritardo non derivino danni maggiori, nel qual caso l'Aggiudicatario sarà tenuto a rispondere completamente dei danni causati.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Manodopera Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

  • Divieti E' vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell’azienda. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito. Il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario. Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione. Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

  • Competenza I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

  • COMMISSIONE GIUDICATRICE La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

  • Riposo giornaliero Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003. In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi: - cambio del turno/fascia; - interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature; - manutenzione svolta presso terzi; - attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; - allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; - aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore; - inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari. In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un'adeguata protezione degli stessi.

  • Apprendistato professionalizzante 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL. 2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL. 3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione. 4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire. 5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione. 6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22. 7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL. 8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • PRESCRIZIONI TECNICHE QUALITÀ DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO – VERIFICHE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI