Interventi edilizi Clausole campione

Interventi edilizi. 4.1.a Manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione
Interventi edilizi. (ex art. 3 DPR 380/2001 e s.m.i. e art. 13 L.R. 56/77) 58
Interventi edilizi. 19. Tutti i Comuni ricompresi all’interno del Lode in forma associata affidano alla S.p.a. tutte le procedure inerenti la realizzazione degli interventi di nuova costruzione, recupero, ristrutturazione o qualsiasi altra forma di appalto pubblico, nel rispetto della vigente normativa che disciplina le modalità di selezione di un contraente per la realizzazione di lavori pubblici, che permettano, infine, di realizzare alloggi da destinare alla locazione semplice di cui alla normativa sull’ERP; 20. La S.p.a. si impegna a redigere tutti gli elaborati progettuali e tecnici necessari per l’appalto delle opere ed a realizzare tutte le attività conseguenti connesse alla realizzazione delle opere con personale tecnico interno o con ricorso a professionisti esterni nelle forme previste dalla legge; 21. La S.p.a. svolgerà per tutti i Comuni il compito di stazione appaltante ai sensi della Legge 109/94 nel testo vigente. Gli interventi edilizi costituiscono immobilizzazioni in concessione eseguite per conto dei Comuni. 22. La copertura economica degli interventi sopra descritti sarà assicurata dai finanziamenti previsti dalla normativa in particolare da parte dello Stato e/o della Regione, e\o dai proventi previsti dalla alienazione degli alloggi ex legge 560\93 ed in quota parte dall’eventuale residuo gettito canoni di cui al 2° comma dell’art.23 della L.R.T. n. 96 del 20.12.1996. I rientri della Legge 560/93 saranno utilizzati per finanziare gli interventi edilizi solidalmente tra tutti i Comuni della Provincia, a seguito di provvedimento di localizzazione assunto dal Lode ed approvato dalla Regione, indipendentemente da quali alloggi venduti deriveranno i proventi; 23. I finanziamenti, localizzati dal Lode, saranno posti a disposizione di cassa della S.p.a. che li impiegherà per la copertura di tutte le somme previste dai quadri tecnici/economici previsti dalla normativa di settore e nella misura non superiore ai massimali di E.R.P. stabiliti dalla Regione Toscana; 24. Alla S.p.a. sarà riconosciuto un compenso per spese generali e tecniche nella misura di una percentuale a seconda del tipo di intervento prevista dalla Regione Toscana sul finanziamento a copertura delle attività amministrativa e tecnica svolte. L’erogazione di tali somme è regolata dalla normativa vigente in tema di E.R.P.
Interventi edilizi. 4.1.a - Manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione a) l’elaborazione preliminare della documentazione necessaria all’inserimento nel piano degli investimenti dell’Agenzia progetto di fattibilità tecnico economica; b) la redazione della progettazione definitiva, esecutiva e le connesse all’attività quali il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, prevalentemente in affidamento esterno con conseguente gestione della procedura di affidamento; c) eventuale affidamento esterno delle attività di collaudo; d) attività relative alla gestione della gara lavori, predisposizione bando, pubblicazione, gara, attività connesse alla trasparenza e anticorruzione con conseguenti comunicazioni all’ ANAC; e) gestione delle attività di controllo e vigilanza nelle fase di esecuzione dei lavori, RUP, autorizzazione fatturazione, procedure amministrative di pagamento, comunicazioni ANAC; f) gestione attività di collaudo fini alla chiusura dell’intervento. a) approvazione dei progetti con riferimento alla corrispondenza dei quadri esigenziali delle amministrazioni e il rispetto della TOC; b) monitoraggio degli Stati di Avanzamento Lavori; c) autorizzazione al pagamento delle fatture emesse a seguito di incarichi professionali o a favore delle imprese appaltatrici; d) approvazione degli atti di collaudo e degli eventuali accordi bonari; e) consenso preventivo alla nomina di professionisti esterni alla Stazione Appaltante; f) elaborazione delle previsioni finanziarie sul singolo intervento con l’obiettivo di prevedere i fabbisogni di cassa scaturenti dall’espletamento delle operazioni connesse allo stesso.
Interventi edilizi. 4.1.a - Manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione La manutenzione straordinaria, il restauro e la ristrutturazione hanno per oggetto opere ed interventi su immobili dello Stato prevalentemente destinati a uffici governativi con fondi messi a disposizione dal Bilancio dello Stato e identificati nel Piano degli Investimenti dell’Agenzia. La manutenzione straordinaria, il restauro, e la ristrutturazione hanno per oggetto la progettazione e la realizzazione di opere funzionali al riutilizzo, la razionalizzazione e alla conservazione del patrimonio immobiliare dello Stato e al suo utilizzo. Il processo comprende : a) l’elaborazione preliminare della documentazione necessaria all’inserimento nel piano degli investimenti dell’Agenzia progetto di fattibilità tecnico economica; b) la redazione della progettazione definitiva, esecutiva e le connesse all’attività quali il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, prevalentemente in affidamento esterno con conseguente gestione della procedura di affidamento; c) eventuale affidamento esterno delle attività di collaudo; d) attività relative alla gestione della gara lavori, predisposizione bando, pubblicazione, gara, attività connesse alla trasparenza e anticorruzione con conseguenti comunicazioni all’ ANAC; e) gestione delle attività di controllo e vigilanza nelle fase di esecuzione dei lavori, RUP, autorizzazione fatturazione, procedure amministrative di pagamento, comunicazioni ANAC; f) gestione attività di collaudo fini alla chiusura dell’intervento. È prevista, inoltre, la possibilità che, nell’ambito di processi di valorizzazione prevalentemente economica, l’esecuzione dell’intervento sia affidata a terzi che utilizzano fondi messi a disposizione dall’Agenzia. Quest’ultima, quindi, interviene principalmente con un investimento economico destinato all’esecuzione totale o parziale di opere di manutenzione / ristrutturazione / recupero dell’immobile, anche al fine di favorire l’appetibilità sul mercato del bene stesso. Tale investimento, effettuato sulla base della normativa vigente, viene supportato da una precedente fase di concertazione con gli altri soggetti coinvolti rispetto al tipo di intervento da eseguire, alle modalità di conduzione dell’intervento e di coordinamento delle specifiche competenze e responsabilità di ciascun soggetto (progettazione dell’intervento, appalto delle opere, verifiche sull’esecuzione delle opere, etc.). L’Agenzia conserva in tutti i casi un...
Interventi edilizi. Quando la dichiarazione autocertificativa riguarda attività che comportano interventi edilizi, essa deve essere corredata, a pena di irricevibilità, da tutti gli elaborati progettuali richiesti dai regolamenti edilizi, ivi compresi, quando necessari ai sensi della normativa vigente, i progetti degli impianti tecnologici da installare nell’edificio. Decorsi 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa, la ricevuta rilasciata dal SUAP, unitamente agli elaborati progettuali vidimati ai sensi dell’art. 6, equivale a tutti gli effetti al permesso di costruire o ad altro titolo abilitativo edilizio di cui al D.P.R. 380/2001. Non è necessario presentare la dichiarazione autocertificativa nei casi di attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001. Unitamente alla dichiarazione autocertificativa, a pena di irricevibilità dell’istanza, l’interessato dovrà presentare: 1. il calcolo degli oneri concessori previsti dalle vigenti norme, secondo la parametrazione in vigore nel Comune di riferimento, redatto dal tecnico progettista; 2. la ricevuta del versamento degli oneri stessi. Se il Comune ammette il pagamento rateale, dovrà essere allegata la copia del versamento della prima rata, con un prospetto analitico della rateizzazione stessa, secondo gli schemi e le modalità previste dal regolamento edilizio, sottoscritta dal tecnico progettista e dal richiedente. Sono escluse dal campo di applicazione dell’art. 1, commi 16-32 della L.R. 3/2008 le procedure di condono edilizio e di sanatoria.
Interventi edilizi. Si intendono comprese azioni che prevedono la realizzazione di nuovi edifici e/o la ristruttu- razione di edifici esistenti, inclusi la riqualificazione energetica, l’adeguamento sismico e la ri-funzionalizzazione.
Interventi edilizi. SEZIONE I – NORME GENERALI
Interventi edilizi. 1) Il gestore degli impianti sportivi comunali può, in forza delle relative convenzioni, realizzare direttamente interventi edilizi sugli impianti ottenuti in concessione. Tali interventi sono soggetti alla disciplina di cui alla L.R. 31/2002 e, in caso di necessità di una procedura autorizzativa, al parere preventivo della Giunta Comunale che, valutate la coerenza e la congruità dell’intervento con la programmazione dell’Ente e con le esigenze del territorio, ne approva il progetto in linea tecnica. 2) Per ogni intervento deve essere presentato, al competente sportello unico, un progetto corredato di tutti gli elaborati e le certificazioni necessarie per i pareri di Azienda USL, VV.F., ecc. e della delibera della Giunta Comunale di cui al precedente comma 1. 3) La gestione degli impianti o dei complessi sportivi da realizzare a cura e spese del soggetto privato, su aree di proprietà comunale individuate dagli strumenti urbanistici, può essere affidata unitamente all’incarico per la costruzione delle strutture ai soggetti identificati al precedente art. 5. Le stesse modalità si applicano nel caso di affidamento della gestione di strutture da realizzare a servizio degli impianti sportivi già esistenti. 4) La durata delle convenzioni o l’eventuale proroga di quelle già sottoscritte è commisurata anche agli interventi edilizi che il gestore si impegna a realizzare nel corso della vigenza convenzionale. La durata della proroga o della convenzione non può essere di norma comunque superiore a 15 anni. 5) I manufatti realizzati dai gestori sono parte del patrimonio comunale fin dalla realizzazione in quanto la proprietà è dell'Amministrazione comunale; la disponibilità ed il possesso vengono trasferiti gratuitamente all’Amministrazione al termine del periodo convenzionale. 6) I tecnici comunali possono in ogni momento accedere al cantiere o al manufatto per verificarne la corretta esecuzione e la rispondenza al progetto approvato.